Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 63.
Facoltà di parlare

Possono parlare in Assemblea esclusivamente i Senatori e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governo.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina