Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
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Art. 120.
Votazione finale dei disegni di legge

1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.
2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge.
3.1 Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione , sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonchè sui disegni di legge finanziaria e su quelli di cui all' articolo 126-bis , è sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all' articolo 115 , fermo restando quanto disposto dall' articolo 113 .


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Inserimento del comma 3. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

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