Versione in vigore dal 01/03/1971 al 02/03/1999
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Art. 102-bis.
Effetti del parere contrario della 5ª Commissione permanente 1

Sugli emendamenti, articoli o disegni di legge che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate per i quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall' articolo 81, ultimo comma, della Costituzione , la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Inserimento dell' articolo 102.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

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