Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
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Art. 37.
Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35 , il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.
2.1 Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40 , parere contrario al provvedimento.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Il presente comma è stato coordinato con le modificazioni apportate all'articolo 40 e approvate con delibera del Senato della Repubblica in data 30/11/1988. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

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