Versione in vigore dal 13/06/1989 al 31/01/1992
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Art. 19.
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

1 . La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitre Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge tra i propri membri.
2. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.
3. 1 Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell' articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all' articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell' articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 .
4. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 2 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione del comma 3. Modifica efficace a partire dal 13/06/1989. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 07/06/1989

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