Versione in vigore dal 13/06/1989 ad oggi
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Art. 162.
Inchieste parlamentari

1. Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.
2. Quando una proposta di inchiesta parlamentare è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, è posta all'ordine del giorno della competente Commissione, che deve riunirsi entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato assegna alla Commissione un termine inderogabile per riferire all'Assemblea. Decorso tale termine, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine medesimo, ovvero in una seduta supplementare da tenersi nello stesso giorno di questa o in quello successivo, per essere discussa nel testo dei proponenti. La discussione in Assemblea si svolge a norma dell' articolo 55, comma 5 .
3. Allorchè il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari.
4. Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, le commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.
5. I poteri della commissione sono, a norma della Costituzione , gli stessi dell'autorità giudiziaria.
6. La deliberazione della inchiesta è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

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