Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
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Art. 157.
Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno otto Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all' articolo 146 , ne dispone l'annuncio alla Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.
2. Quando i proponenti della mozione chiedano che la data di discussione della mozione stessa venga stabilita dal Senato, l'Assemblea, udito il Governo ed uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 4 dell'articolo 55 .
3.1 Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all' articolo 55, comma 6 , fissando, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei mozioni a procedimento abbreviato.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Inserimento del comma 3. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

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