Versione in vigore dal 30/04/1971 ad oggi
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Art. 130.
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato 1

Il disegno di legge concernente il rendiconto generale della Amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla 5ª commissione permanente. Alla relazione che la 5ª commissione presenta all'Assemblea sono allegati gli eventuali pareri delle altre commissioni.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 130. Modifica efficace a partire dal 19/11/1979. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 08/11/1979

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