Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
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Art. 161.
Mozioni di fiducia e di sfiducia - Questione di fiducia 1

1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.
3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno né la votazione per parti separate.
4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 161. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988

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