Versione in vigore dal 01/12/1988 al 14/02/2003
(consulta l'indice)

Art. 142.
Discussione degli affari e delle relazioni concernenti le Comunità Europee

1. Su domanda del Governo o di otto senatori1, la giunta per gli affari delle Comunità europee può disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee2 , o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi3 , si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.
2. 4 In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 , la Giunta può invitare i rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire, anche mediante l'intervento personale alle sedute, notizie ed elementi atti ad integrare l'informazione sulle questioni in esame. In tal caso può partecipare alle sedute della Giunta non più di un rappresentante per ciascun Gruppo costituito nel Parlamento europeo, scelto di comune accordo tra i membri italiani di ciascuno dei Gruppi stessi ed il Presidente della Giunta.
3. 5 La Giunta esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige una propria relazione per l'Assemblea. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2.
4. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3ª Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della giunta.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 E' stato abrogato il testo: "o di un quinto dei senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

2 Il testo: "Consiglio dei Ministri delle Comunità" è stato sostituito da "Consiglio delle Comunità europee". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

3 E' stato inserito il testo: "o alle attività di queste e dei loro organi". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

4 Sostituzione del comma 2. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988

5 Sostituzione del comma 3. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina