Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/12/1988
(consulta l'indice)

Art. 142.
Discussione degli affari e delle relazioni concernenti le Comunità Europee

1. Su domanda del Governo o di otto senatori o di un quinto dei senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo, la giunta per gli affari delle Comunità europee può disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri delle Comunità, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente partecipano alle riunioni della giunta, senza voto deliberativo, i senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo che non facciano parte della giunta stessa.
3. La giunta, integrata nel modo previsto nel comma precedente , esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige una propria relazione per l'assemblea.
4. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3ª Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della giunta.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina