Versione in vigore dal 02/08/1985 al 01/12/1988
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Art. 129.
Discussione in Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione 1

1. Sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione si svolge un'unica discussione generale, che è riservata agli interventi relativi all'impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.
2. L'esame degli articoli e la votazione finale dei disegni di legge inerenti alla formazione dei bilanci di previsione dello Stato hanno la precedenza sull'esame degli articoli e sulla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci medesimi. Le variazioni conseguenti all'approvazione dei disegni di legge inerenti alla formazione dei bilanci di previsione dello Stato, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5ª commissione permanente, che provvede ad inserirle nel testo del disegno di legge di approvazione degli stessi bilanci di previsione da sottoporre all'Assemblea.
3. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.
4. La discussione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari a norma dell' articolo 55, comma 5 .


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 129. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985

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