Versione in vigore dal 02/08/1985 al 01/12/1988
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Art. 127.
Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione 1

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle commissioni competenti per materia.
2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5ª commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle commissioni possono essere ripresentati in assemblea purchè siano sottoscritti da otto senatori.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Il testo: "Ordini del giorno sul bilancio" è stato sostituito da "Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione". Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985.

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