Versione in vigore dal 02/08/1985 al 01/12/1988
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Art. 125.
Invio del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, dei rendiconti generali dello Stato, delle relazioni e dei documenti programmatici ed economici alla 5ª commissione permanente 1

Alla 5ª commissione permanente sono inviati il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e i disegni di legge inerenti alla loro formazione, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 125. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Snato della Rpubblica del 31/07/1985

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