Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 87.
Fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Quando un Senatore domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.
3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina