Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/12/1988
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Art. 36.
Assegnazione alle Commissioni in sede redigente

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35 , il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli, riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dello articolo 109 .
2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informatori a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.
3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione, o quanto si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40 .

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