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Art. 25.
Nomina di organi collegiali

1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o del Regolamento, per la elezione dei membri di organi collegiali ciascun Senatore vota per due terzi dei componenti da nominare, non computando le frazioni inferiori a metà dell'unità; quando si debbano nominare meno di tre componenti ciascun Senatore vota per un solo nome. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggiore numero di voti. A parità di voti si applica l' ultimo comma dell'articolo 5 .
2. Lo spoglio delle schede è fatto da tre Segretari designati dal Presidente. Si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11 .
3. Per la nomina, mediante elezione, di organi collegiali che per prescrizione di legge o del Regolamento debbono essere composti in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. Sulla base di tali designazioni il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, che delibera con votazione a scrutinio segreto.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto possibile, anche nelle elezioni suppletive.
5. La nomina di organi collegiali o di singoli loro componenti può essere deferita dal Senato al Presidente.

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