Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 104.
Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei Deputati

Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei Deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei Deputati.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina