Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/12/1988
(consulta l'indice)

Art. 1.
Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore

I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina