Versione in vigore dal 31/01/1977 ad oggi
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Art. 54.
Programma e schema dei lavori 1

1. Il progetto di programma, predisposto ai sensi del comma 2 dell'art. 53 , è sottoposto dal Presidente del Senato alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei vice Presidenti del Senato. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
2. Il programma adottato all'unanimità dalla Conferenza diviene definitivo con la comunicazione alla Assemblea, da farsi non oltre la terza seduta successiva alla riunione della Conferenza. Se, peraltro, all'atto della comunicazione, un Senatore chiede di discuterne, l'Assemblea decide per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.
3. Entro la terza settimana precedente la scadenza di ciascun programma viene predisposto, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, il programma successivo.
4. La procedura prevista dai commi 1 e 2 si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate da un Presidente di Gruppo.
5. Nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana.
6. Lo schema è comunicato all'Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori dei periodi successivi, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
7. Per le modificazioni dello schema dei lavori si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 55 .


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 54. Modifica efficace a partire dal 31/01/1977. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 26/01/1977

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