Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/12/1988
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Art. 5.
Elezione degli altri componenti della Presidenza

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro vice presidenti, di tre questori e di otto segretari.
2. Per tali votazioni, ciascun senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i vice presidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

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