Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 153.
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1. Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 148 .
2. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, il Presidente, d'intesa con l'interrogante, dispone, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione venga iscritta per la risposta orale all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della Commissione competente per materia.
3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.
4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

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