Versione in vigore dal 01/03/1971 al 02/08/1985
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Art. 125.
Invio dei bilanci di previsione, dei rendiconti generali dello Stato, delle relazioni e dei documenti programmatici ed economici alla 5ª Commissione permanente

Alla 5ª commissione permanente sono inviati il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, nonché gli altri documenti sulla situazione economica.

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