Versione in vigore dal 30/04/1971 al 24/03/1982
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Art. 78.
Disegni di legge di conversione di decreti-legge 1

1. Nel caso previsto dall' articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli il disegno di legge di conversione, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni. Il disegno di legge è subito deferito all'esame della commissione competente.
2. Nella discussione dei disegni di legge di conversione di decreti-legge tutti i termini sono ridotti alla metà.
3. È sempre in facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, fissare termini più brevi.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Il testo: "dei decreti-legge" è stato sostituito da "di decreti-legge". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

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