Versione in vigore dal 31/01/1977 al 01/12/1988
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Art. 55.
Calendario dei lavori - Organizzazione della discussione 1

1. Sulla base del programma dei lavori concordato, il Presidente formula un progetto di calendario, che sottopone alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari convocata almeno tre giorni prima della scadenza del calendario precedente. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
2. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato alla Assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.
3. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.
4. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda di otto Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma purchè non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano, dopo che abbia parlato non più di un oratore per Gruppo, per non oltre dieci minuti ciascuno.
5. Per la organizzazione della discussione di singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti può determinare il numero massimo degli interventi e il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 55. Modifica efficace a partire dal 31/01/1977. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 26/01/1977

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