Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 31.
Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza - Vincolo del segreto

1. Ogni Senatore può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto.
2. Ciascun Gruppo può, per un determinato disegno di legge o per una singola seduta, sostituire i propri rappresentanti in una Commissione, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione stessa.
3. Le Commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietata la partecipazione dei Senatori che non facciano parte delle Commissioni stesse, prevista dal primo comma .

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina