Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/12/1988
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Art. 23.
Giunta per gli affari delle Comunità Europee

1. All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i Senatori designati dai Gruppi parlamentari e con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, i ventidue componenti della Giunta per gli affari delle Comunità Europee. Spetta alla Giunta esprimere il parere sui disegni di legge concernenti l'applicazione degli accordi relativi alle Comunità Europee ed esaminare gli affari e le relazioni di cui all' articolo 142 . Essa è chiamata altresì ad esprimere il proprio parere nelle ipotesi previste dagli articoli 143 e 144 .
2. Si applicano alla Giunta, per quanto possibile, le disposizioni relative ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente, ad eccezione delle norme di cui al comma 2 dell'articolo 50 .

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