Versione in vigore dal 30/04/1971 ad oggi
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Art. 130.
Esame in commissione e discussione in assemblea del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato

1. Il disegno di legge concernente il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla 5ª commissione permanente, la quale presenta la propria relazione contemporaneamente a quella sul bilancio di previsione. Alla relazione sono allegati gli eventuali pareri delle altre commissioni.
2. La discussione generale in assemblea sul disegno di legge concernente il rendiconto generale è svolta congiuntamente a quella sul bilancio di previsione. Le votazioni hanno luogo subito dopo la votazione finale1 del bilancio di previsione.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Il testo: "dopo l'approvazione finale" è stato sostituito da "dopo la votazione finale". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

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