Versione in vigore dal 01/03/1971 al 02/08/1985
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Art. 127.
Ordini del giorno sul bilancio

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle commissioni competenti per materia.
2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5ª commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle commissioni possono essere ripresentati in assemblea purchè siano sottoscritti da otto senatori.

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