Documento VII n. 80
Sentenza n. 24 del 16 gennaio 2020, depositata il successivo 20 febbraio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'articolo 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'articolo 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale
Titolo breve: Sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 16 gennaio 2020
Testi disponibili dall'Archivio Legislativo
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139, comma 1
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 20 febbraio 2020; annunciato nella seduta n. 232 del 19 giugno 2020
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 19 giugno 2020; annuncio nella seduta
n. 232 del 19 giugno 2020
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
il 19 giugno 2020; annuncio nella seduta
n. 232 del 19 giugno 2020
Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
il 19 giugno 2020; annuncio nella seduta
n. 232 del 19 giugno 2020