Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2141
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ZANONI, PANIZZA, LAI, SUSTA e Lucio ROMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2015

Disposizioni per la digitalizzazione degli accertamenti e delle verifiche fiscali e per l'istituzione del regime premiale per i Soggetti fiscalmente sostenibili

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende innovare e informatizzare i processi di accertamento e di verifica fiscale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e mettendo a disposizione dei contribuenti strumenti nuovi e moderni che permettano, in maniera del tutto gratuita per l'amministrazione, di rendere meno invasivi e più mirati gli accertamenti e le verifiche fiscali.

La digitalizzazione delle procedure di acquisizione, consultazione e verificazione dei dati e dei documenti rilevanti ai fini dei controlli, consente l'ottimizzazione temporale e finanziaria delle citate attività, riducendo sensibilmente le inefficienze derivanti dalle attuali esigenze di spostamento di personale e documenti cartacei, nonché di reperimento, consultazione, deposito e archiviazione degli stessi negli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

L'applicazione massiva di tale modalità, da un lato facilita considerevolmente le operazioni di controllo ai verificatori che, grazie all'utilizzo di internet, possono accedere attraverso i portali web individuati, ai dati e ai documenti, direttamente dai propri uffici, dall'altro agevola i contribuenti che vedono sensibilmente ridotta la presenza dei verificatori nelle proprie sedi ad indiscutibile beneficio del regolare svolgimento delle proprie attività.

I contribuenti che intendano aderire a tali nuove modalità di controllo sono tenuti ad archiviare la propria documentazione in formato digitale su portali web dedicati che ne permettano la successiva condivisione con gli organi di controllo. I portali individuati permettono al contribuente, oltre che di archiviare la documentazione in formato digitale e di averla sempre consultabile on line, anche di autorizzarne i verificatori alla visualizzazione o al download, in caso di accertamento e verifica fiscale.

Il disegno di legge fa salvi i poteri degli organi di controllo di richiedere l'esibizione dei documenti originali. Infatti, trattandosi di copie in formato digitale dei documenti originali, nonostante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dalla modifica legislativa, si ritiene necessario preservare la facoltà di riscontrare la conformità dei documenti digitali con i documenti originali.

I portali web individuati, non prevedendo alcun costo di registrazione, di accesso e per tutte le operazioni compiute sui dati e sui documenti né alcuna installazione software o hardware, non presentano oneri finanziari o amministrativi per l'Amministrazione finanziaria.

Al fine di garantire la privacy e la sicurezza dei dati, la proposta prevede altresì che i portali individuati debbano soddisfare precisi requisiti quali: la crittografia dei dati, modalità di accesso dotate di autenticazione forte e sistemi avanzati di tracciabilità delle operazioni effettuate dagli utenti connessi.

I contribuenti, archiviando i propri dati e documenti in portali web privati, vedono garantita la proprietà e l'autonomia gestionale degli stessi grazie alla terzietà dell'operatore rispetto agli organi di controllo con i quali possono condividere dati e documenti in visualizzazione o in download in qualsiasi momento. Tale modalità di accesso a dati e documenti dei contribuenti da parte dell'Amministrazione finanziaria evita al contribuente ulteriori adempimenti nei confronti dello Stato rispetto all'invio della documentazione e solleva lo Stato dagli inevitabili oneri di gestione che deriverebbero dall'adozione di una piattaforma documentale pubblica.

L'articolo 2 della proposta individua sistemi efficaci e concreti per riportare legalità ed equità nel sistema fiscale italiano, al fine di diminuire la pressione fiscale a sostegno della crescita e di migliorare il rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, basandolo su un rafforzamento della trasparenza, della fiducia e della buona fede.

Il raggiungimento di tale obiettivo passa inevitabilmente per la condivisione da parte dei contribuenti di una strategia fiscale volta alla valorizzazione dei soggetti più inclini alla trasparenza ed alla focalizzazione dei controlli su quelli meno collaborativi, per un rapido e stabile recupero del tax-gap.

È in questo contesto che la proposta legislativa in oggetto introduce un nuovo regime premiale riservato ai cosiddetti «Soggetti fiscalmente sostenibili»: una categoria di contribuenti che si intende far emergere e valorizzare in considerazione della loro disponibilità alla collaborazione e alla trasparenza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Anche in questo caso il perno è rappresentato dal massivo ricorso alla digitalizzazione -- senza oneri per lo Stato -- che permette ai contribuenti di archiviare i propri dati e documenti fiscalmente rilevanti in portali dedicati accessibili via internet e che rispettino i requisiti previsti volti a garantire la sicurezza, la privacy e ad assicurare la tracciabilità di tutte le operazioni compiute dagli utenti.

Peraltro la possibilità di aderire al regime anche da parte delle persone fisiche senza partita IVA apre prospettive nuove per il reperimento dei dati fiscalmente utili alla compilazione del 730 pre-compilato e altri servizi che potrebbero essere riconosciuti ai contribuenti per facilitare i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, oltre che a facilitare i controlli relativi al redditometro e ad indirizzarli sui soggetti meno trasparenti.

I Soggetti fiscalmente sostenibili si impegnano -- secondo un protocollo individuato dalla norma che specifica un elenco di dati e documenti -- a mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria i dati e documenti in maniera preventiva -- indipendentemente dall'intervento di una procedura di accertamento o verifica fiscale -- e continuativa, 24 ore su 24, a fronte di una serie di benefici di varia natura.

Con riferimento ai dati e documenti esposti dal Soggetto fiscalmente sostenibile, possiamo affermare trattarsi di documenti -- per lo più contabili -- che hanno una valenza ai fini dell'accertamento e delle verifiche fiscali, aggiunti a degli altri, che sono a sostegno e a favore di un più agevole controllo delle posizioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, in particolare: i movimenti di conto corrente giustificati che vanno ad anticipare le eventuali motivazioni che verrebbero richieste in alcuni casi di accertamento e verifiche fiscali, relativamente alla movimentazioni finanziarie, garantendo il superamento delle presunzioni di legge; per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio, il bilancio di esercizio con controllo documentale agevolato, un documento digitale che, sempre grazie alle attuali tecnologie, permette di «navigare» il conto economico, visualizzando, per ogni voce principale prevista in base allo schema di bilancio UE, i documenti corrispondenti che la compongono.

Le particolari condizioni riservate ai Soggetti fiscalmente sostenibili si dividono invece in quattro gruppi.

Il primo gruppo concerne la semplificazione e lo snellimento degli adempimenti previsti per le società e per le persone fisiche che svolgono attività di lavoro autonomo e di impresa, che hanno raggiunto una mole e una pervasività tali da avere riflessi preoccupanti sulle casse e sulla vita lavorativa e aziendale dei contribuenti. In tal senso vengono riconosciuti al contribuente che opta per il regime premiale degli esoneri in relazione a numerose comunicazioni obbligatorie, superate dalla disponibilità dei dati e dei documenti in maniera continuativa.

Il secondo gruppo mira a rendere effettivo il rapporto di collaborazione fisco-contribuente, anche attraverso un canale preferenziale di assistenza: viene prevista una modalità breve di interpello per i soggetti che possono presentarlo, che permette delle «risposte» più veloci ad eventuali interrogativi fiscali così come un canale di assistenza negli adempimenti amministrativi. Tali previsioni concorrono a incrementare considerevolmente la capacità di controllo e contenimento del rischio fiscale da parte del contribuente rendendo meno stringente la necessità di doversi dotare di strutture interne di controllo di tale rischio, peraltro economicamente sostenibili solo dalle imprese di grandi dimensioni. Infine è prevista una procedura facilitata di rimborso per i soggetti che possono presentarne istanza.

Il terzo gruppo inerisce la procedura di accertamento e di verifica fiscale nonché i profili sanzionatori.

Da un lato, riconosce una significativa riduzione -- di due anni -- dei termini di accertamento, resa possibile dalle innovative modalità di messa a disposizione di dati e documenti che agevolano e velocizzano fortemente un eventuale controllo.

Dall'altro lato, si riconosce un regime sanzionatorio agevolato, in conseguenza della buona fede dichiarata dal contribuente optando per tale regime. Infine si è mantenuto il diritto dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza:

-- di agire con l'attività ispettiva fisica presso la sede del contribuente o di chi ne fa le veci -- professionisti e depositari delle scritture contabili -- che può essere effettuata solo con autorizzazione preventiva del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina e in ogni caso non può superare il 50 per cento dei giorni di permanenza previsti dallo statuto del contribuente. Questo per ridurre al minimo l'invasività dei controlli verso i soggetti maggiormente orientati alla trasparenza e alla collaborazione;

-- di controllare la conformità dei documenti rispetto a quelli originali, riducendoli ai casi in cui vi sono gravi indizi che tale conformità sia mancante; tali indizi dovranno essere verbalizzati, per far sì che vengano esplicitate la ragione della scelta dei verificatori di eseguire tale verifica.

Il quarto e ultimo gruppo riguarda le agevolazioni fiscali in senso stretto, ossia:

-- la riduzione del reddito imponibile grazie al riconoscimento di una deduzione forfetaria dell’8 per cento dal reddito inerente l'opzione, ossia dal reddito prodotto dal soggetto (società e persone fisiche che producono reddito di impresa o di lavoro autonomo) che ha condiviso i documenti individuati dalla norma;

-- la riduzione dell'imposta delle persone fisiche senza partita IVA in termini di detrazione fissa di 500 Euro.

Tali importanti agevolazioni sono finalizzate ad ampliare il più possibile la platea di soggetti che optano per tale regime.

Maggiore è la diffusione del regime premiale individuato, più efficace e veloce sarà la trasformazione e l'evoluzione del sistema fiscale italiano: il regime premiale in oggetto può e vuole essere prodromico e portare gradualmente a un sistema fiscale dove vigono principi di giustizia ed equità e dove siano effettivamente rispettati i principi sui cui si fonda il nostro ordinamento tributario. Con una innovativa strategia di contrasto all'evasione e una promozione di una cultura nuova alla base del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, sarà possibile ridurre in maniera concreta e sensibile il peso fiscale e semplificare la normativa che oggi soffre di eccessiva complessità e stratificazione.

Sarebbe auspicabile l'introduzione di un registro dei Soggetti fiscalmente sostenibili, in modo che i contribuenti che aderiscono si vedano riconosciuto una sorta di «certificato di trasparenza», che potrebbe essere introdotto come prerequisito per la partecipazione a gare di appalto pubbliche o altre operazioni in cui gioca un ruolo attivo lo Stato. In particolare per le imprese potrebbe giovare in termini di vantaggio competitivo, oltremodo nei confronti di partner esteri. Tale registro inoltre può rafforzare la volontà di dare ai Soggetti fiscalmente sostenibili un riconoscimento anche sociale e valorizzare in senso più ampio la loro scelta.

In conclusione si fa presente che, durante l’esame in Commissione Bilancio del Senato del disegno di legge atto Senato n. 2111 (legge di stabilità 2016), il Governo ha accolto l’ordine del giorno G/2111/136/5, impegnandosi a riconoscere e promuovere «modalità digitali» di espletamento delle attività di ispezione documentale, di verificazione, di ricerca, limitando l’attività ispettiva fisica e la permanenza presso i locali destinati all’esercizio di attività dei contribuenti. Il presente disegno di legge recepisce tale ordine del giorno e lo attua.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Digitalizzazione degli accertamenti
e delle verifiche fiscali)

1. Al fine di sostenere la crescita economica attraverso lo snellimento della burocrazia, la modernizzazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di controllo fiscale nei confronti dei contribuenti, rendendoli più mirati e meno invasivi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, le Agenzie fiscali e il Corpo della guardia di finanza riconoscono e promuovono l'espletamento delle attività di ispezione documentale, di verificazione, di ricerca, di rilevazione e ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la verifica fiscale in modalità digitale, limitando l'attività ispettiva fisica e la permanenza presso i locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero presso il professionista o altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della contabilità.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per espletamento in modalità digitale delle attività indicate al comma 1 si intende l'acquisizione, la consultazione, la verificazione e ogni altra operazione relativa ai dati e ai documenti richiesti al contribuente o da lui prodotti ai fini dell'accertamento e della verifica fiscale in formato digitale mediante la condivisione, via internet, di tali dati e documenti attraverso portali web dedicati che non richiedano alcuna installazione software e hardware e che garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte. Tali portali web, scelti dal contribuente, non devono prevedere alcun onere per la registrazione e l'accesso da parte delle Agenzie fiscali e del Corpo della guardia di finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti esibiti dal contribuente in modalità digitale devono essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fiscale e per tipologia di documento. I documenti contabili relativamente ai quali è prevista la registrazione cronologica devono essere ordinati e consultabili per data e numero progressivo.

3. In caso di accertamento e verifica fiscale, il contribuente che intende produrre i dati e i documenti oggetto di controllo in modalità digitale deve comunicare ai verificatori le modalità di accesso al portale web nel quale tali dati e documenti sono stati archiviati e possano essere condivisi. Il contribuente deve inoltre sottoscrivere e consegnare ai verificatori apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale sono conformi all'originale. Resta fermo il diritto dei verificatori, qualora lo ritenessero necessario, di richiedere l'esibizione dei documenti originali.

Art. 2.

(Regime premiale per i Soggetti
fiscalmente sostenibili)

1. Al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente a sostegno della crescita e degli investimenti, con l'obiettivo di far emergere e premiare i contribuenti che si rendono disponibili a cambiare approccio e a instaurare con l'Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto collaborativo, basato su un rafforzamento della trasparenza e della buona fede, a decorrere dal 1º gennaio 2017 è introdotto il nuovo regime dei Soggetti fiscalmente sostenibili.

2. Ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto del presente articolo, si considerano Soggetti fiscalmente sostenibili:

a) le società di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le società e gli enti ad esse equiparati di cui all'articolo 5 medesimo testo unico e le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo e di impresa di cui agli articoli 53 e 55 del medesimo testo unico, che optano per la condivisione continuativa in modalità digitale, con l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza dei seguenti documenti:

1) fatture emesse e ricevute;

2) corrispettivi, scontrini e ricevute fiscali;

3) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detraibili e deducibili;

4) libri e registri obbligatori;

5) libro unico del lavoro, cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipendente e assimilato;

6) conti di mastro;

7) scritture ausiliarie di magazzino e stati avanzamento lavori;

8) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;

9) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura dell'operazione compiuta;

10) per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio, un bilancio che preveda il controllo documentale agevolato, ossia che permetta di visualizzare per ogni principale voce di conto economico i documenti corrispondenti che la compongono;

11) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445, nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale di cui ai numeri precedenti sono conformi all'originale;

b) le persone fisiche senza partita IVA che optano per la condivisione continuativa in modalità digitale con l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, dei seguenti documenti:

1) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detraibili e deducibili;

2) fatture, ricevute e altri documenti rilevanti inerenti le spese ritenute significative ai fini dei calcoli del redditometro;

3) cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipendente e assimilato;

4) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;

5) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura dell'operazione compiuta;

6) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale di cui ai numeri precedenti sono conformi all'originale.

3. Ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto dal presente articolo, per condivisione continuativa in modalità digitale si intende la messa a disposizione 24 ore su 24 dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), all'Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza, mediante la condivisione, via internet, di tali dati e documenti in formato digitale, attraverso portali web dedicati, scelti dal contribuente, che non richiedano alcuna installazione software e hardware e che garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte. Tali portali web non devono prevedere alcun onere per la registrazione e l'accesso da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti messi a disposizione con le modalità di cui al presente comma devono essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fiscale e per tipologia di documento. I documenti contabili relativamente ai quali è prevista la registrazione cronologica devono essere ordinati e consultabili per data e numero progressivo.

4. Ai fini della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti che fanno capo ai Soggetti fiscalmente sostenibili individuati al comma 2, lettera a), a questi sono riconosciuti i seguenti esoneri:

a) esonero dall'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

b) esonero dall'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. Allo scopo di instaurare un particolare rapporto di assistenza e collaborazione con i Soggetti fiscalmente sostenibili individuati al comma 2, lettera a), a questi sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) applicazione della procedura abbreviata di interpello di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), d) ed e);

d) riduzione di due anni del termine di decadenza di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

e) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è inoltre sospesa fino alla definitività dell'accertamento;

f) applicazione di una deduzione forfetaria dell'8 per cento, in diminuzione del reddito imponibile prodotto dal soggetto che ha effettuato l'opzione per il regime previsto dal presente articolo.

6. Considerato il particolare rapporto di collaborazione instaurato con i Soggetti fiscalmente sostenibili individuati al comma 2, lettera a), in caso di accertamento e verifiche fiscali nei confronti dei medesimi, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza si impegnano a rendere il meno invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori:

a) possono procedere a ispezioni fisiche presso i locali destinati all'esercizio di attività o utilizzati dai medesimi o presso il professionista o altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della loro contabilità, previa autorizzazione del arocuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina, che giustifichi l'esigenza effettiva di indagine e controllo sul luogo. In caso di presenza di tale autorizzazione, la permanenza indicata all'articolo 12, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è ridotta nella misura del 50 per cento;

b) possono richiedere l'esibizione dei documenti originali in presenza di motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati. Resta comunque fermo il diritto dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza di richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2, lettera a), nonché il diritto del contribuente di produrne.

7. Al fine di riconoscere benefici ai Soggetti fiscalmente sostenibili individuati al comma 2, lettera b), in considerazione del particolare rapporto di collaborazione instaurato, ai medesimi sono concesse:

a) la riduzione di due anni degli ordinari termini di decadenza di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) l’applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è inoltre sospesa fino alla definitività dell'accertamento;

c) l’esecuzione in via prioritaria dei rimborsi fiscali entro tre mesi dalla presentazione delle relative istanze;

d) l'assistenza negli adempimenti amministrativi e una risposta celere agli interrogativi fiscali posti da parte dell'Amministrazione finanziaria, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

e) l'applicazione di una detrazione forfetaria fissa di euro 500 sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

8. Considerato il particolare rapporto instaurato con i Soggetti fiscalmente sostenibili individuati al comma 2, lettera b), in caso di accertamento e verifiche fiscali nei confronti dei medesimi, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza si impegnano a rendere il meno invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori possono richiedere l'esibizione dei documenti originali in presenza di motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati. Resta fermo il diritto dell'Agenzia delle entrate e della guardia di finanza di richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2, lettera b), nonché il diritto del contribuente di produrne.

9. I contribuenti che intendono optare per il regime premiale di cui al presente articolo devono effettuare apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio rispetto al quale intendono condividere, con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), indicando l'indirizzo del portale web nel quale gli stessi hanno provveduto ad archiviare i predetti dati e documenti. Tale opzione, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione dei redditi, il contribuente deve notificare la comunicazione di avvenuta condivisione, contenente le modalità di accesso al portale web nel quale sono stati archiviati i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), per permetterne l'effettivo accesso da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza. Tale comunicazione deve avvenire tramite il portale web nel quale sono stati archiviati e messi a disposizione, con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), su indirizzi di posta elettronica deputati esclusivamente a tale scopo e indicati da ogni direzione regionale e provinciale dell'Agenzia delle entrate e da ogni Comando del Corpo della guardia di finanza entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

10. In caso di omissione dell’effettiva condivisione dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), con le modalità di cui al comma 3, entro i termini di cui al comma 9, ovvero di incompletezza dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza inviano al Soggetto fiscalmente sostenibile una comunicazione, sollecitandolo a provvedere a regolarizzare la sua posizione. Qualora la regolarizzazione non avvenga entro trenta giorni dalla data di notifica di tale comunicazione, vengono meno gli effetti individuati dal regime premiale previsto dal presente articolo.

11. Fatta eccezione per le deduzioni di imposta di cui alla lettera f) del comma 5, quanto previsto dal presente articolo è applicabile anche ai soggetti di cui all'articolo 1, commi da 54 a 88, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.