Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 2014
Unione civile tra persone dello stesso sesso
Onorevoli Senatori. -- Il Parlamento europeo, ha chiesto pi� volte agli Stati dell'Unione, a partire dalla risoluzione A3-0028/94 dell'8 febbraio 1994, di rimuovere �gli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni�.
L'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali, approvata a Roma il 4 novembre 1950, ha disposto che �uomini e donne in et� adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia�.
La Corte europea dei diritti umani ha stabilito, con la storica sentenza Schalk e Kopf vs Austria del 24 giugno 2010, che l'articolo 12 pu� essere applicato anche in relazione ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. La Corte ha stabilito inoltre che la relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra nella nozione di �vita familiare�, il cui rispetto � garantito dall'articolo 8: dunque le coppie omosessuali rientrano a pieno titolo nella nozione giuridica di �famiglia�.
L'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicembre del 2000, afferma che �Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio�. La distinzione del diritto di sposarsi dal diritto di costituire una famiglia definisce in modo chiaro il diritto ad essere considerati famiglia anche al di fuori dell'istituto del matrimonio.
La stessa Carta di Nizza, afferma all'articolo 21 il contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta motivata da orientamento sessuale.
L'estensione del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso � stata introdotta da allora in dieci Paesi europei (Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Portogallo, Islanda, Danimarca, Francia, Gran Bretagna). La stessa misura � stata adottata in altre aree del mondo: Canada, Repubblica Sudafricana, Argentina, il distretto federale di Citt� del Messico e quindici Stati USA (Massachusetts, Iowa, Connecticut, Washington D.C., New Hampshire, Vermont, New York, Maryland, Mayne, Washington, Delaware, California, Minnesota, Rhode Island, Illinois). Di recente la Corte suprema degli Stati Uniti ha esteso i benefici federali delle coppie omosessuali sposate in questi Stati all'intero territorio USA.
Altri Paesi hanno deciso di estendere alle coppie omosessuali alcuni o tutti i diritti del matrimonio attraverso nuovi istituti giuridici analoghi al matrimonio: cos� in Germania, Finlandia, Svizzera, Austria, Irlanda, Repubblica Ceca, Andorra, Ungheria, Slovenia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Ecuador. La Corte di giustizia europea ha ribadito in pi� occasioni, da ultimo con la sentenza del 12 dicembre 2013, la necessit� di pari trattamento fra coppie sposate e coppie omosessuali aventi accesso ad altro istituto giuridico.
In Europa l'Italia � rimasta fra i pochi Stati (insieme a Romania, Bulgaria, Russia, Turchia, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Cipro, Citt� del Vaticano, Ucraina, Bielorussia, Grecia, Polonia) a non prevedere il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso.
Con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato che all'unione omosessuale spetta il diritto fondamentale di vivere una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri e che spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette.
Secondo la Corte costituzionale l'espressione �societ� naturale� non comporta alcun rimando al diritto naturale poich� con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente, si volle sottolineare, invece, che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere. Secondo la Corte, inoltre, i concetti di famiglia e di matrimonio, siccome dotati della duttilit� propria dei princ�pi costituzionali, non si possono ritenere �cristallizzati� con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entr� in vigore e, quindi, vanno interpretati tenendo conto delle trasformazioni dell'ordinamento e dell'evoluzione della societ� e dei costumi. Dunque la famiglia, cos� come si determina nel divenire dell'evoluzione sociale, deve essere riconosciuta e protetta dallo Stato.
Come ha ribadito in pi� occasioni la Corte di cassazione, in ultimo con l’ordinanza 14329 del 6 giugno 2013, con la sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale �la scelta di estendere il modello matrimoniale anche ad unioni diverse da quella eterosessuale � rimessa al legislatore ordinario. Non sussiste un vincolo costituzionale in ordine all'esclusiva applicabilit� del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali�.
Oggi esiste nella societ� italiana una realt� assai diffusa di convivenze omosessuali stabili e alla luce del sole che reclamano l'uguaglianza dei diritti. Numerosi comuni italiani, gi� dagli anni '90, hanno dato vita a registri delle unioni civili o rilasciano attestati di costituzione di famiglia basata sui vincoli affettivi come risposta alla crescente richiesta di tutela da parte delle coppie di conviventi di fatto, soprattutto sulla spinta delle coppie gay e lesbiche a cui � ad oggi negato il diritto al riconoscimento giuridico della loro relazione.
L'ISTAT non ha mai rilevato il numero delle convivenze more uxorio di coppie dello stesso sesso fino al censimento del 2011. Sar� dall'elaborazione di questi dati che avremo per la prima volta il numero delle coppie gay o lesbiche che hanno deciso di dichiararsi apertamente allo Stato. Sappiamo che si tratter� di un dato sottostimato rispetto alla realt�, dato che oggi � ancora molto difficile in Italia dichiararsi omosessuale. Permane infatti, in numerosi contesti, uno stigma sociale che � aggravato dalla quasi totale assenza di una legislazione antidiscriminatoria.
Sono in numero crescente le coppie omosessuali che si recano all'estero per potere accedere a un diritto negato in patria e dare suggello pubblico alla loro relazione e al loro progetto di vita comune.
L'impossibilit� di potere accedere al riconoscimento pubblico della propria condizione sociale di coppia non rappresenta solo una violazione del principio di uguaglianza nell'accesso a diritti concreti (come ad esempio quelli sul piano fiscale, previdenziale e successorio) ma comporta anche una lesione della propria dignit� individuale e di coppia. Questo rappresenta un ostacolo al benessere individuale e una fonte di stress sociale a cui viene ingiustamente sottoposta una parte della popolazione a causa di una condizione personale, in violazione di quel principio di non discriminazione per orientamento sessuale che, come si � sopra ricordato, � sancito dal Trattato di Lisbona.
Il presente disegno di legge introduce, secondo quanto gi� attuato in altri Stati europei, come la Germania e, con la decisione di estendere il matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso, la Gran Bretagna, un nuovo istituto distinto dal matrimonio, denominato �Unione civile�, finalizzato al riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso.
L'istituto dell'Unione civile contiene due differenze rispetto al matrimonio. La prima riguarda il cognome. Si dispone che i coniugi dello stesso sesso debbano scegliere il cognome della famiglia, scegliendolo tra i loro cognomi, dando comunque facolt� di continuare ad usare anche il proprio cognome originario che non sia stato scelto come cognome della famiglia.
La seconda differenza riguarda l'adozione. La previsione dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo la quale l'adozione � consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio, � esclusa all'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge dalle disposizioni previste per il matrimonio che si applicano all'unione civile. � esteso invece all'unione civile quanto previsto dall'articolo 44 della citata legge n. 184 del 1983 in merito alla possibilit� di adozione del minore da parte del coniuge.
Art. 1.
(Forma e condizioni)
1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un’unione civile tra persone dello stesso sesso quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.
2. All’unione civile tra persone dello stesso sesso, ai suoi presupposti ed agli atti conseguenti si applicano le disposizioni in materia di matrimonio.
3. Non pu� contrarre un’unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) chi � vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente;
b) le persone per cui ricorrono fra loro le condizioni di cui all'articolo 87 del codice civile, nonch� zii e nipoti dello stesso sesso.
Art. 2.
(Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)
1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile � aggiunto il seguente:
�Art. 143-bis. 1 -- (Cognome dell’unione civile tra persone dello stesso sesso). -- Le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso � conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte pu� anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso�.
Art. 3.
(Regime giuridico)
1. Ad ogni effetto, all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. La parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso � familiare dell'altra parte ed � equiparata al coniuge per ogni effetto.
3. La parola �matrimonio� ovunque ricorra nelle leggi, decreti e regolamenti si intende riferita anche alla �unione civile tra persone dello stesso sesso�
4. Le parole �coniuge�, �marito� e �moglie�, ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla �parte della unione civile tra persone dello stesso sesso�.
Art. 4.
(Modifiche al codice civile)
1. All'articolo 86 del codice civile, dopo la parola �matrimonio� sono aggiunte le parole �o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso�.
Art. 5.
(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)
1. Il Governo � delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi� decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princ�pi e criteri direttivi:
a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo.
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, decreti e regolamenti.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro competente per le pari opportunit�.
3. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono comunque addottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine � prorogato di sei mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo pu� adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei princ�pi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura prevista dai commi 2 e 3.