Attività non legislative

Documento VII n. 120

XVII Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 28 gennaio 2015 con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale (come sostituito dall'articolo 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna

Titolo breve: Sentenza n. 23 del 28 gennaio 2015


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 27 febbraio 2015; annunciato nella seduta n. 402 del 4 marzo 2015

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 4 marzo 2015; annuncio nella seduta ant. n. 402 del 4 marzo 2015
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 4 marzo 2015; annuncio nella seduta ant. n. 402 del 4 marzo 2015




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