Attività non legislative

Documento VII n. 102

XVII Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 23 giugno 2014 con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui, introducendo l'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), stabilisce che il Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma "deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro"

Titolo breve: Sentenza n. 191 del 23 giugno 2014


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 4 luglio 2014; annunciato nella seduta n. 284 del 21 luglio 2014

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 21 luglio 2014; annuncio nella seduta ant. n. 284 del 21 luglio 2014




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