DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
(AMATO)
di concerto col Ministro delle finanze
(VISCO)
(V. Stampato n. 4236 )
approvato dal Senato della Repubblica l'11 novembre 1999
(V. Stampato Camera n. 6557 )
modificato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 1999
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2000)
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DISEGNO DI LEGGE
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TESTO APPROVATO
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TESTO APPROVATO
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TITOLO I
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TITOLO I
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Art. 1.
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Art. 1.
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(Risultati differenziali)
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(Risultati differenziali)
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1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto
di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge
25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un
importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta
fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno
finanziario 2000.
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1. Identico .
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2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto
degli effetti della presente legge, é determinato, rispettivamente,
in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686
miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi per l'anno 2002, per le
regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato é
determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello
massimo del saldo netto da finanziare é determinato, rispettivamente,
in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del
ricorso al mercato é determinato, rispettivamente, in lire 379.600
miliardi ed in lire 309.000 miliardi.
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2. Identico .
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3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a
carico dello Stato.
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3. Identico .
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4. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l'eventuale maggiore
gettito rispetto alle previsioni derivanti dalle disposizioni legislative e
amministrative vigenti é interamente utilizzato per la riduzione del
saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, ovvero situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
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4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000
rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli
obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui
saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali
obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione
fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le
minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo
che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo
sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
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Art. 2.
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(Fondi speciali e tabelle)
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1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11- bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge
23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente
per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
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(Si veda in identica formulazione l'articolo 70)
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2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione é rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
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3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) , della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D
allegata alla presente legge.
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4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) , della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni
di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente
legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
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5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge.
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6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000,
a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della
stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
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7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n.
208, le leggi vigenti la cui quantificazione é effettuata dalla
tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi
vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f),
della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e
dall'Allegato n. 1 della presente legge.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
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CAPO I |
CAPO I |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI
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Art. 3.
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Art.
2.
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(Dismissione di beni e diritti immobiliari
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(Dismissione di beni e diritti immobiliari
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1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i
seguenti commi:
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1. Identico :
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" 2- ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari
di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme
vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso
fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti in quanto
piú favorevoli rispetto alle disposizioni generali sulla locazione di
immobili urbani, anche in caso di alienazione a uno o piú
intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri
sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del
programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica si avvale di uno o piú consulenti finanziari o immobiliari,
incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle
norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie
società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle
dismissioni programmate.
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" 2- ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari
di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme
vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso
fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti ,
anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla
disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I
diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di
alienazione a uno o piú intermediari. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla
attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di
inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o
piú consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di
effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche
in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure
competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti
eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali
conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano
prestato attività di consulenza e non possono esercitare alcuna
attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con
i compiti propri dell'incarico ricevuto.
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2- quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-
ter
sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di inquilini,
ovvero in uno o piú lotti a uno o piú intermediari scelti con
procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari
acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli
immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il
prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione
percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui
l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine
concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di
mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-
ter , e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale
di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Si applica il
secondo periodo della lettera d)
del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare
singolarmente; con le stesse modalità puó essere previsto che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita successiva. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puó intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo
dell'ente.
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2- quater. I beni e diritti immobiliari di cui al
comma 2- ter
sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di
abitazione di cui siano soci gli inquilini , ovvero in uno o
piú lotti a uno o piú intermediari scelti con procedure
competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti
corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili
entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di
rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale
progressiva calcolata su tale differenza , secondo i criteri
stabiliti dai programmi di cui al comma 2- ter . Nel caso
in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine
concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di
mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-
ter , e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale
di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale
previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito
inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita ivi inclusa anche
una asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta
dall'intermediario é calcolata includendo la commissione.
Si applica il secondo periodo della lettera d)
del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare
singolarmente; con le stesse modalità puó essere previsto che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti
attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso
residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per
motivate ragioni, a non piú del 50 per cento del valore complessivo
del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo
con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non
pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puó intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo
dell'ente.
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2- quinquies. L'ente venditore é esonerato dalla consegna
dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene
producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli
onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse
storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le
modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora alla data di
entrata in vigore della presente disposizione il regolamento di cui
all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato
emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al
Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e
non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine
all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in
caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per
i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 24 e seguenti della legge 1º giugno 1939, n. 1089. Le
approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939
sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta.
Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi
provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri.
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2- quinquies. L'ente venditore é esonerato dalla
consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene
producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli
onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili
vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono
invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati
di proprietà degli enti previdenziali, compresi quelli la cui
esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un
provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico.
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2- sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di
dismissione di cui al comma 2- ter
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puó:
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2- sexies. Identico:
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a)
disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da
parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai
sensi dell'articolo 14- bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e
intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente;
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale dell'assistenza di uno o piú consulenti finanziari o
immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive
tra primarie società nazionali ed estere;
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a)
disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da
parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai
sensi dell'articolo 14- bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e
intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente;
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale dell'assistenza di uno o piú consulenti finanziari o
immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive
tra primarie società nazionali ed estere . I consulenti
eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri
dell'incarico ricevuto ;
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b)
definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei
crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-
ter , vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi
in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o
piú consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di
contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche
nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica é autorizzato a prestare la garanzia dello
Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di
cartolarizzazione.
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b)
definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei
crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-
ter , vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi
in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o
piú consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di
contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche
nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica é autorizzato a prestare la garanzia dello
Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di
cartolarizzazione . I consulenti eventualmente incaricati non
possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in
conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto
.
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2- septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato
pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un
valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di
cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato con le modalità di cui al comma 2- quater ,
puó essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga
secondo quanto previsto ai commi da 2- ter
a 2- quinquies .
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2- septies. Identico.
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2- octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma
di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20
settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti,
sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui
al comma 2- quater , puó essere disposto che la
realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi
da 2- ter
a 2- quinquies.
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2- octies. Identico.
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2- nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti
immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti
previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente
venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di
disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente
accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore;
sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili
rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al
regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione
della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre
1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli
enti soggetti al regime di tesoreria unica".
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2- nonies. Identico".
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2. Alla lettera d)
del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
é aggiunto il seguente periodo: "Gli alloggi in edifici di pregio,
come definiti ai sensi della circolare del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 30 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
n. 150 del 30 giugno 1997, sono venduti al migliore offerente con base
d'asta pari al valore di mercato ridotto, se l'alloggio é occupato,
del 15 per cento".
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2. Dopo la lettera f)
del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
é aggiunta la seguente:
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3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di
esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli
iscritti alle gestioni separate
di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a),
della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli
effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero con riferimento
a un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti
percentuali superiore al tasso Rendistato.
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3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di
esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli
iscritti alle gestioni di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi
introiti, sono determinate le aliquote di esonero e gli esercizi
contributivi di riferimento .
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4. Le disposizioni di cui ai commi da 2- ter a 2-
quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in
quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del
programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo
16 febbraio 1996, n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 7,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. L'ente venditore é tenuto
a dare priorità all'alienazione, a favore dei conduttori, degli
immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per i quali sia stata verificata
formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data
di entrata in vigore della presente legge. In tale caso l'ente venditore
é tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni
altro immobile, secondo le norme previste .
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5. All'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente
gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al presente
articolo.
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Art. 4.
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Stralciato
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(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale
pubblica)
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1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.
560, realizzati alla data del 31 dicembre 1960 e di proprietà dei
comuni, possono presentare domanda di cessione in proprietà
dell'alloggio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, usufruendo delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26
delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n.
231. La predetta disposizione si applica altresí agli aventi causa
dei soggetti assegnatari.
|
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2. I comuni hanno facoltà di adottare, entro sessanta giorni
della presentazione della domanda di cui al comma 1, un provvedimento di
accoglimento o di rigetto della stessa.
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3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano se ed
in quanto compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione.
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|
Art. 5.
|
Art. 3.
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(Fondi istituiti con apporto
|
(Fondi istituiti con apporto
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1. Il comma 14 dell'articolo 14- bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:
|
Identico
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" 14.
Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del
comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del
comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici,
nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote,
affluiscono agli enti titolari".
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Art. 6.
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Art. 4 .
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(Patrimonio immobiliare dello Stato)
|
(Patrimonio immobiliare dello Stato)
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1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo" ed é
aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piú
consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei
beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con
procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere".
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1. Identico .
|
2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
é abrogato.
|
2. Identico .
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3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
é sostituito dal seguente:
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3. Identico :
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4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, é inserito il seguente:
|
4. Identico:
|
" 99- bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano
anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti
nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il
relativo programma di alienazione é definito di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. La
rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari, deve essere
effettuata ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani
imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una
relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".
|
" 99- bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano
anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti
nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il
relativo programma di alienazione é definito di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli
immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non
agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati
allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di
biodiversità animale e vegetale, le aree interne alle città e
quelle in possesso o in gestione alle università agrarie.
La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e
comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalità aziendale
compresa quella di fondi confinanti , deve essere effettuata
preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza
per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di
età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al
Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del
presente comma".
|
5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
é sostituito dal seguente:
|
5. Identico:
|
" 100.
Lo Stato venditore é esonerato dalla consegna dei documenti relativi
alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla
regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita
dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità
urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le
valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono
effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998
ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di
alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si
pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della
comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse
storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette
a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge
1º giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui
alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro centoventi giorni
dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la
valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il
Presidente del Consiglio dei ministri".
|
" 100.
Lo Stato venditore é esonerato dalla consegna dei documenti relativi
alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla
regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita
dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità
urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le
valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono
effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998
ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di
alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si
pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della
comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse
storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette
a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge
1º giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui
alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro
novanta
giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la
valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il
Presidente del Consiglio dei ministri".
|
6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le
parole: "approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla seguente:
"stipulati".
|
6. Identico .
|
7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono abrogati.
|
7. Identico.
|
|
8. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le
parole: "di enti pubblici territoriali," sono inserite le seguenti: "ivi
compresi gli Enti Parco nazionali,".
|
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano fino alla piena
operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
|
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8
si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del
demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
|
9. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
é sostituito dal seguente:
|
10. Identico :
|
" 1.
Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio
immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche
in deroga alle norme di contabilità di Stato, puó conferire o
vendere a società per azioni, anche appositamente costituite,
compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per
legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella
disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano
per usi governativi, per la loro piú proficua gestione. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o
piú consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della
valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie
società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari
sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti
reali su di essi. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura
corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono
determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo
Stato é esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla
proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce
apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari
notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e
artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e
i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32
della presente legge".
|
" 1.
Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio
immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche
in deroga alle norme di contabilità di Stato, puó conferire o
vendere a società per azioni, anche appositamente costituite,
compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per
legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella
disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano
per usi governativi, per la loro piú proficua gestione. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o
piú consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della
valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie
società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari
sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti
reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di
vendita per le quali abbiano prestato attività di consulenza.
I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo
2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla
rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base
alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato é
esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al
diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione
di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20
per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da
alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti
con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge".
|
|
11. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
é sostituito dal seguente:
|
10. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili
effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste
riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attività svolte
dalla società incaricata delle attività di dismissione e
valorizzazione.
|
12. Identico .
|
11. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.
|
13. Identico .
|
|
14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso
abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi
della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale
dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le
amministrazioni pubbliche attivano, entro il 31 dicembre 2000, le procedure
di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità
stabilite nel comma 109 del citato articolo 3 della legge n. 662 del
1996.
|
|
15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del
presente articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di
proprietà degli enti medesimi.
|
|
16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.
|
Art. 7.
|
Art. 5.
|
(Patrimonio della Ferrovie
|
(Patrimonio della Ferrovie
|
1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della
Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario,
all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le
seguenti modifiche:
|
1. Identico .
|
a)
al comma 2, le parole: ", avvenute in base a specifiche disposizioni di
legge," sono soppresse;
|
|
b)
dopo il comma 2 é inserito il seguente:
|
|
" 2- bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei
registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali
provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla
trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni,
sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di
voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società
di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile
autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni,
iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno
luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.";
|
|
c)
al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalità di
trascrizione" a: "nonché".
|
|
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
|
2. Identico:
|
a)
al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono inserite le
seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera
a) , possono essere venduti nella loro globalità";
|
a) identica ;
|
b)
al comma 7, dopo le parole: "alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti:
"ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a) , i
quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga
garantita la prosecuzione della locazione";
|
b)
al comma 7, dopo le parole: "alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti:
"ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a) , i
quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga
garantita la prosecuzione della locazione sulla base della
normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica ";
|
c)
al comma 9, dopo le parole: "Hanno titolo di priorità", sono
inserite le seguenti: "a parità di prezzo". Al medesimo comma 9
é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della cessione a
terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di
cui al comma 2, lettera a) , che risultino liberi".
|
c)
al comma 9, dopo le parole: "Hanno titolo di priorità", sono
inserite le seguenti: "a parità di prezzo". Al medesimo comma 9
é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della cessione a
terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di
cui al comma 2, lettera a) , che risultino liberi , i
quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali ".
|
|
|
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
|
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
|
Art. 8.
|
Art.
6.
|
(Disposizioni in materia di imposte
|
(Disposizioni in materia di imposte
|
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
|
1. Identico:
|
a)
all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3,
é aggiunto il seguente:
|
a) identica ;
|
" 3- bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000
rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione
ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.
L'importo della deduzione spettante non puó comunque essere superiore
all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose
immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o
classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per
abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che
la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. É considerata adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata";
|
|
b)
all'articolo 11, comma 1, lettera b) , recante l'aliquota
applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: "26,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "25,5 per cento";
|
b) identica ;
|
c)
all'articolo 12:
|
c) identica:
|
1) nel comma 1, lettera
b) , concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole:
"lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno
2000, lire 444.000 per l'anno 2001 e lire 480.000 a decorrere dal 1º
gennaio 2002";
|
1) nel comma 1, lettera
b) , concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole:
"lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno
2000, lire
516.000
per l'anno 2001 e lire 552.000
a decorrere dal 1º gennaio 2002";
|
2) nel comma 1, lettera
b) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il suddetto
importo é aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età
inferiore a tre anni";
|
2)
identico;
|
d)
all'articolo 13:
|
d) identica:
|
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro
dipendente, le parole: "lire 1.680.000", "lire 1.600.000", "lire 1.500.000",
"lire 1.350.000", "lire 1.250.000" e "lire 1.150.000", rispettivamente
contenute nelle lettere a), b), c), d),
e)
ed
f) , sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire
1.750.000", "lire 1.650.000", "lire 1.550.000", "lire 1.400.000", "lire
1.300.000" e "lire 1.200.000";
|
1) identico;
|
2) il comma 2 é sostituito dai seguenti:
|
2) identico:
|
" 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore
detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, cosí
determinata:
|
" 2. Identico :
|
a)
lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;
|
a)
lire 190.000,
per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di pensione non supera lire
9.400.000;
|
|
b) lire 120.000, per i soggetti di età
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione
supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
|
|
c)
lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire
9.400.000;
|
b) lire 360.000, per i soggetti di età non
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non
supera lire 18.000.000;
|
d) lire 360.000, per i soggetti di
età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi
di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000 ;
|
c)
lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma
non lire 18.500.000;
|
e)
identica;
|
d)
lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma
non lire 19.000.000.
|
f)
identica.
|
2- bis . La detrazione di cui alle lettere
b) , c) e
d)
del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale é
compiuto il settantacinquesimo anno di età.";
|
2- bis . La detrazione di cui alle lettere c), d), e)
ed f)
del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale é
compiuto il settantacinquesimo anno di età.";
|
3) dopo il comma 2- bis , introdotto dal numero 2) della
presente lettera, é inserito il seguente, in materia di detrazioni
per particolari tipologie di redditi:
|
3)
identico;
|
"2- ter . Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10,
comma 3- bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti
di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione
secondo i seguenti importi:
|
|
a)
lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire
9.100.000;
|
|
b)
lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000
ma non lire 9.300.000;
|
|
c)
lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000
ma non lire 9.600.000.";
|
|
4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro
autonomo e di impresa minore, le parole: "lire 700.000", "lire 600.000",
"lire 500.000", "lire 400.000" e "lire 300.000", rispettivamente contenute
nelle lettere a), b), c), d) ed
e) , sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 750.000",
"lire 650.000", "lire 550.000", "lire 450.000" e "lire 350.000";
|
4) identico;
|
|
e)
all'articolo 13- bis,
comma 1, lettera c),
dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Tra i mezzi necessari per
la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze";
|
e)
all'articolo 13- bis,
comma 1, lettera d),
relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: "1 milione di lire"
sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di lire";
|
f)
identica;
|
|
g)
all'articolo 13- bis
é aggiunto, in fine, il seguente comma:
|
f)
dopo l'articolo 13- bis
é inserito il seguente:
|
h)
identica;
|
"Art. 13- ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai
soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma
degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
|
|
a)
lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
|
|
b)
lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire
60.000.000.";
|
|
g)
nell'articolo 48- bis, concernente la determinazione dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a)
é inserita la seguente:
|
i)
identica .
|
" a- bis) ai fini della determinazione del reddito di
cui alla lettera e)
del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente
del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale
intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di
autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono
reddito nella misura del 90 per cento;".
|
|
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, le parole: "lire 270.000" sono
sostituite dalle seguenti: "lire 500.000".
|
2. Identico.
|
|
3. É istituito presso il Ministero dell'interno un fondo
alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali
derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non
commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni
all'amministrazione a decorrere dal 1º gennaio 2000. Con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della
disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo,
finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta
fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
|
3. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d),
numero 3), e)
ed f), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le
disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1999; le disposizioni del comma 1,
lettere b), c) , numero 2), d) , numeri 1), 2) e 4), e
g),
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
|
4.
Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3),
f)
e h),
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del
comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni
di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
2000.
|
|
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio
1999, n. 133.
|
4. Ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di
acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 7, secondo periodo,
ed 8, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
|
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) , e al comma
2 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a
titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
|
5. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b- bis) e
c) , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, le parole: "di cui all'articolo 34, comma 4- quater " sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 3- bis".
|
7. Identico.
|
6. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, la misura dell'acconto é ridotta dal 98 al 92
per cento.
|
8. Identico.
|
7. É attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del
compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera
c),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori
individuali, alle società e agli enti che incrementano la base
occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre
1999, assumendo, dal 1º gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002,
soggetti che, alternativamente:
|
9. Identico:
|
a)
fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei
requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
|
a) identica;
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b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
|
b) identica;
|
c)
sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a
specifiche disposizioni normative;
|
c) identica;
|
d)
trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro
residenza anagrafica.
|
d) identica ;
|
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e)
sono portatori di handicap
individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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8. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 7 deve essere
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che
intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto.
|
10.
L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9
deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese
quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo
stesso soggetto.
|
9. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione
del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, é riportabile nei periodi d'imposta successivi ed é
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
|
11.
Il credito d'imposta di cui al comma 9
non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai
fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é riportabile nei periodi
d'imposta successivi ed é utilizzabile in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
|
10. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera
d) , della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità
di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e
comunale all'IRPEF, é sostituito dal seguente:
|
12. Identico.
|
" 5.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di
determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione
delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le
disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
|
|
11. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme
erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1º gennaio
2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n.
819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come
modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive
corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo
annuo non sia superiore a lire 15.000.000.
|
13. Identico.
|
12. É autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e
di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati
dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
|
14. Identico.
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|
15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate
le seguenti modificazioni:
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a)
nel comma 1, le parole: "un importo pari al 41 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "una quota";
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|
b)
dopo il comma 1, é inserito il seguente:
|
|
"1- bis.
La detrazione compete, altresí, per le spese sostenute per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione";
|
|
c)
al comma 3, le parole: "e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli
immobili (ICI) per l'anno 1997" sono sostituite dalle seguenti: "e di cui
risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a
decorrere dal 1997";
|
|
d)
il comma 6 é sostituito dal seguente:
|
|
" 6.
La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in
corso alla data del 1º gennaio 1998 e in quello successivo, per una
quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo
d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2000, per una quota pari al
36 per cento".
|
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16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae
dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari
al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire
degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno
2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di piú
contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera
b) , dell'articolo 13- bis
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni
alle quali é subordinata la detrazione di cui al presente comma.
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17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
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a)
nel comma 1, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1º
gennaio 1998" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per
i periodi d'imposta in corso al 1º gennaio 1998 e al 1º gennaio
1999 l'aliquota é stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i
quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota é stabilita,
rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per
cento";
|
|
b)
nel comma 2, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1º
gennaio 1998" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per
i periodi d'imposta in corso al 1º gennaio 1998, al 1º gennaio
1999 e al 1º gennaio 2000 l'aliquota é stabilita nella misura
del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota
é stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per
cento".
|
|
18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della
determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
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19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte
corrente é ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle
aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644
miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e
2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le
aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i
gettiti previsti.
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20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di
assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse
di specializzazione in medicina, é autorizzata la spesa di lire 52
miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56
miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|
|
21. Al comma 10- bis
dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La percentuale di cui al precedente
periodo é elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti
di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto".
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22. All'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a)
alla lettera d)
sono soppresse le parole: "e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose";
|
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b)
dopo la lettera d- bis)
é inserita la seguente:
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"d- ter)
al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici;".
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Art. 7.
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(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile) |
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1. Ferme restando le disposizioni piú favorevoli di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre
2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per
cento:
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a)
le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili
adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei
minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
|
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b)
le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c)
e
d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono
individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore
delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla
presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di
recupero, al netto del valore dei predetti beni.
|
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2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a
decorrere dal 1º gennaio 2000.
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3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento
all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli
acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai
sensi dell'articolo 19- bis 1, comma 1, lettera c) , del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già
prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, é ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
|
|
4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad
oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative
pertinenze, é ridotta di un quarto.
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|
5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni
delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, già
prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, é ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
|
|
6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note
della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, é ridotta al 3 per cento.
|
|
7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le
parole: "i trasferimenti coattivi: 8 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo
periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative
pertinenze: 7 per cento".
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8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici
formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private
autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
|
|
9. Gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali
trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro
delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i
parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni,
possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30
settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui
all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
|
|
10. L'adeguamento di cui al comma 9 puó essere effettuato
mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori
superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle
esistenze iniziali in precedenza omesse.
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11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il
pagamento:
|
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a)
dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media
riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il
valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le
diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto
delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, é quella risultante dal rapporto tra
l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
|
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b)
di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale
sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da
applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità
indicate alla lettera a)
ed il valore eliminato.
|
|
12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento
di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale
sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da
applicare al valore iscritto.
|
|
13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute
con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle
imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo
d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i
successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire
il versamento puó essere effettuato in due rate la prima delle quali
di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente
dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire é possibile
effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e
versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari
importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire.
Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per
il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione
a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da
pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti
all'adeguamento effettuato.
|
|
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di
alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e
12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo
d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato,
non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a
periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non
ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli
accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente
legge. L'imposta sostitutiva é indeducibile. Per la sua liquidazione,
riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.
|
|
15. La lettera e)
del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é
sostituita dalla seguente:
|
|
" e)
a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le
attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante
credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa
applicata al gasolio per autotrazione;".
|
|
16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16
gennaio 1999.
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|
17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate
le seguenti modificazioni:
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a)
nel comma 1, dopo le parole: "di vendita al dettaglio e all'ingrosso" sono
inserite le seguenti: ", ivi comprese le rivendite di generi di monopolio
operanti in base a concessione amministrativa";
|
|
b)
dopo il comma 1 é inserito il seguente:
|
|
"1- bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuati i beni strumentali alle attività di impresa
sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da
parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente
articolo";
|
|
c)
il comma 9 é sostituito dal seguente:
|
|
"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità
é conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001".
|
|
18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, é estesa anche alle
spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2000. In
questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate é consentita in quote
costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
|
|
Art. 8.
|
|
(Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni) |
|
1. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, é sostituita dalla tariffa di cui
all'allegato A alla presente legge.
|
|
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di quella comunale
sull'incremento di valore degli immobili, le parole: "se detto valore supera
250 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "se detto valore supera
350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1º
gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire,
per le successioni aperte a decorrere dal 1º gennaio 2001".
|
Art. 9.
|
Art. 9.
|
(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e
delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti
giudiziari)
|
( Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)
|
1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili,
penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure
concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di
bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.
|
1. Agli
atti e ai
provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e
in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
giurisdizione, non si applicano
le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo ,
i diritti di cancelleria , nonché i diritti di chiamata di
causa dell'ufficiale giudiziario .
|
2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati al comma 1, per ciascun
grado di giudizio, é istituito il contributo unificato di iscrizione
a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella Tabella 1 allegata
alla presente legge.
|
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in
materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio,
é istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo
gli importi e i valori indicati nella Tabella 1 allegata alla presente
legge.
|
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che propone una
domanda riconvenzionale, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza
per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella
procedura di esecuzione, é tenuta all'anticipazione del pagamento del
contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei
confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di
procedura civile.
|
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che
deposita il ricorso introduttivo,
ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la
vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione,
a pena di irricevibilità dell'atto, é
tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2,
salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai
sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
|
4. In caso di mancato pagamento o di necessità di integrazione
dei versamenti nel corso del procedimento, la cancelleria o la segreteria
competente provvede al recupero delle somme dovute nei confronti della parte
nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46.
|
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non
é soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in
cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.
Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della
responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al
pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di
cui al comma 2 é dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in
base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.
|
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e
seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita
dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo
ovvero nell'atto di precetto.
|
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e
seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita
dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo
ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che
ne aumenti il valore, la parte é tenuta a farne espressa
dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli
importi ed i valori indicati nella Tabella 1 allegata alla presente legge.
Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della
domanda.
|
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma
2 e degli scaglioni di valore indicati nella Tabella 1 allegata alla
presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle
variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate
nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresí
disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
|
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma
2 e degli scaglioni di valore indicati nella Tabella 1 allegata alla
presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle
variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate
nei due anni precedenti . Con il predetto decreto sono
altresí disciplinate le modalità di versamento del contributo
unificato.
|
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento
del contributo di cui al presente articolo.
|
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari
di patrocinio dei non abbienti
sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
|
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i
procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore,
dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura.
|
8. Identico.
|
9. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità
giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di
registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento
dell'autorità giudiziaria é ridotta alla metà per gli
atti di valore superiore a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni.
Sono altresí esenti dall'imposta di registro i
processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro é ridotta
alla metà.
|
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di
conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
|
10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto
con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione
tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di
cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.
|
10. Identico.
|
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1º
luglio 2000, ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto
termine puó essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive
esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei
soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i
procedimenti in corso al 1º luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo
termine fissato ai sensi del secondo periodo, l'attore puó valersi
delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo
di cui alla Tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al
rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta
di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e
di diritti di cancelleria.
|
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1º
luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere
dalla medesima data. Detto termine puó essere prorogato, per un
periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle
finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o
di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti
posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a
ruolo
al 1º luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi
del secondo periodo, la parte puó valersi delle
disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui
alla Tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o
alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo,
di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
|
Art. 10.
|
Art. 10.
|
(Imposta di registro sui conferimenti
|
(Imposta di registro sui conferimenti
|
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, sono apportate le seguenti modificazioni:
|
1. Identico:
|
a)
l'articolo 50 é sostituito dal seguente:
|
a) identica:
|
"Art. 50. - (Atti ed operazioni concernenti società, enti,
consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole). -
1.
Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di
società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi,
le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza
personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di
immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile é costituita
dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e
degli oneri accollati alla società o ente nonché delle spese e
degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento
calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato
fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni
caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.";
|
"Art. 50. - (Atti ed operazioni concernenti società, enti,
consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole). -
1.
Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di
società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi,
le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza
personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di
immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile é costituita
dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e
degli oneri accollati alle società, enti, consorzi,
associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole,
nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o
all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per
cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per
la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1
miliardo";
|
b)
nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 é
sostituito dal seguente:
|
b) identica;
|
" 2.
Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da
quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000.";
|
|
c)
nell'articolo 4 della predetta Tariffa:
|
c) identica;
|
1) al comma 1, lettere a) , numeri 3), 5) e 6),
e) , f)
e g),
nella colonna delle aliquote, le parole: "1 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "lire 250.000";
|
|
2) le note sono sostituite dalle seguenti:
|
|
"NOTE - I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o
unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che
comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
|
|
II) L'imposta di cui alla lettera e)
si applica se l'atto di regolarizzazione é registrato entro un anno
dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di
società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie,
l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.
|
|
III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da
quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.
|
|
IV) Gli atti di cui alla lettera a)
sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la
società destinataria del conferimento ha la sede legale o
amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
|
|
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico
contemplati alla lettera a) , numero 4), si applicano le imposte
ivi previste.";
|
|
d)
sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la
lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.
|
d) identica.
|
2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel
comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in
corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente
a tale data.
|
2. Identico.
|
|
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già
prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, é ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della
proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da
parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello
Stato.
|
Art. 11.
|
Art. 11.
|
(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria
armatoriale)
|
(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria
armatoriale)
|
1. É soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio
e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di
imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista
dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni
governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995.
|
1. Identico.
|
2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa
di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le
seguenti modificazioni:
|
2. Identico.
|
a)
il comma 1 é sostituito dal seguente:
|
|
" 1.
Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da
diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento
annuale.";
|
|
b)
il comma 2 é sostituito dal seguente:
|
|
" 2.
L'importo della tassa di stazionamento dovuta é determinato sommando
all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:
|
|
a)
lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;
|
|
b)
lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;
|
|
c)
lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;
|
|
d)
lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24.";
|
|
c)
i commi 3- ter e 6 sono abrogati.
|
|
3. Dopo il comma 2- bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, concernente il
trattamento fiscale del reddito delle imprese prodotto dalla utilizzazione
di navi iscritte nel Registro internazionale, é aggiunto il seguente:
|
Soppresso
|
" 2- ter. Gli utili di esercizio, le riserve, e gli
altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai
sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui
al numero 1) dello stesso comma".
|
|
|
3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) , del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vengano
installate successivamente al 1º gennaio 2000, non é dovuto il
canone annuo per le concessioni con finalità turistico-ricreative di
aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei.
|
|
4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
é sostituito dal seguente:
|
Art. 12.
|
Art. 12.
|
(Oli emulsionati)
|
(Oli emulsionati)
|
1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti alla data del 1º gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso
alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, é inserita, prima della voce
"Gas di petrolio liquefatti (GPL)", la seguente voce: "Emulsioni
stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua
contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
|
1. Identico .
|
a)
emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille
litri;
|
|
b)
emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire
704.704 per mille litri;
|
|
c)
emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per
riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi,
con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;
|
|
d)
emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio
combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile
BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi".
|
|
2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le
aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle
aliquote base indicate nella Tabella 2, allegata alla presente legge,
nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.
|
2. Identico.
|
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica
dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.
|
3. Identico.
|
4. All'articolo 8, comma 10, lettera c) , della legge 23
dicembre 1998, n. 448, é aggiunto in fine il seguente periodo: "a
partire dal 1º gennaio 2001 le disposizioni di cui al precedente
periodo si estendono, con i limiti territoriali ivi definiti, al gas di
petrolio liquefatto anche miscelato ad aria anche se non distribuito tramite
reti canalizzate;".
|
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8,
comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del
comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 é
sostituita dalla seguente:
|
|
" c)
a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo
dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e
ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento,
anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al
rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal
1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del
predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione
del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al
contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non
é cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed é
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni,
o nelle frazioni dei comuni:
|
|
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
|
|
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento
dei comuni ricade nella zona climatica F;
|
|
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali
viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
|
|
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e
individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio
viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare con cadenza annuale, ne é riscontrata l'avvenuta
metanizzazione. Il suddetto beneficio é applicabile altresí ai
quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco
redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali
delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di
ogni anno".
|
|
5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:
|
|
Art. 13.
|
|
(Disposizioni in materia di attività marittime)
|
|
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le
parole: "sulle retribuzioni corrisposte" sono sostituite dalle seguenti:
"sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti".
|
|
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 457 del 1997 é attribuito anche ai soggetti che in
base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da
crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque
relative alla prestazione principale.
|
|
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante
dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività indicate al
comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a
rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti
dall'attività di escursione comunque realizzata, le predette
disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.
|
|
4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre
1986, n. 856, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché ogni altra
attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa
all'attività crocieristica".
|
|
5. All'articolo 17 della citata legge n. 856 del 1986, é
aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 3 -bis. I servizi e le attività di cui ai commi 1 e 2
sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30".
|
Art. 13.
|
Art. 14 .
|
(Esecuzione di rimborsi di modesta entità)
|
(Esecuzione di rimborsi di modesta entità)
|
1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle
imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al
Servizio sanitario nazionale nonché alle tasse ed altre imposte
indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000
miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che
prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore
adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e
progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità un importo non
superiore a 10 miliardi di lire é destinato al Fondo unico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei
Ministeri.
|
Identico
|
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di
importo, al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire
richiesti fino al 31 dicembre 1993.
|
|
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità di attuazione del presente articolo e sono individuati gli
uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.
|
|
Art. 14.
|
Art. 15 .
|
(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della
legge n. 133 del 1999)
|
(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della
legge n. 133 del 1999)
|
1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1
dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare
riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del
lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire, a
decorrere dall'anno 2000.
|
Identico
|
|
Art. 16.
|
|
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) |
|
1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati
gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo,
ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti
nelle seguenti misure:
|
|
2. Nel canone di cui al comma 1 é ricompreso anche
quello per gli apparecchi radiofonici.
|
|
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati
alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
|
|
Art. 17.
|
|
(Disposizioni concernenti le camere di commercio)
|
|
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
sono sostituiti dai seguenti:
|
|
" 3.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto
annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo
le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che
comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli
massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con
lo stesso decreto sono altresí determinati gli importi del diritto
applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o
omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al
100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e
del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
|
|
4.
Il diritto annuale di cui al comma 3 é determinato in base al
seguente metodo:
|
|
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio é
tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle
funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a
quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
|
|
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di
efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle
funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
|
|
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro
delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
|
|
d)
nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque
essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in
base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione".
|
|
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il
bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000
viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo deve essere
pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del
diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato
di cui al comma 1.
|
|
3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti
devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere
proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del
pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le istanze e le azioni
predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre 2001.
|
|
4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge
29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di
investimenti comunitarie e nazionali.
|
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Art. 18.
|
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(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
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1. La lettera f)
del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, é sostituita dalla seguente:
|
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" f)
previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei
pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
|
|
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone é
commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura
unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
|
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I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
|
|
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
|
|
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone
é determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante
dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per
il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo
ambito territoriale;
|
|
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a
ciascun comune o provincia non puó essere inferiore a lire 1.000.000.
La medesima misura di canone annuo é dovuta complessivamente per le
occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende
esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
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4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente
in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente;
|
|
5) il numero complessivo delle utenze é quello risultante
al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone é versato in un'unica
soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento é
effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla
provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I
comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da
quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita
comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i
termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla
data di ricezione della comunicazione;".
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2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, é sostituito dal seguente:
|
|
" 3. Il canone é determinato sulla base della
tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e
puó essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della
tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera
f)
del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la
determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone
ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni
previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per
la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di
servizi".
|
|
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA |
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|
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
|
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
|
Art. 15.
|
Art. 19 .
|
(Rinnovi contrattuali)
|
(Rinnovi contrattuali)
|
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni
2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente
dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo e della scuola, é determinata, rispettivamente,
in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi
comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i
provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del
personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra,
continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi
unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla
contrattazione integrativa.
|
Identico
|
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate,
rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850
miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28
luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno
dei predetti anni, é utilizzata nell'ambito dei procedimenti
negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle
Forze armate e delle Forze di polizia.
|
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo
massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
|
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti
pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle
disponibilità dei rispettivi bilanci.
|
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri
contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
|
Art. 16.
|
Art. 20 .
|
(Assunzioni di personale
|
(Assunzioni di personale
|
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
|
1. Identico:
|
a)
al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2001
deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli
obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve
essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.";
|
a)
al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2001
deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli
obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta
salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 . Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita
l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza
pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30
settembre 1999.";
|
b)
dopo il comma 2 é inserito il seguente:
|
b) identica;
|
" 2- bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la
programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi
raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e
le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli
enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità,
nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al
Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.";
|
|
c)
il comma 3 é sostituito dal seguente:
|
c) identica;
|
" 3.
Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle
amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione
programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le
priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto
in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun
anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo
delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno
precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate
all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti
procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso
le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme
speciali o derogatorie.";
|
|
d)
al comma 3- bis
sono soppresse le parole da: "ivi comprese" fino alla fine del periodo;
|
d) identica;
|
e)
dopo il comma 3- bis
é inserito il seguente:
|
e) identica;
|
" 3- ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di
riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni
interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere
corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di
modelli organizzativi rispondenti ai princípi di semplificazione e di
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico
riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da
fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del
Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza
semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria é
diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo
personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione
interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a
duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti
dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai
competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove
operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità
economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di
parte pubblica puó procedere alla stipula del contratto integrativo.
Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le
trattative.";
|
|
f)
il comma 18 é sostituito dai seguenti:
|
f) identica:
|
" 18.
Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio
dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3,
definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o
altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale
percentuale non puó comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una
quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale
dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale
trasformazione a tempo pieno puó intervenire purché ció
non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro
a tempo parziale.
|
" 18. Identico.
|
18- bis. É consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale con qualifica dirigenziale che non sia preposto
alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento
economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.";
|
18- bis. É consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale
non sanitario
con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.";
|
g)
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
|
g) identica:
|
" 20- bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto
previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di reclutamento
adeguandosi ai princípi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-
bis , 3, 3- bis
e 3- ter , per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre
tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili
con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di
riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le
università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
|
" 20- bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto
previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di
assunzioni
adeguandosi ai princípi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-
bis , 3, 3- bis
e 3- ter , per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre
tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili
con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di
riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le
università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
|
20 -ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione
del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate,
entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai
fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto
articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a
ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore
allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di
cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite".
|
20 -ter. Identico ".
|
2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "Nell'ambito
del medesimo comparto". Al medesimo articolo 33, il comma 2 é
abrogato.
|
2. Identico.
|
3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche
disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi
pubblici
per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, é
elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano
parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31
dicembre 1998.
|
3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche
disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per
il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, é
elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano
parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31
dicembre 1998.
|
Art. 17.
|
Art. 21 .
|
(Riduzione di personale
|
(Riduzione di personale
|
1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere
ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per
cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999,
fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo
39, comma 2- bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto
dall'articolo 16, comma 1, lettera b) , della presente legge.
|
1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere
ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per
cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999,
fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo
39, comma 2- bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto
dall'articolo 20 , comma 1, lettera b) , della
presente legge , nonché quelli previsti dal comma 3
dell'articolo 40 della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione é
disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree
montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità
demografica .
|
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534
miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001,
nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella
misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo
40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
|
2. Identico .
|
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che
disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai
rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
|
3. Identico .
|
Art. 18.
|
Art. 22.
|
(Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)
|
(Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)
|
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1,
commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le
indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi
spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della
vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali
disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità, compensi e
rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per
l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche
funzioni.
|
Identico.
|
Art. 19.
|
Art. 23.
|
(Valutazione dei corsi
|
(Valutazione dei corsi
|
1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da:
"nonché, a domanda" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla
frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di
quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente".
|
Identico
|
Art. 20.
|
Art.
24.
|
(Affitti e fitti figurativi)
|
(Affitti e fitti figurativi)
|
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con
il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate
ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso
dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
|
Identico
|
2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni
di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote
percentuali di cui al medesimo comma 1.
|
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani
di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche
avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma
1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo
scopo di contenerne la relativa spesa.
|
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui
al comma 1 dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al
demanio, o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito, sulla base
degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del
territorio nazionale del Ministero delle finanze.
|
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al
comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di
competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al
comma 4.
|
6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene
transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli
stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria
vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro competente.
|
Art. 21.
|
Art.
25.
|
(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia
di clienti idonei del mercato elettrico)
|
(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia
di clienti idonei del mercato elettrico)
|
1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri
e le modalità per la costituzione fra le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, dei consorzi previsti dall'articolo 14, comma 2,
lettera b) , del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini
dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni
pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle
altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del
1999, ove ne ricorrano le condizioni.
|
1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri
e le modalità per la costituzione di consorzi e la
partecipazione delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
ai
consorzi , anche con la partecipazione di enti pubblici economici e
di imprese,
previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b) , del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative
disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando
l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del
citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano
le condizioni.
|
Art. 22.
|
Art. 26.
|
(Acquisto di beni e servizi)
|
(Acquisto di beni e servizi)
|
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del
contraente, stipula, anche avvalendosi di società specializzate,
selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica,
convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a
concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di
congruità economica.
|
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del
contraente, stipula, anche avvalendosi di società di
consulenza
specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di
contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie
società nazionali ed estere,
convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino
a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di
congruità economica.
|
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma
25, lettera c) , della legge 15 maggio 1997, n. 127, non é
richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle
predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni
dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g),
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo
articolo 3 della stessa legge.
|
2. Identico.
|
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6. Le restanti pubbliche
amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse,
ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per
l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
|
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
salvo quanto previsto dall'articolo 27 , comma 6. Le
restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle
convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità
e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di
convenzionamento.
|
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti
al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche
tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti.
Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di
riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto
dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti
Internet
di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli
uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di
verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
|
4. Identico.
|
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le
modalità di attuazione del presente articolo nonché i
risultati conseguiti.
|
Art. 23.
|
Art. 27.
|
(Disposizioni varie di razionalizzazione
|
(Disposizioni varie di razionalizzazione
|
1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per
l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi
e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi
comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali,
con interventi di carattere umanitario, nonché le riassegnazioni di
somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle
pubbliche amministrazioni.
|
1. Identico .
|
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da
amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi
dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di
base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate.
|
2. Identico .
|
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato
ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1.
|
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato
ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma
1 , entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante
dall'applicazione del medesimo comma 1..BFT
|
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative
proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con
esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
|
4. Identico .
|
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non
impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in
bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
|
5. Identico .
|
6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle
amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in
scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta
e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore
assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo
restando il rimanente contenuto del contratto.
|
6. Identico .
|
7. I termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1º luglio
2000 e al 1º aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa
di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono
rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350
miliardi per le finalità di cui alle lettere a)
e b)
del comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le
finalità di cui alla lettera c)
del medesimo comma 1; per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2000 le
medesime autorizzazioni sono fissate in lire 195 miliardi per le
finalità di cui alle predette lettere a)
e b)
e in lire 45 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera
c) . Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2,
della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati
i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi,
nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei
soggetti da definire nell'ambitodelle categorie di cui all'articolo 41,
comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.
|
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma
3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
i termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1º ottobre
2000 e al 1º aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni
di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del
1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in
lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a)
e b)
del comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le
finalità di cui alla lettera c)
del medesimo comma 1; per il periodo 1º ottobre -31
dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire
93
miliardi per le finalità di cui alle predette lettere a)
e b)
e in lire 22
miliardi per le finalità di cui alla citata lettera c) .
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta
legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di
presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i
requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da
definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della
citata legge n. 448 del 1998.
|
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla
televisione é attribuito per intero alla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante
all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo
17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45,
comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é soppresso.
|
8. Identico .
|
|
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e
private, sono tenuti al pagamento:
|
|
a) di un canone annuo pari all'1 per cento del
fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
|
|
b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato,
fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica
nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva
locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica
locale.
|
|
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre
di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente,
riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto
altresí dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio
pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i
soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di
radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale
e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del
fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente
comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni puó disporre in qualsiasi momento
accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera c) , numero 7), della legge 31 luglio 1997, n.
249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla
rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera
c) , numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Quaranta miliardi
di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno
previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001"
sono soppresse.
|
9. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la
imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle
autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla
legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
|
11.
Al fine della razionalizzazione degli interventi per la
imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle
autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla
legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il fondo é rifinanziabile per un
periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f)
, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
|
10. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura
quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei,
delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle
biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il
Ministero per i beni e le attività culturali definisce un programma
di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi
e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare
per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa
sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al
raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le
finalità di cui al presente comma, é autorizzata la spesa di
lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalità sono
integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997,
n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio
precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di
spesa.
|
12.
Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con
orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie,
dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche,
anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il
Ministro
per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in
cui definisce un programma di attività su base triennale,
stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione,
nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti
dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede
di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di
incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A
decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma,
é autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle
predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di
cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate
accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione
della citata autorizzazione di spesa.
|
11. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
|
13.
Identico.
|
a)
al comma 2, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2000";
|
|
b)
il comma 4 é sostituito dal seguente:
|
|
" 4.
Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il
1º gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non
é piú dovuto il contributo di cui all'articolo 11- bis
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175".
|
|
14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente
ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione
della Commissione delle Comunità europee di cui al comma 7 del
medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli
assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non
oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione.
|
12. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana
alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato
prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle
schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure
preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie,
spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per
assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione
dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla
gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria
relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla
detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di
febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le
priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da
assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine
é autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni
2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione
istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
|
15.
Identico.
|
13. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a)
é inserita la seguente:
|
16.
Identico.
|
" a -bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1º
gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità
europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1
e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a
titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) , del Trattato che
istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di
Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la
Commissione, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con
la stessa decorrenza dal 1º gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in
materia di aiuti di Stato:
|
|
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di
regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche
alle regioni Abruzzo e Molise;
|
|
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi
riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio
a titolo dell'obiettivo 2;
|
|
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi
riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a
titolo dell'obiettivo 2".
|
|
14. All'articolo 10, comma 1, lettera b) , della legge 13
maggio 1999, n. 133, le parole: "comunque non inferiore a 1,5 punti
percentuali" e le parole: ", in misura non superiore al 20 per
cento del gettito IVA complessivo" sono soppresse.
|
17. All'articolo 10, comma 1, lettera b) , della
legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "comunque non inferiore a 1,5 punti
percentuali" sono soppresse e le parole: "non superiore" sono
sostituite dalle seguenti: "non inferiore".
|
|
18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997,
n. 53, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1,
della legge 12 luglio 1999, n. 237, é prorogato al 31 dicembre 2000.
Tale termine puó essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di
dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il
Ministro per i beni e le attività culturali.
|
|
19. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997,
n. 146, é sostituito dal seguente:
|
|
" 1.
A decorrere dal 1º gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di
cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, é
ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate,
tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999".
|
Art. 24.
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Art. 28.
|
(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività
libero-professionale)
|
(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività
libero-professionale)
|
1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di
ricovero o di day hospital , di cui alle lettere a)
e b)
del comma 2 dell'articolo 15- quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota
massima del 50 per cento della tariffa prevista per le prestazioni
istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.
|
1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di
ricovero o di day hospital , di cui alle lettere a)
e b)
del comma 2 dell'articolo 15- quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota
variabile tra il 50 e il 70
per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico
del Servizio sanitario nazionale.
|
2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di
ricovero o di day hospital , di cui alla lettera c)
del comma 2 dell'articolo 15- quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario
nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima
del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a
carico del Servizio sanitario nazionale.
|
2. Identico .
|
3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di
ricovero o di day hospital , di cui alla lettera c)
del comma 2 dell'articolo 15- quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono
determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario
interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda é
dovuta una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa
stessa.
|
3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di
ricovero o di day hospital , di cui alla lettera c)
del comma 2 dell'articolo 15- quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono
determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario
interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda é
dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti
collettivi nazionali .
|
4. La partecipazione ai proventi delle attività professionali di
cui alla lettera d)
del comma 2 dell'articolo 15- quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, rese in regime libero-professionale, non puó essere
superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.
|
4. La partecipazione ai proventi delle attività professionali di
cui alla lettera d)
del comma 2 dell'articolo 15- quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, rese in regime libero-professionale, é
stabilita dai contratti collettivi nazionali; per quanto concerne le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la
partecipazione
non puó essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata
dall'azienda.
|
5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese
quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime
ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai
criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni
all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti
nonché una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della
tariffa stessa.
|
5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese
quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime
ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai
criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni
all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti
nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai
contratti collettivi nazionali .
|
6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per
la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in
relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal
presente articolo.
|
6. Identico .
|
7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, sono abrogati.
|
7. Identico .
|
8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 150 miliardi di lire
al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo
sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
|
8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 80
miliardi di lire al fondo per l'esclusività del rapporto dei
dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge
23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo é integrato a
decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue; corrispondentemente le
disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui
all'articolo 1, comma 34- bis , della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di
lire 70 miliardi annue.
|
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro della sanità predispone una relazione che attesti la
situazione dell'attività libero-professionale dei medici nelle
strutture pubbliche. La relazione é trasmessa al Parlamento.
|
9. Identico .
|
10. Al fine di potenziare le attività previste dall'articolo 72,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é autorizzata
l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui
750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.
|
10. Identico .
|
11. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di
cui all'articolo 1, comma 34- bis , della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per
ciascuno degli anni 2000 e 2001.
|
11. Identico .
|
12. Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia
nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, é autorizzata l'ulteriore spesa di lire
10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
|
|
13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50, comma 1,
lettera c) , della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che risultino essere state
inserite nei programmi di intervento per la realizzazione di residenze
sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti e siano
già state ammesse ai finanziamenti disposti dall'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, conservano il
contributo attribuito a condizione che:
|
|
a)
le IPAB stesse, ancorché depubblicizzate, risultino essere enti
senza scopo di lucro;
|
|
b)
le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai sensi
dell'articolo 8- ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente di destinazione d'uso;
|
|
c)
le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non
autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai sensi
dell'articolo 8- quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
|
12. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é elevata al 2,5 per cento.
|
14. Identico.
|
13. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori
spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni
2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti
anni.
|
15. Identico.
|
14. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono stabilite le modalità di
acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6".
|
16. Identico.
|
15. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle province
autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione
Friuli-Venezia Giulia.
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17. Identico.
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Art. 25.
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Art. 29.
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(Contenimento e razionalizzazione
|
(Contenimento e razionalizzazione
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1. Entro il 30 aprile 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie
provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro della sanità, a versare a favore del Servizio sanitario
nazionale la quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli
anni 1998 e 1999. Per tutte le categorie interessate la quota del
contributo é calcolata in funzione del fatturato medio realizzato
negli ultimi due anni da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle
classi di cui alle lettere a)
e b)
dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
Per le farmacie, si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna
regione sul superamento del limite di spesa nazionale.
|
1. Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti
e le farmacie provvedono, secondo criteri e modalità di
ripartizione che tengano conto di princípi di equità
distributiva, stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della
sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato , a versare a favore del Servizio sanitario
nazionale un acconto sulla quota di loro spettanza del
contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. In ogni caso, i
grossisti sono tenuti al versamento del contributo soltanto per le vendite
effettuate alle farmacie delle regioni che hanno determinato il superamento
del limite di spesa farmaceutica. Per le farmacie, si tiene conto
dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di
spesa nazionale.
|
2. L'acconto di cui al comma 1 é determinato detraendo
all'ammontare totale del contributo dovuto l'importo equivalente alla quota
di aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento non rifinanziata dal
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30. Con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro il 31 ottobre 2000,
é stabilito il termine per il versamento del saldo da effettuare
comunque entro il 31 dicembre 2000. Per i grossisti l'acconto previsto dal
primo periodo del presente comma é, in ogni caso, corrisposto in non
meno di tre rate annuali stabilite con il decreto di cui al comma 1. Entro
il 30 settembre 2000 il Ministro della sanità riferisce al Parlamento
sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui
margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita
dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale,
fornendo elementi e proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale
adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad
assicurare, ove possibile, ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a
carico del Servizio sanitario nazionale.
|
2. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale
per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, é rideterminato in lire 12.650
miliardi. L'onere predetto puó registrare un incremento non superiore
al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie
delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il
medesimo anno.
|
3. Identico.
|
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, indistintamente, a tutte
le specialità medicinali a base di princípi attivi non coperti
da brevetto, fatta eccezione per i medicinali ottenuti da biotecnologie, i
prodotti biologici o quelli a rilascio controllato per via transdermica ed
eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative che la Commissione
unica del farmaco (CUF) giudichi rilevanti, sotto il profilo terapeutico, ai
fini dell'applicazione del presente comma. Per le specialità
medicinali attualmente in commercio, precedentemente non sottoposte alla
disposizione citata, la riduzione del prezzo nella misura del 20 per cento
si applica in quattro anni a decorrere dal 1º gennaio 2000, applicando
per il primo anno una riduzione del 5 per cento. La CUF esprime il giudizio
di cui al primo periodo del presente comma entro il mese successivo a quello
della domanda di esclusione dalla riduzione del prezzo presentata
dall'impresa interessata; in caso di accoglimento l'esclusione dalla
riduzione del prezzo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della deliberazione della CUF.
|
4. Fermo restando, per le specialità medicinali a base
di princípi attivi per i quali é scaduta la tutela
brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle
specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
é ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i
criteri stabiliti dal CIPE.
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|
5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4:
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a) le specialità medicinali coperte in
Italia da brevetto di principio attivo;
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|
b) le specialità medicinali coperte in Italia da
brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di
somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto
europeo;
|
|
c) le specialità medicinali coperte in Italia da
brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla
Commissione unica del farmaco (CUF) rilevante sotto il profilo terapeutico;
|
|
d) le specialità medicinali di origine biologica o
ottenute con processi biotecnologici.
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6. Restano comunque esclusi dalla riduzione i medicinali di cui
all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
|
4. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura
nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialità siano
presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio
sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai
fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma
10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
|
7. Identico.
|
5. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
l'espressione "medicinali già classificati tra i farmaci non
rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla
rimborsabilità" deve intendersi riferita al regime di
rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
|
8. Identico .
|
6. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo
1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via
sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo
il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale
fino al 31 dicembre 2000.
|
9. Identico .
|
7. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001,
alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della
sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo
riconoscimento, per il triennio 1998-2000.
|
10. Identico .
|
8. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la
deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
n. 109 del 13 maggio 1997, puó essere prevista, sul prezzo ex
fabrica , l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche
o, comunque, accreditate.
|
11. Identico .
|
9. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, é aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda
i dodici mesi il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione
concessa".
|
12. Identico .
|
10. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, é aggiunto il seguente:
|
13. Identico :
|
" 2- bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione
adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 é
disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa
pari al 50 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione
sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non
si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui é documentata dalle
imprese l'esportazione verso altri Paesi".
|
" 2- bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione
adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 é
disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa
pari al 30
per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La
sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica,
in ogni caso, ai medicinali di cui é documentata dalle imprese
l'esportazione verso altri Paesi".
|
11. Il Ministero della sanità predispone annualmente una
relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa
farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti
fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte
farmaceutiche. La relazione é trasmessa al Parlamento.
|
14. Identico .
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SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI
|
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI
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Art. 26.
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Art. 30 .
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(Patto di stabilità interno)
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(Patto di stabilità interno)
|
1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza
pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono
per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti
percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di
programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo
cosí risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che
non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno
1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.
|
1. Identico .
|
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, é sostituito dai seguenti: "Il disavanzo
é calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente
riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi,
effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti,
sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione
europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno,
nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni
immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle
sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo
Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di
stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono
essere considerate quelle che per loro natura rivestano il carattere
dell'eccezionalità. Agli enti partecipanti al patto di
stabilità interno é consentito calcolare il disavanzo anche
per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli
stessi enti hanno facoltà di valutare la propria conformità al
patto di stabilità interno sulla base del disavanzo calcolato con le
nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la
riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno
essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo
aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999".
|
2. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere
altresí una relazione illustrativa delle misure adottate o che si
intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei
riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La
relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare
particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il
contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento
dell'obiettivo.
|
3. Identico .
|
3. Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti riferiscono trimestralmente ai
rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1,
proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio.
|
4. Le giunte regionali e provinciali nonché
quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi
consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove
necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini
previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una relazione al consiglio
allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti
con una relazione allegata al bilancio consuntivo.
|
4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e,
successivamente, alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.
|
5. Identico .
|
5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente
conseguito per l'anno 2000 é concessa, a partire dall'anno
successivo, una riduzione dello 0,5 per cento del tasso d'interesse
applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre
1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento é interamente a
carico dello Stato. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente
conseguito la riduzione é concessa esclusivamente agli enti che hanno
conseguito l'obiettivo.
|
6. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga
complessivamente conseguito , per l'anno 2000 é
concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione minima di
50 punti base sul tasso d'interesse nominale
applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti , in
ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il
31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il
cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale
praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali a tasso fisso
alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque
non puó eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre
il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione
dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 1998 e precedenti norme di accesso al credito
ordinario della Cassa depositi e prestiti . Qualora l'obiettivo non
venga complessivamente conseguito la riduzione é concessa
esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli
enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo,
computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per
cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui
é aumentata a 100 punti base. Le modalità tecniche di computo
del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile
2000.
|
6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 gli enti sono tenuti a
presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dal presidente
della giunta o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario
dell'ente. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.
|
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6
gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata
rispettivamente dai presidenti della regione e della
provincia
o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi
e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito,
per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.
|
7. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma
2, é inserito il seguente:
|
8. Identico :
|
" 2- bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a
quanto previsto dal comma 2 gli enti provvedono in particolare a:
|
" 2- bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a
quanto previsto dal comma 2 gli enti , nella loro autonomia, possono
provvedere in particolare a:
|
a)
ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 39, commi 19 e 20- bis , della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni;
|
a) identica ;
|
b)
limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione
organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste
dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi
collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
|
b) identica ;
|
c)
sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione,
accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
|
c) identica ;
|
d)
ridurre il ricorso all'affidamento diretto a società controllate o
ad aziende speciali nella concessione di servizi pubblici;
|
d)
ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici
locali a società controllate o ad aziende speciali
ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento
di un'apposita gara di evidenza pubblica ;
|
e)
sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi,
alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685,
rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera c) , della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
|
e) identica ;
|
|
f)
procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici,
rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo
lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di
finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
|
|
g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme
accantonate per ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione
decorre dall'esercizio finanziario 2001, salva la facoltà degli enti
locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori
percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti,
di cui al citato articolo 117, comma 1".
|
8. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11
e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni
in materia. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di
inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le
finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n.
448 del 1998.
|
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed
alle successive disposizioni in materia , in attesa dell'entrata in
funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244, la cui applicazione é rinviata al 1º
gennaio 2001, o del decreto legislativo che sarà emanato in
attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133.
La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione
programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di
cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.
|
10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta
per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica
degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi
di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i
termini per la notifica:
|
|
a)
degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e
1997;
|
|
b)
degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta
comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
|
|
c)
degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;
|
|
d)
degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare
dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.
|
|
11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione
della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il
contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tale fine,
gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto
classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con
modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del
contribuente, garantendo altresí che il contenuto della comunicazione
non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data
dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto
della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto
stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472".
|
12. Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli
immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli
qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice
civile.
|
13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei
riguardi dei comuni che, nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano
già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili abiditi a
pertinenze.
|
14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le
tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei
regolamenti é stabilito contestualmente alla data di approvazione del
bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31
dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio
di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1º gennaio
2000.
|
9. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno
provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti
estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino
all'anno 2003.
|
15. Identico.
|
10. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti
dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48,
comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
|
16. Identico.
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17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo le parole: "20 per cento a decorrere dal 1º gennaio 1998"
sono aggiunte le seguenti: "e fino ad un massimo del 50 per cento a
decorrere dal 1º gennaio 2000 per le superfici superiori al metro
quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro
quadrato".
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18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario
nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.
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19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro
il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione
e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000.
|
|
20. É soppressa l'indennità di lire 2 per ogni chilometro
di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto
forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14
della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
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Art. 27.
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Art. 31 .
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(Riduzione di oneri dei mutui
|
(Riduzione di oneri dei mutui
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1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua
modalità di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei
mutui in essere, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo
complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.
|
1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua
modalità di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei
mutui in essere relativi a enti locali e loro consorzi ,
esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non
superiore a lire 225 miliardi annue.
|
|
2. La riduzione di cui al comma 1 é da ritenere
aggiuntiva a quelle che fossero state già deliberate dal consiglio di
amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre
1999.
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Art. 28.
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Art. 32 .
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(Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)
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(Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)
|
1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora
la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n.
59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote
di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del
1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la
differenza é coperta mediante corrispondente riduzione delle
dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza statale negli
stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione
é operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione
puó essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti
da disposizioni di legge.
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Identico
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Art. 29.
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Art. 33 .
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(Disposizioni concernenti la tariffa
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(Disposizioni concernenti la tariffa
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1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, le parole: "dal 1º gennaio 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "dai termini previsti dal regime transitorio,
disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni
devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".
|
Identico
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2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
il comma 1 é inserito il seguente:
|
" 1- bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via
sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai
sensi del comma 16".
|
|
3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
il comma 4, é inserito il seguente:
|
|
" 4- bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i
due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad
approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano
finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".
|
|
4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, é abrogato il comma 3.
|
|
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: "a decorrere
dall'esercizio finanziario 1999".
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6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera d)
del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.
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7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, é abrogato.
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Art. 34.
|
|
(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto
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1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno,
promuove le necessarie intese tra le regioni affinché queste
provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla
costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la
razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere, nonché la effettuazione di acquisti
centralizzati per diverse tipologie di beni.
|
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CAPO III |
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
|
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
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Art. 30.
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Art. 35 .
|
(Gestioni previdenziali)
|
(Gestioni previdenziali)
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1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a)
ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c) , della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale
minatori ed all'ENPALS; b)
ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a) , al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti
attività commerciali ed alla gestione artigiani, é stabilito
per l'anno 2000, rispettivamente, in lire 496 miliardi ed in lire 123
miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle
gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in
lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi
importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di
cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto
attiene al trasferimento di cui alla lettera a) , della somma di
lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello
Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di
lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell'ENPALS.
|
Identico
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2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al
quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: ", per gli esercizi 1998 e
1999,".
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Art. 31.
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Art. 36 .
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(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL)
|
(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL)
|
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della
previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o piú
operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL,
maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con
poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale
dell'assistenza di uno o piú consulenti finanziari scelti, anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive
tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e
15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
|
Identico
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Art. 32.
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Art. 37 .
|
(Contributo su pensioni
|
(Contributo su pensioni
|
1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 e per un periodo di tre anni,
sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di
forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale
annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
é dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà
nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
|
Identico
|
2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo
di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le
finalità stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge;
con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti
modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del
lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da
contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché
dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche
ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni.
|
Art. 33.
|
Art. 38 .
|
(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche
elettive o funzioni pubbliche)
|
(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche
elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi
contributivi )
|
1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri
del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale
ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione
o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della
pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei
contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente,
per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di
aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato
elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che
sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla
amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in
virtú della nomina, che provvederà a riversarle al fondo
dell'ente previdenziale di appartenenza.
|
1. Identico.
|
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi
relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1º gennaio
2000.
|
2. Identico.
|
|
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora non intendano
avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al
medesimo comma 1 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, non effettuano i versamenti relativi.
|
|
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito
della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998
secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3, del
medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare
tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
|
|
5. A decorrere dal 1º gennaio 2000 il diritto agli sgravi
contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni,
é riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai
sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato,
che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli
stessi effettivamente svolte nei predetti territori.
|
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai
periodi contributivi antecedenti al 1º gennaio 2000 e alle situazioni
pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni
già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in
giudicato.
|
Art. 34.
|
Art. 39 .
|
(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità
indipendenti)
|
(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità
indipendenti)
|
1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 il trattamento economico
comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle
autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui
trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle
autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad
enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base
contributiva e pensionabile: a)
fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento
dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorità od
organismo, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e
pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335; b)
nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i
soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro
subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali
cui sia iscritto l'interessato.
|
1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 il trattamento economico
comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle
autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui
trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle
autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad
enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base
contributiva e pensionabile: a)
fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento
dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorità od
organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che
sarebbero spettati , ove superiore al massimale annuo della base
retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8
agosto 1995, n. 335; b)
nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i
soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro
subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali
cui sia iscritto l'interessato.
|
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad
individuare le autorità e gli organismi di cui al comma 1, diversi da
quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17
luglio 1947, n. 691.
|
2. Identico.
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Art. 35.
|
Art. 40 .
|
(Norma di trasparenza)
|
(Norma di trasparenza)
|
1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai
propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o
di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale,
é fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del
Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi
dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi
costituzionali.
|
Identico
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Art. 36.
|
Art. 41 .
|
(Fondi speciali)
|
(Fondi speciali)
|
1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i
dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle
aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto
ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima
data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i
titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici
diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta
iscrizione é effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le
regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la
stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime
generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72
punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e
di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di
maternità, ove dovuto.
|
1. Identico.
|
2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche
regole già previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1
rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al
medesimo comma 1:
|
2. Identico:
|
a)
con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL
e delle aziende elettriche private, é stabilito per il triennio
2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 1.350
miliardi annue. Tale importo include il minore onere contributivo per i
medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1.
Il contributo puó essere imputato dalle imprese in bilancio negli
esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti
negli esercizi dal 2000 al 2019;
|
a)
con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL
e delle aziende elettriche private, é stabilito un
contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessive
lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio
2000-2002 . Tale importo include il minore onere contributivo per i
medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1.
Il contributo puó essere imputato dalle imprese in bilancio negli
esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti
negli esercizi dal 2000 al 2019;
|
b)
con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto
ai pubblici servizi di telefonia, é stabilito per il triennio
2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150
miliardi annue.
|
b) identica .
|
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico
delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le
modalità di corresponsione degli stessi all'INPS.
|
3. Identico.
|
Art. 37.
|
Art. 42 .
|
(Fondo di previdenza per il clero)
|
(Fondo di previdenza per il clero)
|
1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 il contributo annuo di cui
all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto
dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri
di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, é
aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento
del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del
1973.
|
1. Identico.
|
2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 é stabilita
l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla
pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a
decorrere dal 1º gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la
medesima scansione temporale é stabilita l'elevazione del relativo
requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono
conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui
agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al
fine della rideterminazione degli importi di pensione.
|
2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 é stabilita
l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla
pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a
decorrere dal 1º gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la
medesima scansione temporale é stabilita l'elevazione del relativo
requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono
conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui
agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al
fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'età
anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per
i soggetti che possono far valere un'anzianità contributiva pari o
superiore a quaranta anni.
|
3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito
minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti
degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano
stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della
citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data
del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità contributiva tale
che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e
quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non
consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al
comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma
dell'articolo 15 della citata legge n. 903 del 1973 si aggiunge tenendo
conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del
presente articolo.
|
3. Identico.
|
4. Dal 1º gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 é ordinato
con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.
|
4. Identico.
|
5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903,
le parole: "pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per
cento con un minimo del 5,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni
deficitarie".
|
5. Identico.
|
6. A decorrere dal 1º gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo
di cui al comma 1 é estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non
aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi
italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai
sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti
all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici
riconosciuti.
|
Art. 38.
|
Art. 43 .
|
(Fondo pensioni dei dipendenti
|
(Fondo pensioni dei dipendenti
|
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito
con la legge 9 luglio 1908, n. 418, é soppresso. A decorrere dalla
medesima data é istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al
quale é iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data,
tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa. Nel predetto
Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di
una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità
assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il
soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale
esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi
assicurativi.
|
Identico
|
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
|
a)
l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e
dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il
soppresso Fondo;
|
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b)
l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura
degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità
contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto
o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
|
|
c)
tutte le attività e le passività quali risultano dalla
contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.
|
|
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti
pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei
lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente,
presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo
speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai
sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
|
|
4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato
amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
|
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale
di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1
é trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa
adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti
di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla
copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su
base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme
dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i
contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della
navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del
predetto personale nei ruoli dell'INPS.
|
6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato
Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da
apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.
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7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con
uno o piú decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
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Art. 44.
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(Disposizioni in materia di obblighi contributivi)
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1. La disposizione contenuta nel comma 3- sexies
dell'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa
all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella
misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque
non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche
alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o
recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.
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Art. 45.
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(Disposizioni in materia di autotrasporto)
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1. A decorrere dall'anno 2000 é autorizzata la spesa annua di
lire:
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a) 41 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
|
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b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti
dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;
|
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c) 90 miliardi per la proroga degli interventi previsti
dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.
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STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
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STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
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Art. 39.
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Art.
46 .
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(Mutui con oneri a carico dello Stato)
|
(Mutui con oneri a carico dello Stato)
|
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica é autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti
interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale
carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle
medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in
vigore della presente legge.
|
1. Identico.
|
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono
essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui
di cui al comma 1.
|
2. Identico.
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3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del presente
articolo.
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Art. 40.
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Art. 47 .
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(Rimborso dei buoni postali)
|
(Rimborso dei buoni postali)
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1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, é inserito il
seguente:
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1. Identico.
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"Art. 178- bis . - (Ulteriori forme di rimborso anticipato
dei buoni). - 1.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e
prestiti, puó definire, per i sottoscrittori che ne facciano
richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi,
diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o
parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite
serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro".
|
|
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2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti
locali, disciplinato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, resta applicabile la
disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
|
Art. 41.
|
Art. 48 .
|
(Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della
liquidità)
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(Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della
liquidità)
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1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive
modificazioni, é aggiunto il seguente comma:
|
1. Identico.
|
"Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato,
anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ad
emettere temporaneamente tranche
di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine
od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in
considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza
dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto
della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono
imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del
debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le
stesse modalità il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica é autorizzato a procedere a operazioni di
prestito sul mercato interbancario".
|
|
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
puó autorizzare interventi di gestione delle disponibilità
liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la
redditività, affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro,
anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.
|
2. Identico.
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3. Su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti
pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un
istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
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INTERVENTI PER LO SVILUPPO |
INTERVENTI PER LO SVILUPPO |
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DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
|
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
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Art. 42.
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Art. 49 .
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(Riduzione degli oneri sociali e tutela
|
(Riduzione degli oneri sociali e tutela
|
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti
intervenuti successivamente al 1º luglio 2000 per i quali é
riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria,
il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3
milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo
importo risulta pari o superiore a tale valore, é posto a carico del
bilancio dello Stato. Conseguentemente, e subordinatamente all'adozione dei
decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per
maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti
attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui
all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, é rideterminata
in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni
previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla
ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al
comma 9, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una
situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
|
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti
intervenuti successivamente al 1º luglio 2000 per i quali é
riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria,
il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3
milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo
importo risulta pari o superiore a tale valore, é posto a carico del
bilancio dello Stato. Conseguentemente, e , quanto agli anni
successivi al 2001,
subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti
gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro,
per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed
esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui
all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, é rideterminata
in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni
previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla
ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al
comma 14 , sulla base di un procedimento che
preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi
versati e prestazioni assicurate.
|
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 255 miliardi
per l'anno 2000, a lire 625 miliardi per l'anno 2001,
a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate
derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
|
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno
2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una
quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255
miliardi e in lire 625 miliardi, é autorizzata la spesa complessiva
di lire 880 miliardi
|
|
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte
degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere
o)
e s) , nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi
e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, é
autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
|
|
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le
aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti
ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 414, sono cosí modificate:
|
|
a)
per i datori di lavoro:
|
|
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, é stabilito nella
misura del 23,81 per cento;
|
|
2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente
al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 414, é soppresso;
|
|
3) il contributo per assegni al nucleo familiare é
stabilito nella misura del 2,48 per cento;
|
|
4) il contributo per l'indennità di malattia é
stabilito nella misura del 2,22 per cento;
|
|
5) il contributo per l'indennità di maternità
é ridotto dello 0,57 per cento;
|
|
b)
per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a) , del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414,
é stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
|
|
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al
comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 7, lettera b).
|
|
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
414, é abrogato.
|
|
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato
complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
|
|
a)
per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle finanze;
|
|
b)
per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate
derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della presenta legge.
|
3. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati
versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternità, é corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni
minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al
comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per
l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la
tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la
quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se
questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
|
8.
Identico:
|
a)
quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di
tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre
mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi
antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare;
|
a) identica;
|
b)
qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a
prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per
almeno tre mesi, di attività lavorativa, cosí come individuate
con i decreti di cui al comma 9, e la data della nascita o dell'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del
godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con
i medesimi decreti é altresí definita la data di inizio del
predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente
individuabile;
|
b)
qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a
prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per
almeno tre mesi, di attività lavorativa, cosí come individuate
con i decreti di cui al comma 14 , e la data della nascita
o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore
a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a
nove mesi. Con i medesimi decreti é altresí definita la data
di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti
esattamente individuabile;
|
c)
in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il
periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita.
|
c) identica.
|
4. L'assegno di cui al comma 3, che é posto a carico dello Stato,
é concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da
presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla
nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
|
9.
L'assegno di cui al comma 8 , che é posto a carico
dello Stato, é concesso ed erogato dall'INPS, a domanda
dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di
sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare.
|
5. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204.
|
10.
Identico.
|
6. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al
comma 3 sono rivalutati al 1º gennaio di ogni anno, sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall'ISTAT.
|
11.
L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma
8 sono rivalutati al 1º gennaio di ogni anno, sulla
base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
|
7. A decorrere dal 1º luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é concesso alle donne
residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della
maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66
della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1º luglio 2000, o
per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data.
All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al
comma 6.
|
12.
A decorrere dal 1º luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, é concesso alle donne residenti,
cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che
non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle
condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del
1998, per ogni figlio nato dal 1º luglio 2000, o per ogni minore
adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui
al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma
11 .
|
8. Con i decreti di cui al comma 9 sono disciplinati i casi nei quali
gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti
congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.
|
13.
Con i decreti di cui al comma 14
sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o
erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o
all'adottante del minore.
|
9. Con uno o piú decreti del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente
articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni
restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi
della disciplina previgente.
|
14.
Identico.
|
10. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con
esclusione di quello di cui al comma 1, é valutato in lire 92
miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188
miliardi a decorrere dall'anno 2002.
|
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, con esclusione di quelli di cui ai
commi 1, 3 e 4 , é valutato in lire 92
miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188
miliardi a decorrere dall'anno 2002.
|
|
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento
della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei
pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni
italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero
avviarsi nell'anno 2000, é istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del
fondo tra i soggetti interessati é effettuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
|
|
Art. 50.
|
|
(Misure per l'occupazione) |
|
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
parole da: "a decorrere dal periodo di imposta" fino a: "un milione di lire
annue" sono sostituite dalle seguenti: "un credito di imposta per ciascun
nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi
di imposta successivi".
|
|
Art. 51.
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|
(Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo) |
|
1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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|
a) al secondo periodo, le parole: "0,5 punti
percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "un punto percentuale";
|
|
b) al terzo periodo, le parole: "di un punto percentuale"
sono sostituite dalle seguenti: "di due punti percentuali nei limiti di una
complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali";
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|
c) al quarto periodo, le parole: "e agli assegni al
nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: ", agli assegni al nucleo
familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera";
|
|
d) é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina
della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle
risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al
reddito individuale".
|
|
2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, é prevista la
facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti
aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in
vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta
legge. Tale facoltà di riscatto é posta a carico
dell'interessato e puó essere fatta valere fino ad un massimo di
cinque annualità. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze, é
stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, in coerenza con la
disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, tenendo
conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e
valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al
momento della domanda.
|
|
3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo le parole: "a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese;",
sono inserite le seguenti: "la riduzione é pari al 6 per cento, se
alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di
collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non
superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione
prevista dall'articolo 10, comma 3- bis , dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;".
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4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1º
gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo,
le parole: "al 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 7 per
cento", a decorrere dal 1º gennaio 2001.
|
Art. 43.
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Art. 52 .
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(Incremento delle pensioni sociali)
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(Incremento delle pensioni sociali)
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1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli importi mensili della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili.
|
Identico
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2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10
della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta
all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione
sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo,
tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo
della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.
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Art. 44.
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Art. 53 .
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(Libri di testo)
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(Libri di testo)
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1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001.
A tal fine é autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno
2000.
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Identico
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Art. 45.
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Art.
54 .
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(Ulteriori finanziamenti)
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(Ulteriori finanziamenti)
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1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione,
sono disposti i seguenti finanziamenti:
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1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione,
sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui
alla Tabella n. 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno
terminale ivi indicati.
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b)
per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento
tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono
autorizzati limiti di impegno novennali di lire 30 miliardi dall'anno 2000 e
di lire 150 miliardi dall'anno 2001;
|
|
c)
per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge
26 febbraio 1992, n. 211, in materia di trasporto rapido di massa, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 46 miliardi dall'anno
2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;
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d)
per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera
a) , della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le
modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 1994, n. 644, relativamente alle industrie operanti nel settore
aeronautico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50
miliardi dall'anno 2001 e lire 44 miliardi dall'anno 2002;
|
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e)
per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità nella
provincia di Trieste, previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, é autorizzato il limite di
impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2001 ad integrazione
delle risorse assegnate con delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 142, punto 3.1;
|
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f)
per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 43, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di opere funzionali al
progetto Malpensa 2000, é autorizzato il limite di impegno
quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2001;
|
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g)
per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica,
previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 1998, n. 362,
é autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi
dall'anno 2001;
|
|
h)
per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4
ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1996, n. 611, per il potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in
concessione ed in gestione commissariale governativa, sono autorizzati
limiti di impegno quindicennali di lire 35,5 miliardi dall'anno 2001 e di
lire 45,5 miliardi dall'anno 2002;
|
|
i)
per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge
30 novembre 1998, n. 413, per opere infrastrutturali relative ai porti e per
la realizzazione delle autostrade del mare, sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e di lire 50
miliardi dall'anno 2002;
|
|
l)
per la realizzazione degli interventi di decongestionamento degli atenei di
cui all'articolo 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e alle disposizioni attuative, nonché secondo le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e all'articolo 7, comma
8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001;
|
|
m)
per la prosecuzione degli interventi di sicurezza stradale, di cui
all'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, individuati
nei programmi annuali di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi dall'anno
2001 e di lire 40 miliardi dall'anno 2002. Gli enti proprietari delle
strade, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi,
sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
|
|
n)
per consentire la prosecuzione del servizio ferroviario integrato di tipo
metropolitano nelle città in cui tale servizio viene effettuato dalla
Ferrovie dello Stato Spa, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del
Ministero dei trasporti e della navigazione n. 225/T del 26 novembre 1993,
sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 4 miliardi a
decorrere dall'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
|
|
o)
per il completamento degli interventi di viabilità di interesse
della Valle d'Agri, di cui al Protocollo d'intesa tra il Presidente del
Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale della
Basilicata del 7 ottobre 1998, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 15
miliardi a decorrere dall'anno 2002;
|
|
p)
per lo studio di fattibilità sulla realizzazione della nuova
trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH),
Aosta-Martigny, é autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi nel 2000
e nel 2001;
|
|
q)
per l'eliminazione dei punti neri delle strade statali 52 e 52- bis
site nella regione Friuli-Venezia Giulia, é autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;
|
|
r)
per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di
Cuneo, é autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli
anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all'Amministrazione provinciale;
|
|
s)
per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato, con
priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria
Parma-La Spezia (Pontremolese), é autorizzata la spesa di lire 10
miliardi nell'anno 2000 e di lire 15 miliardi nell'anno 2001;
|
|
t)
per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite da
eventi sismici sono autorizzati limiti di impegno quindicennali:
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1) di lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire
3 miliardi a decorrere dall'anno 2002 per gli interventi di cui al
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1984, n. 363;
|
|
2) di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire
5 miliardi a decorrere dall'anno 2002 per gli interventi previsti
dall'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
|
|
3) di lire 9 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire
10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 per gli interventi di cui al
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61;
|
|
u)
per la prosecuzione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico
di cui al decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di
lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
|
|
v)
per incrementare il fondo per l'innovazione degli impianti a fune di cui
all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati limiti
d'impegno quindicennali di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno
2001 .
|
|
2. É autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno
degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo
2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
|
2. Identico.
|
3. La lettera b)
del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e
successive modificazioni, é sostituita dalla seguente:
|
3. Identico.
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" b)
investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica,
organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui
luoghi di lavoro".
|
|
4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché
all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, é prorogato al 31
dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai
limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.
|
4. Identico.
|
|
5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a
rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni, le
modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici,
le modalità di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai
finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge,
qualora piú elevati di quello determinato sulla base del tasso di
riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale.
L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge
17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo
del presente comma.
|
|
6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche
delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge n. 317 del
1991. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche
già disposte per le quali alla data di entrata in vigore della
presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti
sanzionatori.
|
|
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono
calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli
anni cui le rate di contributo si riferiscono.
|
|
Art. 55.
|
|
(Disposizioni per la Regione siciliana)
|
|
1. A saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, il contributo
a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello
Statuto della Regione siciliana é corrisposto mediante limiti di
impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal
2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.
|
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Art. 56.
|
|
(Interventi in materia di sicurezza stradale)
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|
1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale
individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla Tabella 3 allegata
alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente
competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a
contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
|
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Art. 57.
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(Disposizioni per il territorio del Sulcis). |
|
1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo
57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, é prorogato al 30 giugno
2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2,
sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni
finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le
modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
|
Art. 46.
|
Art. 58 .
|
(Tutela dell'ecosistema marino)
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(Tutela dell'ecosistema marino)
|
1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED,
presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla
Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla
tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca
nel mare Adriatico, é autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per
l'anno 2000.
|
Identico
|
2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero
delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela
dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel
mare Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia, é
autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
|
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Art. 47.
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Art. 59 .
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(Sviluppo dell'agricoltura biologica
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(Sviluppo dell'agricoltura biologica
|
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di
qualità ed ecocompatibile all'interno di un sistema di regole in
materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della
salute dei consumatori, a partire dal 1º gennaio 2000, i titolari delle
autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di
prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60 sono
tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella
misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente,
alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di
importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il
contributo é dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del
prezzo d'acquisto.
|
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di
qualità ed ecocompatibile all'interno di un sistema di regole in
materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della
salute dei consumatori, a partire dal 1º gennaio 2000, i titolari delle
autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di
prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60
e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine
animali
sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare
nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo,
rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In
caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale,
il contributo é dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento
del prezzo d'acquisto.
|
2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad
apposita unità previsionale di base del Ministero delle politiche
agricole e forestali, denominata "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura
biologica e di qualità", ai fini della successiva ripartizione da
effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di
programmi nazionali e regionali finalizzati:
|
2. Identico.
|
a)
al potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione
dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti
con funzione di prevenzione delle malattie piú diffuse;
|
|
b)
alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori
a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli
tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione di origine
protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio
del 14 luglio 1992;
|
|
c)
alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona
pratica agricola.
|
|
3. Il contributo di cui al comma 1 é corrisposto in rate
semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
|
3. Identico.
|
4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di
qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed
ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti
biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione
protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni
dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi
relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai
sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) , del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo
valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti
agricoli offerti.
|
4. Identico.
|
5. A partire dal 1º gennaio 2001, il Ministro delle politiche
agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del
presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere
sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 e alla realizzazione dei programmi
di cui al presente articolo.
|
5. Identico.
|
|
Art.60 .
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(Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto) |
|
1. I termini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla data di
stipulazione dei contratti ad esecuzione continuata o differita.
|
Art. 48.
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Art. 61 .
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(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997)
|
(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997)
|
1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo
1997, n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati
approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000.
|
Identico
|
|
Art. 62.
|
|
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)
|
|
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non
oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:
|
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a)
il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo
1- quinquies
del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, in favore dei
lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato accordi
ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38
miliardi e 700 milioni;
|
|
b)
il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità
di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei
confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75
miliardi e 600 milioni;
|
|
c) il trattamento straordinario di integrazione
salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento
o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero
massimo di 1700 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un
unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla
data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree
territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere
é valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;
|
|
d)
il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo
81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite
di lire 2 miliardi e 400 milioni;
|
|
e)
il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo
81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11
miliardi;
|
|
f)
il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per
ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni
del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un
numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con piú di
1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque
limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate
ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) ,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;
|
|
g)
i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di
cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel
limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
|
|
h)
l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17,
lettera f) , della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di
lire 10 miliardi;
|
|
i)
i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera
c) , della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21
miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo
della citata lettera c)
e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della
medesima lettera c) .
|
|
2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere
a), b) , limitatamente al trattamento di mobilità, e), f),
h) e i) , é ridotta del 10 per cento. L'onere
complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 é posto a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione
la disposizione di cui all'articolo 45, comma 23, della legge 17 maggio
1999, n. 144.
|
|
3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori
ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive
modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3
dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché i
lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle
dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che
siano licenziati, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di
soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di
mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni. L'ammissione al predetto trattamento puó essere
concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000,
2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
|
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4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti
modificazioni:
|
|
a)
all'articolo 45, comma 17, lettera g) , primo periodo, le parole:
"25 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "35 miliardi";
|
|
b)
all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2000"; i relativi benefici sono concessi nel
limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2 del
presente articolo.
|
|
5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come
modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
|
|
a)
al comma 1, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2000" e le parole: "per l'anno 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000";
|
|
b)
al comma 2, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2000".
|
|
6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, é abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo
decreto-legge n. 390 del 1999.
|
|
Art. 63.
|
|
(Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare) |
|
1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non
costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera
d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento
professionale dei giovani di cui all'articolo 9- octies del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il
limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attività in
un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario
contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "10 miliardi" sono sostituite
dalle seguenti: "110 miliardi".
|
|
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puó
destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito
delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro
autonomo di cui all'articolo 9- septies del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608.
|
|
3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli
aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge
1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, é prorogato al 31
dicembre 2000. Al fine di promuovere il ricorso ai predetti accordi
nonché di favorire la creazione delle condizioni per la
stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale puó, con proprio decreto, prevedere specifiche
misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo
di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al
presente comma e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinate
all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.
|
|
4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4
é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state
istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto
entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro".
|
|
Art. 64.
|
|
(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo)
|
|
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
|
|
a) all'articolo 1, comma 3, é aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La predetta limitazione non trova applicazione con
riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati";
|
|
b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a)
é sostituita dalla seguente:
|
|
" a) per le mansioni individuate dai contratti
collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa
utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente piú
rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento
puó presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di
lavoro o di soggetti terzi";
|
|
c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo
periodo é inserito il seguente: "Al prestatore di lavoro temporaneo
non puó comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la
categoria di inquadramento di livello piú basso quando tale
inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere
esclusivamente transitorio.";
|
|
d) l'articolo 5 é sostituito dal seguente:
|
|
"Art. 5. - (Interventi specifici per i lavoratori
temporanei) - 1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo
di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le
risorse sono destinate per: a) interventi a favore dei lavoratori
temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e
riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di
impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale; b)
iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro
temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione
del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel
quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle
imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
|
|
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un fondo
bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di
lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:
|
|
a) come soggetto giuridico, di natura
associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
|
|
b) come soggetto dotato di personalità giuridica
ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il
riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
|
|
3. Il Fondo di cui al comma 2 é attivato a
seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, previa verifica della congruità, rispetto alle
finalità istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e
delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.
|
|
4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1
si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsi due
anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.
|
|
5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di
cui al comma 1, il datore di lavoro é tenuto a corrispondere, oltre
al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli
importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma
2.";
|
|
e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole:
"comma 2, lettera a), " sono inserite le seguenti: "ovvero ai
sensi dell'articolo 1, comma 3" e sono aggiunte, in fine, le parole: "e le
relative percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8".
|
|
2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
giugno 1997, n. 196, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le
somme versate ai sensi della previgente disciplina di cui al medesimo
articolo 5 destinate al finanziamento delle iniziative mirate al
soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
|
|
|
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
|
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
|
Art. 49.
|
Art. 65 .
|
(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa)
|
(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa)
|
1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale
Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge
26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3
dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 é sostituito dal
seguente:
|
Identico
|
" 3.
L'oggetto sociale previsto nello statuto della società per azioni
derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese
artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente
originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle
imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano".
|
|
2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.
745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
é abrogato.
|
|
Art. 50.
|
Art. 66 .
|
(Modalità di dismissione delle
|
(Modalità di dismissione delle
|
1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono
essere individuate , tra
le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per
azioni, quelle che per entità, in rapporto alla dimensione della
società, e per l'oggetto della società stessa, possono essere
dismesse, oltre che con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1
del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche mediante altre
modalità, definite con lo stesso decreto, idonee a realizzare il
contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione. Le
operazioni sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle
azioni. Alle alienazioni di cui al presente articolo si applicano gli
articoli 1 e 13 del predetto decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
|
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato
con le modalità previste dall' articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, sono individuate
entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute
dallo Stato in società per azioni, di cui é
consentita la dismissione, oltre che con le modalità di cui
al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche
mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare
la massimizzazione del gettito per l'erario,
il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della
cessione. L'individuazione puó esclusivamente riguardare le
partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire cento miliardi, sulla
base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato,
nonché le partecipazioni non di controllo che siano di limitato
rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello
Stato. Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle
tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad
esse
si applicano gli articoli 1 e 13 del citato
decreto-legge n. 332 del 1994.
|
2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni
risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le
modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
|
2. Identico.
|
|
3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti e
imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento
all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e
alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela di detti
interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono
posti nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e
tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in
coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della
concorrenza e del mercato.
|
|
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definiti i
criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di
quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori
devono fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente
pubblici.
|
|
5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei
commi 3 e 4 del presente articolo.
|
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Art. 67.
|
|
(Disposizioni particolari in materia di investimenti)
|
|
1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle
regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel periodo
2000-2006, é autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000 miliardi
a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come
rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede
di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo
a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le
quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i
necessari finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che accompagnano gli
strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.
|
|
|
NORME FINALI |
NORME FINALI |
Art. 51.
|
Art. 68 .
|
(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del
codice della strada)
|
(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del
codice della strada)
|
1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai
sensi del comma 1, lettera e) , dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di
contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del
codice civile.
|
1. Identico .
|
2. A decorrere dal 1º gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e
accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice
civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco
previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali,
nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133
dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.
|
2. Identico .
|
3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puó essere
conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi
previsti, rispettivamente, dalle lettere b)
e c)
e dalla lettera d)
del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
|
3. Identico .
|
4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto é fissato in
centottanta giorni.
|
4. Identico .
|
|
5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, é abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo
decreto-legge n. 391 del 1999.
|
Art. 52.
|
Art. 69 .
|
(Rimborso della tassa
|
(Rimborso della tassa
|
1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici
per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle
concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é determinato
per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.
|
Identico
|
2. L'importo di cui al comma 1 é versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che
provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di
cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
|
|
|
Art. 70 .
|
|
(Fondi speciali e tabelle)
|
(Si veda in identica formulazione l'articolo 2).
|
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11- bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge
23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente
per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
|
|
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione é rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
|
|
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) , della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D
allegata alla presente legge.
|
|
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) , della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni
di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente
legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
|
|
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge.
|
|
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000,
a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della
stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
|
|
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n.
208, le leggi vigenti la cui quantificazione é effettuata dalla
tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi
vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f),
della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e
dall'Allegato n. 1 della presente legge.
|
Art. 53.
|
Art.
71 .
|
(Copertura finanziaria ed entrata
|
(Copertura finanziaria ed entrata
|
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da
iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, secondo il prospetto allegato.
|
Identico
|
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
|
|
3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2000. |
|
|
TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
|
TABELLE E ALLEGATI
|
TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
|
TABELLA 1
|
ALLEGATO A
(Articolo 8, comma 1)
TARIFFA CONCERNENTE L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI APERTE E LE DONAZIONI FATTE
A DECORRERE DAL 1º GENNAIO 2000 E FINO AL 31 DICEMBRE 2000
|
TABELLA 1
|
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali
civili, penali ed amministrativi, il contributo unificato
di iscrizione a ruolo é dovuto nei seguenti importi:
|
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali
civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale,
il contributo unificato di iscrizione a ruolo é dovuto nei seguenti
importi:
|
a)
nulla é dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
|
a) identica;
|
b)
lire 50.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a
lire 10.000.000;
|
b)
lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire
2.000.000 e fino a lire 10.000.000;
|
c)
lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a
lire 25.000.000;
|
c)
lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a
lire 50.000.000 ;
|
d)
lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 25.000.000 e fino a
lire 50.000.000;
|
d)
lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire
50.000.000
e fino a lire 100.000.000 ;
|
e)
lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a
lire 100.000.000;
|
e)
lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000
e fino a lire 500.000.000 ;
|
f)
lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino
a lire 500.000.000;
|
f)
lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire
500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000 ;
|
g)
lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire
500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;
|
g)
lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire
1.000.000.000.
|
h)
lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000 e
fino a lire 3.000.000.000;
|
soppressa
|
i)
lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 e
fino a lire 10.000.000.000;
|
soppressa
|
l)
lire 10.000.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000.000.
|
soppressa
|
2. Per i processi amministrativi instaurati in primo grado e per
quelli dinanzi ai Tribunali delle acque, il contributo unificato di
iscrizione a ruolo é dovuto nella misura di lire 400.000; per i
processi amministrativi instaurati in secondo grado e per quelli dinanzi al
Tribunale superiore delle acque pubbliche, il contributo unificato di
iscrizione a ruolo é dovuto nella misura di lire 800.000.
|
2.
I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della
domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera
d)
del comma 1 della presente tabella.
|
3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi
nello scaglione di cui alla lettera g)
del comma 1.
|
3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi
nello scaglione di cui alla lettera d)
del comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari
contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del
giudice di pace, il contributo unificato é dovuto nella misura
prevista nello scaglione di cui alla lettera c)
del comma 1 della presente tabella.
|
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel
Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, nonché
per i procedimenti esecutivi, é ridotto alla metà.
|
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel
Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione
alla sentenza dichiarativa di fallimento, é ridotto alla
metà. Il contributo non é dovuto per i procedimenti
cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669- quater
del codice di procedura civile.
|
|
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare é dovuto
esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1
della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del
contributo dovuto é quello indicato nella lettera c) del
comma 1 della presente tabella, ridotto alla metà.
|
5. Per il rilascio di copie autentiche é dovuto un unico
diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto.
|
6. Per il rilascio di copie autentiche , anche da
parte degli ufficiali giudiziari, é dovuto un unico diritto
fisso di lire 10.000 per ogni atto , anche se composto di piú
fogli e di piú pagine.
|
TABELLA 2
(Articolo 12, comma 2)
|
TABELLA 2
(Articolo 12, comma 2)
|
ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO
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Identica.
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TABELLA 3
(Articolo 54, comma 1)
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TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
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TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
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PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 53, comma 1)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
(articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
|
PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 71 , comma 1)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
(articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
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BILANCIO DELLO STATO:
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BILANCIO DELLO STATO:
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Porzione di testo non disponibile |
TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
PER LE TABELLE A, B, C, D, E, F (*)
(*) Le tabelle sono riportate integralmente nel testo
approvato dalla Camera dei deputati. Là dove la Camera ha modificato
il testo trasmesso dal Senato, le modifiche sono riportate in neretto, e il
testo trasmesso dal Senato fra parentesi in carattere corsivo.
0
N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 15,
18, 20, 26.
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
Porzione di testo non disponibile |
ALLEGATO N. 1 (*)
ELENCO DELLE LEGGI VIGENTI RIFINANZIABILI PER UN PERIODO PLURIENNALE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, LETTERA F) , DELLA LEGGE 5 AGOSTO
1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ARTICOLO 2, COMMA
18, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 208)
(*) Le voci dell'allegato sono riportate nel testo approvato dalla
Camera dei deputati, indicandosi in carattere neretto le parti modificate o
introdotte dalla Camera.
Le voci soppresse sono riportate fra parentesi in carattere corsivo
neretto.
ALLEGATO N. 1
(Articolo 70 , comma 7)
Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7658)
Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord,
sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato:
- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università
e ricerca - cap. 7550/p)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore
generale degli acquedotti (Lavori pubblici - cap. 7402)
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze
per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole -
cap. 7171)
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore
dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 8140)
Decreto-legge n. 251 del 1981 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:
- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro,
bilancio e programmazione economica - cap. 7660)
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:
- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione
professionale (Lavoro e previdenza - capp. 7710, 7711)
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di
sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7251)
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7)
(Trasporti e navigazione - capp. 7570, 7572, 7573; Ambiente - cap. 8461)
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
- Art. 18, commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di
esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione
economica - cap. 7657)
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio
1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione
economica - cap. 9337)
Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di
servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici -
cap. 8154)
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e
misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:
- Art. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della
cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7240)
- Art. 17: Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di
occupazione (Lavoro e previdenza - cap. 7670)
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla
catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni
franosi di alcuni abitati (Lavori pubblici - capp. 7483, 8304, 8605)
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province
di Trieste e Gorizia:
- Art. 6, primo comma, lettera b) : Fondo per Trieste
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8610):
- Art. 6, primo comma, lettera c) : Fondo per Gorizia
(Industria - cap. 7350)
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
- Art. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei
mercati agroalimentari e art. 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria -
cap. 7800)
Legge n. 64 del 1986, art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 nonchè legge n. 184
del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8590)
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura:
- Art. 4, comma 3, lettera d) : opere di bonifica
idraulica (Politiche agricole - cap. 8111)
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di
interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici - cap. 8157)
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma
costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per
gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori
pubblici - cap. 8481)
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e
ricerca - cap. 7109/p)
- Art. 7, comma 15, lettera d) : Ristrutturazione e
ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 7281)
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto capitale
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9100)
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel
comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e
nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987,
nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:
- Art. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9339)
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 8620/p)
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna
dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole -
cap. 8104)
- Art. 17, comma 26: Interventi straordinari per
completamento opere in corso di competenza statale finanziate con leggi
speciali (Lavori pubblici - cap. 7123)
- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori
finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro,
bilancio e programmazione economica - cap. 9131)
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
- Art. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio
(Lavori pubblici - cap. 8158)
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (art. 12): Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 8561)
Legge n. 289 del 1989: Realizzazione di impianti sportivi (Beni culturali -
cap. 8261)
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita
della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia
e Como, nonchè della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali
avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro,
bilancio e programmazione economica - cap. 9190)
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro,
bilancio e programmazione economica - cap. 7340)
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9410)
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali
avversità atmosferiche dal giugno del 1990 al gennaio 1991:
- Art. 6, comma 1: Fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 9353)
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima
e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione
delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca
marittima (Politiche agricole - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997,
7999, 8001, 8002)
- Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge
28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole - cap. 7995)
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle
finanze (art. 9, comma 4) (Finanze - capp. 7020, 7061, 7101, 7161, 7221,
7281)
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita
delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di
Siracusa, Catania e Ragusa:
- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana
per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio
e programmazione economica - cap. 8500)
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il
progetto "Giacomo Leopardi nel mondo" (Beni culturali - cap. 7451)
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà
nazionale:
- Art. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7439)
- Art. 1, comma 4 (Tesoro, bilancio e programmazione economica -
cap. 8130)
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e
orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8680)
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
- Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità - cap. 7601)
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti
territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti
(Interno - cap. 7236)
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro - cap. 7670)
- Art. 1- ter : Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza
- cap. 8601)
- Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4- bis : Contributo speciale
alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap.
8640)
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:
- Art. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale (Politiche agricole
- cap. 8217)
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di
ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici - cap. 8600)
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro,
bilancio e programmazione economica - cap. 9260)
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le
strade:
- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività -
spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici - cap.
8061/p)
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno
1994 (Interno - cap. 7232/p)
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
35 del 1995: Eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre
1994:
- Art. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici -
capp. 7484, 8602)
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività
imprenditoriali:
- Art. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 7464)
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni
culturali - cap. 7551)
Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto
residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati
per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento
dell'Autorità per l'informatica:
- Art. 2, comma 2: Finanziamento della rete unitaria della pubblica
amministrazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7703)
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:
- Art. 6, comma 3: Finanziamento Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN) (Università e ricerca - cap. 7526/p)
- Art. 6, comma 3: Sincrotone Trieste e Grenoble (Università
e ricerca - cap. 7528/p)
- Art. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici
(Università e ricerca - cap. 7111/p)
Decreto-legge n. 552 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
642 del 1996: Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico
della pesca per il 1996 (Art. 9) (Politiche agricole - capp. 3056, 3057 e
3058)
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale della Ferrovie della
Stato S.p.a. (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7350)
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e
Palermo (Interno - cap. 7239)
- Art. 9: Fondo di rotazione per la progettazione delle opere
pubbliche (Lavori pubblici - cap. 7181)
Decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
228 del 1997: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi
boschivi nel territorio nazionale, nonchè interventi in materia di
protezione civile, ambiente e agricoltura (art. 1, comma 1) (Politiche
agricole - cap. 8212)
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (art.
25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8720)
Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545,
per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori
pubblici - cap. 8875; Beni culturali - capp. 7765, 7710)
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) (Trasporti e navigazione - cap.
7185 )
Legge n. 251 del 1997: lntegrazione del finanziamento agli Istituti italiani
di cultura e per la concessione di borse di studio e finanziamento per
acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di
istituti (art. 2) (Affari esteri - cap. 8001)
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
- Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide
(Università e ricerca - cap. 7533)
- Art. 9: Metanizzazione Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 7380)
- Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi per la Cassa per il
credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica
- cap. 7401)
- Art. 14: Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in
aree di degrado urbano (Industria - cap. 7804)
Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale
relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori
del Lazio (art. 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9412)
Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso
civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle
sezioni stralcio nei tribunali ordinari:
- Art. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia - cap. 7010)
Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di
viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonchè per
la salvaguardia di Venezia:
- Art. 1, comma 3: Opere viarie - Milano Malpensa (Lavori pubblici -
cap. 8064)
- Art. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori
pubblici - cap. 9473)
- Art. 1, comma 5: Università di Urbino (Università e
ricerca - cap. 7318)
- Art. 1, comma 6: Uffici giudiziari regioni Sicilia, Calabria e
città di Napoli (Lavori pubblici - cap. 8484)
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:
- Art. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste
italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7331)
Legge n. 454 del 1997: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto
e lo sviluppo dell'intermodalità:
- Art. 10, comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e
dell'intermodalità (Trasporti e navigazione - cap. 7086)
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti
e l'incremento dell'occupazione:
- Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato S.p.a. per
il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la
progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione - cap.
7098)
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate
delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
- Art. 13, comma 6- sexies : Bacino idrico del lago
Trasimeno (Lavori pubblici - cap. 7589)
- Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e
Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro,
bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 17: Interventi infrastrutturali regione Emilia-Romagna e
provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap.
9332)
- Art. 18: Interventi a favore dei soggetti privati della regione
Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 19: Interventi urgenti per eventi sismici ottobre 1996 nella
regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap.
9332)
- Art. 23- quinquies : Incendi boschivi (Politiche agricole
- cap. 8212)
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio
con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) , e
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 8101)
- Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro,
bilancio e programmazione economica - cap. 8100)
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed
a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania:
- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio
(Ambiente - cap. 7008)
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
- Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto
aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7647)
- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto
di persone (Trasporti e navigazione - cap. 7056)
- Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti
e navigazione - cap. 7056)
- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti
ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione - cap. 7069)
- Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto
esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta
Verona-Monaco (Trasporti e navigazione - cap. 7094)
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla
ricerca scientifica e tecnologica:
- Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca
(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7672)
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge
finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree
depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei
programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree
depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione economica -
cap. 8590)
- Art. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per
la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di
produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap.
8591)
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e
opere di interesse pubblico:
- Art. 1, comma 1: Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici -
cap. 8160)
- Art. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici -
cap. 7262)
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità
ciclistica (Trasporti e navigazione - cap. 7111)
Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore
agricolo, agrumicolo e zootecnico:
- Art. 1, comma 1 (Politiche agricole - cap. 7624)
- Art. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7185)
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:
- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati (Ambiente - cap. 7052)
- Art. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi
previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente - capp.
7802, 7803, 7616, 7804 e 8254)
Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di
immobili adibiti a teatro e per attività culturali:
- Art. 1, comma 1: Rifinanziamento Fondo di intervento (Beni
culturali - cap. 8212)
- Art. 2, comma 1: Prosecuzione interventi città Siena (Beni
culturali - cap. 7717)
- Art. 4, comma 1: Ricostruzione Teatro Petruzzelli di Bari (Beni
culturali - cap. 7719)
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo:
- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente - cap. 7052)
- Art. 50, comma 1, lettera c) : Interventi in materia di
edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica -
cap. 8541)
- Art. 50, comma 1, lettera h) : Interventi per
ammodernamento e potenziamento operativo dei mezzi delle Forze armate
(Difesa - cap. 7177)
- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese
(Industria - cap. 7800)
- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani
(Sanità - cap. 7560)
Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attivazione
del Piano sanitario nazionale 1998-2000:
- Art. 1, comma 1: Realizzazione struttura per assistenza palliativa
(Sanità - cap. 7580)
- Art. 2, comma 1: Realizzazione tessera sanitaria (Sanità -
cap. 7570)
Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:
- Art. 28: Costruzioni immobili uffici unici Ministero delle finanze
(Finanze - cap. 7101)
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:
- Artt. 1 e 2: Interventi per le regioni Basilicata, Campania e
Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
(- Artt. 5 e 6: Interventi per le regioni Campania, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte (Tesoro, bilancio e
programmazione economica) )
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali:
- Art. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni
regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7271)
- Art. 22: Ristrutturazione Poligrafico (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 7688)
- Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole
- cap. 7186)
Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la
valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonchè
modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle
attività culturali:
- Art. 1, comma 10: Centro arti contemporanee e musei (Lavori
pubblici - cap. 8663)
- Art. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap.
7706)
- Art. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap.
7507)
- Art. 7: Ricostruzione Basilica di Noto (Tesoro, bilancio e
programmazione economica - cap. 9349)
- Art. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni
culturali - cap. 7253)