DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(D'ALEMA)
dal Ministro dell'interno
(JERVOLINO RUSSO)
e dal Ministro per la funzione pubblica
(PIAZZA)
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
(AMATO)
col Ministro dell'ambiente
(RONCHI)
col Ministro per i beni e le attività culturali
(MELANDRI)
col Ministro dei trasporti e della navigazione
(TREU)
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)
col Ministro dei lavori pubblici
(MICHELI)
e col Ministro per gli affari regionali
(BELLILLO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1999
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999
ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di delegificare, semplificare e snellire
le norme che regolano i procedimenti amministrativi, avvertita nel nostro
sistema in misura maggiore rispetto ad altri Paesi economicamente avanzati
in ragione delle dimensioni assunte dalla nostra legislazione, ha indotto il
Governo a prevedere, all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, uno
strumento permanente di intervento sul livello e sulla qualità della
regolazione, individuato nella legge annuale di semplificazione.
Con la prima legge emanata in attuazione di tale disposizione, la legge 8
marzo 1999, n. 50, il sistema delineato dal legislatore si é
perfezionato, introducendo da un lato la previsione del coinvolgimento delle
parti sociali nel processo di regolazione e l'individuazione di forme
stabili di consultazione, anche attraverso l'Osservatorio per la
semplificazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
dall'altro l'analisi di impatto della regolazione, con lo scopo di pervenire
alla razionalizzazione normativa attraverso le metodologie di analisi e
valutazione dell'efficacia dell'intervento normativo; infine prevedendo il
riordino di settori organici della normativa in vigore, affidato al Nucleo
per la semplificazione operante presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, attraverso la redazione di testi unici che garantiscano la
coerenza e l'agevole conoscibilità da parte dei cittadini delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in una determinata materia.
Nella visione necessariamente dinamica del processo di razionalizzazione
normativa che il Governo sta perseguendo, le istanze per una maggiore
integrazione dei diversi elementi che concorrono al miglioramento della
qualità normativa e che vanno emergendo progressivamente non possono
che essere periodicamente sottoposte a revisione e a valutazione di
congruità, finendo per implementare organicamente il sistema
delineato o per essere espunte o modificate.
La scelta di operare per successivi aggiustamenti, correzioni,
accrescimenti del sistema di regolazione, entro premesse decisionali ormai
consolidate e condivise nell'amministrazione, appare coerente con un metodo
che evita la rigidità dei procedimenti lineari per indirizzarsi verso
un procedimento che consente l'affinamento e l'evoluzione del sistema anche
attraverso la migliore definizione o utilizzazione di alcuni princípi
e di alcuni istituti già positivamente regolati.
In questo senso, il disegno di legge predisposto per il 1999 intende
intervenire non soltanto per indicare, nei due elenchi allegati, nuovi
procedimenti amministrativi da semplificare o sopprimere, ma anche per
rafforzare o sviluppare l'effetto innovativo di istituti già
sperimentati o per prevedere alcune modifiche alle normative introdotte in
questi ultimi anni, allo scopo di rendere effettivo il principio di
semplificazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni.
Il disegno di legge é suddiviso in tre capi.
Il capo I contiene le norme che riguardano gli interventi di
semplificazione di carattere generale.
Il capo II reca norme di razionalizzazione di alcuni istituti introdotti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, intervenendo sull'obbligo di motivazione,
sulla comunicazione dell'avvio del procedimento, sul diritto di accesso e,
soprattutto, sulla conferenza di servizi, che viene interamente riformulata
e compiutamente disciplinata.
Il capo III, infine, contiene norme settoriali, volte sia alla
semplificazione di alcune attività amministrative, sia al riordino
normativo.
CAPO I. - Norme in materia di semplificazione.
Le disposizioni contenute in questo Capo sono finalizzate ad attuare o ad
estendere princípi di semplificazione e trasparenza già
presenti nel nostro ordinamento, prevedendone anche una applicazione in
ambiti diversi da quelli attualmente vigenti.
Gli aspetti di maggiore rilevanza riguardano: la possibilità
estesa anche ai privati di ricorrere a quella forma di semplificazione
documentale costituita dalle dichiarazioni sostitutive, previste dalla legge
4 gennaio 1968, n. 15, e ridefinite dalla legge 15 maggio 1997, n. 127
(articolo 2), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; l'obbligo per le amministrazioni
pubbliche di definire e rendere noti i tempi massimi di attesa degli utenti
agli sportelli, estendendo la garanzia assicurata dalla citata legge n. 241
del 1990 (articolo 5). La semplificazione diviene cosí uno strumento
di riavvicinamento dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e agli enti
che gestiscono servizi, consentendo una maggiore rapidità ed una
migliore qualità dei rapporti.
Il Capo contiene anche norme volte a coordinare i tempi e le
modalità organizzative per lo svolgimento delle attività
istruttorie relative allo sportello unico delle imprese (articolo 4) e
disposizioni relative alla possibilità per i consumatori e per gli
utenti di segnalare, attraverso gli organismi rappresentativi, gli ostacoli
e le difficoltà rilevati nell'attuazione delle disposizioni in
materia di semplificazione (articolo 3), al cui accertamento é
preposto l'Ispettorato della funzione pubblica.
Articolo 1. - Le disposizioni contenute in questo articolo sono volte in
parte a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 20 della citata
legge n. 59 del 1997, in parte a rivedere ed aggiornare l'elenco dei testi
unici previsti dalla legge n. 50 del 1999.
La novità piú significativa dell'intervento annuale di
semplificazione, che riporta in allegato A l'elenco dei procedimenti da
snellire e delle norme da razionalizzare, consiste nella previsione di un
elenco di norme abrogate, limitatamente alle parti che disciplinano alcuni
procedimenti amministrativi ritenuti non piú utili e quindi da
sopprimere (allegato B). D'altra parte, poi, già la legge 16 giugno
1998, n. 191, in sede di integrazione dei criteri di semplificazione
indicati nell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, ha previsto che
l'intervento di razionalizzazione normativa possa spingersi fino alla
soppressione di quei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e
per i cittadini, costi piú elevati dei benefíci conseguibili.
L'allegato B opera coerentemente, a livello primario, tale soppressione.
Viene poi aggiornato l'elenco dei procedimenti da semplificare, allegato
alla legge n. 59 del 1997, eliminando quei procedimenti che, in ragione di
normative sopravvenute in materia, sono già stati semplificati con
altri strumenti normativi o demandati alla regolamentazione contrattuale.
Si provvede poi ad integrare l'elenco delle materie che deve essere
oggetto di predisposizione di testi unici, inserendo l'istruzione non
universitaria, che é stata oggetto negli ultimi anni di interventi
normativi rilevanti.
Si propone infine una nuova delega, già prevista dall'articolo 8,
commi 1 e 2, della legge n. 50 del 1999, per il riordino delle norme che
regolano il rapporto di lavoro delle pubbliche amministrazioni,
poiché i termini fissati nella norma citata sono scaduti. Il testo,
in particolare, dovrà indicare le norme che, secondo quanto previsto
dalla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 72 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono state
abrogate o hanno cessato di produrre effetti a decorrere dalla
sottoscrizione del primo o del secondo contratto collettivo sottoscritto
dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso.
Articolo 2. - L'esigenza, emersa da alcuni settori privati, di potersi
avvalere nei rapporti con gli utenti delle forme di semplificazione
documentale previste dalla legge n. 15 del 1968, dalla legge n. 127 del
1997, e dal regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, é stata ripresa in questa
norma, che prevede la possibilità di applicare le disposizioni
relative alle dichiarazioni sostitutive anche ai rapporti tra privati.
Pertanto, i soggetti privati che vorranno avvalersi di questa
possibilità, potranno accettare, in luogo dei certificati,
dichiarazioni sostitutive dei dati relativi alla data e al luogo di nascita,
alla residenza, alla cittadinanza, al godimento dei diritti politici, allo
stato di famiglia, alla posizione agli effetti degli obblighi militari,
all'iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione, ai
titoli di studio, alle situazioni reddituali, al casellario giudiziario e
altri dati individuati dal citato regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, nonché dichiarazioni
sostitutive degli atti di notorietà, a norma dell'articolo 4 della
legge n. 15 del 1968, e successive modificazioni.
Per il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese
é consentito ai privati di accedere alla documentazione in possesso
delle amministrazioni pubbliche, al fine di verificare l'esattezza del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive e la corrispondenza tra quanto
dichiarato dal privato con le risultanze dei registri custoditi dalle
amministrazioni competenti, anche facendo uso di strumenti informatici o
telematici, secondo quanto già previsto dall'articolo 11 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
Articolo 3. - Allo scopo di garantire l'effettiva attuazione delle norme
dettate in materia di semplificazione procedimentale e documentale e
l'accertamento di eventuali violazioni, difficoltà o ritardi
registrati dai consumatori e dagli utenti nell'applicazione della normativa
da parte delle pubbliche amministrazioni, la norma prevede che il Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti e l'Osservatorio per la
semplificazione possano segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica - le disfunzioni rilevate, attivando
in tale modo l'Ispettorato operante presso il Dipartimento perché
possa, eventualmente, compiere le necessarie verifiche.
Articolo 4. - Con le norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (articoli 23 e seguenti), e nel regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, é stata
fortemente innovata la normativa in materia di realizzazione, ampliamento,
riconversione di impianti produttivi, attribuendo ai comuni le relative
funzioni amministrative. Si interviene ora per assicurare che le
attività istruttorie necessarie al rilascio dell'autorizzazione
finale siano snellite e semplificate, affinché i termini di
conclusione di queste siano coordinati con quelli previsti dal regolamento
citato.
Articolo 5. - I tempi di attesa agli sportelli sono considerati buoni
indicatori della qualità dei servizi prestati dagli operatori
pubblici all'utenza, del grado di efficienza e di trasparenza
dell'attività svolta.
Per queste ragioni, é sembrato necessario intervenire sul fattore
temporale, costituito dall'attesa presso gli uffici a diretto contatto con
il pubblico, non per misurare le prestazioni rispetto ai tempi
standard
definiti nelle carte dei servizi, ma per rendere pubblici e conoscibili
agli interessati i tempi massimi, le modalità di accesso agli uffici,
le procedure di reclamo eventualmente attivabili. Poiché il servizio
offerto all'utenza attraverso gli sportelli puó essere parte di un
procedimento amministrativo, si prevede che debbano unitamente essere
pubblicati i termini per la conclusione dei procedimenti stabiliti nei
regolamenti di attuazione della legge n. 241 del 1990.
Il circuito di controllo delineato dalla disposizione in esame prevede
l'impegno delle amministrazioni ad effettuare verifiche periodiche sulle
varianze organizzative riscontrate rispetto a quanto definito e reso
pubblico, anche coinvolgendo ed impegnando le associazioni rappresentative
degli utenti. Qualora vengano rilevati scostamenti significativi dai tempi
di attesa indicati, si prevede l'obbligo del responsabile dell'ufficio di
approntare idonee iniziative, anche di carattere temporaneo, che appaiano
coordinate ed organiche rispetto a tutto il ciclo lavorativo, in modo da non
incidere negativamente sull'organizzazione e sui tempi di svolgimento delle
attività di competenza di altri uffici che rilevano sulla
qualità complessiva dell'erogazione. Si vuole, cioé, evitare
che l'efficienza del front-office
venga recuperata a scapito dei tempi piú lunghi e dell'aggravio di
lavoro del back-office , senza vantaggi finali per l'utente.
Infine, la semplificazione piú avanzata introdotta per quanto
riguarda i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione fa perno sulla
stessa possibilità di non doversi piú presentare agli
sportelli per ricevere un servizio. Si prevede cioé l'adeguamento
organizzativo degli uffici a ricevere le istanze e i documenti degli utenti
per via telematica, per posta o fax . Si impegnano gli uffici a
consentire le prenotazioni anche per via telematica o telefonica e, infine,
a prevedere il recapito di atti e documenti al domicilio dell'interessato,
senza impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici.
CAPO II. - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ulteriori
norme in materia di conferenza di servizi.
Le disposizioni contenute in questo Capo hanno un ambito di intervento
omogeneo, essendo volte alla modifica e all'integrazione delle norme
contenute nella legge n. 241 del 1990. Gli istituti di partecipazione
democratica, cosí come i princípi di trasparenza e di
efficienza dell'azione amministrativa introdotti dalla legge citata, non
vengono sostanzialmente modificati. Ai fini della semplificazione
dell'attività amministrativa e dell'effettività del principio
di speditezza, che pure é sotteso a tutta la legge, si prevedono
alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della legge medesima, che consentono di
superare una interpretazione formalistica delle norme che attengono alla
motivazione dei provvedimenti e all'obbligo di comunicazione dell'avvio del
procedimento.
Di particolare importanza, ai fini della revisione organica
dell'istituto, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 127 del 1997 in
materia, sono le norme che sostituiscono e integrano gli articoli 14 e
seguenti della legge n. 241 del 1990, relativi alla disciplina della
conferenza di servizi, che rappresenta un modello organizzativo di notevole
rilevanza per la semplificazione dell'azione amministrativa e per il
bilanciato coordinamento degli interessi pubblici.
Infine, la modifica all'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 prevede
la possibilità di ricorrere al difensore civico, oltre che al giudice
amministrativo, nei casi di diniego del diritto di accesso agli atti e
documenti dell'amministrazione.
Articolo 6. - Le disposizioni attengono all'obbligo di motivazione degli
atti amministrativi, nei casi in cui la motivazione sia implicita. Le norme
sostituiscono quelle contenute nel comma 3 dell'articolo 3 della legge n.
241 del 1990. Accogliendo l'interpretazione giurisprudenziale ormai
consolidata in questo senso, si precisa ora che la motivazione deve
ritenersi sussistente quando la finalità perseguita, e le ragioni
poste a base dell'adozione dell'atto, siano chiaramente desumibili dal
contesto dell'atto stesso, riaffermando poi il principio che, nei casi di
motivazione per relationem , l'obbligo si intende assolto qualora
le ragioni risultino da altro atto dallo stesso richiamato, che dovrà
essere chiaramente indicato e reso disponibile all'interessato.
Articolo 7. - La norma prevede uno snellimento della fase procedimentale
che attiene alla comunicazione dell'avvio del procedimento. Recependo gli
indirizzi giurisprudenziali prevalenti, l'integrazione all'articolo 7 della
legge n. 241 del 1990 evita quelle applicazioni formalistiche dell'istituto
in esame, che hanno finito per portare alla rinnovazione di procedimenti
sostanzialmente corretti, con aggravio di tempo e di costi sia per
l'amministrazione che per l'interessato, nelle ipotesi di annullamento di
procedimenti che, pur non essendo stati preceduti dall'avviso di avvio,
hanno comunque raggiunto lo scopo perseguito dalla legge.
Si prevede che non possa considerarsi causa di illegittimità del
provvedimento adottato la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento,
qualora questo abbia avuto inizio per istanza del destinatario e non vi
siano altri soggetti interessati, oppure nell'ipotesi in cui questi abbiano
avuto comunque conoscenza del procedimento e dei suoi contenuti essenziali.
Si esclude altresí l'illegittimità dell'atto nei casi di
provvedimenti vincolati, allorché sia accertato che i destinatari
della comunicazione non avrebbero comunque potuto fornire alcun utile
apporto all'istruttoria, neppure contribuendo ad una piú corretta
rappresentazione dei fatti. Questa specificazione vale ad escludere le
ipotesi in cui la comunicazione dell'avvio possa comunque assolvere ad una
funzione gnoseologica, utile all'emersione dei presupposti giustificativi
delle determinazioni provvedimentali assunte.
Articoli da 8 a 11. - Conferenza di servizi . - Gli articoli da
8 a 11 propongono la riscrittura organica della disciplina contenuta negli
articoli 14, 14- bis , 14- ter
e l4- quater
della legge n. 241 del 1990, cosí come modificata, da ultimo, dalla
legge n. 127 del 1997, anche in attuazione di quanto previsto in proposito
nell'allegato 1 annesso al Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del
22 dicembre 1998. In particolare, si recepiscono e si generalizzano alcune
disposizioni speciali, maggiormente semplificatorie, della conferenza di
servizi in materia di opere pubbliche di cui alla legge n. 109 del 1994.
Tutta la disciplina persegue la finalità di dare certezza sui
tempi di conclusione del procedimento al destinatario dell'attività
amministrativa, nonché celerità e capacità decisoria
all'amministrazione, con il rispetto dei seguenti criteri:
- previsione di una conferenza di servizi obbligatoria ogni qualvolta
l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o
assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni, secondo quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, ossia nei
casi di conferenza di servizi decisoria;
- disciplina organica della conferenza di servizi prevista dal comma 1
dell'articolo 14 della citata legge (conferenza facoltativa o istruttoria),
per le ipotesi in cui l'amministrazione procedente ritenga necessario
effettuare un'analisi di interessi pubblici per i quali sono competenti
amministrazioni diverse;
- previsione di una conferenza di servizi "preliminare" convocata,
anche su richiesta dell'interessato, prima della presentazione di un'istanza
o di un progetto definitivi, al fine di verificare le condizioni alle quali
potrebbe essere dato l'assenso sull'istanza o sul progetto definitivo e di
limitare l'emersione di ostacoli amministrativi in una fase già
avanzata della procedura;
- previsione di un obbligo di puntuale motivazione da parte
dell'amministrazione dissenziente;
- decisione a maggioranza sull'andamento dei lavori in conferenza;
- disciplina compiuta per le ipotesi di dissenso, per definire le
modalità con le quali l'amministrazione procedente assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento, tenendo espressamente conto
delle specifiche risultanze acquisite in conferenza;
- previsione che, qualora il motivato dissenso sia espresso da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute possa chiedersi,
come meccanismo idoneo a superare il dissenso, la decisione del Presidente
del Consiglio dei ministri, del presidente della regione o del sindaco;
- certezza sulla rappresentatività dei partecipanti alla
conferenza;
- fissazione di un termine finale certo per la conclusione del
procedimento in conferenza.
Articolo 8. - Le disposizioni contenute in questo articolo sostituiscono
le norme dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990. Le disposizioni
procedimentali che vi erano inserite, dal comma 2- bis
al comma 4, sono state ora organicamente disciplinate e raccolte
all'interno dell'articolo 14- ter , come sostituito dall'articolo
10.
Il comma 1 non é stato modificato e ripete integralmente la
precedente formulazione del testo. L'articolo prevede: l'indizione
obbligatoria della conferenza quando l'amministrazione procedente deve
acquisire intese, concerti, nullaosta e altri atti di assenso comunque
denominati (comma 2); la facoltà di convocare la conferenza nelle
ipotesi in cui sia opportuno effettuare un esame contestuale di interessi
coinvolti in piú procedimenti amministrativi connessi (comma 3);
l'individuazione dell'amministrazione competente a convocare la conferenza,
anche su richiesta dell'interessato, quando l'attività del privato
sia subordinata ad atti di consenso di competenza di una pluralità di
amministrazioni (comma 4) e nell'ipotesi di affidamento di concessione di
lavori pubblici (comma 5). Infine si disciplina la conferenza per le
procedure di localizzazione delle opere di interesse statale, richiamando il
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del
1994 e chiarendo l'applicabilità anche ad essa della disciplina
generale della legge n. 241 del 1990.
Articolo 9. - L'articolo in esame sostituisce l'articolo 14- bis
della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'articolo 17 della legge n. 127
del 1997, e disciplina l'ipotesi in cui, prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, l'interessato chieda la convocazione di
una conferenza di servizi, al fine di conoscere e verificare le condizioni
necessarie per ottenere i relativi atti di assenso.
Il comma 2 del nuovo articolo 14- bis
disciplina l'ipotesi della conferenza preliminare relativa alla
realizzazione di opere pubbliche, indicando un termine finale certo entro il
quale le amministrazioni sono tenute a pronunciarsi, qualora non emergano
elementi preclusivi alla realizzazione del progetto. Il comma 3 interviene a
regolare l'ipotesi nella quale sia richiesta, per la pronuncia sul progetto,
la valutazione di impatto ambientale (VIA) recependo sul punto le proposte
normative all'esame del Parlamento sulla disciplina della VIA.
Si dispone poi che le indicazioni fornite in sede di esame del progetto
preliminare possano essere modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi che emergano nelle fasi successive del procedimento.
L'ultimo comma prevede le modalità e i termini per la convocazione
della conferenza sul progetto definitivo.
Articolo 10. - Le norme che attengono allo svolgimento dei lavori della
conferenza di servizi e alle modalità organizzative sono
organicamente raccolte nel nuovo articolo 14- ter
della legge n. 241 del 1990, che disciplina: termini della convocazione,
durata complessiva del procedimento in conferenza, ipotesi di sospensione
qualora sia richiesta la VIA, rappresentanza istituzionale dell'organo
legittimato ad esprimere in modo definitivo e vincolante la volontà
dell'ente, eventuale pubblicazione dei provvedimenti finali nella
Gazzetta Ufficiale , cosí come disposto, attualmente,
dall'artico lo 14- quater
della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'articolo 17 della legge n. 127
del 1997.
Articolo 11. - L'articolo sostituisce l'articolo 14- quater
della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, avente un oggetto
diverso, e intende regolare i casi di dissenso espresso da uno o piú
rappresentati delle amministrazioni convocate, rispetto alla proposta
dell'amministrazione procedente. Si chiariscono in primo luogo le
modalità con le quali puó essere espresso il dissenso e si
stabilisce che, dopo aver valutato le specifiche risultanze della
conferenza, l'amministrazione proponente debba comunque assumere le
determinazioni conclusive del procedimento. Si disciplinano poi le ipotesi
di determinazione positiva e quelle di dissenso espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, prevedendo la
possibilità di demandare la determinazione di conclusione del
procedimento, previa delibera del Consiglio dei ministri, del consiglio
regionale o dei consigli comunali, rispettivamente al Presidente del
Consiglio dei ministri, al presidente della regione o al sindaco.
Articolo 12. - L'articolo provvede all'abrogazione delle norme sulla
conferenza di servizi contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, in quanto sostituite dagli articoli precedenti.
Si prevede poi il raccordo con il regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 109 del 1994, per la pubblicità dei
lavori della conferenza.
Articolo 13. - La disposizione contenuta nell'articolo in esame
interviene in materia di accesso ai documenti amministrativi, per rafforzare
le garanzie previste in caso di rifiuto dell'istanza presentata
dall'interessato, sostituendo il vigente comma 4 dell'articolo 25 della
legge n. 241 del 1990. Si consente il ricorso, oltre che al giudice
amministrativo, anche al difensore civico, cosí da sgravare gli
uffici giudiziari di questioni facilmente risolvibili, garantendo nel
contempo al cittadino una rapida conclusione del contenzioso. Si introduce
una forma di silenzio assenso dell'amministrazione sulla pronuncia positiva
resa dal difensore civico in merito all'illegittimità del diniego di
accesso, cosí che, nell'ipotesi in cui l'amministrazione non emani un
provvedimento confermativo motivato del diniego disposto, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore, l'accesso si
intende consentito.
CAPO III. - Norme in materia di attività delle pubbliche
amministrazioni.
In questo capo sono raccolte le norme settoriali che attengono
all'attività, anche normativa, della pubblica amministrazione. Le
disposizioni contenute in ciascun articolo hanno finalità, oltre che
di semplificazione, anche di chiarezza e trasparenza. Si dispone
l'eliminazione di adempimenti ritenuti ormai superflui, si incide sui
termini stabiliti da precedenti disposizioni, si semplificano le procedure
di approvazione per diverse attività amministrative.
Articolo 14. - Si prevede la soppressione della Commissione
interministeriale per la ricostituzione di atti di morte o di nascita,
istituita nel 1942, formata da magistrati ordinari, ufficiali delle Forze
armate e dirigenti dello Stato, le cui funzioni sono ormai esaurite. Si
ritiene, infatti, che le eventuali esigenze dei privati possano essere
soddisfatte con il ricorso alla giurisdizione ordinaria e usufruendo dei
benefici previsti dalla Convenzione concernente la dichiarazione di morte
delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950,
resa esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 164.
Viene peraltro affidata al Ministero della difesa, che ha sempre fornito
alla Commissione il supporto di segreteria, l'attività di "stralcio",
cioé quella di certificazione per gli atti giuridici già
formati dalla Commissione medesima.
Articolo 15. - L'articolo in esame si riferisce al testo unico in materia
di interventi nelle aree depresse previsto dagli articoli 4 e 20 della legge
n. 59 del 1997 e dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, al quale
é affidato il riordino delle norme legislative e regolamentari
vigenti in materia. La norma chiarisce che ai fini di una completa
individuazione di tutte le fonti regolatrici, debbano essere allegate al
testo unico anche le delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) che abbiano ad oggetto la disciplina degli
istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa
collegati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .
Articolo 16. - La disposizione contenuta nel comma 1 prevede che i
termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 4,
della legge 3 aprile 1997, n. 94, siano fissati al 30 giugno 2002, al fine
di consentire che la riforma del bilancio sia completata con le necessarie
modifiche ed integrazioni, anche allo scopo di procedere all'ulteriore
semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili.
Il comma 2 indica il nuovo termine per l'attuazione della delega prevista
per la compilazione del testo unico in materia di rimborso delle spese
elettorali, per le consultazioni elettorali e referendarie di cui
all'articolo 8 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in considerazione della
complessità del lavoro di ricognizione affrontato.
Con i commi 3 e 4 si prevede una procedura di aggiornamento del testo
unico sui beni culturali di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 352, che vede
coinvolte sia le regioni che le province autonome di Trento e di Bolzano. Si
prevede anche l'istituzione di un'apposita commissione di studio composta da
esperti particolarmente qualificati nel settore, per la predisposizione
degli atti normativi previsti dall'articolo 1 della citata legge n. 352 del
1997.
Al comma 5 si prevede una semplificazione procedurale riguardante
l'uniformazione dei termini, previsti da leggi e regolamenti, per il
deposito di atti e domande presso il registro delle imprese e presso il
Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
Articolo 17. - Con tale articolo si provvede a completare l'attuazione
della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c) ,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese, in esecuzione della quale é
già stato emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Si
prevede che le leggi regionali e i regolamenti indicati dall'articolo 12 di
tale decreto possano intervenire anche sulle disposizioni di legge relative
per ció che attiene alle spese ammissibili, alla tipologia e alla
misura delle agevolazioni, alle modalità della loro concessione ed
erogazione.
Articolo 18. - La norma semplifica il processo di adeguamento dinamico
delle disposizioni che riguardano la rete autostradale e stradale nazionale,
recependo anche l'orientamento che sta emergendo in occasione dell'esame
dello schema di decreto legislativo relativo alla stessa rete nazionale, da
parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa.
Articolo 19. - La disposizione dell'articolo 19 modifica l'articolo 27,
comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che prevede, per la
partecipazione ai concorsi relativi all'assunzione di personale degli enti
locali, il paga mento di un diritto nella misura fissa di lire 7.500,
peraltro ormai inadeguata ai costi necessari per la sua esazione. Si dispone
pertanto che l'importo di tale diritto sia stabilito da ciascuna
amministrazione, secondo le forme previste dal proprio ordinamento, in
misura comunque non superiore a lire 20.000.
Articolo 20. - Con piano urbano della mobilità (PUM) si intende
quell'insieme organico di interventi sulle infrastrutture stradali e di
trasporto pubblico, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sui sistemi di
controllo del traffico e di informazione all'utenza da completare non oltre
un decennio, per riqualificare il sistema integrato dei trasporti di un'area
urbanizzata.
Lo scopo della norma proposta é quello di eliminare i vincoli che
legano le amministrazioni locali nella scelta degli investimenti, relativi
alla sussistenza o meno di risorse per tipologia di infrastrutture,
stabilendo il principio di erogazione dei finanziamenti non piú per
opere, ma per obiettivi.
Gli obiettivi che devono essere perseguiti dai PUM sono:
- il soddisfacimento dei fabbisogni di mobilità della
popolazione;
- l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico,
in relazione agli impegni presi dal nostro Paese nella Conferenza mondiale
sull'ambiente di Kyoto;
- l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della
circolazione stradale;
- l'aumento dei cittadini trasportati dai mezzi di mobilità
collettiva.
Nel testo proposto si rinvia ad un successivo regolamento la
determinazione in merito a:
- i requisiti dei soggetti abilitati a presentare richiesta di
cofinanziamento;
- i requisiti tecnico-economico-ambientali dei PUM;
- le modalità di erogazione del finanziamento statale sia per
quanto concerne l'ammissibilità al cofinanziamento sia per quanto
riguarda le verifiche sull'attuazione dei PUM ai fini dell'erogazione dei
contributi.
DISEGNO DI LEGGE |
CAPO I
Art. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione, anche
per soppressione, dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti
elencati negli allegati A e B annessi alla presente legge.
a)
il secondo periodo del comma 13 dell'articolo 21 é soppresso;
5. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al numero 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse;
"7- bis)
Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero,
l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei
sistemi formativi".
6. Entro il 31 dicembre 2000, il Governo provvede, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad
emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del
codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore
coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a)
le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti
collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
|
Art. 2.
(Ulteriori disposizioni in materia di
1. Le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, all'articolo 1 e agli articoli 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16
giugno 1998, n. 191, ed alle relative disposizioni regolamentari di
attuazione, possono essere applicate anche ai rapporti intercorrenti tra
soggetti privati.
|
Art. 3.
(Tutela dei consumatori e degli utenti)
1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti istituito
dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e l'Osservatorio per la
semplificazione, istituito in attuazione di quanto disposto dal comma 2
dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, segnalano alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle
disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale
nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal
predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica.
|
Art. 4.
(Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese)
1. Le amministrazioni, enti e autorità competenti a svolgere, ai
sensi degli articoli dal 23 al 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli
investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative
necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al
fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di
cui al citato regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 447 del 1998.
|
Art. 5.
(Tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e gli altri soggetti erogatori
di servizi pubblici definiscono e rendono pubblici, secondo i rispettivi
ordinamenti, i tempi massimi di attesa degli utenti negli uffici a diretto
contatto con il pubblico.
MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI
|
Art. 6.
(Norme sulla motivazione
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é
sostituito dal seguente:
" 3 . L'obbligo della motivazione é assolto quando la
finalità perseguita dall'atto e le ragioni che ne hanno determinato
l'adozione sono chiaramente desumibili dal contesto dell'atto stesso o da
altro atto richiamato. In tale ultimo caso, insieme alla comunicazione del
provvedimento, deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui il
provvedimento si richiama".
|
Art. 7.
(Disposizioni relative alla comunicazione dell'avvio del procedimento)
1. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é aggiunto,
in fine, il seguente comma:
" 2- bis. La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento,
di cui al comma 1, non determina l'illegittimità del provvedimento
adottato in esito a tale procedimento se quest'ultimo é stato avviato
su istanza del destinatario della comunicazione e non vi sono altri titolari
del diritto alla comunicazione medesima, ovvero se detti titolari hanno
comunque avuto conoscenza del procedimento e dei suoi contenuti essenziali,
ovvero se l'amministrazione é vincolata, in presenza di determinate
circostanze, ad adottare il provvedimento ed é accertato che i
destinatari della comunicazione non avrebbero comunque potuto fornire alcun
utile contributo all'istruttoria, neppure con riguardo all'esatta
rappresentazione dei fatti".
|
Art. 8.
(Ricorso alla conferenza di servizi)
1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, é sostituito dal seguente:
"Art. 14 - 1 . Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indíce di regola una
conferenza di servizi.
|
Art. 9.
(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari)
1. L'articolo 14- bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 5,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, é sostituito dal seguente:
"Art. 14- bis
- 1 . La conferenza di servizi é convocata, su motivata e
documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le
condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla
data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
|
Art. 10.
(Procedimento della conferenza di servizi)
1. L'articolo 14- ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, é sostituito dal seguente:
"Art. 14- ter
- 1.
La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei lavori a maggioranza dei presenti.
|
Art. 11.
(Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi)
1. L'articolo 14- quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, é sostituito dal seguente:
"Art. 14- quater
-
1.
Il dissenso di uno o piú rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi,
deve essere congruamente motivato, non puó riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve
recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai
fini dell'assenso.
|
Art. 12.
(Abrogazioni e norma di raccordo)
1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo
sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da
7 a 14 sono abrogati.
|
Art. 13.
(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)
1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
é sostituito dal seguente:
" 4 . Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa
si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di
differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il
richiedente puó presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello
stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la
suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il
diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non
emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso é
consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore
civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da
parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico".
NORME IN MATERIA DI ATTIVITÁ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
|
Art. 14.
(Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita)
1. É soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di
morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n.
1520.
|
Art. 15.
(Programmazione negoziata)
1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del
territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
dell'articolo 7, comma 1, lettera a) , della legge 8 marzo 1999,
n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative
e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la
disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della
programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .
|
Art. 16.
(Termini)
1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile
1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.
" 4.
Il testo unico puó essere aggiornato, secondo i princípi ed i
criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b) , entro tre anni
dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piú decreti
legislativi il cui schema é deliberato dal Consiglio dei ministri,
valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque
giorni dalla richiesta. Lo schema é trasmesso, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio
di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari,
che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun
decreto legislativo é emanato su proposta del Ministro per i beni e
le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali".
4. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
é sostituito dal seguente:
" 6.
Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal
presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali
puó avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti,
esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel
settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse
disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali".
5. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di
domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche
ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono
unificati in giorni trenta.
|
Art. 17.
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore
delle imprese)
1. Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese, le
leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua
degli stessi princípi, nei limiti delle disponibilità
finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla
normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese
ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevo lazioni, sia alle
modalità della loro concessione ed erogazione.
|
Art. 18.
(Rete autostradale e stradale nazionale)
1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale dichiarate di
interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b)
, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, si provvede
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari
competenti in materia.
|
Art. 19.
(Diritti per la partecipazione a concorsi)
1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le
parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle seguenti: "sono
eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi
ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".
|
Art. 20.
(Riorganizzazione e semplificazione delle procedure di finanziamento dirette
a favorire la mobilità urbana)
1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della
popolazione, l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed
acustico, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della
circolazione stradale, l'incremento della capacità di trasporto,
l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi
e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, i fondi
finalizzati da leggi settoriali alla costruzione e sviluppo di singole mo
dalità di trasporto e di mobilità sono destinati a
cofinanziare appositi piani urbani della mobilità (PUM), intesi come
progetti del sistema di trasporto comprendenti l'insieme organico degli
interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui
parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sui sistemi
di controllo del traffico e di informazione all'utenza da completare non
oltre un decennio, per riqualificare il sistema integrato dei trasporti di
un'area urbanizzata.
|
Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
articoli 152 e seguenti.
29. Procedimento di autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di autorimessa.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
articoli 152 e seguenti.
30. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento
economico del personale del comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto ,legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486,
490, 560 e 570.
31. Procedimento per acquisto di immobili, anche vincolati a norma della
legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi
dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Legge 1º giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Regolamento in materia di biblioteche pubbliche statali, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.
32. Permuta di immobili adibiti ad uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473, articoli 1, 2 e 4.
33. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6;
Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 39 e 40;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f)
e g) .
34. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.
Articolo 829 del codice civile;
Articolo 35 del codice della navigazione.
35. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Legge 8 maggio 1998, n. 146.
36. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.
37. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per
infermità.
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1º febbraio 1989, n. 53.
38. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
39. Procedimento per il trattamento economico di missione all'estero dei
dipendenti statali.
Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;
Regio decreto 8 giugno 1936, n. 1281;
Decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540;
Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860.
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE
DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI
1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
articoli 111, 113 e 114.
(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei
custodi).
2. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
(Invio all'ente di controllo del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione).
3. Articoli 3 e 10 del contratto collettivo del 31 luglio 1938 per il
regolamento di previdenza impiegati dell'industria, pubblicato nel
Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939 -
fascicolo 194, allegato 1489, e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale
n. 8, parte II, dell'11 gennaio 1939.
(Trasferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti delle attuali
disponibilità economiche dei Fondi di previdenza impiegati gestiti
dall'INA, con soppressione di tali fondi ed eliminazione dei relativi oneri
impropri a carico delle aziende).
4. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, articolo 40, commi quinto
e sesto.
(Autorizzazione per tombole e pesche di beneficenza).
5. Legge 25 agosto 1991, n. 287, articolo 1, comma 2.
(Autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici).
6. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86, secondo comma.
(Autorizzazione per l'installazione di radio, TV e giochi in circoli,
spacci e mense).
7. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, articolo 386, comma 3.
(Procedimento per l'archiviazione di verbale di contestazione
errato).
8. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, articolo 100.
(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).
9. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62;
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
articolo 19.
(Autorizzazione per l'autorizzazione di strutture ricettive
alberghiere).
10. Testo unico, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86.
(Autorizzazione per l'autorizzazione di strutture ricettive extra
alberghiere).
11. Legge 10 dicembre 1997, n. 425, articolo 8, comma 4.
(Aggiornamento e coordinamento delle norme del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).