DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati, il 25
novembre 1999, in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale
d'iniziativa dei BOATO e CORLEONE (168); CAVERI (226); ZELLER, BRUGGER e
WIDMANN (1359); SORO (1605); BONO, AMORUSO, CARRARA Nuccio, CARUSO, COLA,
COLUCCI, FRAGALÁ, GRAMAZIO, LANDOLFI, LA RUSSA, MARINO, MARTINAT,
MAZZOCCHI, MORSELLI, NANIA, NAPOLI, NERI, PACE Giovanni, PAMPO, SELVA,
SIMEONE, SOSPIRI, TATARELLA, TRINGALI, URSO, VALENSISE, ZACCHEO e ZACCHERA
(2003); ZELLER, BRUGGER e WIDMANN (2951); CARRARA Carmelo, CARDINALE, SANZA
e GIOVANARDI (3057); DI BISCEGLIE, RUFFINO, CONTENTO, MENIA, COLLAVINI,
NICCOLINI, FRANZ, SGARBI e PRESTAMBURGO (3327); RUFFINO, COLLAVINI e DI
BISCEGLIE (3644); SCHMID (3932); d'iniziativa del Consiglio regionale della
Sardegna (4601); d'iniziativa dei deputati SCHMID e OLIVIERI (5406); SODA
(5468); SODA (5469); SODA (5470); SODA (5471); SODA (5472); FONTANINI, BOSCO
e PITTINO (5561); GARRA, PALUMBO e LUCCHESE (5615); d'iniziativa
dell'Assemblea regionale siciliana (5710) e d'iniziativa dei deputati
PRESTAMBURGO, PRODI, MONACO, MAGGI e ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (5892)
(V. Stampati Camera n. 168, 226, 1359, 1605, 2003, 2951,
3057, 3327, 3644, 3932, 4601, 5406, 5468, 5469, 5470, 5471, 5472, 5561,
5615, 5710 e 5892 )
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni
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Art. 1.
(Modifiche allo Statuto
1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
le parole: "Presidente regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "Presidente della Regione";
d)
all'articolo 8 é aggiunto, in fine, il seguente comma:
e)
dopo l'articolo 8, é inserito il seguente:
f)
la sezione II del titolo I é sostituita dalla seguente:
"SEZIONE II - PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE.
Art. 9. - Il Presidente della Regione é eletto a suffragio
universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.
Art. 10. - L'Assemblea regionale puó approvare a maggioranza
assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti
e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove
la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla
nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
g)
all'articolo 12, il primo comma é sostituito dai seguenti:
"L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun
Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle
leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto
redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresí ad un
numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta,
rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad
almeno tre consigli provinciali.
h)
dopo l'articolo 13, é inserito il seguente:
"Art. 13- bis.
- Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea
regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del
referendum
regionale abrogativo, propositivo e consultivo";
i)
dopo l'articolo 17, é inserito il seguente:
"Art. 17- bis . - Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma,
all'articolo 8- bis , all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo
41- bis
sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina
é prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla
loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della
Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge
sottoposta a referendum
non é promulgata se non é approvata dalla maggioranza dei
voti validi.
l)
dopo l'articolo 41, la rubrica: "Disposizioni transitorie"
é sostituita dalla seguente: "Disposizioni finali e
transitorie" ;
"Art. 41- bis . - Le disposizioni relative alla forma di governo
di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10,
dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge
approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Art. 41- ter.
- Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento
stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo
9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, il Presidente della Regione é eletto a suffragio
universale e diretto. L'elezione é contestuale al rinnovo
dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il
Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e puó successivamente
revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se
l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione,
presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non
prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a
nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede
parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in
caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del
Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non é
altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9
dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e
sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in
carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
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Art. 2.
(Modifiche allo Statuto speciale
1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della
Regione";
"In armonia con la Costituzione e i princípi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal
presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e,
specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle,
del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i
rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione
della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle
leggi regionali e del referendum
regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire
l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove
condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.
"Art. 16. - Il Consiglio della Valle é composto di trentacinque
consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.
e)
all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero
del Parlamento europeo";
"Art. 27. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta
regionale e ai membri del Consiglio della Valle.
h)
gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza
delle forme di cui al terzo comma é disposta la rimozione del
Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che
abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi
violazioni di legge. La rimozione puó altresí essere disposta
per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento
del Consiglio della Valle";
n)
all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa
governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al
Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la
Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore
della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del
Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma
dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
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Art. 3.
(Modifiche allo Statuto speciale
1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge
costituzionale 26 feb braio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
"In armonia con la Costituzione e i princípi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal
presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con
la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo
della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla
base dei princípi di rappresentatività e di stabilità,
del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della
Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione
e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio
del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del
referendum
regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire
l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove
condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio
regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione
contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a
suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione
sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio é sciolto quando non
sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una
maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del
Presidente stesso.
d)
l'articolo 16 é sostituito dal seguente:
"Art. 16. - Il Consiglio regionale é composto da ottanta
consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto";
e)
all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ",
ovvero di membro del Parlamento europeo";
"Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di
Vicepresidente della Regione.
i)
all'articolo 41, primo comma, le parole: "con decreto del suo Presidente"
sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della Regione";
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza
delle forme di cui al terzo comma é disposta la rimozione del
Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che
abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi
violazioni di legge. La rimozione puó altresí essere disposta
per ragioni di sicurezza nazionale";
"Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento
stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di
modificazione puó essere esercitata anche dal Consiglio regionale o
da almeno ventimila elettori";
o)
all'articolo 54, secondo comma, le parole: "un mese" sono sostituite dalle
seguenti: "due mesi";
"Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a
referendum
nazionale";
q)
all'articolo 54, quarto comma, le parole: "in ogni caso sentita la Regione"
sono sostituite dalle seguenti: "e, in ogni caso, d'intesa con la Regione";
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo
15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, il Presidente della Regione é eletto a suffragio
universale e diretto. L'elezione é contestuale al rinnovo del
Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente
eletto nomina i componenti la Giunta e puó successivamente revocarli;
attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio
regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata
da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre
giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni
del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni,
impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai
commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al
Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale. Se non é altrimenti disposto dalla legge
regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la
Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le
disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
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Art. 4.
(Modifiche allo Statuto speciale
1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
e)
all'articolo 24, le parole: "e il suo Presidente" sono sostituite dalle
seguenti: "e il Presidente della Regione";
g)
all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: "diritto
elettorale attivo" sono inserite le seguenti: "in Provincia di Bolzano";
n)
all'articolo 28, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
o)
l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 e il secondo comma
dell'articolo 38 sono abrogati;
q)
all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: "il vice Presidente" sono
sostituite dalle seguenti: "i vice Presidenti";
s)
all'articolo 36, primo comma dopo le parole: "é composta del
Presidente" sono inserite le seguenti: "della Regione, che la presiede,";
v)
all'articolo 47, le parole: "e il suo Presidente" sono sostituite dalle
seguenti: "e il Presidente della Provincia" e sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
z)
l'articolo 48 é sostituito dal seguente:
aa)
dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
bb)
l'articolo 49 é sostituito dal seguente:
cc)
dopo l'articolo 49 é inserito il seguente:
dd)
l'articolo 50 é sostituito dal seguente:
ee)
l'articolo 51 é sostituito dal seguente:
ff)
l'articolo 60 é sostituito dal seguente:
gg)
l'articolo 62 é sostituito dal seguente:
hh)
all'articolo 81, secondo comma, le parole: "fra il presidente della
relativa giunta provinciale" sono sostituite dalle seguen ti: "fra il
Presidente della relativa Provincia";
ll)
all'articolo 98, commi primo e terzo, le parole: "o da quello della giunta
provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da quello della Provincia";
nn)
l'articolo 103 é sostituito dal seguente:
oo)
all'articolo 104, le parole: "Ferma la disposizione contenuta nell'articolo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo quanto disposto
dall'articolo 103".
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista
dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il
Presidente della Provincia é eletto a suffragio universale e diretto.
L'elezione é contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro
dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e
puó successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni
di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza
assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti
del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto dei
consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua
presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e
del Presidente della Provincia. Si procede parimenti a nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Provincia in caso di dimissioni,
impedimento permanente o morte del Presidente. Qualora l'impedimento
permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga dopo i primi
trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la
restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i
propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Se non é altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal
citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in
carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale, fatte salve le
disposizioni concernenti le incompatibilità dei consiglieri stabilite
nella presente legge costituzionale.
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Art. 5.
(Modifiche allo Statuto speciale
1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato
con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della
Regione";
e)
l'articolo 13 é sostituito dal seguente:
f)
all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero
di membro del Parlamento europeo";
l)
all'articolo 23, le parole: "o il suo Presidente" sono sostituite dalle
seguenti: "o il Presidente della Regione";
o)
all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
p) all'articolo 63, secondo comma, le parole: "e, in ogni caso,
sentita la Regione" sono sostituite dalle seguenti: "e, in ogni caso,
d'intesa con la Regione".
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo
12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione
é eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione é
contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla
proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e puó
successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di
Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei
suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e
messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro
tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o
morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non
é altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato
articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al
Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni
statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
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Art. 6.
(Disposizioni finali)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi
facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello
Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni
contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge
costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12
aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 1
della presente legge costituzionale.
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