ANNESSO
ai sensi dell'articolo 126- bis ,
comma 2- bis , del Regolamento
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(D'ALEMA)
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(AMATO)
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)
e dal Ministro dei lavori pubblici
(MICHELI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1999
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
ONOREVOLI SENATORI. - TITOLO I - REGOLAZIONE DEI MERCATI
Capo I - INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO (articoli 1 e 2)
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 nascono da alcuni elementi
critici rilevati nell'attuale sistema tariffario del settore assicurativo e
nelle condizioni del rapporto tra imprese di assicurazioni e utenti.
Da un lato si é registrato un'estrema complessità del
sistema tariffario che presenta numerose variabili (mediamente diciotto
classi di bonus-malus,
potenza autoveicolo, anzianità anagrafica e di guida del contraente,
eccetera). Da qui la possibilità da parte delle imprese di
assicurazioni di applicare ben due milioni di profili di premi assicurativi
che evidentemente disorientano l'utente e rendono difficoltoso qualsiasi
tentativo di comparazione e diffusione dei relativi premi.
Dall'altro lato si assiste ad una costante carenza di informazioni sulle
condizioni generali di polizza e sui profili dei premi, carenza che
determina un'obiettiva difficoltà da parte dei consumatori nella
scelta delle offerte piú convenienti.
Nonostante l'obbligo, in base ad una circolare dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) per
le compagnie assicuratrici di rendere pubbliche le proprie tariffe presso le
agenzie, le informazioni sul costo delle polizze vengono di fatto fornite
solo a richiesta dell'utente sulla base dei propri dati personali.
Tale situazione e le considerazioni sviluppate dall'Autorità
garante della concorrenza e del mercato anche in occasione di un'audizione
tenutasi nel luglio 1999 presso la Commissione Industria del Senato,
inducono a ritenere necessario un intervento teso a ridurre l'asimmetria
informativa tra compagnie assicuratrici ed utenti che nel nostro Paese ha
raggiunto livelli non piú fisiologici in un mercato libero.
Ció giustifica un intervento pubblico che si prevede possa
realizzarsi attraverso un sistema semplificato di regole per dare al
consumatore un'informazione corretta e soprattutto fruibile, nonchè
per realizzare un monitoraggio costante sull'andamento delle tariffe
assicurative.
Le presenti norme trovano altresí la loro giustificazione
nell'esigenza di una piú completa ed efficace tutela, attraverso
l'informazione, del consumatore. Com'é noto, la capacità del
consumatore di "autoproteggersi", in un mercato in cui i prezzi non sono
piú amministrati, dipende molto dalla realizzazione di alcune
condizioni generali e, in particolare, nell'era della globalizzazione,
dall'informazione. É necessario, pertanto, migliorare questo aspetto
mediante un adeguato intervento normativo.
In concreto, si intende introdurre una disposizione che definisce il
"premio annuale di riferimento", inteso come indicatore standard
circa il livello economico della pluralità delle tariffe applicate
dalle singole imprese di assicurazione. In pratica, si tratta di offrire una
sorta di listino dei premi di riferimento tale da orientare il consumatore
in una prima fase di scelta delle compagnie di assicurazione alle quali
rivolgersi.
Ovviamente, in presenza di un regime di liberalizzazione dei servizi
assicurativi, come prescritto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175,
di recepimento della direttiva comunitaria 92/49/CEE, l'entità del
premio che deve essere corrisposto dal potenziale contraente non
dipenderà dal pre mio di riferimento bensí, come avviene oggi,
dalle condizioni personali dell'utente e dalle caratteristiche del veicolo
da assicurare.
Questo sistema, che si fonda sulla possibilità di comparare i
premi assicurativi basandosi su condizioni standard, é
finalizzato anche alla creazione di un osservatorio istituzionale
sull'andamento nazionale e territoriale delle tariffe assicurative.
All'articolo 1 é previsto, a decorrere dal 1º gennaio 2000,
per le imprese di assicurazione che operano nel campo della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, l'obbligo di indicare gli importi dei premi annuali di riferimento.
É altresí previsto, al fine di rendere piú accessibili
agli utenti le informazioni sul settore, l'obbligo di rendere pubblico,
mediante esposizione nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi
informativi telematici di vendita, i prezzi relativi e le tariffe applicate
per tutte le polizze assicurative riguardanti gli autoveicoli, i motocicli e
i ciclomotori.
Al comma 3 é introdotta la definizione di premio annuale di
riferimento prendendo come parametro tre profili tariffari piú
diffusi, due per le automobili e uno per i ciclomotori, che corrispondono
alle seguenti condizioni:
per gli autoveicoli: a)
il primo contratto di assicurazione bonus-malus
con un massimale assicurativo pari a quello previsto dalla legge vigente
per un'automobile di 1100 cc di cilindrata, richiesto da persona fisica di
sesso maschile e di 20 anni di età; b)
il contratto di assicurazione bonus-malus,
con un massimale assicurativo pari a quello minimo previsto dalla
legislazione vigente, nella classe cui corrisponde il massimo sconto, per
un'automobile con alimentazione a benzina di 1300 cc di cilindrata,
richiesto da persona fisica di sesso maschile e di 40 anni di età;
per i motoveicoli: si prende a riferimento un primo contratto di
assicurazione bonus-malus
con un massimale assicurativo pari a quello minimo previsto dalla legge
vigente per un ciclomotore nuovo di 50 cc di cilindrata richiesto da una
persona fisica di sesso maschile e di 20 anni di età.
É disposto l'obbligo di comunicare semestralmente i premi annuali
di riferimento all'ISVAP ed al Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti (CNCU), corrispondenti ai premi previsti al comma 3, applicati
dall'impresa di assicurazione in ogni singola provincia.
Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato l'individuazione delle modalità e delle condizioni
necessarie ad assicurare al consumatore le informazioni sulle garanzie
offerte con riferimento al premio relativo alle polizze per incendio e furto
per autoveicoli, motocicli e ciclomotori (comma 8).
L'articolo 2 prevede l'estensione all'ISVAP delle funzioni di vigilanza
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e
all'articolo 2 stesso.
Sono individuate le sanzioni amministrative da applicare nel caso di
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.
Al fine di fornire una adeguata informazione agli utenti e consentire
altresí di realizzare un monitoraggio permanente sui premi relativi
all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, si prevede che il CNCU possa, da un
lato, cofinanziare programmi di informazione ed orientamento per il
consumatore, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'altro,
stipulare un'apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).
Capo II - INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO (articoli 3 e 4)
L'esigenza di una legge di "orientamento e regolazione dei mercati
agricoli" nasce dalla ormai improrogabile necessità di far fronte
alle profonde trasformazioni che l'agricoltura italiana sta affrontando, nel
quadro del processo costante di europeizzazione e di globalizzazione delle
economie nazionali. In particolare, é necessario promuovere, anche
attraverso il metodo della concertazione, il processo di apertura dei
mercati e la relativa regolazione per sostenere lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura e della pesca secondo le vocazioni naturali del
territorio, assicurando la tutela delle risorse naturali, della
biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario.
Questo processo di apertura dei mercati richiede una regolazione ed una
"razionalizzazione" del quadro normativo volte a favorire la realizzazione
di economie di scala, ossia a ridurre i costi di produzione, tanto
all'interno delle singole strutture produttive agricole di base, quanto
nell'ambito delle stesse relazioni giuridiche che danno corpo al sistema
agro-alimentare.
In altre parole, la politica delle strutture agricole di base
nonchè quella di sviluppo e potenziamento del sistema
agro-alimentare, tradizionalmente collocate in posizione parallela o
addirittura defilata rispetto alla politica dei mercati, costituiscono oggi
una componente essenziale della stessa politica del mercato. La
possibilità di partecipare da protagonisti alla competizione su un
mercato concorrenziale agricolo discende fondamentalmente proprio dalla
"modernità" delle strutture di base, dalla professionalità
degli operatori, dall'efficienza del sistema agro-alimentare. In questo
senso, prima ancora, anzi a prescindere da possibili interventi di ordine
finanziario che potrebbero risultare confliggenti sia con il quadro
normativo comunitario sia con gli impegni assunti a livello internazionale,
va chiarito che il "corpo" piú significativo degli interventi
legislativi da attuare con urgenza non é di ordine finanziario,
bensí strettamente giuridico. Questo non significa, ovviamente, che
non abbiano un costo sociale, ma é la tempestività con la
quale esse verranno effettuate che determinerà con relativa certezza
le effettive chance che si intendono attribuire alla nostra
agricoltura, soprattutto al fine di evitare ben altri gravi e non piú
recuperabili scompensi che, altrimenti, verrebbero a determinarsi mettendo a
repentaglio il futuro stesso dell'agricoltura nazionale.
L'agricoltura nazionale, che oggi produce per il mercato, puó
competere e sostenere il confronto competitivo solo se all'applicazione
delle regole del mercato si affiancano tutte quelle misure di
accompagnamento di ordine giuridico in grado di fornire al settore primario
lo strumentario giuridico-economico destinato a costruire, intorno e tra le
strutture operanti nel sistema agro-alimentare, quel necessario elemento
qualificante senza il quale non é possibile restare sul mercato.
Siffatto strumentario giuridico-economico, a ben vedere, é solo in
piccola parte dettato dalla disciplina comunitaria, sicchè il suo
adeguamento o aggiornamento risponde ad una iniziativa che non puó
non essere nazionale.
In questo senso, il termine orientamento sta proprio a significare non
tanto e semplicemente l'esigenza di fornire obiettivi di fondo cui ancorare
razionalmente le scelte tecniche da adottare, cosí rivedendo il
quadro esistente in parte frammentato e superato, ma anche la
necessità di adeguare il quadro normativo esistente ai mutamenti che
di fatto sono già avvenuti e che in parte si rendono necessari nella
attuale stagione dell'economia europea e mondiale.
Nel complessivo scenario cosí definito, gli articoli 3 e 4 di
delega intendono esprimere le linee fondamentali di un disegno riformatore,
nella consapevolezza che il mondo agricolo ha bisogno di regole nuove e
diverse, non solo quanto ai contenuti, ma anche quanto alle aree di
intervento e di disciplina, ai soggetti regolatori e alle procedure
adottate, nel duplice confronto con la dimensione europea ed internazionale,
e con quella regionale.
I criteri guida della semplificazione, dell'efficacia, della
sussidiarietà, che stanno trovando larga applicazione in altri
settori dell'economia, assumono significati originali nel settore agricolo,
dove l'esistenza di una legislazione risalente e non omogenea, non consente
di muoversi in una prospettiva intesa soltanto ad eliminare o ridurre
vincoli esterni.
Per assicurare "competitività istituzionale" all'agricoltura
italiana non é sufficiente investire la sola legislazione agricola
tradizionalmente intesa, ma occorre porre l'interesse agricolo al centro di
un sistema di regole coerenti, in aree tradizionali della legislazione
agricola ed agro-alimentare, ed in aree normative diverse e sinora poco
attente a tale interesse.
La semplificazione in agricoltura comporta pertanto la rimozione o la
modifica di norme inadeguate, e nel medesimo tempo l'individuazione di
regole nuove, tutte le volte che l'attività agricola venga ad
intrecciarsi con complessi normativi sorti in altre aree disciplinari.
In sintesi, la delega é diretta a promuovere lo sviluppo economico
e sociale dell'agricoltura, anche attraverso il metodo della concertazione,
nelle nuove sedi istituzionali del "Tavolo verde" e del "Tavolo
agroalimentare", a favorire lo sviluppo rurale, ad ammodernare le strutture
produttive e di trasformazione per aumentare la competitività delle
imprese, a garantire la qualità dei prodotti, a favorire
l'insediamento dei giovani e le forme di concentrazione dell'offerta, a
promuovere l'emersione del lavoro irregolare o sommerso.
I principi e criteri direttivi previsti riguardano la definizione dei
soggetti imprenditori agricoli e delle attività di coltivazione, di
allevamento e connesse, la conservazione dell'unità aziendale,
l'integrazione dell'attività agricola con altre attività,
l'incremento all'agriturismo, la diffusione dell'innovazione tecnologica, il
rafforzamento dei sistemi di controllo dei prodotti agricoli,
l'interprofessionalità, l'ammodernamento di nuovi strumenti
assicurativi contro i rischi naturali e di mercato, la concentrazione
dell'offerta, la disciplina del lavoro atipico e occasionale, la dismissione
di terreni demaniali, l'estensione dell'operatività del Fondo per lo
sviluppo in agricoltura.
É prevista infine la redazione di testi unici complessivi, quale
strumento di trasparenza del settore.
Capo III
- REGOLAZIONE DEL MERCATO EDILIZIO (articoli da 5 a 12)
I temi della messa in sicurezza e della manutenzione programmata del
patrimonio edilizio sono questioni rispetto alle quali si registra una
crescente attenzione. In relazione a tali aspetti gli articoli 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 e 12, prevedono che si arrivi, con opportuni meccanismi di
gradualità da assumere da parte dei comuni, a dotare i fabbricati di
un apposito fascicolo sul quale annotare le informazioni relative
all'edificio - di tipo identificativo, progettuale, strutturale,
impiantistico - con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo
a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso e su cui
registrare le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria.
In particolare, si consente di monitorare lo stato di conservazione del
patrimonio edilizio costruito da almeno dieci anni, limitando ulteriori
indagini esclusivamente a quei fabbricati che risultino aver subito,
rispetto alla configurazione originaria, modifiche sostanziali sia sotto il
profilo strutturale che funzionale.
In considerazione della diffusione che il fascicolo dovrà
assumere, é previsto che il Ministero dei lavori pubblici, al fine di
ridurre l'onere a carico dei proprietari, promuova una convenzione nazionale
con gli ordini professionali per la definizione agevolata dei compensi,
nonchè un accordo tra le organizzazioni delle società di
assicurazione e quelle della proprietà edilizia per definire premi
assicurativi agevolati per i fabbricati dotati del fascicolo stesso.
Capo IV
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI (articolo 13)
Com'é noto, l'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
prevede per l'IRI, l'ENI, l'INA e l'ENEL, trasformati in società per
azioni, (nonchè per le società a queste collegate)
l'attribuzione, a titolo di concessione, delle attività già
svolte per conto delle pubbliche amministrazioni istituzionalmente
competenti e la proroga di tale concessione fino alla durata massima
prevista dalle leggi in materia e comunque per un periodo non inferiore a
venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso
decreto-legge n. 333 del 1992.
Le disposizioni che precedono hanno determinato, con riferimento alle
società controllate da IRI, ENI, INA ed ENEL, la conservazione a
titolo di concessione, per la durata massima prevista dalle norme in vigore
e comunque per una durata non inferiore a venti anni delle riserve o diritti
di esclusiva attribuiti alle società stesse antecedentemente alla
trasformazione in società per azioni dell'ente pubblico controllante.
Si é posto peraltro il dubbio se tale durata ventennale possa essere
riferita anche alle concessioni delle quali erano già titolari le
società controllate dai predetti enti pubblici prima della
trasformazione in società per azioni, in base a titoli diversi ed
autonomi rispetto alla normativa che ha disciplinato tale trasformazione.
Va osservato in proposito che la ratio della scelta
legislativa riguardante la conservazione in favore delle società per
azioni risultanti dalla trasformazione degli enti predetti, a titolo di
concessione di durata almeno ventennale, delle preesistenti riserve o
diritti di esclusiva, risiede nell'esigenza di assicurare alle
società stesse la continuità degli assetti operativi e il
valore patrimoniale delle attività riservate e dei diritti già
esercitati in esclusiva dagli enti medesimi e dalle società
controllate. Tale ratio non trova alcun riscontro se riferita
alle concessioni delle quali erano già titolari le predette
società, per le quali la trasformazione dell'ente controllante in
società per azioni non comporta alcun sostanziale mutamento del
quadro giuridico od operativo che le riguarda, nè tantomeno determina
l'esigenza di prolungare le eventuali concessioni già in essere.
Dette concessioni, infatti, non sono in alcun modo toccate nè
pregiudicate dal cambiamento della natura giuridica del soggetto
controllante (cambiamento che, sotto questo profilo, rimaneva un fatto
essenzialmente neutro), e non possono che rimanere disciplinate, per quanto
riguarda i contenuti e la durata, dalle leggi o dagli atti amministrativi
che le hanno a suo tempo costituite. L'applicazione alle concessioni
anzidette della norma di proroga (con il conseguente notevole differimento
nel tempo della relativa titolarità) contrasterebbe invece con i
principi della libera concorrenza ed introdurrebbe elementi di
vischiosità nella liberalizzazione del mercato.
In relazione a quanto precede, la disposizione all'articolo 13 stabilisce
che la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, si applichi soltanto alle concessioni la cui titolarità
sia stata conseguita a seguito della trasformazione di precedenti riserve o
diritti di esclusiva ai sensi del comma 1 del predetto articolo 14.
TITOLO II - INCENTIVI ED INTERNA LIZZAZIONE DEI MERCATI
Capo I
- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (articolo 14)
Con riferimento all'articolo 14, si premette che l'articolo 17 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, stabilisce che con decreto del Presidente della
Repubblica siano dettate norme che, tenendo conto della disciplina europea,
semplifichino ed accelerino le procedure della legge 27 febbraio 1985, n.
49, conosciuta come "legge Marcora", anche attraverso la modifica, la
soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella legge
medesima.
Detto provvedimento dovrebbe pertanto dare luogo ad un nuovo quadro
normativo in grado di assicurare interventi piú adeguati alle attuali
realtà di mercato e alle esigenze di snellezza e velocità.
Tuttavia, la lunghezza non prevedibile dell' iter
amministrativo necessario alla definizione del decreto del Presidente della
Repubblica e le vivissime aspettative delle categorie di lavoratori
interessati, le cui iniziative non possono essere avviate a causa della
paralisi degli interventi della legge n. 49 del 1985, perdurante ormai da
oltre due anni, rendono indispensabile l'emanazione di disposizioni
legislative differenti, che possano assicurare l'auspicata riforma della
disciplina in questione nel piú breve tempo possibile, confermando i
principi già condivisi sia dalle autorità comunitarie che
dalle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto del
Presidente della Repubblica. Ció appare conseguibile mediante
l'articolo che si propone in sostituzione ovvero a modifica di alcune
disposizioni della legge n. 49 del 1985.
Relativamente al titolo I della legge stessa, si rende necessario
modificare l'articolo 1, comma 4, laddove prevede che i finanziamenti
possono essere concessi anche per la sostituzione di passività
finanziarie contratte per la realizzazione dei programmi, purchè
determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della
domanda. La modifica, disposta dal comma 2 dell'articolo 14 é volta
ad assicurare il rispetto delle indicazioni della Commissione europea,
secondo le quali solo gli investimenti attuati successivamente alla
presentazione della domanda possono essere ammessi alle agevolazioni.
Con il comma 3 dell'articolo 14 sono soppressi gli articoli 3, 5 e 6
della legge n. 49 del 1985, al fine di consentire, mediante le semplici
direttive ministeriali previste al comma 4, un adeguamento dei limiti dei
finanziamenti, rimasti ai valori fissati nel 1985, e dei tassi applicabili
agli stessi nonchè una revisione delle procedure per l'istruttoria
dei progetti, per la concessione ed il rimborso dei finanziamenti e per
l'acquisizione delle garanzie.
Nella stessa ottica di semplificazione e per un migliore coordinamento
con le amministrazioni interessate, il comma 5 sostituisce l'attuale
articolo 8 della legge n. 49 del 1985, prevedendo una convenzione tra il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e la
Coopercredito spa, nonché la costituzione di un organo di gestione
del Foncooper.
Per quanto concerne il titolo II della legge n. 49 del 1985, vengono
soppressi, con il comma 6 dell'articolo 14, gli articoli 14, 15, 16, 18 e
19, che individuavano analiticamente le categorie di lavoratori promotori
delle cooperative di produzione e lavoro, le quote che dagli stessi dovevano
essere conferite, i requisiti delle società finanziarie destinatarie
dei contributi statali, le condizioni che dalle stesse dovevano essere
rispettate in caso di cessione delle partecipazioni realizzate con i
contributi statali o di scioglimento delle cooperative partecipate, le
competenze in materia del Comitato interministeriale per il coordinamento
della politica industriale (CIPI) ed alcune modalità procedurali per
la presentazione delle domande.
Con il comma 7 dell'articolo 14 sono sostituiti i commi dal 2 al 7
dell'articolo 17, con i quali venivano stabiliti gli obblighi di
utilizzazione del contributo statale da parte delle società
finanziarie, la misura del contributo stesso e il divieto di fruizione del
trattamento di cassa integrazione per un triennio per i lavoratori
beneficiari delle provvidenze. I nuovi commi dell'articolo 17 della legge n.
49 del 1985 stabiliscono, pertanto:
la facoltà del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di partecipare, con le disponibilità del Fondo
previsto al comma 1, al capitale sociale delle società finanziarie;
un criterio di ripartizione di dette disponibilità, che tenga
conto dei risultati conseguiti e delle capacità evidenziate dalle
società finanziarie che hanno gestito gli interventi, attribuendo un
importo minimo uguale per ogni società ed una ulteriore quota
rapportata alla consistenza patrimoniale della società medesima
nonchè a quella delle cooperative partecipate;
i requisiti delle società finanziarie, che dovranno essere
costituite nella forma di società cooperative, essere dotate di
capitale sociale ovvero di un patrimonio tali da consentire l'iscrizione
nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità ed essere costituite da almeno
cinquanta cooperative;
l'obbligo per le società finanziarie di assumere partecipazioni
di minoranza e, contemporaneamente, la possibilità di concedere alle
cooperative partecipate finanziamenti ed agevolazioni finanziarie, di
erogare servizi, di svolgere attività di promozione della normativa e
di essere destinatarie di fondi pubblici;
l'emanazione di un decreto ministeriale, di natura non regolamentare,
per la determinazione delle procedure di presentazione delle domande, dei
limiti di partecipazione al capitale delle società finanziarie da
parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
della disciplina delle partecipazioni in essere delle società
medesime al capitale sociale delle cooperative.
Con il comma 8 dell'articolo 14 si dispone la soppressione dell'articolo
17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonchè la
prosecuzione, limitatamente alle operazioni ancora in essere alla entrata in
vigore della presente legge, del regime di compensi da riconoscere alle
società finanziarie per l'attività di gestione delle
partecipazioni, svolta ai sensi dell'articolo 15, comma 19, della legge 11
marzo 1988, n. 67.
Capo II
- INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (articolo 15)
Le norme che si propongono mirano ad incentivare le attività di
sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane.
L'articolo 15 introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
istitutiva della Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST
Spa, già modificata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
In particolare, il comma 1 consente anche alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano ed alle società finanziarie
controllate dalle regioni e dalle province autonome di partecipare al
capitale sociale della SIMEST spa.
Il comma 2 estende l'ambito di operatività della SIMEST spa con la
previsione di partecipazioni anche in società di general
trading .
Il comma 3 rinvia a norma regolamentare la fissazione del tasso relativo
ad operazioni di finanziamento della quota di capitale di rischio di
operatori italiani in società o imprese all'estero partecipate dalla
SIMEST Spa.
Il comma 4 estende l'ambito di operatività del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, introducendo fra le attività finanziabili anche la
creazione di strutture e reti in franchising .
I commi 5 e 6 riguardano l'utilizzo delle disponibilità del fondo
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (destinato a
finanziare programmi di penetrazione commerciale sui mercati esteri da parte
di aziende nazionali), per la concessione ai soggetti beneficiari di una
garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50 per cento
dell'ammontare del finanziamento concesso. Al riguardo, attualmente
l'articolo 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, stabilisce un
limite di utilizzo per tale finalità di 37,5 miliardi. La presente
norma, al fine di semplificare il procedimento di concessione della garanzia
in questione, abroga il citato comma 4 ed affida la definizione della quota
delle disponibilità del fondo da destinare a tale scopo, cosí
come la percentuale massima della garanzia stessa, alla commissione
permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica
commerciale con l'estero, istituita presso il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) in base all'articolo 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Le deliberazioni della commissione, come
specificato nel comma 1 del citato articolo 24, sono sottoposte all'esame
del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni
dalla loro trasmissione. La modifica legislativa qui prospettata consente al
CIPE di adeguare in tempo reale le dimensioni dell'intervento di garanzia
alle esigenze risultanti dall'operatività concreta del citato
intervento agevolativo, al fine di migliorarne l'efficacia per le aziende
beneficiarie.
Il comma 7 prevede l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 37 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, a favore dell'internazionalizzazione delle
imprese artigiane.
Capo III - MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI
(articoli 16 e 17)
La misura all'articolo 16 é intesa a favorire la diffusione della
televisione digitale via satellite attraverso un contributo all'acquisto
dell'apparecchiatura ricevitore-decodificatore nel periodo dal 1º
luglio 2000 al 1º luglio 2002.
L'intervento é finalizzato ad incrementare il numero dei nuovi
utenti al fine di raggiungere i livelli degli altri Paesi europei piú
avanzati, nonchè ad incentivare la produzione di nuovi
decodificatori.
La diffusione delle televisione per via satellitare in Italia é,
in rapporto con gli altri Paesi dell'Unione europea, in forte ritardo. Tale
conclusione trova riscontro nei dati riportati nella tabella che segue,
ricavata da fonte Astra (i dati Eutelsat sono concordanti):
Porzione di testo non disponibile |
I dati sopra indicati includono i canali analogici e digitali,
nonchè i canali ricevibili in chiaro e quelli ricevibili in
abbonamento.
Le ragioni di tale divario sono molteplici e possono essere
sinteticamente individuate nel generico ritardo nell'introduzione di
novità tecnologiche, nell'ampia offerta di canali televisivi
terrestri, nella ridotta diffusione delle conoscenze linguistiche (i canali
ricevibili in chiaro via satellite sono per la maggioranza in lingua inglese
o tedesca), nonchè la riluttanza delle famiglie italiane all'acquisto
di programmi televisivi a pagamento.
Di recente, con l'introduzione in Italia di due offerte per la ricezione
di canali digitali a pagamento (Stream e Tele+), si é aggiunto un
ulteriore elemento di incertezza, costituito dalla scelta del sistema di
accesso condizionato, imposta dall'abbonamento che si intende sottoscrivere,
che obbliga coloro che volessero usufruire di entrambe le offerte (alcuni
eventi, in particolare quelli sportivi, sono in concorrenza sulle due
offerte) all'acquisto di due distinti ricevitori - decodificatori, in quanto
com'é noto, i due sistemi di accesso non sono tra loro compatibili.
Questo particolare aspetto é stato disciplinato dal decreto-legge 30
gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1999, n. 78, attraverso l'introduzione di un'apposita norma la quale
stabilisce che i ricevitori - decodificatori devono consentire la
fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso
condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in
chiaro, mediante l'utilizzo di un unico apparato.
Dal 1º luglio 2000 potranno essere commercializzati e distribuiti
solo gli apparati ricevitori - decodificatori conformi alle caratteristiche
indicate nel citato decreto-legge e allo standard tecnico
definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Infine, il quadro regolamentare verrà completato con
l'approvazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni del regolamento per la diffusione di programmi via satellite.
In considerazione dell'impegno posto in sede governativa per una chiara
definizione degli aspetti regolamentari e tecnici relativi alla diffusione
della televisione digitale via satellite e tenuto conto del forte divario
rispetto agli altri Paesi europei (e quindi dei notevoli margini di crescita
del settore possibili in Italia), si ritiene opportuno proporre, a
completamento delle misure regolamentari, l'introduzione di misure
finanziarie a sostegno del settore volte ad incentivare l'acquisto di
ricevitori - decodificatori conformi alle caratteristiche generali definite
dal citato decreto-legge n. 15 del 1999, e agli standard tecnici
che saranno determinati dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Dalle misure in questione potrebbero derivare i seguenti effetti
positivi:
il raggiungimento di un accordo sul nuovo standard e le sua
accettazione da parte delle industrie;
le industrie potrebbero essere stimolate ad aderire allo standard
e a far partire, in anticipo rispetto alla data del 1º luglio
2000, la produzione e le commercializzazione dei nuovi decodificatori;
l'elemento di novità e la stessa misura di sostegno possono
incentivare nuovi utenti della televisione digitale via satellite;
la misura di sostegno puó incentivare coloro che sono dotati di
un sistema di accesso ad una delle due offerte disponibili in Italia a
convertirsi al nuovo standard ;
l'incremento dei possibili utenti potrebbe stimolare l'offerta di
nuovi bouquet satellitari.
La misura di sostegno consiste in un contributo all'acquisto
dell'apparecchiatura ricevitore - decodificatore, nel periodo dal 1º
luglio 2000 al 1º luglio 2002, pari a lire 150.000 per ogni apparato.
É prevista pertanto l'emanazione di un decreto ministeriale inteso
a definire le modalità di erogazione del contributo con la
finalità specifica di garantire il rispetto del limite del tetto di
spesa.
L'articolo 17 prevede l'erogazione di un contributo per la copertura
delle spese conseguenti all'adeguamento al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive, ed in particolare per il trasferimento degli
impianti sui nuovi siti, e per l'ammodernamento degli stessi.
La finalità dell'intervento mira alla rapida attuazione del piano
nazionale di assegnazione. La destinazione rivolta all'ammodernamento degli
impianti dovrebbe comportare effetti positivi sotto i seguenti profili:
abbreviazione dei termini per il passaggio al sistema digitale, che
consentirà ad un numero molto piú elevato di operatori di
entrare nel mercato;
miglior utilizzo della risorsa costituita dall'etere, attraverso
l'eliminazione delle interferenze e l'aumento della qualità del
segnale;
tutela della salute dai rischi dell'inquinamento elettromagnetico con
l'utilizzazione di apparecchiature piú moderne ed efficienti in grado
di coprire le medesime aree con una potenza di emissione molto minore.
Infatti, come illustrato dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nella relazione annuale, il nuovo piano di assegnazione delle
frequenze prevede che il livello di potenza pianificato sia mediatamente
inferiore di quasi trenta volte rispetto a quello oggi impiegato,
consentendo non solo un risparmio energetico ma anche un efficace
contenimento dell'inquinamento elettromagnetico.
Capo IV - INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI
(articolo 18)
Con riferimento all'articolo 18 si osserva che con la legge 4 dicembre
1990, n. 240, é stata individuata una prima serie di interporti da
ammettere ai contributi disposti con la legge medesima, che sono attualmente
già in esercizio o comunque avviati a realizzazione, mentre le
modifiche introdotte dall'articolo 6 del decreto-legge 1º aprile 1995,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204,
hanno consentito di procedere alle istruttorie della documentazione
presentata dai soggetti interessati alla realizzazione e gestione di
interporti al fine di accedere ai residui finanziamenti (218 miliardi) della
legge n. 240 del 1990.
Oltre agli interporti finanziati con il decreto-legge 1º aprile
1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 240 del 1990,
altre infrastrutture interportuali sono ammesse a beneficiare delle
provvidenze disposte con le leggi di intervento nelle aree depresse, ossia
il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e il
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135.
É stata altresí emanata, la legge 23 dicembre 1997, n. 454,
che prevede, all'articolo 9, un contributo quindicennale di dieci miliardi
annui per la realizzazione di ulteriori infrastrutture finalizzate al
potenziamento della rete interportuale nazionale per l'incremento del
trasporto combinato, dando priorità ai nodi intermodali piú
congestionati. Tale legge prevede, tra l'altro, la presentazione alle Camere
di un piano di interventi, proposto dal Ministro dei trasporti e della
navigazione per l'espressione del parere da parte delle Commissioni
competenti.
Il piano in parola, approvato dalle Commissioni parlamentari permanenti,
ha definito la rete nazionale interportuale e individuato le priorità
da seguire, in termini di investimento per il soddisfacimento dei bisogni di
snellimento del traffico nei nodi maggiormente congestionati. Le aree
milanese, romana e palermitana sono state infatti indicate come le aree
bisognose di una dotazione infrastrutturale intermodale.
Analogo procedimento dovrà essere seguito anche per la
ripartizione degli ulteriori fondi, previsti dalla legge 30 novembre 1998,
n. 413, di rifinanziamento della citata legge n. 454 del 1997 per un somma
pari a venti miliardi annui, per quindici anni, a partire dall'anno 2000.
Tale nuovo piano di interventi dovrà, tra l'altro, tener conto in via
prioritaria delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24
giugno 1988, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci e
il riequilibrio modale attraverso una armonica rete nazionale di
infrastrutture interportuali.
Pertanto, in vista di una ormai prossima completa definizione della rete
interportuale nazionale, al fine di evitare la proliferazione di strutture
esorbitanti le reali necessità di traffico intermodale, risulta
opportuno inserire nel nuovo piano la possibilità di classificare ed
individuare infrastrutture trasportistiche alternative agli interporti e di
minore importanza, ma di supporto a questi ultimi, al fine di amplificare la
potenzialità della rete logistica nazionale.
Si puó agevolmente desumere che il piano degli interporti di
rilevanza nazionale potrà essere adottato nell'ambito delle
attività concernenti la definizione del nuovo Piano generale dei
trasporti (PGT), in coerenza con il sopracitato piano di interventi
già approvato dalle Camere e sulla base delle indicazioni fornite in
quello che verrà presentato alle competenti Commissioni parlamentari
ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 413 del 1998.
Le linee programmatiche che formeranno il contenuto del redigendo Piano
possono essere riassunte nei seguenti punti:
1. realizzazione degli interporti già definiti e ammessi al
beneficio delle provvidenze disposte sia con la legge n. 240 del 1990 che
con le leggi di sostegno alle aree depresse;
2. individuazione delle aree carenti di dotazione infrastrutturale
interportuale in riferimento alle reali capacità di movimentazione
delle merci;
3. individuazione delle località in cui le problematiche
inerenti al traffico merci possono essere risolte attraverso la
realizzazione di infrastrutture intermodali minori quali piattaforme
logistiche, retroporti, centri intermodali, con lo scopo di:
favorire l'integrazione tra le diverse modalità di
trasporto;
ridurre gli squilibri nella ripartizione modale del trasporto
merci;
favorire l'integrazione con le infrastrutture già esistenti;
migliorare la qualità del servizi offerti;
migliorare la situazione legata alla congestione del traffico nelle
grandi aree urbane e metropolitane;
4. regolamentazione sia delle risorse finanziarie da destinare alle
strutture appena descritte, che delle procedure di individuazione delle
iniziative.
L'ottica che permea le linee tendenziali di sviluppo del trasporto
nazionale non puó essere infatti che quella della logistica
integrata, che presuppone l'esame delle problematiche trasportistiche non
piú a livello puntuale ma con riferimento agli assi di collegamento
nazionali e internazionali.
Tale ottica consentirà il migliore coordinamento delle politiche
del trasporto e la definizione di una rete integrata intesa non solo come
rete interportuale, bensÍ come insieme di tutte le infrastrutture
trasportistiche in grado di razionalizzare il sistema del trasporto merci,
attraverso il riequilibrio modale, e di correggere le inefficienze e gli
squilibri ancora presenti nel sistema.
Allo stato deve provvedersi quindi all'individuazione - di concerto con
gli enti territoriali interessati - delle reali necessità delle
diverse aree (con priorità per gli ambiti territoriali di Milano,
Roma e Palermo), al fine di definire una rete equilibrata comprensiva di
infrastrutture logistiche di livello intermedio complementari in grado di
completare e potenziare la rete della logistica nazionale.
L'attivazione di una politica delle piattaforme logistiche distrettuali
puó infatti rappresentare un passo avanti rispetto alla politica
degli interporti, che sta dando buoni risultati sul piano
dell'incentivazione dei traffici intermodali, anche in relazione alla forte
capacità di autofinanziamento degli interporti stessi, ma che deve
effettuare un salto qualitativo finalizzato alla creazione di una rete
logistica che risponda alla domanda del mercato.
Con l'articolo 18, si provvede con apposita delega alla razionalizzazione
e alla revisione della disciplina in materia di investimenti pubblici in
favore di infrastrutture intermodali che - ferme restando le risorse
già stanziate al riguardo - consenta, attraverso l'emanazione di un
dettagliato decreto legislativo, il superamento della normativa derivante
dalla legge n. 240 del 1990, indirizzata al finanziamento solo di
infrastrutture interportuali propriamente dette.
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
L'articolo 19 concerne norme di contabilità e di salvaguardia
delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano e ribadisce il principio secondo il quale le norme di
legge che disciplinano le materie riconducibili alle attribuzioni degli
ordinamenti statutari saranno applicate nel rispetto e nei limiti degli
statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
TITOLO I - REGOLAZIONE DEI MERCATI
Capo
I - INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO (articoli 1 e 2)
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
a) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente.
Con l'articolo 1 si intende introdurre nell'ordinamento una disposizione
che definisca il premio annuale di riferimento, inteso come indicatore
standard circa il livello economico della pluralità delle
tariffe applicate dalle singole imprese di assicurazione, che operano nel
campo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore. Con l'articolo 2 vengono estese le funzioni di vigilanza e
sanzionatorie, assegnate all'ISVAP, in base all'articolo 4 della legge n.
576 del 1982, anche alle disposizioni contenute nella normativa in esame.
b) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto
che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.
Le norme proposte nascono da alcuni elementi critici rilevati nell'attuale
sistema tariffario del settore assicurativo e nelle condizioni del rapporto
tra imprese di assicurazione e utenti, che determinano difficoltà, da
parte dei consumatori nella scelta delle offerte piú convenienti.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Le disposizioni sono in linea con l'ordinamento comunitario, in particolare
con la direttiva CEE 92/94, recepita con il decreto legislativo n. 175 del
1995, che dispone, all'articolo 41, comma 1, che le imprese devono
comunicare, a richiesta dell'ISVAP ed in via non sistematica, le tariffe, le
condizioni generali e speciali di polizza ed i documenti, formulari e
stampati da esse utilizzati, nelle relazioni con i contraenti. In base
all'articolo 1 del disegno di legge, oggetto di comunicazione sono anche i
premi annuali di riferimento, intesi quali parametri di informazione al
consumatore e strumenti di monitoraggio sull'andamento delle tariffe
assicurative.
d) Analisi della compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni. Non si rinvengono incompatibilità
con le competenze costituzionali delle regioni.
e) Verifica della coerenza con le fonti legislative di rango
primario che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali. Le disposizioni sono coerenti con le fonti legislative di
rango primario che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e
agli enti locali.
2. Valutazione dell'impatto amministrativo
Con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, non avente natura regolamentare, previsto dal comma 8
dell'articolo 1, saranno stabilite le modalità e le condizioni per
assicurare al consumatore le informazioni sulle garanzie offerte, con
riferimento al premio relativo alle polizze per incendio e furto per
autoveicoli, motocicli e ciclomotori, nonché individuate le
modalità e i criteri per il cofinanziamento di programmi di
informazione e orientamento agli utenti dei servizi assicurativi.
3. Elementi di drafting e linguaggio normativo
L'introduzione della nuova definizione normativa di premio annuale di
riferimento si rende necessaria per la realizzazione del fine della
disciplina proposta.
Capo
II - INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO (articoli 3 e 4)
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
La normativa di delega rispetta le disposizioni comunitarie, i cui
principi costituiscono un cardine della legge. Relativamente alla normativa
interna, la delega legislativa riguarderà le seguenti disposizioni:
legge 5 dicembre 1985, n. 730, relativa all'attività agrituristica;
legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali; legge
17 maggio 1999, n. 144, istitutiva tra l'altro del fondo per lo sviluppo in
agricoltura. Viene inoltre previsto che i testi unici in materia di
agricoltura e di pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 7 della legge 8
marzo 1999, n. 50, comprendono anche i testi unici compilativi previsti
nelle predette materie dall'articolo 10 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
e le disposizioni emanate ai sensi della presente legge. Resta ferma
l'attribuzione di competenze alle regioni, con particolare riferimento al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e alle altre norme contenute nei
decreti emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Valutazione dell'impatto amministrativo
L'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento é
demandata ai competenti uffici già attrezzati per lo svolgimento di
tali compiti. L'attività in questione non richiede pertanto oneri
organizzativi ulteriori.
3. Elementi di drafting e linguaggio normativo
L'impostazione del provvedimento si ispira a quella ormai consolidata
dei precedenti interventi al riguardo.
Capo
III - REGOLAZIONE DEL MERCATO EDILIZIO (articoli da 5 a 12)
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
a) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente.
L'articolato normativo innova il quadro legislativo preesistente, introdu
cendo disposizioni idonee a monitorare lo stato di conservazione del
patrimonio edilizio connesse agli obiettivi della messa in sicurezza e della
manutenzione programmata del patrimonio stesso.
b) Analisi del quadro normativo delle situazioni di fatto che
giustificano l'innovazione della legislazione vigente. I temi della
messa in sicurezza e della manutenzione programmata del patrimonio edilizio
sono questioni rispetto alle quali si registra una crescente attenzione. In
relazione a tali aspetti, il testo normativo dispone che si arrivi, con
opportuni meccanismi di gradualità, da assumere da parte dei comuni,
a dotare i fabbricati di un apposito fascicolo sul quale annotare le
informazioni relative all'edificio - di tipo identificativo, progettuale,
strutturale, impiantistico - con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo
quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello
stesso e su cui registrare le modifiche apportate rispetto alla
configurazione originaria. In particolare il provvedimento legislativo
consente di monitorare lo stato di conservazione del patrimonio edilizio
costruito da almeno dieci anni limitando ulteriori indagini esclusivamente a
quei fabbricati che risultino aver subíto, rispetto alla
configurazione originaria, modifiche sostanziali sia sotto il profilo
strutturale che funzionale.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario. Le disposizioni in esame non presentano
elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
d) Analisi della compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni. Nelle norme che si propongono non si
ravvisano elementi che contrastino con le competenze costituzionali delle
regioni. I princípi desumibili dalle disposizioni del presente testo
normativo costituiscono princípi della legislazione dello Stato.
e) Verifica della coerenza con le fonti legislative di rango
primario che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali. Le norme in esame risultano pienamente coerenti con le
norme primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e
agli enti locali.
2. Valutazione dell'impatto amministrativo
a) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e
dei tempi individuati per il loro perseguimento. L'obiettivo,
già dichiarato, di pervenire ad un soddisfacente quadro conoscitivo
del patrimonio edilizio e della messa in sicurezza e della manutenzione
programmata dei fabbricati, viene perseguito attraverso l'istituzione, per
ciascuno di questi, del fascicolo del fabbricato, documento contenente tutte
le informazioni relative all'edificio (di tipo identificativo, progettuale,
strutturale, impiantistico).
L'onere dell'istituzione, dell'aggiornamento, con cadenza almeno
decennale, e della tenuta del fascicolo é a carico del proprietario o
dell'amministratore del condominio, mentre alla sua compilazione provvede un
tecnico abilitato. L'impianto normativo prevede che il sistema operi, a
regime, entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge, con opportuni
meccanismi di gradualità.
In particolare, le diverse fasi temporali prevedono:
1) emanazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
legge, di un decreto ministeriale contenente lo schema tipo del fascicolo;
2) delimitazione, da parte dei comuni, delle aree da assoggettare
prioritariamente alla redazione del fascicolo, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge;
3) predisposizione del fascicolo, entro ventiquattro mesi dalla
avvenuta individuazione delle aree;
4) graduazione dei termini, in ogni caso non oltre il limite di
dieci anni dall'entrata in vigore della legge, per l'adempimento
dell'obbligo, esteso alla totalità degli edifici.
b) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle
pubbliche amministrazioni. Il provvedimento prevede un ruolo centrale
dei comuni nella realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge. É
disposto che la documentazione tecnico-amministrativa necessaria debba
essere fornita dagli uffici pubblici, sia centrali che locali, senza oneri
per la parte interessata.
c) Previsione della creazione di nuove strutture
amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti. Non
é prevista la creazione di nuove strutture amministrative per
l'attuazione della legge, rimessa in via primaria agli uffici comunali, ad
eccezione della facoltà data ai comuni di dotarsi di una speciale
anagrafe del patrimonio edilizio.
d) Oneri finanziari, organizzativi, adempienti burocratici a
carico dei cittadini e imprese.
La predisposizione del fascicolo del fabbricato costituisce un obbligo
posto a carico del proprietario o dell'amministratore del condominio, i
quali devono curarne la trasmissione al competente ufficio comunale.
3. Elementi di
drafting
e linguaggio normativo
L'articolo normativo non introduce nuove definizioni normative, non
contiene riferimenti normativi alla legislazione vigente, né é
modificativo della legislazione vigente. La materia trattata non richiede la
redazione di un testo unico. Non sussistono effetti abrogativi impliciti.
Capo
IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI (articolo 13)
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
a) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente.
L'articolo 13 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 14, comma
3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Esso stabilisce che la decorrenza di cui
al citato comma 3 si applichi soltanto alle concessioni la cui
titolarità sia stata conseguita a seguito della trasformazione di
precedenti riserve o diritti di esclusiva, ai sensi del comma 1 del predetto
articolo 14.
b) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto
che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.
La norma di intepretazione autentica si giustifica poiché sono sorti
dubbi sul fatto che la durata ventennale delle concessioni possa essere
riferita anche alle concessioni delle quali erano titolari le società
controllate dall'IRI, dall'ENI, dall'ENEL e dall'INA, prima della
trasformazione in società per azioni, in base a titoli diversi ed
autonomi rispetto alla normativa che ha disciplinato la trasformazione. Non
si riscontrano nelle materia oggetto del provvedimento riserve assolute o
relative di legge, né precedenti norme di delegificazione.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Non si rinvengono incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
d) Analisi della compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni.
Non sussistono incompatibilità con le competenze costituzionali
delle regioni.
e) Verica della coerenza con le fonti legislative di rango
primario che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali . La disposizione non contrasta con le fonti di cui sopra.
2. Valutazione dell'impatto amministrativo
a) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e
dei tempi individuati per il loro perseguimento.
La disposizione chiarisce l'operatività temporale del comma 3
dell'articolo 14 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992.
b) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico
delle pubbliche amministrazioni.
Non sussistono oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione.
c) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di
nuove strutture amministrative.
Non sarà necessario creare alcuna nuova struttura amministrativa,
né prevedere alcun coordinamento con le strutture esistenti.
d) Verifica dell'esistenza, a carico dei cittadini e
dell'imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti
burocratici.
Non sono previsti oneri a carico dei cittadini e delle imprese.
3. Elementi di drafting e linguaggio normativo
La disposizione non introduce nuove definizioni normative ed i
riferimenti normativi risultano corretti. Non vi sono effetti abrogativi
impliciti traducibili in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Trattandosi di interpretazione autentica non puó farsi ricorso alla
tecnica della novella. Conseguentemente non puó ipotizzarsi la
redazione di un testo unico.
TITOLO II - INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI
Capo
I - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (articolo 14)
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
a) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente.
Le modifiche e le integrazioni alla legge n. 49 del 1985 che vengono
proposte sono volte a superare le difficoltà, anche in termini
temporali insorte nell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo
17 della legge n. 266 del 1997.
b) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto
che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.
L'intervento legislativo é indispensabile al fine di conseguire le
medesime finalità di snellenza e semplificazione procedurali per le
quali vengono soppresse alcune disposizioni della legge n. 49 del 1985. Un
intervento a livello di normazione secondaria non potrebbe ottenere gli
obiettivi perseguiti in quanto non potrebbe abrogare norme sostanziali in
assenza di una esplicita previsione di legge che appunto viene introdotta
dalle norme in esame.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
L'intervento é compatibile con l'ordinamento comunitario; le norme
proposte hanno anche lo scopo di superare i rilievi posti dalla Commissione
dell'Unione europea in merito al regime di aiuti precedentemente delineato
dalla legge n. 49 del 1985.
d) Analisi della compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni.
La normativa proposta é compatibile con le competenze costituzionali
delle regioni.
e) Verifica della coerenza con le fonti legislative di rango
primario che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali.
L'intervento é coerente con quanto disposto dalla legge n. 59 del
1997 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di conferimento di
funzioni statali alle regioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 agosto 1999 ( G.U.
n. 256 del 30 ottobre 1999), adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera o ), del decreto legislativo n. 112 del 1998, ha, infatti,
attribuito allo Stato la competenza sulla gestione degli interventi di cui
al titolo II della legge n. 49 del 1985, mentre alle regioni viene
attribuita la competenza in merito agli interventi di cui al titolo I della
stessa legge. La normativa proposta tiene conto di tale ripartizione.
2. Valutazione dell'impatto amministrativo
a) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e
dei tempi individuati per il loro perseguimento.
Con le modifiche al titolo I della legge n. 49 del 1985 si rende possibile
la revisione in via amministrativa, quindi in maniera piú flessibile,
dei criteri di istruttoria, di concessione e di rimborso dei finanziamenti e
di definizione dei tassi di interesse applicabili da parte di Coopercredito
Spa. Tale primo provvedimento di delegificazione della legge n. 49 del 1985
appare quanto mai opportuno, considerata la vetustà della normativa e
la rapida evoluzione degli orientamenti comunitari. Le innovazioni che si
propongono al titolo II della legge n. 49 del 1985 sono coerenti con le
finalità dell'articolo 17 della legge n. 266 del 1997, che ha
previsto la semplificazione delle procedure di cui alla legge n. 49 del
1985. La capitalizzazione delle cooperative costituite da lavoratori
provenienti da aziende in crisi potrà, essere conseguita piú
rapidamente ed efficacemente riconoscendo una maggiore autonomia alle
società finanziarie di gestione e riservando all'amministrazione
statale i compiti di indirizzo e di controllo mediante la partecipazione al
capitale sociale delle finanziarie medesime.
b) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico
delle pubbliche amministrazioni.
Non sono previsti oneri organizzativi a carico delle pubbliche
amministrazioni.
c) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di
nuove strutture amministrative.
Non é prevista la creazione di nuove strutture amministrative.
d) Verifica dell'esistenza, a carico dei cittadini e
dell'imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti
burocratici.
Non sono previsti oneri finanziari ed organizzativi a carico dei cittadini
e delle imprese.
3. Elementi di drafting e linguaggio normativo
Nel testo dell'articolo 14 non sono state introdotte nuove definizioni
normative. La correttezza dei riferimenti normativi é stata
verificata. L'articolo 14 modifica la legge n. 49 del 1985 tramite la
tecnica della novella legislativa. Non si ritiene opportuno prevedere la
delega per la redazione di testi unici diversi da quelli già previsti
dalla legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni. L'articolo 14 opera
attraverso l'abrogazione esplicita di norme contenute negli articoli della
legge n. 49 del 1985, nonché nell'articolo 17, comma 2, della legge
n. 266 del 1997. Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.
Capo
II - INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (articolo 15)
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
a) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente.
Il comma 1 dell'articolo 14 modifica la legge n. 100 del 1990, istitutiva
della SIMEST Spa, prevedendo la partecipazione anche delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e delle società finanziarie
controllate dalle regioni o dalle province autonome alla sottoscrizione del
capitale sociale della predetta società. Il comma 2, integrando
l'articolo 20 del decreto legislativo n. 143 del 1998, consente alla SIMEST
Spa di partecipare, sempre con quote di minoranza, alle general
trading,
società di commercio costituite al fine di svolgere attività
complementari alla internazionalizzazione delle imprese. Il comma 3
costituisce un intervento di semplificazione poiché, abrogando la
seconda parte del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 100 del 1990,
consente di rinviare a disposizioni regolamentari la fissazione del tasso
relativo ad operazioni di società o imprese all'estero partecipate
dalla SIMEST Spa. Ulteriore innovazione é costituita dalla
possibilità di utilizzare le disponibilità del fondo rotativo
di cui alla legge n. 394 del 1981 anche per l'erogazione di contributi
finanziari a favore di soggetti esteri che realizzino, in Paesi
extraeuropei, strutture e reti in franchising
di vendita di prodotti italiani. Il comma 5, al fine di semplificare il
procedimento di concessione della garanzia integrativa e sussidiaria
già prevista dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 41 del 1986,
affida la definizione della quota della disponibilità del fondo da
destinare a tale scopo, cosí come la percentuale massima della
garanzia, alla Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo
strategico della politica commerciale con l'estero. istituita presso il CIPE
in base all'articolo 24 del decreto legislativo n. 143 del 1998.
Conseguentemente, il comma 6 dispone l'abrogazione del menzionato articolo
11, comma 4, della legge n. 41 del 1986. Si rammenta in proposito che le
deliberazioni della Commissione, come specificato nel comma 1 dell'articolo
24 del decreto legislativo n. 143 del 1998, sono sottoposte all'esame del
CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla
loro trasmissione. La modifica legislativa consente al CIPE di adeguare in
tempo reale le dimensioni dell'intervento di garanzia alle esigenze
risultanti dall'operatività concreta dell'intervento agevolativo, al
fine di migliorarne l'efficacia per le aziende beneficiarie.
b) Analisi del quadro normativo delle situazioni di fatto che
giustificano l'innovazione della legislazione vigente. L'articolo 15
risponde all'esigenza di rendere piú flessibili gli strumenti
previsti dalla recente normativa in materia di commercio con l'estero, in
particolare del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario. Non vi sono incompatibilità.
2. Valutazione dell'impatto amministrativo
L'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 15 non
richiede oneri organizzativi ulteriori.
3. Elementi di drafting
e linguaggio normativo
L'articolo 15 contiene alcuni termini in lingua inglese che si
riferiscono ad istituti commerciali di uso comune; tali termini non possono
essere tradotti in lingua italiana, in quanto verrebbe alterato il concetto
economico alla base degli stessi.
Capo
III - MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI (articoli
16 e 17)
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
a) e b) Analisi dell'impatto normativo sulla
legislazione vigente e delle situazioni di fatto che giustificano
l'innovazione. Le disposizioni di cui all'articolo 16 si inseriscono
nel seguente quadro normativo. I de codificatori sono disciplinati
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, che
stabilisce il principio dell'utilizzo di un unico decodificatore per la
fruizione delle diverse offerte di programmi digitali con accesso
condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in
chiaro. Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, con cui é
stata attuata la direttiva 95/47/CEE in materia di emissione di segnali
televisivi, reca disposizioni relativamente al sintonizzatore-decodificatore
per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in
chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi
radio-terrestri; stabilisce altresí l'applicabilità del
decreto del Ministro delle comunicazioni 25 luglio 1997, n. 307, fino alla
determinazione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, sentito il Ministero delle comunicazioni, degli
standard
dei sintonizzatori-decodificatori, ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
lettera a) , n. 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e
dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78. Con il
decreto del Ministro delle comunicazioni n. 307 del 1997 é stato
adottato il regolamento recante le specifiche tecniche relative al
sintonizzatore-decodificatore per ricezione di segnali numerici televisivi,
sonori e dati, in chiaro o criptati, via cavo e via satellite, denominato
set top box.
Relativamente all'articolo 17, recante "Contributi a favore delle
emittenti locali", si richiama il seguente quadro normativo. L'articolo 2,
comma 6, della legge n. 249 del 1997 dispone che l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, nell'elaborazione del Piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, tenga conto dell'evoluzione tecnologica del
settore. Detto piano é stato approvato dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 68 del 1998 (G.U. n. 263
del 10 novembre 1998) ed é stato integrato, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 78 del 1998, con deliberazione dell'Autorità n. 105
del 1999. La deliberazione n. 77 del 1998 dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ha disposto in tema di sviluppo dei sistemi
digitali.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario. Le disposizioni sono in linea con la
vigente disciplina comunitaria.
d) Analisi della compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni. Le disposizioni sono compatibili con le
competenze costituzionali delle regioni.
e) Verifica della coerenza con le fonti legislative di rango
primario che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali. Le disposizioni sono in linea con la vigente disciplina
nazionale e vertono su materia riservata al legislatore nazionale.
2. Valutazione dell'impatto amministrativo
All'attuazione delle disposizioni provvederà l'Amministrazione
ministeriale per il tramite della competente direzione generale, previa ado
zione del decreto interministeriale (comunicazioni-tesoro-industria)
previsto per la definizione delle modalità di erogazione del
contributo.
3. Elementi di drafting
e linguaggio normativo
Le disposizioni non comportano effetti abrogativi espliciti sulla
normativa vigente.
Capo
IV - INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI
(articolo 18)
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
a) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente.
Si ritiene indispensabile provvedere con apposita legge di delega alla
razionalizzazione e alla revisione della disciplina in materia di
investimenti pubblici in favore di infrastrutture intermodali che consenta,
attraverso l'emanazione di un dettagliato decreto legislativo, il
superamento della normativa derivante dalla legge n. 240 del 1990,
indirizzata al funzionamento esclusivamente di infrastrutture interportuali
propriamente dette.
b) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto
che giustificano l'innovazione della legisalzione vigente. La legge n.
240 del 1990 ha individuato una prima serie di interporti da ammettere ai
contributi disposti con la legge medesima, che sono attualmente già
in esercizio o comunque avviati a realizzazione; le modifiche ed
integrazioni apportate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 98 del 1995,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1995, hanno consentito
di procedere alle istruttorie sulla base della documentazione presentata dai
soggetti interessati alla realizzazione e gestione di interporti, al fine di
accedere ai residui finanziamenti (218 miliardi) della legge n. 240 del
1990. Con il decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 341 del 1995, il decreto-legge n. 548 del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996, e con il decreto-legge n. 67
del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 di
intervento nelle aree depresse, altre infrastrutture interportuali sono
state ammesse a beneficiare delle provvidenze disposte. L'articolo 9 della
legge n. 454 del 1997 ha previsto un contributo quindicennale di 10 miliardi
annui per la realizzazione di ulteriori infrastrutture, finalizzate al
potenziamento della rete interportuale nazionale per l'incremento del
trasporto combinato, dando priorità ai nodi intermodali piú
congestionati. Tale legge prevede, tra l'altro, la presentazione alle Camere
di un piano di interventi, proposto dal Ministro dei trasporti e della
navigazione per l'espressione del parere da parte delle Commissioni
competenti. Il piano, approvato dalle Commissioni parlamentari, ha definito
la rete nazionale interportuale ed ha individuato le priorità da
seguire in termini di investimento, per il soddisfacimento dei bisogni di
snellimento del traffico nei nodi maggiormente congestionati. Le aree
milanese, romana e palermitana sono state indicate come le aree bisognose di
una dotazione infrastrutturale intermodale. Analogo procedimento
dovrà essere eseguito anche per la ripartizione degli ulteriori fondi
previsti dalla legge n. 413 del 1998, di rifinanziamento della legge n. 454
del 1997, per una somma pari a 20 miliardi annui, per quindici anni, a
partire dall'anno 2000. É opportuno inserire nel nuovo piano la
possibilità di classificare ed individuare infrastrutture
trasportistiche alternative agli interporti di minore importanza, ma di
supporto a questi ultimi, al fine di amplificare la potenzialità
della rete logistica nazionale.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario. Non si ravvisano elementi di
incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Al contrario il nuovo
piano di interventi dovrà, tra l'altro, tener conto in via
prioritaria delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052 del 1988 del Consiglio, del 24
giugno 1988, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci ed
il riequilibrio modale attraverso una armonica rete nazionale di
infrastrutture interportuali.
d) Analisi della compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni. La disposizione non appare in contrasto
con le competenze delle regioni.
e) Verifica della coerenza con le fonti legislative di rango
primario che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali. La previsione della delega legislativa é coerente,
per quanto attiene le funzioni di programmazione in materia di interporti,
con quanto previsto dalle fonti legislative primarie. Ai sensi dell'articolo
104, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 112 del
1998, infatti, viene mantenuta allo Stato, previa intesa con le regioni, la
funzione di programmazione degli interporti e delle intermodalità di
rilievo nazionale ed internazionale; mentre, ai sensi dell'articolo 105,
comma 2, lettera i), dello stesso decreto legislativo viene
conferita alle regioni soltanto la programmazione degli interporti e delle
intermodalità residue.
2. Valutazione dell'impatto amministrativo
La norma non comporta particolari oneri organizzativi a carico delle
pubbliche amministrazioni, anche in realazione alla ripartizione delle
competenze fra strutture centrali e periferiche dello Stato, nonché
delle regioni e degli enti locali. Non é prevista la creazione di
nuove strutture amministrative, né la revisione delle strutture
esistenti, anche se si renderà necessario predisporre le apposite
forme di coordinamento tra i soggetti interessati.
3. Elementi di drafting e linguaggio normativo
Non sono state introdotte nuove definizioni normative, fermo restando
che, qualora ció si rendesse necessario alla stesura del decreto
delegato, si procederà all'analisi della loro necessità e
coerenza. Per la redazione del decreto legislativo, in attuazione della
delega, sarà adottata la tecnica della novella legislativa e gli
effetti abrogativi impliciti saranno tradotti in norme abrogative espresse.
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI (articolo 19)
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
a) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente.
La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 19 non produce alcuna
innovazione nell'ordinamento giuridico. La norma di salvaguardia infatti,
già operativa nell'ordinamento, intende unicamente ribadire le
peculiarità dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni
a statuto speciale ed alle province autonome, rinviando ai rispettivi
ordinamenti le modalità applicative delle disposizioni contenute
nella legge.
RELAZIONE TECNICA
Titolo II - INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI
MERCATI
Capo
I - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Con riferimento all'articolo 14, per l'applicazione delle modifiche
alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, che vengono proposte non sono disposti
ulteriori stanziamenti, essendo stati già alimentati da precedenti
disposizioni di legge i fondi previsti dal titolo I e titolo II della legge
medesima.
Infatti, il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, denominato Foncooper (titolo I), presenta una
disponibilità al 31 dicembre 1998 pari a circa 800 miliardi di lire:
di cui 245 miliardi già immediatamente disponibili anche in
termini di cassa e circa 570 miliardi relativi ai rientri già
concessi che dovranno riaffluire al fondo. Detto fondo ha finora consentito
il finanziamento, da parte del Coopercredito Spa, di 683 cooperative per un
totale di 571 miliardi.
Il fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli
occupazionali (titolo II) potrà usare gli stanziamenti di cui al
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e alle leggi 23 dicembre 1996, n. 662, 30
giugno 1998, n. 208, e 11 maggio 1999, n. 140, che, detratti gli impegni
già assunti, renderanno disponibili circa 145 miliardi.
Il fondo speciale é intervenuto a favore di 216 cooperative di
produzione e lavoro, costituite da lavoratori provenienti da aziende in
crisi, mediante l'erogazione di circa 287 miliardi e ha determinato la
salvaguardia di circa 6000 posti di lavoro.
Capo
III - MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI
Con riferimento all'articolo 16, nell'ipotesi di un incremento di
nuovi utenti che comporti l'avvicinamento della diffusione alla ricezione
diretta via satellite in Italia agli attuali valori della Francia
(incremento massimo di circa 1,5-2 milioni di utenti entro il 1º luglio
2002 per la televisione digitale) si puó ragionevolmente valutare un
onere sul triennio compreso tra 225 e 300 miliardi di lire.
Le risorse assegnate dall'articolo 16 (pari a 50 miliardi di lire nel
2000 e 2001 e 120 miliardi di lire nel 2002) consentiranno quindi di
finanziare agevolmente i primi due anni, lasciando la residua quota "a
tiraggio" secondo gli andamenti del mercato.
La spesa autorizzata nel triennio (220 miliardi) é comunque da
considerare quale tetto massimo di impegno per la finanza pubblica.
Con i finanziamenti autorizzati dall'articolo 17, pari
complessivamente a circa 465 miliardi di lire nel triennio 2000-2002,
sarà possibile assegnare ai titolari di emittenti televisive
contributi per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze e per l'ammodernamento degli impianti, che
dovranno adeguarsi anche alla nuova normativa, piú rigorosa,
sull'inquinamento elettromagnetico. La suddetta spesa, da considerarsi quale
tetto massimo di onere a carico del bilancio dello Stato, é da
ritenersi congrua, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e
dell'impegno finanziario ad essi richiesto che peraltro verrà
compensato solo parzialmente (40 per cento delle spese sostenute).
DISEGNO DI LEGGE |
CAPO I
Art. 1.
(Norme per la trasparenza dei servizi
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle
offerte dei servizi assicurativi, nonchè un'adeguata informazione
agli utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2000 é fatto obbligo
alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore di indicare su opuscoli, materiale promozionale e
annunci pubblicitari riguardanti le polizze assicurative, i premi annuali di
riferimento di cui al comma 3, relativi all'ambito territoriale del mezzo di
diffusione utilizzato, indicando altresí la durata dell'offerta.
a)
persona fisica di sesso maschile di 20 anni di età, che si assicura
per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus , con un
massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per
un'automobile di 1100 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
4. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e
al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), istituito
dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, i premi annuali di riferimento offerti
agli utenti all'inizio di ogni semestre.
|
Art. 2.
(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)
1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'ISVAP dall'articolo 4 della
legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese alle
disposizioni contenute nell'articolo l nonchè nel presente articolo.
INTERVENTI NEL SETTORE
|
Art. 3.
(Delega per la modernizzazione nel settore dell'agricoltura, della pesca e
dell'acquacoltura)
1. Il Governo é delegato a emanare, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vi gore della presente legge, nel rispetto dei decreti
legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive mofificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, uno o piú decreti
legislativi contenenti norme di principio per l'orientamento e la
modernizzazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e
dell'acquacoltura.
a)
promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, lo sviluppo
economico e sociale dell'agricoltura e della pesca secondo le vocazioni
naturali del territorio, assicurando la tutela delle risorse naturali, della
biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario;
|
Art. 4.
(Princípi e criteri direttivi)
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 3, il Governo si
atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè ai
principi e criteri contenuti nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni:
a)
definizione dei soggetti imprenditori agricoli e riordino delle qualifiche
soggettive anche attraverso l'introduzione di forme societarie specifiche;
2. I testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di
cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, comprendono anche i
testi unici compilativi previsti nelle predette materie dall'articolo 10
della legge 24 aprile 1998, n. 128, e le disposizioni emanate ai sensi della
presente legge.
Capo stralciato ai sensi dell'articolo 126- bis , comma 2-
bis , del Regolamento (v. atto Senato n. 4339- bis )
|
Capo III
|
Art. 5.
1. É istituito, relativamente a ciascun fabbricato, il fascicolo
del fabbricato. Detto fascicolo é redatto, aggiornato con cadenza non
superiore a dieci anni e tenuto a cura del proprietario o
dell'amministratore del condominio. Sul fascicolo sono annotate le
informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale,
strutturale, impiantistico, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro
conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello
stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla
configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti
statiche, funzionali e impiantistiche.
|
Art. 6.
del patrimonio edilizio)
1. I comuni individuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le aree al cui interno sono compresi i fabbricati da
assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza del
patrimonio edilizio, attraverso la puntuale ricognizione del singolo
fabbricato e del relativo stato di conservazione, nonchè l'attuazione
delle misure tese a favorirne la manutenzione programmata.
a)
particolari caratteristiche del sottosuolo;
3. In relazione a particolari situazioni territoriali, i comuni, al fine
della individuazione delle aree di cui al comma 1, possono indicare criteri
aggiuntivi rispetto a quelli elencati alle lettere a), b), c), e d)
del medesimo comma.
a) epoca di costruzione;
5. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli edifici
ricadenti nel territorio nazionale, qualunque ne sia la destinazione
funzionale, ad eccezione degli edifici aventi un numero di piani fuori terra
non superiore a due. Sono escluse, altresí, dall'ambito di
applicazione le costruzioni ad uso artigianale, commerciale o industriale
aventi un'altezza non superiore a metri nove.
|
Art. 7.
1. Per gli edifici ricadenti nelle aree individuate ai sensi del comma 1
dell'articolo 6, il fascicolo del fabbricato é predisposto entro
ventiquattro mesi dalla avvenuta individuazione delle aree.
|
Art. 8.
di idoneità statico-funzionale)
1. Il professionista incaricato, all'atto di predisporre il fascicolo del
fabbricato e in occasione di ogni suo aggiornamento, rilascia una delle
seguenti certificazioni:
a)
attestazione di conformità alla originaria configurazione del
fabbricato, nel caso che l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali
sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli
impianti alla vigente normativa, nonchè dichiarazione di assenza di
elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano
far ritenere come necessarie ulteriori verifiche;
2. Nell'impossibilità di immediato rilascio della attestazione di
cui alla lettera a) del comma 1, il professionista incaricato
propone al proprietario o all'amministratore del condominio, in apposita
relazione tecnica, le ulteriori indagini e gli eventuali interventi da
predisporre ovvero i provvedimenti da assumere al fine di poter dichiarare,
entro i successivi dodici mesi, l'idoneità, sia sotto il profilo
statico che funzionale dell'edificio o l'adeguamento alla normativa vigente
per quanto attiene l'impiantistica.
|
Art. 9.
del tecnico incaricato)
1. Il professionista incaricato dello svolgimento delle attività
professionali derivanti dalla presente legge deve avere una anzianità
di iscrizione, nel rispettivo albo professionale, non inferiore ad anni
dieci.
|
Art. 10.
1. In considerazione delle particolari finalità sociali della
presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, convoca gli ordini ed i
collegi dei professionisti abilitati alla redazione del fascicolo del
fabbricato al fine di promuovere una convenzione nazionale per la
definizione agevolata dei relativi compensi.
|
Art. 11.
1. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
é approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono
indicati, altresí, i contenuti e le modalità di redazione e di
aggiornamento dello stesso.
|
Art. 12.
1. É demandato ai comuni il controllo sugli adempimenti indicati
negli articoli del presente capo e, a tal fine, gli stessi hanno la
facoltà di istituire una speciale anagrafe del patrimonio edilizio.
DISPOSIZIONI IN MATERIA
|
Art. 13.
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359)
1. L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica
alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per
effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva
previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14.
INCENTIVI E
INTERVENTI A SOSTEGNO
|
Art. 14.
(Modifiche ed integrazioni
1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono
appor tate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.
5. L'articolo 8 é sostituito dal seguente:
6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.
8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, é
abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si
applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma 6,
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, cosí come sostituito dal comma 7
del presente articolo, si provvede a determinare le modalità di
dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge.
INTERNAZIONALIZZAZIONE
|
Art. 15.
(Misure di sostegno
1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990,
n. 100, dopo le parole: "enti pubblici," sono inserite le seguenti: "da
regioni nonchè dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da
società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle
province autonome,".
" 1.
Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio
1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani
a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di
essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero
partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed importo
massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con
l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre
1993, n. 489".
4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, possono essere
utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a fronte di
finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi,
diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di
prodotti italiani, quali strutture e reti in franchising . Con
successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le condizioni, le modalità e i termini dell'intervento
agevolativo, nonchè del rimborso dei costi sostenuti dal soggetto
gestore, a valere sul fondo di cui al presente comma.
MISURE DI INTERVENTO
|
Art. 16.
(Contributo per l'acquisto di ricevitori - decodificatori)
1. Alle persone fisiche che acquistano un apparato ricevitore -
decodificatore per la ricezione di programmi digitali con accesso
condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle
caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, é riconosciuto
un contributo statale pari a lire 150.000, sino a concorrenza di 50 miliardi
per l'anno 2000, 50 miliardi per l'anno 2001 e 120 miliardi per l'anno 2002.
Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le
modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti
di stanziamento.
|
Art. 17.
(Contributi a favore delle emittenti
1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente
operanti alla data del 1º settembre 1999, é riconosciuto un
contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate
da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti,
nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
INTERVENTI A FAVORE DELLE
|
Art. 18
(Delega per il completamento della rete interportuale nazionale)
1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle
procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma
2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della
legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della
rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo
é delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa
vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai
contributi nonchè, nel rispetto dei decreti delegati emanati ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di
infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti
dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;
2. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 sono
abrogate le disposizioni legislative ivi richiamate, nonchè le
previsioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla
legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge
1º aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454.
DISPOSIZIONI FINALI
APPLICAZIONE DELLA LEGGE
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Art. 19.
(Norme applicative)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione.
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