Legislatura 13º - Disegno di legge N. 4339

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4339

ANNESSO

ai sensi dell'articolo 126- bis ,

comma 2- bis , del Regolamento




DISEGNO DI LEGGE


presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e dal Ministro dei lavori pubblici

(MICHELI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1999

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati







ONOREVOLI SENATORI. - TITOLO I - REGOLAZIONE DEI MERCATI

Capo I - INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO (articoli 1 e 2)

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 nascono da alcuni elementi critici rilevati nell'attuale sistema tariffario del settore assicurativo e nelle condizioni del rapporto tra imprese di assicurazioni e utenti.
Da un lato si é registrato un'estrema complessità del sistema tariffario che presenta numerose variabili (mediamente diciotto classi di bonus-malus, potenza autoveicolo, anzianità anagrafica e di guida del contraente, eccetera). Da qui la possibilità da parte delle imprese di assicurazioni di applicare ben due milioni di profili di premi assicurativi che evidentemente disorientano l'utente e rendono difficoltoso qualsiasi tentativo di comparazione e diffusione dei relativi premi.
Dall'altro lato si assiste ad una costante carenza di informazioni sulle condizioni generali di polizza e sui profili dei premi, carenza che determina un'obiettiva difficoltà da parte dei consumatori nella scelta delle offerte piú convenienti.
Nonostante l'obbligo, in base ad una circolare dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) per le compagnie assicuratrici di rendere pubbliche le proprie tariffe presso le agenzie, le informazioni sul costo delle polizze vengono di fatto fornite solo a richiesta dell'utente sulla base dei propri dati personali.
Tale situazione e le considerazioni sviluppate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in occasione di un'audizione tenutasi nel luglio 1999 presso la Commissione Industria del Senato, inducono a ritenere necessario un intervento teso a ridurre l'asimmetria informativa tra compagnie assicuratrici ed utenti che nel nostro Paese ha raggiunto livelli non piú fisiologici in un mercato libero.
Ció giustifica un intervento pubblico che si prevede possa realizzarsi attraverso un sistema semplificato di regole per dare al consumatore un'informazione corretta e soprattutto fruibile, nonchè per realizzare un monitoraggio costante sull'andamento delle tariffe assicurative.
Le presenti norme trovano altresí la loro giustificazione nell'esigenza di una piú completa ed efficace tutela, attraverso l'informazione, del consumatore. Com'é noto, la capacità del consumatore di "autoproteggersi", in un mercato in cui i prezzi non sono piú amministrati, dipende molto dalla realizzazione di alcune condizioni generali e, in particolare, nell'era della globalizzazione, dall'informazione. É necessario, pertanto, migliorare questo aspetto mediante un adeguato intervento normativo.
In concreto, si intende introdurre una disposizione che definisce il "premio annuale di riferimento", inteso come indicatore standard circa il livello economico della pluralità delle tariffe applicate dalle singole imprese di assicurazione. In pratica, si tratta di offrire una sorta di listino dei premi di riferimento tale da orientare il consumatore in una prima fase di scelta delle compagnie di assicurazione alle quali rivolgersi.
Ovviamente, in presenza di un regime di liberalizzazione dei servizi assicurativi, come prescritto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175, di recepimento della direttiva comunitaria 92/49/CEE, l'entità del premio che deve essere corrisposto dal potenziale contraente non dipenderà dal pre mio di riferimento bensí, come avviene oggi, dalle condizioni personali dell'utente e dalle caratteristiche del veicolo da assicurare.
Questo sistema, che si fonda sulla possibilità di comparare i premi assicurativi basandosi su condizioni standard, é finalizzato anche alla creazione di un osservatorio istituzionale sull'andamento nazionale e territoriale delle tariffe assicurative.
All'articolo 1 é previsto, a decorrere dal 1º gennaio 2000, per le imprese di assicurazione che operano nel campo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligo di indicare gli importi dei premi annuali di riferimento. É altresí previsto, al fine di rendere piú accessibili agli utenti le informazioni sul settore, l'obbligo di rendere pubblico, mediante esposizione nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici di vendita, i prezzi relativi e le tariffe applicate per tutte le polizze assicurative riguardanti gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori.
Al comma 3 é introdotta la definizione di premio annuale di riferimento prendendo come parametro tre profili tariffari piú diffusi, due per le automobili e uno per i ciclomotori, che corrispondono alle seguenti condizioni:

per gli autoveicoli: a) il primo contratto di assicurazione bonus-malus con un massimale assicurativo pari a quello previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1100 cc di cilindrata, richiesto da persona fisica di sesso maschile e di 20 anni di età; b) il contratto di assicurazione bonus-malus, con un massimale assicurativo pari a quello minimo previsto dalla legislazione vigente, nella classe cui corrisponde il massimo sconto, per un'automobile con alimentazione a benzina di 1300 cc di cilindrata, richiesto da persona fisica di sesso maschile e di 40 anni di età;
per i motoveicoli: si prende a riferimento un primo contratto di assicurazione bonus-malus con un massimale assicurativo pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore nuovo di 50 cc di cilindrata richiesto da una persona fisica di sesso maschile e di 20 anni di età.

É disposto l'obbligo di comunicare semestralmente i premi annuali di riferimento all'ISVAP ed al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), corrispondenti ai premi previsti al comma 3, applicati dall'impresa di assicurazione in ogni singola provincia.
Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'individuazione delle modalità e delle condizioni necessarie ad assicurare al consumatore le informazioni sulle garanzie offerte con riferimento al premio relativo alle polizze per incendio e furto per autoveicoli, motocicli e ciclomotori (comma 8).
L'articolo 2 prevede l'estensione all'ISVAP delle funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 stesso.
Sono individuate le sanzioni amministrative da applicare nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.
Al fine di fornire una adeguata informazione agli utenti e consentire altresí di realizzare un monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, si prevede che il CNCU possa, da un lato, cofinanziare programmi di informazione ed orientamento per il consumatore, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'altro, stipulare un'apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Capo II - INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO (articoli 3 e 4)

L'esigenza di una legge di "orientamento e regolazione dei mercati agricoli" nasce dalla ormai improrogabile necessità di far fronte alle profonde trasformazioni che l'agricoltura italiana sta affrontando, nel quadro del processo costante di europeizzazione e di globalizzazione delle economie nazionali. In particolare, é necessario promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il processo di apertura dei mercati e la relativa regolazione per sostenere lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e della pesca secondo le vocazioni naturali del territorio, assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario.
Questo processo di apertura dei mercati richiede una regolazione ed una "razionalizzazione" del quadro normativo volte a favorire la realizzazione di economie di scala, ossia a ridurre i costi di produzione, tanto all'interno delle singole strutture produttive agricole di base, quanto nell'ambito delle stesse relazioni giuridiche che danno corpo al sistema agro-alimentare.
In altre parole, la politica delle strutture agricole di base nonchè quella di sviluppo e potenziamento del sistema agro-alimentare, tradizionalmente collocate in posizione parallela o addirittura defilata rispetto alla politica dei mercati, costituiscono oggi una componente essenziale della stessa politica del mercato. La possibilità di partecipare da protagonisti alla competizione su un mercato concorrenziale agricolo discende fondamentalmente proprio dalla "modernità" delle strutture di base, dalla professionalità degli operatori, dall'efficienza del sistema agro-alimentare. In questo senso, prima ancora, anzi a prescindere da possibili interventi di ordine finanziario che potrebbero risultare confliggenti sia con il quadro normativo comunitario sia con gli impegni assunti a livello internazionale, va chiarito che il "corpo" piú significativo degli interventi legislativi da attuare con urgenza non é di ordine finanziario, bensí strettamente giuridico. Questo non significa, ovviamente, che non abbiano un costo sociale, ma é la tempestività con la quale esse verranno effettuate che determinerà con relativa certezza le effettive chance che si intendono attribuire alla nostra agricoltura, soprattutto al fine di evitare ben altri gravi e non piú recuperabili scompensi che, altrimenti, verrebbero a determinarsi mettendo a repentaglio il futuro stesso dell'agricoltura nazionale.
L'agricoltura nazionale, che oggi produce per il mercato, puó competere e sostenere il confronto competitivo solo se all'applicazione delle regole del mercato si affiancano tutte quelle misure di accompagnamento di ordine giuridico in grado di fornire al settore primario lo strumentario giuridico-economico destinato a costruire, intorno e tra le strutture operanti nel sistema agro-alimentare, quel necessario elemento qualificante senza il quale non é possibile restare sul mercato. Siffatto strumentario giuridico-economico, a ben vedere, é solo in piccola parte dettato dalla disciplina comunitaria, sicchè il suo adeguamento o aggiornamento risponde ad una iniziativa che non puó non essere nazionale.
In questo senso, il termine orientamento sta proprio a significare non tanto e semplicemente l'esigenza di fornire obiettivi di fondo cui ancorare razionalmente le scelte tecniche da adottare, cosí rivedendo il quadro esistente in parte frammentato e superato, ma anche la necessità di adeguare il quadro normativo esistente ai mutamenti che di fatto sono già avvenuti e che in parte si rendono necessari nella attuale stagione dell'economia europea e mondiale.
Nel complessivo scenario cosí definito, gli articoli 3 e 4 di delega intendono esprimere le linee fondamentali di un disegno riformatore, nella consapevolezza che il mondo agricolo ha bisogno di regole nuove e diverse, non solo quanto ai contenuti, ma anche quanto alle aree di intervento e di disciplina, ai soggetti regolatori e alle procedure adottate, nel duplice confronto con la dimensione europea ed internazionale, e con quella regionale.
I criteri guida della semplificazione, dell'efficacia, della sussidiarietà, che stanno trovando larga applicazione in altri settori dell'economia, assumono significati originali nel settore agricolo, dove l'esistenza di una legislazione risalente e non omogenea, non consente di muoversi in una prospettiva intesa soltanto ad eliminare o ridurre vincoli esterni.
Per assicurare "competitività istituzionale" all'agricoltura italiana non é sufficiente investire la sola legislazione agricola tradizionalmente intesa, ma occorre porre l'interesse agricolo al centro di un sistema di regole coerenti, in aree tradizionali della legislazione agricola ed agro-alimentare, ed in aree normative diverse e sinora poco attente a tale interesse.
La semplificazione in agricoltura comporta pertanto la rimozione o la modifica di norme inadeguate, e nel medesimo tempo l'individuazione di regole nuove, tutte le volte che l'attività agricola venga ad intrecciarsi con complessi normativi sorti in altre aree disciplinari.
In sintesi, la delega é diretta a promuovere lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, anche attraverso il metodo della concertazione, nelle nuove sedi istituzionali del "Tavolo verde" e del "Tavolo agroalimentare", a favorire lo sviluppo rurale, ad ammodernare le strutture produttive e di trasformazione per aumentare la competitività delle imprese, a garantire la qualità dei prodotti, a favorire l'insediamento dei giovani e le forme di concentrazione dell'offerta, a promuovere l'emersione del lavoro irregolare o sommerso.
I principi e criteri direttivi previsti riguardano la definizione dei soggetti imprenditori agricoli e delle attività di coltivazione, di allevamento e connesse, la conservazione dell'unità aziendale, l'integrazione dell'attività agricola con altre attività, l'incremento all'agriturismo, la diffusione dell'innovazione tecnologica, il rafforzamento dei sistemi di controllo dei prodotti agricoli, l'interprofessionalità, l'ammodernamento di nuovi strumenti assicurativi contro i rischi naturali e di mercato, la concentrazione dell'offerta, la disciplina del lavoro atipico e occasionale, la dismissione di terreni demaniali, l'estensione dell'operatività del Fondo per lo sviluppo in agricoltura.
É prevista infine la redazione di testi unici complessivi, quale strumento di trasparenza del settore.

Capo III - REGOLAZIONE DEL MERCATO EDILIZIO (articoli da 5 a 12)

I temi della messa in sicurezza e della manutenzione programmata del patrimonio edilizio sono questioni rispetto alle quali si registra una crescente attenzione. In relazione a tali aspetti gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, prevedono che si arrivi, con opportuni meccanismi di gradualità da assumere da parte dei comuni, a dotare i fabbricati di un apposito fascicolo sul quale annotare le informazioni relative all'edificio - di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico - con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso e su cui registrare le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria. In particolare, si consente di monitorare lo stato di conservazione del patrimonio edilizio costruito da almeno dieci anni, limitando ulteriori indagini esclusivamente a quei fabbricati che risultino aver subito, rispetto alla configurazione originaria, modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale.
In considerazione della diffusione che il fascicolo dovrà assumere, é previsto che il Ministero dei lavori pubblici, al fine di ridurre l'onere a carico dei proprietari, promuova una convenzione nazionale con gli ordini professionali per la definizione agevolata dei compensi, nonchè un accordo tra le organizzazioni delle società di assicurazione e quelle della proprietà edilizia per definire premi assicurativi agevolati per i fabbricati dotati del fascicolo stesso.

Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI (articolo 13)

Com'é noto, l'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, prevede per l'IRI, l'ENI, l'INA e l'ENEL, trasformati in società per azioni, (nonchè per le società a queste collegate) l'attribuzione, a titolo di concessione, delle attività già svolte per conto delle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti e la proroga di tale concessione fino alla durata massima prevista dalle leggi in materia e comunque per un periodo non inferiore a venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 333 del 1992.
Le disposizioni che precedono hanno determinato, con riferimento alle società controllate da IRI, ENI, INA ed ENEL, la conservazione a titolo di concessione, per la durata massima prevista dalle norme in vigore e comunque per una durata non inferiore a venti anni delle riserve o diritti di esclusiva attribuiti alle società stesse antecedentemente alla trasformazione in società per azioni dell'ente pubblico controllante. Si é posto peraltro il dubbio se tale durata ventennale possa essere riferita anche alle concessioni delle quali erano già titolari le società controllate dai predetti enti pubblici prima della trasformazione in società per azioni, in base a titoli diversi ed autonomi rispetto alla normativa che ha disciplinato tale trasformazione.
Va osservato in proposito che la ratio della scelta legislativa riguardante la conservazione in favore delle società per azioni risultanti dalla trasformazione degli enti predetti, a titolo di concessione di durata almeno ventennale, delle preesistenti riserve o diritti di esclusiva, risiede nell'esigenza di assicurare alle società stesse la continuità degli assetti operativi e il valore patrimoniale delle attività riservate e dei diritti già esercitati in esclusiva dagli enti medesimi e dalle società controllate. Tale ratio non trova alcun riscontro se riferita alle concessioni delle quali erano già titolari le predette società, per le quali la trasformazione dell'ente controllante in società per azioni non comporta alcun sostanziale mutamento del quadro giuridico od operativo che le riguarda, nè tantomeno determina l'esigenza di prolungare le eventuali concessioni già in essere. Dette concessioni, infatti, non sono in alcun modo toccate nè pregiudicate dal cambiamento della natura giuridica del soggetto controllante (cambiamento che, sotto questo profilo, rimaneva un fatto essenzialmente neutro), e non possono che rimanere disciplinate, per quanto riguarda i contenuti e la durata, dalle leggi o dagli atti amministrativi che le hanno a suo tempo costituite. L'applicazione alle concessioni anzidette della norma di proroga (con il conseguente notevole differimento nel tempo della relativa titolarità) contrasterebbe invece con i principi della libera concorrenza ed introdurrebbe elementi di vischiosità nella liberalizzazione del mercato.
In relazione a quanto precede, la disposizione all'articolo 13 stabilisce che la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applichi soltanto alle concessioni la cui titolarità sia stata conseguita a seguito della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva ai sensi del comma 1 del predetto articolo 14.

TITOLO II - INCENTIVI ED INTERNA LIZZAZIONE DEI MERCATI

Capo I - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (articolo 14)

Con riferimento all'articolo 14, si premette che l'articolo 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica siano dettate norme che, tenendo conto della disciplina europea, semplifichino ed accelerino le procedure della legge 27 febbraio 1985, n. 49, conosciuta come "legge Marcora", anche attraverso la modifica, la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella legge medesima.
Detto provvedimento dovrebbe pertanto dare luogo ad un nuovo quadro normativo in grado di assicurare interventi piú adeguati alle attuali realtà di mercato e alle esigenze di snellezza e velocità.
Tuttavia, la lunghezza non prevedibile dell' iter amministrativo necessario alla definizione del decreto del Presidente della Repubblica e le vivissime aspettative delle categorie di lavoratori interessati, le cui iniziative non possono essere avviate a causa della paralisi degli interventi della legge n. 49 del 1985, perdurante ormai da oltre due anni, rendono indispensabile l'emanazione di disposizioni legislative differenti, che possano assicurare l'auspicata riforma della disciplina in questione nel piú breve tempo possibile, confermando i principi già condivisi sia dalle autorità comunitarie che dalle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica. Ció appare conseguibile mediante l'articolo che si propone in sostituzione ovvero a modifica di alcune disposizioni della legge n. 49 del 1985.
Relativamente al titolo I della legge stessa, si rende necessario modificare l'articolo 1, comma 4, laddove prevede che i finanziamenti possono essere concessi anche per la sostituzione di passività finanziarie contratte per la realizzazione dei programmi, purchè determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda. La modifica, disposta dal comma 2 dell'articolo 14 é volta ad assicurare il rispetto delle indicazioni della Commissione europea, secondo le quali solo gli investimenti attuati successivamente alla presentazione della domanda possono essere ammessi alle agevolazioni.
Con il comma 3 dell'articolo 14 sono soppressi gli articoli 3, 5 e 6 della legge n. 49 del 1985, al fine di consentire, mediante le semplici direttive ministeriali previste al comma 4, un adeguamento dei limiti dei finanziamenti, rimasti ai valori fissati nel 1985, e dei tassi applicabili agli stessi nonchè una revisione delle procedure per l'istruttoria dei progetti, per la concessione ed il rimborso dei finanziamenti e per l'acquisizione delle garanzie.
Nella stessa ottica di semplificazione e per un migliore coordinamento con le amministrazioni interessate, il comma 5 sostituisce l'attuale articolo 8 della legge n. 49 del 1985, prevedendo una convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e la Coopercredito spa, nonché la costituzione di un organo di gestione del Foncooper.
Per quanto concerne il titolo II della legge n. 49 del 1985, vengono soppressi, con il comma 6 dell'articolo 14, gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19, che individuavano analiticamente le categorie di lavoratori promotori delle cooperative di produzione e lavoro, le quote che dagli stessi dovevano essere conferite, i requisiti delle società finanziarie destinatarie dei contributi statali, le condizioni che dalle stesse dovevano essere rispettate in caso di cessione delle partecipazioni realizzate con i contributi statali o di scioglimento delle cooperative partecipate, le competenze in materia del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) ed alcune modalità procedurali per la presentazione delle domande.
Con il comma 7 dell'articolo 14 sono sostituiti i commi dal 2 al 7 dell'articolo 17, con i quali venivano stabiliti gli obblighi di utilizzazione del contributo statale da parte delle società finanziarie, la misura del contributo stesso e il divieto di fruizione del trattamento di cassa integrazione per un triennio per i lavoratori beneficiari delle provvidenze. I nuovi commi dell'articolo 17 della legge n. 49 del 1985 stabiliscono, pertanto:

la facoltà del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di partecipare, con le disponibilità del Fondo previsto al comma 1, al capitale sociale delle società finanziarie;
un criterio di ripartizione di dette disponibilità, che tenga conto dei risultati conseguiti e delle capacità evidenziate dalle società finanziarie che hanno gestito gli interventi, attribuendo un importo minimo uguale per ogni società ed una ulteriore quota rapportata alla consistenza patrimoniale della società medesima nonchè a quella delle cooperative partecipate;
i requisiti delle società finanziarie, che dovranno essere costituite nella forma di società cooperative, essere dotate di capitale sociale ovvero di un patrimonio tali da consentire l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ed essere costituite da almeno cinquanta cooperative;
l'obbligo per le società finanziarie di assumere partecipazioni di minoranza e, contemporaneamente, la possibilità di concedere alle cooperative partecipate finanziamenti ed agevolazioni finanziarie, di erogare servizi, di svolgere attività di promozione della normativa e di essere destinatarie di fondi pubblici;
l'emanazione di un decreto ministeriale, di natura non regolamentare, per la determinazione delle procedure di presentazione delle domande, dei limiti di partecipazione al capitale delle società finanziarie da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della disciplina delle partecipazioni in essere delle società medesime al capitale sociale delle cooperative.

Con il comma 8 dell'articolo 14 si dispone la soppressione dell'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonchè la prosecuzione, limitatamente alle operazioni ancora in essere alla entrata in vigore della presente legge, del regime di compensi da riconoscere alle società finanziarie per l'attività di gestione delle partecipazioni, svolta ai sensi dell'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Capo II - INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (articolo 15)

Le norme che si propongono mirano ad incentivare le attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane.
L'articolo 15 introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, istitutiva della Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST Spa, già modificata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
In particolare, il comma 1 consente anche alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed alle società finanziarie controllate dalle regioni e dalle province autonome di partecipare al capitale sociale della SIMEST spa.
Il comma 2 estende l'ambito di operatività della SIMEST spa con la previsione di partecipazioni anche in società di general trading .
Il comma 3 rinvia a norma regolamentare la fissazione del tasso relativo ad operazioni di finanziamento della quota di capitale di rischio di operatori italiani in società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa.
Il comma 4 estende l'ambito di operatività del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, introducendo fra le attività finanziabili anche la creazione di strutture e reti in franchising .
I commi 5 e 6 riguardano l'utilizzo delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (destinato a finanziare programmi di penetrazione commerciale sui mercati esteri da parte di aziende nazionali), per la concessione ai soggetti beneficiari di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso. Al riguardo, attualmente l'articolo 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, stabilisce un limite di utilizzo per tale finalità di 37,5 miliardi. La presente norma, al fine di semplificare il procedimento di concessione della garanzia in questione, abroga il citato comma 4 ed affida la definizione della quota delle disponibilità del fondo da destinare a tale scopo, cosí come la percentuale massima della garanzia stessa, alla commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Le deliberazioni della commissione, come specificato nel comma 1 del citato articolo 24, sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La modifica legislativa qui prospettata consente al CIPE di adeguare in tempo reale le dimensioni dell'intervento di garanzia alle esigenze risultanti dall'operatività concreta del citato intervento agevolativo, al fine di migliorarne l'efficacia per le aziende beneficiarie.
Il comma 7 prevede l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane.

Capo III - MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI (articoli 16 e 17)

La misura all'articolo 16 é intesa a favorire la diffusione della televisione digitale via satellite attraverso un contributo all'acquisto dell'apparecchiatura ricevitore-decodificatore nel periodo dal 1º luglio 2000 al 1º luglio 2002.
L'intervento é finalizzato ad incrementare il numero dei nuovi utenti al fine di raggiungere i livelli degli altri Paesi europei piú avanzati, nonchè ad incentivare la produzione di nuovi decodificatori.
La diffusione delle televisione per via satellitare in Italia é, in rapporto con gli altri Paesi dell'Unione europea, in forte ritardo. Tale conclusione trova riscontro nei dati riportati nella tabella che segue, ricavata da fonte Astra (i dati Eutelsat sono concordanti):

Porzione di testo non disponibile


I dati sopra indicati includono i canali analogici e digitali, nonchè i canali ricevibili in chiaro e quelli ricevibili in abbonamento.
Le ragioni di tale divario sono molteplici e possono essere sinteticamente individuate nel generico ritardo nell'introduzione di novità tecnologiche, nell'ampia offerta di canali televisivi terrestri, nella ridotta diffusione delle conoscenze linguistiche (i canali ricevibili in chiaro via satellite sono per la maggioranza in lingua inglese o tedesca), nonchè la riluttanza delle famiglie italiane all'acquisto di programmi televisivi a pagamento.
Di recente, con l'introduzione in Italia di due offerte per la ricezione di canali digitali a pagamento (Stream e Tele+), si é aggiunto un ulteriore elemento di incertezza, costituito dalla scelta del sistema di accesso condizionato, imposta dall'abbonamento che si intende sottoscrivere, che obbliga coloro che volessero usufruire di entrambe le offerte (alcuni eventi, in particolare quelli sportivi, sono in concorrenza sulle due offerte) all'acquisto di due distinti ricevitori - decodificatori, in quanto com'é noto, i due sistemi di accesso non sono tra loro compatibili. Questo particolare aspetto é stato disciplinato dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, attraverso l'introduzione di un'apposita norma la quale stabilisce che i ricevitori - decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro, mediante l'utilizzo di un unico apparato.
Dal 1º luglio 2000 potranno essere commercializzati e distribuiti solo gli apparati ricevitori - decodificatori conformi alle caratteristiche indicate nel citato decreto-legge e allo standard tecnico definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Infine, il quadro regolamentare verrà completato con l'approvazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del regolamento per la diffusione di programmi via satellite.
In considerazione dell'impegno posto in sede governativa per una chiara definizione degli aspetti regolamentari e tecnici relativi alla diffusione della televisione digitale via satellite e tenuto conto del forte divario rispetto agli altri Paesi europei (e quindi dei notevoli margini di crescita del settore possibili in Italia), si ritiene opportuno proporre, a completamento delle misure regolamentari, l'introduzione di misure finanziarie a sostegno del settore volte ad incentivare l'acquisto di ricevitori - decodificatori conformi alle caratteristiche generali definite dal citato decreto-legge n. 15 del 1999, e agli standard tecnici che saranno determinati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Dalle misure in questione potrebbero derivare i seguenti effetti positivi:

il raggiungimento di un accordo sul nuovo standard e le sua accettazione da parte delle industrie;
le industrie potrebbero essere stimolate ad aderire allo standard e a far partire, in anticipo rispetto alla data del 1º luglio 2000, la produzione e le commercializzazione dei nuovi decodificatori;
l'elemento di novità e la stessa misura di sostegno possono incentivare nuovi utenti della televisione digitale via satellite;
la misura di sostegno puó incentivare coloro che sono dotati di un sistema di accesso ad una delle due offerte disponibili in Italia a convertirsi al nuovo standard ;
l'incremento dei possibili utenti potrebbe stimolare l'offerta di nuovi bouquet satellitari.

La misura di sostegno consiste in un contributo all'acquisto dell'apparecchiatura ricevitore - decodificatore, nel periodo dal 1º luglio 2000 al 1º luglio 2002, pari a lire 150.000 per ogni apparato.
É prevista pertanto l'emanazione di un decreto ministeriale inteso a definire le modalità di erogazione del contributo con la finalità specifica di garantire il rispetto del limite del tetto di spesa.
L'articolo 17 prevede l'erogazione di un contributo per la copertura delle spese conseguenti all'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, ed in particolare per il trasferimento degli impianti sui nuovi siti, e per l'ammodernamento degli stessi.
La finalità dell'intervento mira alla rapida attuazione del piano nazionale di assegnazione. La destinazione rivolta all'ammodernamento degli impianti dovrebbe comportare effetti positivi sotto i seguenti profili:

abbreviazione dei termini per il passaggio al sistema digitale, che consentirà ad un numero molto piú elevato di operatori di entrare nel mercato;
miglior utilizzo della risorsa costituita dall'etere, attraverso l'eliminazione delle interferenze e l'aumento della qualità del segnale;
tutela della salute dai rischi dell'inquinamento elettromagnetico con l'utilizzazione di apparecchiature piú moderne ed efficienti in grado di coprire le medesime aree con una potenza di emissione molto minore. Infatti, come illustrato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella relazione annuale, il nuovo piano di assegnazione delle frequenze prevede che il livello di potenza pianificato sia mediatamente inferiore di quasi trenta volte rispetto a quello oggi impiegato, consentendo non solo un risparmio energetico ma anche un efficace contenimento dell'inquinamento elettromagnetico.

Capo IV - INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI (articolo 18)

Con riferimento all'articolo 18 si osserva che con la legge 4 dicembre 1990, n. 240, é stata individuata una prima serie di interporti da ammettere ai contributi disposti con la legge medesima, che sono attualmente già in esercizio o comunque avviati a realizzazione, mentre le modifiche introdotte dall'articolo 6 del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, hanno consentito di procedere alle istruttorie della documentazione presentata dai soggetti interessati alla realizzazione e gestione di interporti al fine di accedere ai residui finanziamenti (218 miliardi) della legge n. 240 del 1990.
Oltre agli interporti finanziati con il decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 240 del 1990, altre infrastrutture interportuali sono ammesse a beneficiare delle provvidenze disposte con le leggi di intervento nelle aree depresse, ossia il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
É stata altresí emanata, la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che prevede, all'articolo 9, un contributo quindicennale di dieci miliardi annui per la realizzazione di ulteriori infrastrutture finalizzate al potenziamento della rete interportuale nazionale per l'incremento del trasporto combinato, dando priorità ai nodi intermodali piú congestionati. Tale legge prevede, tra l'altro, la presentazione alle Camere di un piano di interventi, proposto dal Ministro dei trasporti e della navigazione per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti.
Il piano in parola, approvato dalle Commissioni parlamentari permanenti, ha definito la rete nazionale interportuale e individuato le priorità da seguire, in termini di investimento per il soddisfacimento dei bisogni di snellimento del traffico nei nodi maggiormente congestionati. Le aree milanese, romana e palermitana sono state infatti indicate come le aree bisognose di una dotazione infrastrutturale intermodale.
Analogo procedimento dovrà essere seguito anche per la ripartizione degli ulteriori fondi, previsti dalla legge 30 novembre 1998, n. 413, di rifinanziamento della citata legge n. 454 del 1997 per un somma pari a venti miliardi annui, per quindici anni, a partire dall'anno 2000. Tale nuovo piano di interventi dovrà, tra l'altro, tener conto in via prioritaria delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci e il riequilibrio modale attraverso una armonica rete nazionale di infrastrutture interportuali.
Pertanto, in vista di una ormai prossima completa definizione della rete interportuale nazionale, al fine di evitare la proliferazione di strutture esorbitanti le reali necessità di traffico intermodale, risulta opportuno inserire nel nuovo piano la possibilità di classificare ed individuare infrastrutture trasportistiche alternative agli interporti e di minore importanza, ma di supporto a questi ultimi, al fine di amplificare la potenzialità della rete logistica nazionale.
Si puó agevolmente desumere che il piano degli interporti di rilevanza nazionale potrà essere adottato nell'ambito delle attività concernenti la definizione del nuovo Piano generale dei trasporti (PGT), in coerenza con il sopracitato piano di interventi già approvato dalle Camere e sulla base delle indicazioni fornite in quello che verrà presentato alle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 413 del 1998.
Le linee programmatiche che formeranno il contenuto del redigendo Piano possono essere riassunte nei seguenti punti:

1. realizzazione degli interporti già definiti e ammessi al beneficio delle provvidenze disposte sia con la legge n. 240 del 1990 che con le leggi di sostegno alle aree depresse;
2. individuazione delle aree carenti di dotazione infrastrutturale interportuale in riferimento alle reali capacità di movimentazione delle merci;
3. individuazione delle località in cui le problematiche inerenti al traffico merci possono essere risolte attraverso la realizzazione di infrastrutture intermodali minori quali piattaforme logistiche, retroporti, centri intermodali, con lo scopo di:
favorire l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto;
ridurre gli squilibri nella ripartizione modale del trasporto merci;
favorire l'integrazione con le infrastrutture già esistenti;
migliorare la qualità del servizi offerti;
migliorare la situazione legata alla congestione del traffico nelle grandi aree urbane e metropolitane;

4. regolamentazione sia delle risorse finanziarie da destinare alle strutture appena descritte, che delle procedure di individuazione delle iniziative.

L'ottica che permea le linee tendenziali di sviluppo del trasporto nazionale non puó essere infatti che quella della logistica integrata, che presuppone l'esame delle problematiche trasportistiche non piú a livello puntuale ma con riferimento agli assi di collegamento nazionali e internazionali.
Tale ottica consentirà il migliore coordinamento delle politiche del trasporto e la definizione di una rete integrata intesa non solo come rete interportuale, bensÍ come insieme di tutte le infrastrutture trasportistiche in grado di razionalizzare il sistema del trasporto merci, attraverso il riequilibrio modale, e di correggere le inefficienze e gli squilibri ancora presenti nel sistema.
Allo stato deve provvedersi quindi all'individuazione - di concerto con gli enti territoriali interessati - delle reali necessità delle diverse aree (con priorità per gli ambiti territoriali di Milano, Roma e Palermo), al fine di definire una rete equilibrata comprensiva di infrastrutture logistiche di livello intermedio complementari in grado di completare e potenziare la rete della logistica nazionale.
L'attivazione di una politica delle piattaforme logistiche distrettuali puó infatti rappresentare un passo avanti rispetto alla politica degli interporti, che sta dando buoni risultati sul piano dell'incentivazione dei traffici intermodali, anche in relazione alla forte capacità di autofinanziamento degli interporti stessi, ma che deve effettuare un salto qualitativo finalizzato alla creazione di una rete logistica che risponda alla domanda del mercato.
Con l'articolo 18, si provvede con apposita delega alla razionalizzazione e alla revisione della disciplina in materia di investimenti pubblici in favore di infrastrutture intermodali che - ferme restando le risorse già stanziate al riguardo - consenta, attraverso l'emanazione di un dettagliato decreto legislativo, il superamento della normativa derivante dalla legge n. 240 del 1990, indirizzata al finanziamento solo di infrastrutture interportuali propriamente dette.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 19 concerne norme di contabilità e di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ribadisce il principio secondo il quale le norme di legge che disciplinano le materie riconducibili alle attribuzioni degli ordinamenti statutari saranno applicate nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.






RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

TITOLO I - REGOLAZIONE DEI MERCATI

Capo I - INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO (articoli 1 e 2)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente. Con l'articolo 1 si intende introdurre nell'ordinamento una disposizione che definisca il premio annuale di riferimento, inteso come indicatore standard circa il livello economico della pluralità delle tariffe applicate dalle singole imprese di assicurazione, che operano nel campo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Con l'articolo 2 vengono estese le funzioni di vigilanza e sanzionatorie, assegnate all'ISVAP, in base all'articolo 4 della legge n. 576 del 1982, anche alle disposizioni contenute nella normativa in esame.
b) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente. Le norme proposte nascono da alcuni elementi critici rilevati nell'attuale sistema tariffario del settore assicurativo e nelle condizioni del rapporto tra imprese di assicurazione e utenti, che determinano difficoltà, da parte dei consumatori nella scelta delle offerte piú convenienti.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. Le disposizioni sono in linea con l'ordinamento comunitario, in particolare con la direttiva CEE 92/94, recepita con il decreto legislativo n. 175 del 1995, che dispone, all'articolo 41, comma 1, che le imprese devono comunicare, a richiesta dell'ISVAP ed in via non sistematica, le tariffe, le condizioni generali e speciali di polizza ed i documenti, formulari e stampati da esse utilizzati, nelle relazioni con i contraenti. In base all'articolo 1 del disegno di legge, oggetto di comunicazione sono anche i premi annuali di riferimento, intesi quali parametri di informazione al consumatore e strumenti di monitoraggio sull'andamento delle tariffe assicurative.
d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni. Non si rinvengono incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.
e) Verifica della coerenza con le fonti legislative di rango primario che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali. Le disposizioni sono coerenti con le fonti legislative di rango primario che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo

Con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non avente natura regolamentare, previsto dal comma 8 dell'articolo 1, saranno stabilite le modalità e le condizioni per assicurare al consumatore le informazioni sulle garanzie offerte, con riferimento al premio relativo alle polizze per incendio e furto per autoveicoli, motocicli e ciclomotori, nonché individuate le modalità e i criteri per il cofinanziamento di programmi di informazione e orientamento agli utenti dei servizi assicurativi.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo

L'introduzione della nuova definizione normativa di premio annuale di riferimento si rende necessaria per la realizzazione del fine della disciplina proposta.

Capo II - INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO (articoli 3 e 4)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

La normativa di delega rispetta le disposizioni comunitarie, i cui principi costituiscono un cardine della legge. Relativamente alla normativa interna, la delega legislativa riguarderà le seguenti disposizioni: legge 5 dicembre 1985, n. 730, relativa all'attività agrituristica; legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali; legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva tra l'altro del fondo per lo sviluppo in agricoltura. Viene inoltre previsto che i testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, comprendono anche i testi unici compilativi previsti nelle predette materie dall'articolo 10 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e le disposizioni emanate ai sensi della presente legge. Resta ferma l'attribuzione di competenze alle regioni, con particolare riferimento al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e alle altre norme contenute nei decreti emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo

L'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento é demandata ai competenti uffici già attrezzati per lo svolgimento di tali compiti. L'attività in questione non richiede pertanto oneri organizzativi ulteriori.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo

L'impostazione del provvedimento si ispira a quella ormai consolidata dei precedenti interventi al riguardo.

Capo III - REGOLAZIONE DEL MERCATO EDILIZIO (articoli da 5 a 12)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente. L'articolato normativo innova il quadro legislativo preesistente, introdu cendo disposizioni idonee a monitorare lo stato di conservazione del patrimonio edilizio connesse agli obiettivi della messa in sicurezza e della manutenzione programmata del patrimonio stesso.
b) Analisi del quadro normativo delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente. I temi della messa in sicurezza e della manutenzione programmata del patrimonio edilizio sono questioni rispetto alle quali si registra una crescente attenzione. In relazione a tali aspetti, il testo normativo dispone che si arrivi, con opportuni meccanismi di gradualità, da assumere da parte dei comuni, a dotare i fabbricati di un apposito fascicolo sul quale annotare le informazioni relative all'edificio - di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico - con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso e su cui registrare le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria. In particolare il provvedimento legislativo consente di monitorare lo stato di conservazione del patrimonio edilizio costruito da almeno dieci anni limitando ulteriori indagini esclusivamente a quei fabbricati che risultino aver subíto, rispetto alla configurazione originaria, modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. Le disposizioni in esame non presentano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni. Nelle norme che si propongono non si ravvisano elementi che contrastino con le competenze costituzionali delle regioni. I princípi desumibili dalle disposizioni del presente testo normativo costituiscono princípi della legislazione dello Stato.
e) Verifica della coerenza con le fonti legislative di rango primario che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali. Le norme in esame risultano pienamente coerenti con le norme primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo

a) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento. L'obiettivo, già dichiarato, di pervenire ad un soddisfacente quadro conoscitivo del patrimonio edilizio e della messa in sicurezza e della manutenzione programmata dei fabbricati, viene perseguito attraverso l'istituzione, per ciascuno di questi, del fascicolo del fabbricato, documento contenente tutte le informazioni relative all'edificio (di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico).
L'onere dell'istituzione, dell'aggiornamento, con cadenza almeno decennale, e della tenuta del fascicolo é a carico del proprietario o dell'amministratore del condominio, mentre alla sua compilazione provvede un tecnico abilitato. L'impianto normativo prevede che il sistema operi, a regime, entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge, con opportuni meccanismi di gradualità.
In particolare, le diverse fasi temporali prevedono:

1) emanazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto ministeriale contenente lo schema tipo del fascicolo;
2) delimitazione, da parte dei comuni, delle aree da assoggettare prioritariamente alla redazione del fascicolo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge;
3) predisposizione del fascicolo, entro ventiquattro mesi dalla avvenuta individuazione delle aree;
4) graduazione dei termini, in ogni caso non oltre il limite di dieci anni dall'entrata in vigore della legge, per l'adempimento dell'obbligo, esteso alla totalità degli edifici.

b) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento prevede un ruolo centrale dei comuni nella realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge. É disposto che la documentazione tecnico-amministrativa necessaria debba essere fornita dagli uffici pubblici, sia centrali che locali, senza oneri per la parte interessata.
c) Previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti. Non é prevista la creazione di nuove strutture amministrative per l'attuazione della legge, rimessa in via primaria agli uffici comunali, ad eccezione della facoltà data ai comuni di dotarsi di una speciale anagrafe del patrimonio edilizio.
d) Oneri finanziari, organizzativi, adempienti burocratici a carico dei cittadini e imprese. La predisposizione del fascicolo del fabbricato costituisce un obbligo posto a carico del proprietario o dell'amministratore del condominio, i quali devono curarne la trasmissione al competente ufficio comunale.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo

L'articolo normativo non introduce nuove definizioni normative, non contiene riferimenti normativi alla legislazione vigente, né é modificativo della legislazione vigente. La materia trattata non richiede la redazione di un testo unico. Non sussistono effetti abrogativi impliciti.

Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI (articolo 13)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente. L'articolo 13 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Esso stabilisce che la decorrenza di cui al citato comma 3 si applichi soltanto alle concessioni la cui titolarità sia stata conseguita a seguito della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 14.
b) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente. La norma di intepretazione autentica si giustifica poiché sono sorti dubbi sul fatto che la durata ventennale delle concessioni possa essere riferita anche alle concessioni delle quali erano titolari le società controllate dall'IRI, dall'ENI, dall'ENEL e dall'INA, prima della trasformazione in società per azioni, in base a titoli diversi ed autonomi rispetto alla normativa che ha disciplinato la trasformazione. Non si riscontrano nelle materia oggetto del provvedimento riserve assolute o relative di legge, né precedenti norme di delegificazione.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. Non si rinvengono incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni. Non sussistono incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.
e) Verica della coerenza con le fonti legislative di rango primario che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali . La disposizione non contrasta con le fonti di cui sopra.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo

a) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento. La disposizione chiarisce l'operatività temporale del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992.
b) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni. Non sussistono oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione.
c) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative. Non sarà necessario creare alcuna nuova struttura amministrativa, né prevedere alcun coordinamento con le strutture esistenti.
d) Verifica dell'esistenza, a carico dei cittadini e dell'imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici. Non sono previsti oneri a carico dei cittadini e delle imprese.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo

La disposizione non introduce nuove definizioni normative ed i riferimenti normativi risultano corretti. Non vi sono effetti abrogativi impliciti traducibili in norme abrogative espresse nel testo normativo. Trattandosi di interpretazione autentica non puó farsi ricorso alla tecnica della novella. Conseguentemente non puó ipotizzarsi la redazione di un testo unico.

TITOLO II - INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI

Capo I - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (articolo 14)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente. Le modifiche e le integrazioni alla legge n. 49 del 1985 che vengono proposte sono volte a superare le difficoltà, anche in termini temporali insorte nell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 17 della legge n. 266 del 1997.
b) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente. L'intervento legislativo é indispensabile al fine di conseguire le medesime finalità di snellenza e semplificazione procedurali per le quali vengono soppresse alcune disposizioni della legge n. 49 del 1985. Un intervento a livello di normazione secondaria non potrebbe ottenere gli obiettivi perseguiti in quanto non potrebbe abrogare norme sostanziali in assenza di una esplicita previsione di legge che appunto viene introdotta dalle norme in esame.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. L'intervento é compatibile con l'ordinamento comunitario; le norme proposte hanno anche lo scopo di superare i rilievi posti dalla Commissione dell'Unione europea in merito al regime di aiuti precedentemente delineato dalla legge n. 49 del 1985.
d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni. La normativa proposta é compatibile con le competenze costituzionali delle regioni.
e) Verifica della coerenza con le fonti legislative di rango primario che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali. L'intervento é coerente con quanto disposto dalla legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di conferimento di funzioni statali alle regioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999 ( G.U. n. 256 del 30 ottobre 1999), adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera o ), del decreto legislativo n. 112 del 1998, ha, infatti, attribuito allo Stato la competenza sulla gestione degli interventi di cui al titolo II della legge n. 49 del 1985, mentre alle regioni viene attribuita la competenza in merito agli interventi di cui al titolo I della stessa legge. La normativa proposta tiene conto di tale ripartizione.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo

a) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento. Con le modifiche al titolo I della legge n. 49 del 1985 si rende possibile la revisione in via amministrativa, quindi in maniera piú flessibile, dei criteri di istruttoria, di concessione e di rimborso dei finanziamenti e di definizione dei tassi di interesse applicabili da parte di Coopercredito Spa. Tale primo provvedimento di delegificazione della legge n. 49 del 1985 appare quanto mai opportuno, considerata la vetustà della normativa e la rapida evoluzione degli orientamenti comunitari. Le innovazioni che si propongono al titolo II della legge n. 49 del 1985 sono coerenti con le finalità dell'articolo 17 della legge n. 266 del 1997, che ha previsto la semplificazione delle procedure di cui alla legge n. 49 del 1985. La capitalizzazione delle cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi potrà, essere conseguita piú rapidamente ed efficacemente riconoscendo una maggiore autonomia alle società finanziarie di gestione e riservando all'amministrazione statale i compiti di indirizzo e di controllo mediante la partecipazione al capitale sociale delle finanziarie medesime.
b) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni. Non sono previsti oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.
c) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative. Non é prevista la creazione di nuove strutture amministrative.
d) Verifica dell'esistenza, a carico dei cittadini e dell'imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici. Non sono previsti oneri finanziari ed organizzativi a carico dei cittadini e delle imprese.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo

Nel testo dell'articolo 14 non sono state introdotte nuove definizioni normative. La correttezza dei riferimenti normativi é stata verificata. L'articolo 14 modifica la legge n. 49 del 1985 tramite la tecnica della novella legislativa. Non si ritiene opportuno prevedere la delega per la redazione di testi unici diversi da quelli già previsti dalla legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni. L'articolo 14 opera attraverso l'abrogazione esplicita di norme contenute negli articoli della legge n. 49 del 1985, nonché nell'articolo 17, comma 2, della legge n. 266 del 1997. Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.

Capo II - INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (articolo 15)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente. Il comma 1 dell'articolo 14 modifica la legge n. 100 del 1990, istitutiva della SIMEST Spa, prevedendo la partecipazione anche delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle società finanziarie controllate dalle regioni o dalle province autonome alla sottoscrizione del capitale sociale della predetta società. Il comma 2, integrando l'articolo 20 del decreto legislativo n. 143 del 1998, consente alla SIMEST Spa di partecipare, sempre con quote di minoranza, alle general trading, società di commercio costituite al fine di svolgere attività complementari alla internazionalizzazione delle imprese. Il comma 3 costituisce un intervento di semplificazione poiché, abrogando la seconda parte del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 100 del 1990, consente di rinviare a disposizioni regolamentari la fissazione del tasso relativo ad operazioni di società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa. Ulteriore innovazione é costituita dalla possibilità di utilizzare le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981 anche per l'erogazione di contributi finanziari a favore di soggetti esteri che realizzino, in Paesi extraeuropei, strutture e reti in franchising di vendita di prodotti italiani. Il comma 5, al fine di semplificare il procedimento di concessione della garanzia integrativa e sussidiaria già prevista dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 41 del 1986, affida la definizione della quota della disponibilità del fondo da destinare a tale scopo, cosí come la percentuale massima della garanzia, alla Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero. istituita presso il CIPE in base all'articolo 24 del decreto legislativo n. 143 del 1998. Conseguentemente, il comma 6 dispone l'abrogazione del menzionato articolo 11, comma 4, della legge n. 41 del 1986. Si rammenta in proposito che le deliberazioni della Commissione, come specificato nel comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 143 del 1998, sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La modifica legislativa consente al CIPE di adeguare in tempo reale le dimensioni dell'intervento di garanzia alle esigenze risultanti dall'operatività concreta dell'intervento agevolativo, al fine di migliorarne l'efficacia per le aziende beneficiarie.
b) Analisi del quadro normativo delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente. L'articolo 15 risponde all'esigenza di rendere piú flessibili gli strumenti previsti dalla recente normativa in materia di commercio con l'estero, in particolare del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. Non vi sono incompatibilità.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo

L'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 15 non richiede oneri organizzativi ulteriori.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo

L'articolo 15 contiene alcuni termini in lingua inglese che si riferiscono ad istituti commerciali di uso comune; tali termini non possono essere tradotti in lingua italiana, in quanto verrebbe alterato il concetto economico alla base degli stessi.

Capo III - MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI (articoli 16 e 17)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) e b) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione. Le disposizioni di cui all'articolo 16 si inseriscono nel seguente quadro normativo. I de codificatori sono disciplinati dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, che stabilisce il principio dell'utilizzo di un unico decodificatore per la fruizione delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro. Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, con cui é stata attuata la direttiva 95/47/CEE in materia di emissione di segnali televisivi, reca disposizioni relativamente al sintonizzatore-decodificatore per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio-terrestri; stabilisce altresí l'applicabilità del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 luglio 1997, n. 307, fino alla determinazione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero delle comunicazioni, degli standard dei sintonizzatori-decodificatori, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) , n. 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78. Con il decreto del Ministro delle comunicazioni n. 307 del 1997 é stato adottato il regolamento recante le specifiche tecniche relative al sintonizzatore-decodificatore per ricezione di segnali numerici televisivi, sonori e dati, in chiaro o criptati, via cavo e via satellite, denominato set top box.
Relativamente all'articolo 17, recante "Contributi a favore delle emittenti locali", si richiama il seguente quadro normativo. L'articolo 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997 dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'elaborazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, tenga conto dell'evoluzione tecnologica del settore. Detto piano é stato approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 68 del 1998 (G.U. n. 263 del 10 novembre 1998) ed é stato integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1998, con deliberazione dell'Autorità n. 105 del 1999. La deliberazione n. 77 del 1998 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disposto in tema di sviluppo dei sistemi digitali.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. Le disposizioni sono in linea con la vigente disciplina comunitaria.
d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni. Le disposizioni sono compatibili con le competenze costituzionali delle regioni.
e) Verifica della coerenza con le fonti legislative di rango primario che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali. Le disposizioni sono in linea con la vigente disciplina nazionale e vertono su materia riservata al legislatore nazionale.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo

All'attuazione delle disposizioni provvederà l'Amministrazione ministeriale per il tramite della competente direzione generale, previa ado zione del decreto interministeriale (comunicazioni-tesoro-industria) previsto per la definizione delle modalità di erogazione del contributo.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo

Le disposizioni non comportano effetti abrogativi espliciti sulla normativa vigente.

Capo IV - INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI
(articolo 18)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente. Si ritiene indispensabile provvedere con apposita legge di delega alla razionalizzazione e alla revisione della disciplina in materia di investimenti pubblici in favore di infrastrutture intermodali che consenta, attraverso l'emanazione di un dettagliato decreto legislativo, il superamento della normativa derivante dalla legge n. 240 del 1990, indirizzata al funzionamento esclusivamente di infrastrutture interportuali propriamente dette.
b) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legisalzione vigente. La legge n. 240 del 1990 ha individuato una prima serie di interporti da ammettere ai contributi disposti con la legge medesima, che sono attualmente già in esercizio o comunque avviati a realizzazione; le modifiche ed integrazioni apportate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 98 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1995, hanno consentito di procedere alle istruttorie sulla base della documentazione presentata dai soggetti interessati alla realizzazione e gestione di interporti, al fine di accedere ai residui finanziamenti (218 miliardi) della legge n. 240 del 1990. Con il decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, il decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996, e con il decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 di intervento nelle aree depresse, altre infrastrutture interportuali sono state ammesse a beneficiare delle provvidenze disposte. L'articolo 9 della legge n. 454 del 1997 ha previsto un contributo quindicennale di 10 miliardi annui per la realizzazione di ulteriori infrastrutture, finalizzate al potenziamento della rete interportuale nazionale per l'incremento del trasporto combinato, dando priorità ai nodi intermodali piú congestionati. Tale legge prevede, tra l'altro, la presentazione alle Camere di un piano di interventi, proposto dal Ministro dei trasporti e della navigazione per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Il piano, approvato dalle Commissioni parlamentari, ha definito la rete nazionale interportuale ed ha individuato le priorità da seguire in termini di investimento, per il soddisfacimento dei bisogni di snellimento del traffico nei nodi maggiormente congestionati. Le aree milanese, romana e palermitana sono state indicate come le aree bisognose di una dotazione infrastrutturale intermodale. Analogo procedimento dovrà essere eseguito anche per la ripartizione degli ulteriori fondi previsti dalla legge n. 413 del 1998, di rifinanziamento della legge n. 454 del 1997, per una somma pari a 20 miliardi annui, per quindici anni, a partire dall'anno 2000. É opportuno inserire nel nuovo piano la possibilità di classificare ed individuare infrastrutture trasportistiche alternative agli interporti di minore importanza, ma di supporto a questi ultimi, al fine di amplificare la potenzialità della rete logistica nazionale.
c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. Non si ravvisano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Al contrario il nuovo piano di interventi dovrà, tra l'altro, tener conto in via prioritaria delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052 del 1988 del Consiglio, del 24 giugno 1988, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio modale attraverso una armonica rete nazionale di infrastrutture interportuali.
d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni. La disposizione non appare in contrasto con le competenze delle regioni.
e) Verifica della coerenza con le fonti legislative di rango primario che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali. La previsione della delega legislativa é coerente, per quanto attiene le funzioni di programmazione in materia di interporti, con quanto previsto dalle fonti legislative primarie. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 112 del 1998, infatti, viene mantenuta allo Stato, previa intesa con le regioni, la funzione di programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale ed internazionale; mentre, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera i), dello stesso decreto legislativo viene conferita alle regioni soltanto la programmazione degli interporti e delle intermodalità residue.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo

La norma non comporta particolari oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni, anche in realazione alla ripartizione delle competenze fra strutture centrali e periferiche dello Stato, nonché delle regioni e degli enti locali. Non é prevista la creazione di nuove strutture amministrative, né la revisione delle strutture esistenti, anche se si renderà necessario predisporre le apposite forme di coordinamento tra i soggetti interessati.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo

Non sono state introdotte nuove definizioni normative, fermo restando che, qualora ció si rendesse necessario alla stesura del decreto delegato, si procederà all'analisi della loro necessità e coerenza. Per la redazione del decreto legislativo, in attuazione della delega, sarà adottata la tecnica della novella legislativa e gli effetti abrogativi impliciti saranno tradotti in norme abrogative espresse.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI (articolo 19)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 19 non produce alcuna innovazione nell'ordinamento giuridico. La norma di salvaguardia infatti, già operativa nell'ordinamento, intende unicamente ribadire le peculiarità dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, rinviando ai rispettivi ordinamenti le modalità applicative delle disposizioni contenute nella legge.






RELAZIONE TECNICA

Titolo II - INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI
MERCATI

Capo I - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Con riferimento all'articolo 14, per l'applicazione delle modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, che vengono proposte non sono disposti ulteriori stanziamenti, essendo stati già alimentati da precedenti disposizioni di legge i fondi previsti dal titolo I e titolo II della legge medesima.
Infatti, il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, denominato Foncooper (titolo I), presenta una disponibilità al 31 dicembre 1998 pari a circa 800 miliardi di lire:
di cui 245 miliardi già immediatamente disponibili anche in termini di cassa e circa 570 miliardi relativi ai rientri già concessi che dovranno riaffluire al fondo. Detto fondo ha finora consentito il finanziamento, da parte del Coopercredito Spa, di 683 cooperative per un totale di 571 miliardi.
Il fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali (titolo II) potrà usare gli stanziamenti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e alle leggi 23 dicembre 1996, n. 662, 30 giugno 1998, n. 208, e 11 maggio 1999, n. 140, che, detratti gli impegni già assunti, renderanno disponibili circa 145 miliardi.
Il fondo speciale é intervenuto a favore di 216 cooperative di produzione e lavoro, costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, mediante l'erogazione di circa 287 miliardi e ha determinato la salvaguardia di circa 6000 posti di lavoro.

Capo III - MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI

Con riferimento all'articolo 16, nell'ipotesi di un incremento di nuovi utenti che comporti l'avvicinamento della diffusione alla ricezione diretta via satellite in Italia agli attuali valori della Francia (incremento massimo di circa 1,5-2 milioni di utenti entro il 1º luglio 2002 per la televisione digitale) si puó ragionevolmente valutare un onere sul triennio compreso tra 225 e 300 miliardi di lire.
Le risorse assegnate dall'articolo 16 (pari a 50 miliardi di lire nel 2000 e 2001 e 120 miliardi di lire nel 2002) consentiranno quindi di finanziare agevolmente i primi due anni, lasciando la residua quota "a tiraggio" secondo gli andamenti del mercato.
La spesa autorizzata nel triennio (220 miliardi) é comunque da considerare quale tetto massimo di impegno per la finanza pubblica.
Con i finanziamenti autorizzati dall'articolo 17, pari complessivamente a circa 465 miliardi di lire nel triennio 2000-2002, sarà possibile assegnare ai titolari di emittenti televisive contributi per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze e per l'ammodernamento degli impianti, che dovranno adeguarsi anche alla nuova normativa, piú rigorosa, sull'inquinamento elettromagnetico. La suddetta spesa, da considerarsi quale tetto massimo di onere a carico del bilancio dello Stato, é da ritenersi congrua, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e dell'impegno finanziario ad essi richiesto che peraltro verrà compensato solo parzialmente (40 per cento delle spese sostenute).





DISEGNO DI LEGGE




TITOLO I

REGOLAZIONE DEI MERCATI



CAPO I
INTERVENTI NEL SETTORE

ASSICURATIVO



Art. 1.

(Norme per la trasparenza dei servizi
assicurativi per i veicoli a motore)


1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonchè un'adeguata informazione agli utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2000 é fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di indicare su opuscoli, materiale promozionale e annunci pubblicitari riguardanti le polizze assicurative, i premi annuali di riferimento di cui al comma 3, relativi all'ambito territoriale del mezzo di diffusione utilizzato, indicando altresí la durata dell'offerta.
2. Dal 1º gennaio 2000 é fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, i premi applicati per tutte le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
3. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:

a) persona fisica di sesso maschile di 20 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus , con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1100 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;
b) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età, che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1300 cc di cilindrata;
c) persona fisica di sesso maschile di 20 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 cc di cilindrata.

4. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.
5. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nei periodi compresi tra il 1º e il 10 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, e tra il 1º e il 10 aprile, per il semestre luglio - dicembre dell'anno in corso.
6. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.
7. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 3, applicati dall'impresa in ogni singola provincia.
8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non avente natura regolamentare, sono stabilite le modalità e le condizioni per assicurare al consumatore le informazioni sulle garanzie offerte, con riferimento al premio relativo alle polizze per incendio e furto per autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

Art. 2.

(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)

1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'ISVAP dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese alle disposizioni contenute nell'articolo l nonchè nel presente articolo.
2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa da due a dieci milioni. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione é raddoppiata.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il CNCU é autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281.

CAPO II
INTERVENTI NEL SETTORE

AGRICOLO



Art. 3.

(Delega per la modernizzazione nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Il Governo é delegato a emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vi gore della presente legge, nel rispetto dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive mofificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o piú decreti legislativi contenenti norme di principio per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono diretti, in coerenza con la politica agricola della Unione europea, a:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e della pesca secondo le vocazioni naturali del territorio, assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario;
b) favorire lo sviluppo delle potenzialità dell'ambiente rurale sostenendo la multifunzionalità;
c) ammodernare le strutture produttive agricole e della trasformazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese, soddisfare la domanda dei mercati e assicurare la tutela dei consumatori;
d) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari;
e) favorire l'insediamento di giovani e potenziare tutte le forme di concentrazione dell'offerta, che non diano luogo a restrizioni illecite della concorrenza;
f) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore agricolo per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa.


Art. 4.

(Princípi e criteri direttivi)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 3, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè ai principi e criteri contenuti nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli e riordino delle qualifiche soggettive anche attraverso l'introduzione di forme societarie specifiche;
b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri o marini;
c) definizione delle attività connesse, dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di beni e risorse aziendali;
d) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, anche riordinando le norme successorie relative ai fondi rustici e ai beni aziendali, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e l'accorpamento dei terreni agricoli, incentivando l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria;
e) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola, anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
f) revisione della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive modificazioni, al fine di incrementare l'attività agrituristica e incentivare l'insediamento abitativo nelle zone rurali;
g) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
h) razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli e alimentari a tutela della qualità dei prodotti;
i) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;
l) definizione di strumenti finanziari innovativi e di servizi assicurativi al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione dei rischi derivanti dal particolare processo produttivo e dai rischi di mercato;
m) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta;
n) incentivazione, in coerenza con le politiche generali del lavoro, dello sviluppo occupazionale nel settore agricolo anche legato alla politica di valorizzazione della qualità;
o) introduzione di regole per il lavoro atipico e per quello occasionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della presente delega ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
p) dismissione dei terreni appartenenti al patrimonio dello Stato suscettibili di utilizzazione agricola;
q) estensione dell'ambito di operatività del Fondo per lo sviluppo in agricoltura di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

2. I testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, comprendono anche i testi unici compilativi previsti nelle predette materie dall'articolo 10 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e le disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

Capo stralciato ai sensi dell'articolo 126- bis , comma 2- bis , del Regolamento (v. atto Senato n. 4339- bis )

Capo III
REGOLAZIONE DEL MERCATO

EDILIZIO



Art. 5.

(Fascicolo del fabbricato)

1. É istituito, relativamente a ciascun fabbricato, il fascicolo del fabbricato. Detto fascicolo é redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni e tenuto a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche.
2. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, é presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale relative all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. Al momento della stipula o di rinnovo di contratti di locazione, nonchè in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari é resa, da parte del proprietario e dell'amministratore del condominio, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
3. Alla compilazione del fascicolo del fabbricato provvede un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
4. L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessa ria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.

Art. 6.

(Messa in sicurezza
del patrimonio edilizio)


1. I comuni individuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree al cui interno sono compresi i fabbricati da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza del patrimonio edilizio, attraverso la puntuale ricognizione del singolo fabbricato e del relativo stato di conservazione, nonchè l'attuazione delle misure tese a favorirne la manutenzione programmata.
2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 é effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) particolari caratteristiche del sottosuolo;
b) manifesta presenza di abusivismo edilizio;
c) inclusione tra quelle assoggettate a vincoli derivanti da condizioni di fragilità;
d) presenza di insediamenti definibili come centri storici.

3. In relazione a particolari situazioni territoriali, i comuni, al fine della individuazione delle aree di cui al comma 1, possono indicare criteri aggiuntivi rispetto a quelli elencati alle lettere a), b), c), e d) del medesimo comma.
4. All'interno delle aree delimitate ai sensi dei commi 1 e 2, i comuni possono graduare l'obbligo di sottoporre a verifica gli edifici, tenendo conto anche dei seguenti caratteri:

a) epoca di costruzione;
b) sistema costruttivo;
c) rilevanza di interventi di risanamento o ristrutturazione edilizia che abbiano comportato mutamento nella destinazione d'uso ovvero siano stati oggetto di incremento di volumetria, superiore al 20 per cento, rispetto a quella originaria;
d) particolare consistenza in termini volumetrici o dimensionali.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli edifici ricadenti nel territorio nazionale, qualunque ne sia la destinazione funzionale, ad eccezione degli edifici aventi un numero di piani fuori terra non superiore a due. Sono escluse, altresí, dall'ambito di applicazione le costruzioni ad uso artigianale, commerciale o industriale aventi un'altezza non superiore a metri nove.

Art. 7.

(Termini di predisposizione del fascicolo del fabbricato)

1. Per gli edifici ricadenti nelle aree individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, il fascicolo del fabbricato é predisposto entro ventiquattro mesi dalla avvenuta individuazione delle aree.
2. Per gli edifici ricadenti in aree esondabili a rischio frana e, nei comuni classificati a rischio sismico, per quelli realizzati anteriormente al 1975, il fascicolo del fabbricato é comunque predisposto entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermo restando quanto stabilito ai commi l e 2, i comuni definiscono altresí, anche con riferimento alla data di ultimazione del fabbricato e ai caratteri di cui al comma 4 dell'articolo 6, le modalità di graduazione della predisposizione del fascicolo del fabbricato in modo che l'obbligo dell'adempimento venga esteso, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla totalità degli edifici ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.
4. In caso di mancata adozione, da parte di singoli comuni, dei provvedimenti indicati all'articolo 6, per ciascun edificio ricadente all'interno dei comuni inadempienti il fascicolo del fabbricato é comunque predisposto entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Attestato di conformità e certificato
di idoneità statico-funzionale)


1. Il professionista incaricato, all'atto di predisporre il fascicolo del fabbricato e in occasione di ogni suo aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni:

a) attestazione di conformità alla originaria configurazione del fabbricato, nel caso che l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, nonchè dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere come necessarie ulteriori verifiche;
b) certificazione di idoneità statico-funzionale dell'edificio in relazione alle attuali condizioni di esercizio dello stesso nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile ovvero siano stati prescritti, in sede di redazione del fascicolo, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.

2. Nell'impossibilità di immediato rilascio della attestazione di cui alla lettera a) del comma 1, il professionista incaricato propone al proprietario o all'amministratore del condominio, in apposita relazione tecnica, le ulteriori indagini e gli eventuali interventi da predisporre ovvero i provvedimenti da assumere al fine di poter dichiarare, entro i successivi dodici mesi, l'idoneità, sia sotto il profilo statico che funzionale dell'edificio o l'adeguamento alla normativa vigente per quanto attiene l'impiantistica.
3. Copia conforme delle certificazioni di cui al comma 1, nonchè della relazione di cui al comma 2, dovranno essere trasmesse, a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio, al competente ufficio comunale entro i successivi sessanta giorni dall'acquisizione.

Art. 9.

(Requisiti professionali
del tecnico incaricato)


1. Il professionista incaricato dello svolgimento delle attività professionali derivanti dalla presente legge deve avere una anzianità di iscrizione, nel rispettivo albo professionale, non inferiore ad anni dieci.

Art. 10.

(Convenzioni nazionali)

1. In considerazione delle particolari finalità sociali della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca gli ordini ed i collegi dei professionisti abilitati alla redazione del fascicolo del fabbricato al fine di promuovere una convenzione nazionale per la definizione agevolata dei relativi compensi.
2. Con le medesime finalità di cui al comma l, il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca le organizzazioni delle società di assicurazione e quelle della proprietà edilizia al fine di promuovere una convenzione nazionale che definisca premi assicurativi agevolati per i fabbricati dotati del fascicolo di cui all'articolo 5.

Art. 11.

(Schema tipo del fascicolo del fabbricato)

1. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, é approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresí, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.

Art. 12.

(Controllo)

1. É demandato ai comuni il controllo sugli adempimenti indicati negli articoli del presente capo e, a tal fine, gli stessi hanno la facoltà di istituire una speciale anagrafe del patrimonio edilizio.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI PRIVATIZZAZIONI



Art. 13.

(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)

1. L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14.

TITOLO II
INCENTIVI E

INTERNAZIONALIZZAZIONE

DEI MERCATI



CAPO I
INTERVENTI A SOSTEGNO

DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE



Art. 14.

(Modifiche ed integrazioni
alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)


1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono appor tate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.
2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: ", purchè determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda".
3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.
4. All'articolo 7, il comma 1 é sostituito dal seguente:
" 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie".

5. L'articolo 8 é sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo".

6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.
7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
" 2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.
3. L'importo della partecipazione é determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda.
4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonchè concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresí, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed é approvato il relativo schema, nonchè sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5".

8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, é abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, cosí come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a determinare le modalità di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

CAPO II
INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLE IMPRESE



Art. 15.

(Misure di sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese)


1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le parole: "enti pubblici," sono inserite le seguenti: "da regioni nonchè dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome,".
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: "e di factoring " sono sostituite dalle seguenti: ", di factoring e di general trading ".
3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:

" 1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489".

4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in franchising . Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini dell'intervento agevolativo, nonchè del rimborso dei costi sostenuti dal soggetto gestore, a valere sul fondo di cui al presente comma.
5. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 é aggiunto il seguente periodo: "La commissione definisce la quota delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, da destinare alla concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari del finanziamento nonchè la percentuale di massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento".
6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, é abrogato.
7. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi export , il soggetto gestore del predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero del commercio con l'estero nel quale puó essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa unitamente all'entità di un plafond annuo, calcolato sulle risorse di agevolazione complessivamente assegnate alla SIMEST Spa medesima, da destinare a integrazione delle disponibilità del citato fondo.

CAPO III
MISURE DI INTERVENTO

NEL SETTORE

DELLE COMUNICAZIONI



Art. 16.

(Contributo per l'acquisto di ricevitori - decodificatori)

1. Alle persone fisiche che acquistano un apparato ricevitore - decodificatore per la ricezione di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, é riconosciuto un contributo statale pari a lire 150.000, sino a concorrenza di 50 miliardi per l'anno 2000, 50 miliardi per l'anno 2001 e 120 miliardi per l'anno 2002. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

Art. 17.

(Contributi a favore delle emittenti
televisive locali)


1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1º settembre 1999, é riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.
3. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 177,8 miliardi nel 2000, in lire 178,8 miliardi nel 2001 ed in lire 107,8 miliardi nel 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

CAPO IV
INTERVENTI A FAVORE DELLE

INFRASTRUTTURE INTERMODALI



Art. 18

(Delega per il completamento della rete interportuale nazionale)

1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo é delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonchè, nel rispetto dei decreti delegati emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;
b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura.

2. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni legislative ivi richiamate, nonchè le previsioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454.
3. Il decreto legislativo é adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Consiglio di Stato.
4. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, é trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto é emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo é prorogato di novanta giorni.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puó emanare, con la procedura indicata nei commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.
6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI



CAPO I
APPLICAZIONE DELLA LEGGE



Art. 19.

(Norme applicative)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.