DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1999
Disposizioni a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dalla violenza psicologica
ONOREVOLI SENATORI. - Nella nostra epoca vanno sempre piú
diffondendosi forme di patologie lavorative, fenomeni di sofferenze
psicologiche che nascono nei contesti dove si esercita il proprio mestiere
e/o la propria professione e che poi si riverberano sulla vita personale e
familiare dei soggetti che se ne fanno portatori.
Ne é esempio ormai noto a tutti la "sindrome del
burn-out ", uno stato di esaurimento emozionale che colpisce gli
operatori d'aiuto, di cui ci siamo già occupati con la presentazione
di un apposito disegno di legge.
Altrettanta rilevanza e diffusione sta assumendo nel nostro Paese un
nuovo tipo di disagio, trasversale a tutte le categorie occupazionali, che
con termine inglese si definisce " mobbing " ed indica un conflitto
sociale, un'esperienza ed un vissuto di vessazione psicologica (che a volte
sfocia nella violenza), operata ai danni di un lavoratore da parte di
colleghi o superiori.
Tale forma di terrore psicologico di solito viene esercitata attraverso
attacchi reiterati e puó assumere svariate forme: dalla semplice
emarginazione alla diffusione di maldicenze, dalle continue critiche alla
sistematica persecuzione, dall'assegnazione di compiti dequalificanti al
carico di oneri insopportabili, dall'obbligo a comportamenti ed azioni
contrari all'etica ed alle convinzioni del soggetto alla compromissione
dell'immagine pubblica nei confronti di clienti e superiori.
Nei casi piú gravi si puó arrivare anche al sabotaggio del
lavoro e ad azioni illegali.
Lo scopo di tali violenze é quello di eliminare una persona che
é, o é divenuta, in qualche modo "scomoda", distruggendola
psicologicamente e socialmente onde provocarne il licenziamento o indurla
alle dimissioni, come comprovato da accertate strategie aziendali messe in
atto con siffatta finalità.
L'esercizio di tale tipo di "pratica", solitamente, danneggia anche le
stesse aziende, laddove é stato registrato un calo significativo
della produttività nei reparti in cui qualcuno é stato vessato
dai colleghi.
Ma, soprattutto, il mobbing
causa problematiche alla "vittima" che puó accusare disturbi
psicosomatici e/o forme depressive che si esprimono attraverso atteggiamenti
di lamentosità, apatia, aggressività, isolamento e
demotivazione.
L'effetto di tale disagio si configura, insomma, come una vera e propria
malattia professionale, pur rimanendo una costellazione sintomatologica che
non assurge a sindrome, differenza per la quale si rende indispensabile, a
fronte di segnalazioni, un accertamento diagnostico adeguato, effettuato da
una èquipe
di professionisti esterni esperti in materia di disturbi psicologici, onde
acclarare la reale entità del danno e predisporre i rimedi del caso.
In Svezia é stato rilevato che tra le cause scatenanti dei suicidi
un buon 15 per cento é da attribuirsi ad esperienze di
mobbing;
in Germania é stato istituzionalmente riconosciuto l'accesso al
pre-pensionamento per le vittime di tale fenomeno, con grave danno per la
società tutta: un lavoratore costretto alla pensione a soli quaranta
anni costa alla collettività ben un miliardo e duecento milioni di
lire in piú rispetto ad un soggetto che vada in pensione
all'età prevista! Secondo le prime stime in Italia soffrono di "
mobbing " oltre un milione di lavoratori, ma risultano coinvolte in
tale situazione circa cinque milioni di persone, conteggiate tra familiari
ed amici della "vittima".
Inoltre meriterebbe un'attenzione particolare un dato probabilmente
"sommerso": gli aspetti di emarginazione e vessazione legati a problematiche
inerenti i ruoli maschili e femminili onde accertare discriminazioni
vessatorie di tipo sessuale che si configurerebbero quanto meno antitetiche
ai princípi di pari opportunità che dovrebbero animare le
regole del nostro mercato del lavoro.
É quanto mai indispensabile arrivare, dunque, ad una rapida
approvazione di una legge che si occupi delle violenze psicologiche
esercitate a danno dei lavoratori, attraverso la normativa in grado di
prevenire la diffusione, che detti regole precise in tutti quei casi dove
é stato provato l'atto o il comportamento persecutorio.
La tutela del lavoratore va infatti intesa ben oltre le mere garanzie
assistenziali e legali, focalizzandosi sull'informazione, sulla prevenzione
e, una volta accertato il danno, sulla possibilità concreta della
" restitutio ad integrum " delle capacità della "vittima",
sul suo pieno recupero psicologico, sociale, relazionale e lavorativo.
In tal senso la presentazione del nostro disegno di legge vuole
rappresentare un contributo, insieme agli altri per disciplinare tale
fenomeno prima che esso assuma dimensioni allarmanti.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge tutela i lavoratori e le lavoratrici da atti e
comportamenti persecutori che assumono le caratteristiche della violenza
psicologica.
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Art. 2.
(Definizioni e campo applicativo)
1. Ai fini della presente legge, per violenza psicologica si intende
qualsiasi atto e comportamento, da chiunque esercitato allo scopo di
provocare, in un ambito lavorativo, un danno al lavoratore.
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Art. 3.
(Nullità degli atti discriminatori)
1. Gli atti e le decisioni concernenti le variazioni delle qualifiche,
delle mansioni, degli incarichi, ovvero i trasferimenti anche in altri
territori o in differenti aree del medesimo sistema, riconducibili alla
violenza psicologica, sono nulli.
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Art. 4.
(Strategia societaria illecita)
1. Qualora il giudice accerti che una amministrazione pubblica o privata
ha adottato strategie, con lo scopo di provocare le dimissioni o il
licenziamento di uno o piú lavoratori, al fine di ridurre o
razionalizzare il proprio personale, puó disporre per gli
amministratori o i responsabili delle medesime, l'interdizione per un anno
da qualsiasi ufficio.
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Art. 5.
(Prevenzione ed informazione)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua la fattispecie di violenza psicologica ai danni dei lavoratori
rilevante ai fini della presente legge.
a) le modalità di utilizzo e d'impiego dei lavoratori;b) l'illustrazione delle intenzioni e degli obiettivi di ordine generale concernenti la politica aziendale; c) l'elaborazione di procedure che garantiscano adeguate condizioni psicologiche e sociali nel luogo di lavoro; d) l'adozione di misure che impediscano od inneschino reazioni negative; e) l'offerta di pari opportunità ai lavoratori al fine di migliorare le loro conoscenze e prestazioni.
3. Le iniziative di cui al comma 2 devono essere portate a conoscenza dei
lavoratori nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
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Art. 6.
(Accertamento di fatti persecutori)
1. Nei casi in cui atti e comportamenti di cui all'articolo 2 siano
portati a conoscenza, da parte di singoli o da gruppi di lavoratori, al
datore di lavoro ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali, questi
hanno l'obbligo di porre in essere le misure atte a verificare la fondatezza
dei fatti ed assumere i provvedimenti necessari per il loro superamento ai
sensi della direttiva quadro n. 89/391/CEE recepita dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626.
a) di vere e proprie forme di maltrattamento, vessazione, discriminazione e persecuzione in ambito lavorativo;b) di fenomeni di collusione psicologica tra vissuti propri ed esperienza lavorativa; c) di disturbi propri del soggetto, legati al ciclo di vita o alla sua struttura di personalità.
3. Il lavoratore, accertato il fenomeno persecutorio a cui é stato
sottoposto, ha diritto al rimborso, da parte dell'amministrazione nella
quale presta servizio, delle spese mediche e psicoterapeutiche sostenute al
fine di un suo pieno recupero psicologico, sociale, relazionale e
lavorativo.
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Art. 7.
(Sportello unico contro gli abusi)
1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Roma é istituito lo sportello unico contro gli abusi nei posti di
lavoro con lo scopo di offrire consulenza a chi si ritiene interessato ad
atti e comportamenti persecutori.
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Art. 8.
(Responsabilità disciplinare)
1. Nei confronti di coloro che pongano in essere gli atti o tengano i
comportamenti previsti dall'articolo 2, si applicano le misure previste con
riferimento alla responsabilità disciplinare.
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Art. 9.
(Azione di tutela giudiziaria)
1. Il lavoratore che abbia subíto violenza psicologica nel luogo
di lavoro puó avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi.
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Art. 10.
(Pubblicità del provvedimento del giudice)
1. Su istanza della parte interessata il giudice, ove lo ritenga
opportuno, puó disporre che del provvedimento di condanna venga data
data informazione, a cura del datore di lavoro, mediante lettera ai
dipendenti interessati, per reparto e attività, dove si é
manifestato il caso di violenza psicologica oggetto dell'intervento
giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subíto tali
violenze, qualora ne dia al giudice esplicita indicazione.
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Art. 11.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |