Legislatura 13º - Disegno di legge N. 4273

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4273


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

col Ministro delle comunicazioni

(MACCANICO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro della sanità

(BINDI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

(V. Stampato Camera n. 4816 )

approvato dalla Camera dei deputati il 14 ottobre 1999

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 15 ottobre 1999



Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici






DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di dettare princÍpi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la tutela dell'ambiente e del paesaggio, ai sensi e nel rispetto degli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai principi della presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi le stazioni radio per telefonia mobile, i radar e gli impianti fissi per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico ed individuale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) limite di esposizione: é il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela della salute da effetti acuti;
b) valore di attenzione: é il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;
c) obiettivo di qualità: é il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine;
d) elettrodotto: é l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
e) esposizione: é la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: é ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: é ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piú trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
i) impianto fisso per telefonia mobile: é la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: é la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Art. 4.

(Funzioni dello Stato)

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché delle modalità di ulteriore riduzione della esposizione ai predetti campi, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, allo scopo, in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine;
b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, ferme restando le competenze delle regioni in ambito locale;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di stimare i livelli dei campi medesimi nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, con particolare ri ferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti piú regioni nonché alle migliori tecniche disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con gli esercenti di elettrodotti e di impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non é consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal de creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresí, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e della Conferenza unificata.
4. Per le finalità di cui al presente articolo é autorizzata la spesa massima di lire 15.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 2000, in ragione di lire 8.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera b) , di lire 2.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera c) , e di lire 5.000 milioni annue per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f) , nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 13 e 14.

Art. 5.

(Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)

1. Con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni e le attività culturali, é definita una nuova di sciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma inoltre ai seguenti criteri e princípi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
e) riordino delle procedure relative alle servitú di elettrodotto e ai relativi indennizzi.

3. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 1, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 6.

(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)

1. É istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato é presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed é composto altresí dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubbli ci, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f) , 13, comma 2, e 14.
4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 3, e 13, comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica.
7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato é autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Art. 7.

(Catasto nazionale)

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), é costituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro della sanità, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi alla rete ferroviaria, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

Art. 8.

(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione regionale dei siti di trasmissione dell'emittenza radiotelevisiva, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) ;
b) la definizione, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) , di criteri generali per l'installazione degli impianti radioelettrici fissi, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché della tutela della salute, ferme restando, per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione, le caratteristiche tecniche definite dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze adottati ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
d) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa;
e) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di stimare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
f) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a) , le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica e alla compatibilità ambientale dei siti di trasmissione.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Esse possono prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-consultivo, rappresentativo dei diversi interessi e delle diverse competenze tecnico-scientifiche.
5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari, sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 9.

(Misure di tutela dell'ambiente
e del paesaggio)


1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con il regolamento di cui all'articolo 5 sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati, per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti. Con lo stesso regolamento possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dettano norme volte ad assicurare, nel quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica, il corretto inserimento nel territorio degli elettrodotti.

Art. 10.

(Piani di risanamento)

1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di tre anni, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dallo Stato. Il piano puó prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti fissi di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e rag giungere i valori di attenzione stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a piú elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile.
3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano é approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché le regioni interessate. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8, comma 4, se costituito.
4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.
5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, é autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 70 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dell'esercente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, puó comportare la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo di sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione é disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'arti gianato e sentite altresí le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti;
b) con provvedimento della regione per quanto riguarda i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione é disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

Art. 11.

(Educazione ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine é autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Art. 12.

(Partecipazione al procedimento
amministrativo)


1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 13.

(Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo)


1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata e le principali prescrizioni di sicurezza.
2. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 14.

(Accordi di programma per i servizi
di trasporto pubblico)


1. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 15.

(Controlli)

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al comma 1, nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, sono utilizzate le strutture dei presidi multizonali di prevenzione, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle forze armate e delle forze di polizia é disciplinato dalla specifica normativa di settore.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, puó accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale é munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

Art. 16.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 9 é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione é raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 15. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio é revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 é applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.
6. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non é ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) , della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.