DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori TONIOLLI, MUNGARI, LAURO, DE ANNA, GRECO, PASTORE,
PORCARI, MANCA, CONTESTABILE, MANFREDI, SELLA DI MONTELUCE, COSTA e BUCCI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1999
Nuove norme in materia di istruzione scolastica
ONOREVOLI SENATORI. - La centralità del problema "scuola" con la
sua valenza formativa ed educativa, va riconosciuta come primaria per
l'intera comunità. Dalla sua soluzione dipende il futuro, non solo
civile ma anche economico, della nazione. Ció appare assai piú
evidente oggi, davanti alla situazione di grave disagio in cui versa la
scuola italiana dopo anni di innovazioni, sperimentazioni, tentativi di
riforme che hanno solo provocato inefficienza e confusione organizzativa e
didattica.
Siamo tutti consapevoli che tra le cause principali del fenomeno ci sia
da annoverare il fatto che gli ultimi quarant'anni di politica scolastica
siano stati caratterizzati da indirizzi pedagogici di forte impronta
ideologica, spiccatamente volti al "sociale"; indirizzi pedagogici che se
potevano avere una loro giustificazione al termine del secondo conflitto
mondiale, nel divario socio-economico presente tra le diverse componenti
della società italiana, non hanno piú ragion d'essere oggi in
quanto superati dall'evoluzione economica e culturale della nostra
società che ha gradualmente elevato le classi meno abbienti
omologandone il tenore di vita ad un livello superiore. Sicchè
insistere - come ancora avviene nelle proposte governative concernenti la
scuola e come per altro é riscontrabile in quasi tutti i disegni di
legge di riforma scolastica degli ultimi lustri elaborati dalle diverse
formazioni politiche -, con progetti educativi che privilegino il
prolungamento dei percorsi unitari, quasi a cancellare differenze culturali
e socio-ambientali degli alunni, vuol dire compromettere ulteriormente
l'efficienza formativa dell'istituzione scolastica, oltre a danneggiare
ingiustamente i singoli nella loro originalità e la società
nel pluralismo dei suoi membri. Occorre insomma prendere atto che
l'impostazione pedagogica riformatrice fin qui praticata, per quanto
legittima, ha storicamente fatto il suo tempo e rappresenta comunque una
visione sicuramente parziale della società. Per cui non resta che
scrollarsi di dosso le tutele culturali sorpassate e tentare di ristabilire
le regole del gioco, invertendo se necessario, alla luce delle
considerazioni svolte, la direzione di marcia rispetto alle riforme fin qui
proposte o realizzate, riforme che, soprattutto nell'ultimo decennio, hanno
frantumato, senza peraltro distruggerla, la struttura gentiliana della
scuola, ottenendo il duplice risultato negativo di rendere di fatto
inefficiente l'impianto preesistente, che, piaccia o no, aveva fornito
all'Italia, per buona parte del secolo, la sua classe dirigente e tecnica, e
nel contempo di non riuscire a creare un modello alternativo a quello
gentiliano, in grado di ottenere risultati credibili.
Conforta in questa ripresa di sana direzione l'essere all'inizio di un
nuovo secolo. Non possiamo procedere lungo una strada che si é
rivelata errata e dannosa. Riprendere peró responsabilmente le fila
del discorso per eliminare le cause del degrado non vuol dire, ovviamente,
ignorare quanto di positivo é stato fin qui realizzato, ma essere
capaci di recuperare, senza paraocchi ideologici, anche aspetti educativi
del passato che abbiano una loro validità in quanto non legati al
tempo ma ai valori di cui sono espressione.
La scuola, infatti, come istituzione creata per educare e formare
persone, non puó non avere alla sua base valori perenni, civili,
morali, spirituali, quegli stessi che hanno ispirato e guidato la crescita
dell'umanità. Valori che attengono all'uomo come persona nella sua
inalienabile individualità e alla società come comunità
di persone pensanti e responsabili. Nella sua traduzione concreta, il
sistema scolastico che viene sottoposto alla vostra attenzione, onorevoli
colleghi, proprio perchè elaborato alla luce di tali considerazioni,
é contrario all'appiattimento forzoso e all'egualitarismo innaturale,
quali si realizzano nei percorsi disciplinari unitari, diffida del
collegialismo eterogeneo ed inefficiente, boccia l'assemblearismo babelico e
il facilismo istituzionalizzato e con esso le promozioni garantite, i
diplomi cartacei e senza contenuto, gli anni di studio e di formazione
ridotti a semplice area di parcheggio e l'orientamento sempre piú
dilazionato o trasformato in oziosa ricerca senza fine. Per gli stessi
motivi, nella convinzione che una scuola autentica non possa funzionare se
c'é confusione tra i ruoli di coloro che a diverso titolo e
finalità la frequentano, propone il ripristino, nel reciproco
rispetto, delle funzioni, delle competenze, delle responsabilità di
ciascuna delle componenti del processo educativo, al fine di richiedere ad
ognuna di esse - dirigenti, docenti, discenti - l'azione, l'iniziativa, il
lavoro propri dello status
e delle responsabilità di cui sono detentori. É facile
immaginare quale salto di qualità compirebbe l'insegnamento e quanto
carico di motivazione apporterebbe nei docenti la rivalutazione della loro
dignità e professionalità, il riconoscimento dei loro livelli
di merito e culturali e la riconsegna ad essi del diritto-dovere della
valutazione connessa intrinsecamente alla responsabilità docente.
Quanto agli alunni, fine ultimo di tutto lo sforzo pedagogico, economico e
organizzativo della comunità, essi avrebbero tutto da guadagnare in
una scuola in cui fossero considerati non degli irresponsabili da coccolare
o comunque da mandare avanti o al contrario delle controparti con cui
"trattare" fasulle conquiste di pseudo-democrazia, ma effettivo centro
dell'attenzione formativa, una scuola in cui il facilismo fosse visto come
un danno per tutti e fossero finalmente riconosciuti il merito e l'impegno,
valorizzati il talento e le peculiarità personali e forniti stimoli e
aiuti per rimediare o scegliere il percorso di studio alternativo adeguato
alle proprie tendenze e capacità.
É indispensabile infatti che nella nuova scuola vengano stabiliti
i criteri per una ragionevole selettività, anche in funzione
orientativa, venga predisposta una giusta pluralità di percorsi
scolastici autonomi che rispondano alle esigenze, alle doti naturali ed alle
finalità culturali e professionali dei singoli e della società
e soprattutto sia stabilito che la formazione culturale non puó andar
disgiunta dall'educazione della persona al rispetto di sè e degli
altri, nell'accettazione delle regole della convivenza e della
responsabilità personale.
Piú in dettaglio, la scuola, in quanto nata al servizio e su
delega della società, non potendo ignorare la varietà e la
diversità delle persone, obbligata anzi a valorizzare le
potenzialità dei singoli, a favorire le scelte personali, a sostenere
e indirizzare i deboli e ad aiutare con particolari provvidenze i "capaci e
meritevoli" soprattutto se privi di mezzi - articolo 34 della Costituzione -
dovrà consentire agli alunni, quanto prima possibile e comunque non
oltre il quinquennio della fase scolastica primaria, la possibilità
di scegliere, tra una ragionevole varietà di percorsi autonomi,
quello piú idoneo alla propria personalità ed alle proprie
mete, restando ovviamente impregiudicato il diritto a cambiare indirizzo
qualora lo si ritenga opportuno. La pluralità di percorsi autonomi,
tarati su capacità e mete specifiche culturali e professionali
é un diritto dei cittadini, fino al termine degli studi secondari
superiori.
La rivalutazione delle figure professionali scolastiche, soprattutto
docenti e dirigenti, deve trovare naturale corrispondenza in una piú
sicura, adeguata, controllata preparazione professionale a livello
universitario o analogo, cui non puó essere disgiunto il
riconoscimento economico e il prestigio sociale relativo. In tale ottica va
rivendicato a docenti e presidi il diritto di poter operare senza indebite
interferenze nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della loro
dignità e delle finalità istituzionali delle loro funzioni; il
che presuppone in essi il corrispettivo dovere di essere all'altezza del
loro compito per preparazione e impegno responsabile. A garanzia di tale
competenza professionale é necessario sia stabilito per legge che ai
ruoli di docente, preside, ispettore, provveditore agli studi, si acceda
esclusivamente ed inderogabilmente mediante concorso pubblico per titoli ed
esami e che non si possa entrare nei ruoli direttivi, ispettivi e
provveditoriali se non provenendo dalla docenza. La restituzione ai docenti
e ai dirigenti del loro ruolo nativo con connessa responsabilità, non
elimina affatto l'apporto che genitori e alunni possono e devono dare
all'efficace realizzazione delle finalità educative e formative della
scuola. Lo esige il principio di sussidiarietà che attribuisce alla
famiglia l'originario diritto all'educazione dei figli ed alla scuola la
funzione delegata. Ció tuttavia non vuol dire che genitori e ragazzi
debbano essere inseriti nel governo specifico della scuola. Come
l'esperienza ha dimostrato - soprattutto se letta senza paraocchi ideologici
- tale presenza é innaturale perchè incompetente; turba il
naturale governo dell'istituzione scolastica creando disagi, ritardi,
contenziosi, deresponsabilità; priva i responsabili effettivi,
docenti e presidi, dei poteri connessi al proprio ufficio o comunque ne
intralcia i compiti; non risponde agli interessi reali nè delle
famiglie nè degli alunni perchè, in una condizione non
propria, essi vivono la realtà scolastica in modo anomalo, con danno
spesso grave per sé stessi e per la comunità scolastica. La
loro presenza a scuola deve configurarsi dunque nel modo consono alle
ragioni per cui vi entrano: nella veste cioé di discenti e di
collaboratori dell'istituzione scolastica, nella conoscenza ed educazione
dei "propri" figli. Nulla vieta che genitori e studenti si costituiscano,
distintamente, in assemblee e che eleggano propri rappresentanti con
facoltà di suggerimento, protesta o proposta all'organo direttivo,
sempre comunque nel rispetto dei ruoli e delle funzioni.
Un'ultima annotazione riguarda i futuri programmi scolastici e la
necessità - in un mondo che va verso la globalizzazione e
l'omologazione - di non disperdere, nella formazione delle future
generazioni, l'immenso patrimonio religioso, letterario, scientifico e
artistico che l'Italia ha accumulato lungo i secoli, che ha radici nella
Grecia e in Roma, ma é divenuto parte integrante della nostra storia,
vita della tradizione culturale e umana del paese. Si tratta di un
patrimonio che il mondo ci invidia e che proprio per questo andrebbe
tutelato e difeso, potendo anzi costituire il nostro apporto originale e
insostituibile alla formazione dell'Europa.
Sta a noi decidere. Se vogliamo che il nostro paese volti davvero pagina,
dobbiamo avere il coraggio di cambiare strada, cominciando dalle fondamenta,
cioé dalla scuola.
Il seguente disegno di legge é stato messo a punto con la
collaborazione effettiva del Comitato nazionale per la difesa scuola
italiana (CNADSI Milano, via Giustiniano, 1; Verona, via Marsala, 16). Esso
infatti si richiama ai princípi formativi e all'esperienza diretta
dei docenti e dei presidi che ne fanno parte.
DISEGNO DI LEGGE |
CAPO I
Art. 1.
1. Il sistema scolastico preuniversitario si articola come segue:
a) scuola materna o dell'infanzia;
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Art. 2.
1. La frequenza della scuola di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), é facoltativa.
a) un biennio che rientra nella scolarità dell'obbligo di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) ;
SCUOLA MATERNA
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Art. 3.
1. La scuola materna o dell'infanzia accoglie gli alunni dai tre ai
cinque anni. Favorisce, in stretta collaborazione con le famiglie,
l'armonico sviluppo psico-fisico della loro incipiente personalità,
ne cura l'educazione igienico-comportamentale secondo programmi e
metodologie adeguate e comunque consoni all'età e alle
caratteristiche biologiche degli alunni, in un contesto essenzialmente
ludico.
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Art. 4.
1. Le famiglie possono iscrivere i propri figli presso scuole materne
gestite sia da un ente locale sia da organizzazioni private debitamente
autorizzate. Le spese di gestione delle scuole materne sono, in ogni caso, a
carico dello Stato o del comune ove risiede la scuola. Puó essere
previsto un modesto contributo da parte delle famiglie, escluse quelle con
reddito reale pari o inferiore a quello definito di povertà.
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Art. 5.
1. Nel rispetto di quanto indicato all'articolo 3, e su richiesta dei
genitori, possono essere attivati, in relazione alle potenzialità
delle strutture e del personale scolastico, corsi di educazione religiosa,
linguistica, artistico-musicale, proporzionati all'età e secondo
metodologie appropriate. Tali corsi possono essere condotti dagli stessi
docenti, qualora siano disponibili e in possesso di idonee competenze o, in
alternativa, da specialisti chiamati dal Direttore didattico.
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Art. 6.
1. Il reclutamento degli insegnanti della scuola materna avviene mediante
concorsi pubblici per titoli ed esami. Titolo indispensabile per
l'ammissione al concorso é il diploma di scuola secondaria superiore
a indirizzo pedagogico, integrato da due anni di specializzazione a livello
universitario con esami intermedi e finali, e due anni di tirocinio - con
esito positivo - nelle funzioni di assistente del titolare della classe
nella quale viene svolto il tirocinio stesso.
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Art. 7.
1. Il servizio di scuola materna viene prestato con orari consoni alle
esigenze della popolazione e quindi con caratteristiche di
flessibilità. Qualora la situazione ambientale e la richiesta della
maggioranza delle famiglie lo consentano, il servizio puó essere
limitato alle ore antimeridiane. Qualora, invece, la situazione sociale e di
lavoro lo richiedano, l'orario puó essere protratto - con o senza
servizio di mensa - anche nelle ore pomeridiane, salva sempre la
libertà delle singole famiglie di riprendere il bambino in qualsiasi
momento della giornata con conseguente esonero di responsabilità per
il personale della scuola.
ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
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Art. 8.
1. La formazione scolastica obbligatoria ha la durata di dieci anni. Essa
costituisce la scuola di base, nel senso che:
a) assicura uno standard
di istruzione generale a tutti i cittadini, attraverso l'ac quisizione
delle fondamentali nozioni del sapere e delle essenziali abilità
linguistiche e comunicative;
2. Al termine del periodo di studi di cui al comma 1, o comunque dei
dieci anni di frequenza, viene rilasciato, a richiesta, indipendentemente
dal risultato finale in termini di profitto, un certificato di assolvimento
dell'obbligo avente effetto liberatorio.
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Art. 9.
1. L'obbligatorietà del ciclo di studi implica, per dettato
costituzionale, la gratuità.
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Art. 10.
1. La formazione scolastica obbligatoria si sviluppa attraverso tre fasi
didattiche:
a) primaria, o elementare, della durata di cinque anni;
2. Il passaggio da una fase didattica all'altra avviene mediante un esame
interno di idoneità finalizzato ad accertare l'esistenza dei
presupposti per il proseguimento nella fase didattica successiva. In difetto
di tale idoneità, l'alunno prolunga la sua permanenza nella fase
scolastica non superata.
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Art. 11.
1. Il numero di alunni per classe, in linea con la media europea,
sarà comunque adeguato all'efficacia didattica e alle situazioni
locali, con possibilità di deroghe per i piccoli centri e le
località montane o disagiate, ove all'occasione, nella fase primaria,
é da favorire la creazione di pluriclassi, al fine di evitare la
perdita di identità delle piccole comunità e l'insorgeza del
fenomeno del pendolarismo.
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Art. 12.
1. Gli alunni disabili fisici, o con menomazioni sensoriali di media e
lieve intensità che non ostacolino il rapporto didattico,
comunicativo e sociale, dopo verifica di tale condizione da parte di
apposita commissione medica, sono considerati scolasticamente "normali" e
parte integrante della classe. Essi sono conseguentemente favoriti in
relazione ad eventuali difficoltà di ordine fisico con l'abbattimento
delle barriere architettoniche e il pieno utilizzo delle attrezzature
scolastiche, ivi compresi i laboratori.
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Art. 13.
1. Per tutti gli alunni, normali o disabili, deve essere prevista una
protezione assicurativa. Essa graverà per il 50 per cento sulle
singole famiglie, escluse quelle con reddito reale pari o inferiore a quello
definito di povertà. In quest'ultimo caso la protezione assicurativa
é a totale carico dello Stato.
FASE DIDATTICA PRIMARIA
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Art. 14.
1. La fase didattica primaria, o elementare, si sviluppa in cinque anni
ed é finalizzata a costituire le basi essenziali della formazione
scolastica attraverso l'acquisizione di abilità fondamentali come:
a) leggere e scrivere correttamente nella lingua italiana;
2. La scuola favorisce eventuali altre iniziative didattiche o
attività varie, scolastiche o parascolastiche, al fine di valorizzare
i talenti e le inclinazioni naturali dei singoli alunni o per venire
incontro ad esigenze o carenze locali. Queste iniziative sono effettuate di
norma:
a) su richiesta di un numero di famiglie stabilito dalla scuola;
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Art. 15.
1. Fermo restando il diritto di iniziativa metodologica dell'insegnante,
le linee essenziali dei contenuti disciplinari e della scansione temporale
dei programmi sono determinate, per tutto il territorio nazionale, da una
commissione tecnica composta da direttori didattici, insegnanti, ispettori,
in possesso di una anzianità di servizio congrua, e comunque non
inferiore ai venti anni complessivi di attività scolastica, assistiti
da esperti nel settore della formazione e dell'educazione. I componenti di
tale commissione sono nominati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sulla base delle specifiche competenze, dei titoli didattici e
culturali e della chiara fama.
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Art. 16.
1. Tenuto conto della possibilità di una diversa maturazione degli
alunni, i primi due anni della scuola primaria costituiscono ciclo; la
valutazione del livello di apprendimento raggiunto é rinviata alla
fine del secondo anno. A partire dal terzo anno, l'alunno é ammesso
alla frequenza della classe successiva solo quando, a giudizio del docente
responsabile, consultati gli altri docenti della classe, abbia raggiunto
condizioni generali di preparazione che gli consentano di seguire con
efficacia, profitto e senza gravi disagi la classe successiva. Al termine
del quinto anno, un esame interno di idoneità accerta l'esistenza dei
presupposti per il proseguimento nella fase didattica successiva. In difetto
di tale idoneità, l'alunno prolunga la sua permanenza nella fase
scolastica non superata.
a) ottimo con lode;
3. Negli ultimi due anni della fase elementare viene favorita la
manifestazione di inclinazioni naturali, interessi, capacità,
tendenze, talento e vocazione personale, anche con l'ausilio di test
attitudinali e questionari appositamente predisposti dal docente
responsabile per indirizzare proficuamente i singoli alunni all'inizio della
seconda fase didattica, favorendo le prime scelte di orientamento.
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Art. 17.
1. Ogni classe é affidata ad un docente responsabile il quale
é coadiuvato, per le discipline che richiedono una particolare
specializzazione, da docenti in possesso delle adeguate competenze.
a) comprensione e uso corretto, orale e scritto, della lingua
italiana;
L'orario di cattedra del docente responsabile é fissato in venti
ore settimanali svolte in non meno di cinque giorni.
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Art. 18.
1. Il numero di alunni per classe puó variare da un minimo di
diciotto ad un massimo di venticinque, salvo casi particolari dovuti a
situazioni ambientali di disagio. Sono da salvaguardare le piccole
comunità scola stiche, anche attraverso l'istituzione di pluriclassi.
La presenza di disabili fisici di gravità media o lieve, consente la
riduzione del numero di alunni fino ad un massimo di tre per ogni disabile.
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Art. 19.
1. Il reclutamento dei docenti responsabili avviene esclusivamente
mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
a) diploma di maturità di livello liceale a
caratterizzazione pedagogica e/o corso di studi universitari conseguenti;
3. Il periodo di tirocinio ed il corso di specializzazione di cui al
comma 2, lettere b)
e c) , possono essere svolti contemporaneamente.
FASE DIDATTICA MEDIA
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Art. 20.
1. La seconda fase dell'istruzione obbligatoria ha la durata di tre anni
ed é articolata in piú percorsi disciplinari autonomi al fine
di permettere il precoce orientamento degli alunni in base alle loro
inclinazioni, tendenze, vocazioni e finalità.
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Art. 21.
1. I percorsi triennali autonomi, in risposta ai diversi orientamenti
generali, sono cosí distinti:
a) percorso umanistico;
2. Il percorso umanistico ha come prospettiva il proseguimento degli
studi nel liceo classico, scientifico e pedagogico.
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Art. 22.
1. In tutti i percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 21 é
previsto l'insegnamento delle seguenti discipline:
a) materie fondamentali: italiano, storia, geografia,
matematica, lingua straniera, scienze naturali;
c) materie comuni: religione (facoltativa); educazione fisica;
disegno;
2. In ossequio all'autonomia dei percorsi, gli insegnamenti delle materie
fondamentali di cui alla lettera a) del comma 1, pur essendo le
medesime per tutti i percorsi, sono impartiti con orari e programmi
diversificati, a seconda dei singoli percorsi ed in relazione alla loro
incidenza e importanza nel quadro formativo dell'itinerario scelto.
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Art. 23.
1. L'orario complessivo settimanale di lezione é compreso fra le
ventiquattro (classi prime) e le ventotto (classi terze) ore.
L'attività didattica regolare si svolge nelle ore antimeridiane.
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Art. 24.
1. Le linee essenziali dei contenuti disciplinari, della loro scansione
temporale generale e del monte ore obbligatorio in relazione al loro
insegnamento a seconda della specificità dei singoli percorsi, i tipi
di verifica idonei alle singole discipline, fermo restando il diritto di
iniziativa metodologica dell'insegnante, sono fissati per tutto il
territorio nazionale da una commissione tecnica composta secondo i criteri
indicati all'articolo 15, comma 1.
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Art. 25.
1. La valutazione del profitto degli alunni avviene sempre
contestualmente alla prova ed é espressa in voti numerici, da 1 a 10.
Per le prove scritte o grafiche o di laboratorio, la valutazione é
rinviata alla correzione dell'elaborato. La correzione e la valutazio ne
delle prove scritte devono avvenire in tempi ragionevoli in modo da essere
didatticamente utili agli allievi. Su richiesta degli interessati, il
docente é tenuto a comunicare la valutazione delle prove orali, anche
contestualmente alle stesse. Al termine dell'anno scolastico i voti numerici
sono integrati, a cura dei singoli docenti, da giudizi sintetici riguardanti
la capacità, l'impegno, il profitto e il comportamento di ogni
alunno.
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Art. 26.
1. Il passaggio da una classe all'altra avviene per scrutinio.
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Art. 27.
1. L'accesso ai ruoli dei docenti della fase didattica media avviene
esclusivamente attraverso concorsi per titoli ed esami a cadenza biennale. I
vincitori di concorso che non abbiano ottenuto una cattedra sono iscritti
d'ufficio in una graduatoria regionale permanente e ad esaurimento. Tale
graduatoria é aggiornata di anno in anno sulla base degli eventuali
nuovi punteggi - didattici e culturali (pubblicazioni, diplomi di
specializzazione) - maturati dal docente. L'ammissione ai concorsi per
docenti di ruolo della fase didattica media é consentito a coloro che
siano in possesso dei seguenti titoli:
a) laurea nella disciplina o nelle discipline che si intendono
insegnare;
Il periodo di tirocinio ed il corso di specializzazione possono essere
svolti contemporaneamente.
FASE DIDATTICA CONCLUSIVA
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Art. 28.
1. La terza fase dell'obbligo scolastico ha la durata di due anni. Tale
biennio ha una doppia valenza:
a) conclude il ciclo di studi obbligatori per gli alunni che
optano per l'immediato inserimento nel mondo del lavoro;
2. In continuità e specificazione delle scelte di percorso
disciplinare compiute nella fase media dell'obbligo, i bienni si articolano
didatticamente in modo autonomo, secondo le seguenti specializzazioni:
a) umanistica;
3. Il percorso biennale amplia il ventaglio delle scelte operate nella
fase "media" e, mentre si configura come base propedeutica per i percorsi
che immettono nei successivi trienni conseguenti, garantisce gli elementi di
una preparazione professionale che consenta sia di immettersi immediatamente
nel mondo del lavoro, sia di proseguire in specializzazioni professionali
successive a cura delle regioni o di associazioni industriali o
professionali.
a) biennio umanistico: greco e storia dell'arte;
5. É consentito ad ogni alunno, indipendentemente dal percorso
seguito nella fase didattica media, il diritto di cambiare indirizzo,
mediante esami integrativi nelle discipline o nelle parti di programma non
presenti nel percorso di provenienza.
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Art. 29.
1. La natura obbligatoria del biennio conclusivo di cui all'articolo 28,
impone, sul piano dei programmi, che particolare rilievo acquisti
l'approfondimento di alcune discipline fondamentali - quali italiano,
matematica, scienze naturali, lingua straniera - al fine di realizzare in
tutti gli alunni una formazione di base completa, fine ultimo della scuola
dell'obbligo.
a) rispetto dei princípi alla base della presente legge;
4. In ogni caso, nel redigere i programmi, la commissione di cui al comma
3 si ispirerà a criteri di continuità con la tradizione
culturale italiana, senza peraltro escludere elementi innovativi determinati
dall'evoluzione dei saperi e, per quel che concerne il percorso
tecnico-professionale e quello artistico-musicale, dalle esigenze del
territorio e dalle tradizioni locali. In tale ottica é possibile
introdurre discipline specifiche e parziali variazioni di programma al fine
di rendere i percorsi stessi piú rispondenti alle esigenze
dell'ambiente sociale.
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Art. 30.
1. Il passaggio dal primo al secondo anno del biennio avviene per
scrutinio secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 26.
Eventuali carenze non gravi possono essere recuperate mediante prove fissate
dal Consiglio di classe di cui all'articolo 46, comma 1, lettera
c),
della presente legge, da effettuare nei giorni immediatamente precedenti
l'inizio del secondo anno, secondo un calendario predisposto dal medesimo
consiglio.
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Art. 31.
1. É compito della regione, in coordinamento con gli enti locali
(provinciali o comunali), organizzare cicli di corsi professionali e di
avviamento ai diversi mestieri e ad attività tecnico-pratiche per i
giovani che, assolto l'obbligo scolastico, intendano entrare nel mondo del
lavoro o delle professioni commerciali e artigianali private.
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Art. 32.
1. Gli alunni che intendono proseguire negli studi rilasciano una
dichiarazione in tal senso, da acquisire agli atti, prima degli esami
conclusivi del biennio; essi sono sottoposti ad un esame che verte, in
particolare, sulle discipline che caratterizzano il percorso scelto, in
relazione al triennio della secondaria superiore alla quale intendono
iscriversi. Superato l'esame, hanno diritto ad iscriversi al primo anno del
triennio corrispondente, salva la facoltà di cambiare indirizzo,
sulla base dei risultati, per scelta personale o su consiglio di esperti. Il
cambio di indirizzo é subordinato al superamento di eventuali prove
integrative in relazione alle discipline o alle parti dei programmi non
svolti nell'indirizzo di provenienza.
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Art. 33.
1. Il reclutamento e la progressione in carriera dei docenti della fase
didattica conclusiva avvengono con le stesse modalità tecniche
previste per i docenti della fase "media" di cui all'articolo 27. Il ruolo
dei docenti del biennio, cosí come il loro reclutamento, resta
tuttavia distinto, poichè - attesa la natura propedeutica del biennio
in relazione alla prosecuzione nel triennio superiore con il quale
costituisce un percorso didattico omogeneo - é richiesta
diversità di preparazione e di competenza rispetto a quella dei
docenti delle altre fasi della scuola dell'obbligo.
CICLO SECONDARIO SUPERIORE
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Art. 34.
1. Il ciclo secondario superiore ha una durata di cinque anni. Tale
percorso si articola nelle seguenti fasi:
a) un biennio che costituisce la fase finale della scuola
obbligatoria;
2. Il triennio del ciclo secondario superiore porta a compimento la
caratterizzazione culturale e la specificità tecnico-professionale di
livello preuniversitario dei percorsi scelti e seguiti dagli alunni a
partire dalla fase media dell'obbligo e gradualmente rinforzati attraverso
il successivo studio delle discipline curriculari e le esperienze
didattiche, tecniche e professionali conseguenti.
a) umanistico, nella sua realizzazione tradizionalmente
denominata "Liceo Classico";
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Art. 35.
1. La diversità dei percorsi risponde alla varietà degli
interessi e delle méte culturali e professionali delle persone oltre
che alle esigenze della società. Pertanto alcuni di essi, soprattutto
nell'ambito tecnico-professionale si articolano in ulteriori
specializzazioni curricolari. In base alle diverse finalità
formative, i diversi percorsi risultano cosí caratterizati:
a) il percorso umanistico incentra la preparazione degli alunni
soprattutto sullo studio approfondito delle discipline letterarie e
classiche. Tale percorso é finalizzato al possesso di una solida
cultura generale e di una struttura formativa idonea ad affrontare ogni tipo
di studi universitari;
2. Tutti i percorsi del ciclo secondario superiore, per la loro
specificità culturale e didattica, sono autonomi nel senso che i
programmi, il quadro orario degli insegnamenti, la classe di concorso dei
docenti, il ruolo dei presidi nonché l'edificio o struttura
scolastica sono normalmente distinti.
4. In particolare si considerano discipline caratterizzanti:
a) per il Liceo Classico: latino, greco, filosofia, storia
dell'arte;
5. In tutti i percorsi, alle discipline di cui ai commi 3 e 4, si
aggiungono religione (facoltativa) ed educazione fisica.
a) consolidata tradizione culturale delle specifiche
denominazioni scolastiche;
7. L'attività didattica si svolge nelle ore antimeridiane e, nel
percorso umanistico e in quello umanistico-scientifico, l'orario settimanale
non puó superare le trenta ore, per garantire agli alunni il tempo
per lo studio personale. Gli altri percorsi curriculari che prevedono ore di
laboratorio ed esercitazioni tecnico-pratiche nonché gli stessi
percorsi umanistici, qualora sia stato deliberato il ricorso a tali
strumenti didattici in via eccezionale, possono superare l'orario
complessivo di trenta ore settimanali, rinviando tuttavia le suddette
attività alle ore pomeridiane.
a) commerciali;
9. Ogni settore di cui al comma 8 é suddiviso, a sua volta, in
molteplici indirizzi che ne riassumono le numerose finalità operative
e professionali, salvo ulteriori specializzazioni in campi aperti dalle
nuove frontiere tecnologiche.
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Art. 36.
1. La valutazione del profitto e del comportamento, sia in classe, sia in
sede di scrutinio trimestrale o finale, avviene secondo quanto disposto
all'articolo 25.
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Art. 37.
1. L'istruzione e la formazione professionale successive al periodo di
scuola obbli gatoria, e finalizzate all'inserimento nel lavoro, rientrano
nella responsabilità e competenza delle regioni nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni curano la formazione
professionale e l'avvio al lavoro dei giovani attraverso l'istituzione
diretta di corsi di qualificazione, comprese le scuole d'arte - a livello
provinciale e comunale - e favorendo la creazione da parte degli enti
locali, istituzioni e organizzazioni private, industrie e strutture
lavorative interessate.
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Art. 38.
1. Nel rispetto rigoroso di quanto previsto negli articoli precedenti,
una commissione tecnica di docenti, presidi e ispettori con almeno venti
anni di onorato servizio, nominati dal Ministro della pubblica istruzione,
dopo essere stati selezionati a livello nazionale predispone i programmi di
insegnamento, la loro scansione annuale di massima, il numero di ore di
lezione settimanali per ogni singola disciplina in relazione ai diversi
percorsi e secondo le diverse finalità formative di ogni singolo
triennio secondario superiore e i tipi di verifica da effettuare. Per
problemi specifici, la commissione potrà servirsi, di volta in volta,
di studiosi e tecnici specializzati di settore, convocati appositamente come
consulenti. I programmi sono formulati in modo sintetico, essenziale, ben
coordinato con quanto già studiato nelle fasi precedenti del medesimo
orientamento.
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Art. 39.
1. Il reclutamento del personale docente del ciclo secondario superiore
avviene esclusivamente attraverso concorsi per titoli ed esami a cadenza
biennale, secondo i criteri di cui dall'articolo 27.
a) laurea - o diploma qualora previsto - nella disciplina o
nelle discipline per il cui insegnamento si concorre;
3. Il corso di specializzazione ed il biennio di tirocinio di cui al
comma 2, lettere b)
e c)
possono essere svolti contemporaneamente.
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Art. 40.
1. I candidati che superano il concorso, ma non ottengono la cattedra,
vengono iscritti d'ufficio in una graduatoria permanente e ad esaurimento.
Detta graduatoria - integrabile anno per anno mediante nuovi punteggi
acquisibili per titoli ed esami - viene utilizzata anche per le supplenze.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
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Art. 41.
1. Al ruolo direttivo (con qualifica dirigenziale), si accede
esclusivamente tramite concorsi pubblici per titoli ed esami che devono
prevedere prove adeguate di accertamento della professionalità.
Possono accedere a tali concorsi solo docenti con un'anzianità nei
ruoli di almeno sette anni e con due anni di tirocinio nella funzione di
vicario (vicepreside).
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Art. 42.
1. Il personale ispettivo e dei provveditorati é reclutato
esclusivamente mediante concorso per titoli ed esami al fine di sottrarre
compiti cosí importanti ed impegnativi alla tutela ed al
condizionamento politico-partitico. La partecipazione ai concorsi ispettivi
e provveditorali é consentita esclusivamente a coloro che provengono
dal ruolo dei docenti. Titoli di servizio richiesti per il concorso
ispettivo sono:
a)
anzianità di insegnamento di otto anni;
2. Ogni istituto deve essere visitato almeno una volta all'anno sia in
relazione agli aspetti didattico-educativi, sia sul versante
dell'amministrazione economico-finanziaria. La funzione ispettiva si attiva
su mandato e si esplica nell'ambito dello stesso. Oltre allo specifico
compito di indagine e ricerca su fatti, situazioni, responsabilità,
va rafforzata la funzione di consulenza generale sui problemi di gestione
della scuola.
Costituisce titolo preferenziale il possesso della laurea in
giurisprudenza.
4. Il Provveditore agli studi esercita funzioni di consulenza, di
coordinamento, di controllo e disciplinari sul territorio provinciale.
É affiancato, a seconda delle funzioni indicate, da gruppi operativi
composti da uno/due ispettori specializzati, uno/due presidi, uno/due
docenti, un funzionario con compiti di segretario del gruppo.
ORGANI COLLEGIALI
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Art. 43.
1. Gli organi collegiali della scuola si distinguono in:
a) nazionali;
2. In quanto organi di governo scolastico é indispensabile che gli
organi di cui al comma 1 siano costituiti:
a) secondo il criterio di omogeneità o analogia di
funzione;
3. Per i princípi di omogeneità e di competenza, non
possono far parte istituzionalmente degli organi collegiali persone che per
funzione o per incompetenza siano estranee al governo amministrativo o
didattico della scuola, come il personale non docente, i rappresentanti dei
genitori, i rappresentanti degli alunni, i rappresentanti sindacali, i
rappresentanti di aziende o di enti locali.
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Art. 44.
1. É costituito quale organo collegiale nazionale il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione (CNPI). Esso é composto:
a) da personalità del mondo accademico in grado di
fornire supporti consultivi al ministro e al Parlamento sui problemi
dell'istruzione;
2. Le personalità del mondo accademico e gli studiosi di chiara
fama di cui al comma 1, lettere a)
e b),
sono scelti dal Parlamento in base a titoli e a liste predisposte dalle
università secondo rigidi criteri di competenza possibilmente fuori
delle appartenenze politiche.
3. Il CNPI ha compiti di consulenza; tuttavia, in alcune materie,
determinate dal Parlamento, il parere del CNPI é vincolante.
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Art. 45.
1. Sulla base dei criteri di omogeneità e competenza di cui
all'articolo 43, anche il Consiglio scolastico provinciale é composto
da personale scolastico qualificato ed é presieduto dal Provveditore
agli studi. Sono componenti del Consiglio scolastico provinciale i presidi,
in numero tale da assicurare la presenza delle diverse tipologie di scuole e
istituti, e i docenti, in numero tale da rappresentare i diversi gradi
scolastici. Il numero complessivo dei componenti, escluso il Provveditore,
non puó superare le sedici unità.
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Art. 46.
1. A livello di istituto gli organi collegiali sono i seguenti:
a) il Collegio dei docenti, composto da tutti i docenti
dell'istituto, con funzioni di esame e deliberazione sui problemi di
carattere didattico-metodologico. In relazione alle sue decisioni, sono
salvaguardati sempre il diritto degli alunni alla completezza degli
insegnamenti e la libertà metodologico-didattica dei singoli docenti.
Quando i docenti superano il numero di cinquanta unità, il Collegio
si articola in commissioni incaricate di studiare gli argomenti posti
all'ordine del giorno a cura del Preside, prima di essere votate nella sede
plenaria;
2. Tutti gli organi collegiali a livello di istituto sono presieduti dal
Preside o da un suo delegato. Il Preside é il responsabile anche
delle commissioni interne nominate dal Collegio dei docenti per esaminare
singoli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute plenarie.
ESAMI Dl STATO
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Art. 47.
1. Tutti i corsi quinquennali del ciclo secondario superiore si
concludono con un esame di Stato. A tale esame si accede o per ammissione
degli alunni da parte del Consiglio di classe al termine dell'ultimo anno di
corso o, nel caso dei privatisti, dietro presentazione di apposita domanda.
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Art. 48.
1. Indipendentemente dal percorso di studi seguito, il diploma si
consegue previo superamento:
a) delle prove relative alle discipline fondamentali;
2. Le discipline di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 sono precisate fin dall'inizio del triennio
superiore nel quadro disciplinare relativo ai singoli percorsi. La
distinzione e l'indicazione delle discipline fondamentali e caratterizzanti
dei diversi percorsi vengono comunque richiamate nella circolare
ministeriale che fissa i criteri generali per gli scrutini ed esami di fine
anno scolastico. Le discipline d'esame sulle quali i candidati sostengono le
prove non possono essere complessivamente superiori a sei. Per le altre
discipline dell'ultimo anno non comprese tra quelle di esame, i voti
attribuiti dai docenti negli scrutini finali sono recepiti dalla Commissione
di esame e contribuiscono a determinare la valutazione finale della
maturità del candidato in una misura pari al 20 per cento del
punteggio finale.
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Art. 49.
1. Le Commissioni di esame sono nominate su base nazionale, secondo due
distinte graduatorie pubbliche, una per i Presidenti e una per i Commissari,
verificabili e comunque sottratte alla discrezionalità
amministrativa. Nella graduatoria per i Presidenti sono inseriti i presidi
di ruolo degli istituti superiori o in quiescenza da non piú di tre
anni di età non superiore ai settanta anni, secondo le relative
specificità professionali. Nella graduatoria per i Commissari sono
inseriti i docenti di ruolo nella secondaria superiore, anche in quiescenza
da non piú di tre anni e di età non superiore ai settanta
anni, secondo le diverse discipline in cui sono titolari.
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Art. 50.
1. Le prove d'esame sono distinte in:
a) prove scritte;
Le prove sono uguali su tutto il territorio nazionale per lo stesso tipo
di esame. I testi delle prove sono predisposti da una Commissione di esperti
nominata dal Ministero della pubblica istruzione e comprendente un
ispettore, un preside e tanti docenti quante sono le discipline oggetto di
prova scritta. In via preliminare il Ministero puó raccogliere
tracce, indicazioni e suggerimenti da parte dei diversi istituti tramite un
questionario apposito le cui risposte sono consegnate alla Commissione.
2. La prima prova scritta per tutti gli esami di maturità é
di Italiano. La prova di Italiano scritto non é la stessa per tutti i
tipi di percorso ma é rapportata, per contenuti e livello formale,
agli studi seguiti. Essa mira a valutare, oltre all'uso corretto della
lingua, la capacità espressiva del candidato e il possesso del
patrimonio culturale congruo al tipo di maturità affrontata.
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Art. 51.
1. Alla formazione del giudizio finale di maturità e alla sua
quantificazione in centesimi convergono autonomamente:
a) per il 20 per cento i risultati degli scrutini finali
relativi alle altre discipline dell'ultimo anno, non comprese quelle
d'esame;
2. La Commissione, su proposta del Presidente, puó stabilire di
tener conto anche del curriculum del candidato. Tuttavia il
punteggio attribuito al curriculum non potrà mai superare
- sommato a quello relativo alle discipline dell'ultimo anno non comprese
negli esami - i venti punti riservati a tale valutazione.
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Art. 52.
1. Ogni commissione non puó esaminare un numero di candidati
interni superiore alle settanta unità. In presenza di candidati
privatisti - che non possono superare le dieci unità - la quota
massima di candidati puó diminuire di due unità per ogni
privatista. In considerazione dell'aumento di discipline oggetto di prove
orali, il numero massimo di candidati da esaminare in ogni giornata non
puó superare le quattro unità.
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Art. 53.
1. Il Ministro della pubblica istruzione si fa carico di ottenere
dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato compensi congrui alla
delicatezza e alla difficoltà del compito affidato ai membri delle
Commissioni.
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Art. 54.
1. I diversi diplomi di maturità - ad eccezione dei diplomi di maturità classica e scientifica - danno diritto all'accesso universitario nelle sole facoltà coerenti con gli studi seguiti. Si puó in ogni caso richiedere l'iscrizione a facoltà non coerenti con il proprio diploma previo superamento di valutare una serie di prove disposte dalle stesse facoltà universitarie al fine di misurare nei richiedenti la presenza o meno dei prerequisiti fondamentali per la frequenza della facoltà richiesta. |