Legislatura 13º - Disegno di legge N. 3740 (I rist.)

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3740 I rist.



DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori TONIOLLI, MUNGARI, LAURO, DE ANNA, GRECO, PASTORE, PORCARI, MANCA, CONTESTABILE, MANFREDI, SELLA DI MONTELUCE, COSTA e BUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1999

Nuove norme in materia di istruzione scolastica






ONOREVOLI SENATORI. - La centralità del problema "scuola" con la sua valenza formativa ed educativa, va riconosciuta come primaria per l'intera comunità. Dalla sua soluzione dipende il futuro, non solo civile ma anche economico, della nazione. Ció appare assai piú evidente oggi, davanti alla situazione di grave disagio in cui versa la scuola italiana dopo anni di innovazioni, sperimentazioni, tentativi di riforme che hanno solo provocato inefficienza e confusione organizzativa e didattica.
Siamo tutti consapevoli che tra le cause principali del fenomeno ci sia da annoverare il fatto che gli ultimi quarant'anni di politica scolastica siano stati caratterizzati da indirizzi pedagogici di forte impronta ideologica, spiccatamente volti al "sociale"; indirizzi pedagogici che se potevano avere una loro giustificazione al termine del secondo conflitto mondiale, nel divario socio-economico presente tra le diverse componenti della società italiana, non hanno piú ragion d'essere oggi in quanto superati dall'evoluzione economica e culturale della nostra società che ha gradualmente elevato le classi meno abbienti omologandone il tenore di vita ad un livello superiore. Sicchè insistere - come ancora avviene nelle proposte governative concernenti la scuola e come per altro é riscontrabile in quasi tutti i disegni di legge di riforma scolastica degli ultimi lustri elaborati dalle diverse formazioni politiche -, con progetti educativi che privilegino il prolungamento dei percorsi unitari, quasi a cancellare differenze culturali e socio-ambientali degli alunni, vuol dire compromettere ulteriormente l'efficienza formativa dell'istituzione scolastica, oltre a danneggiare ingiustamente i singoli nella loro originalità e la società nel pluralismo dei suoi membri. Occorre insomma prendere atto che l'impostazione pedagogica riformatrice fin qui praticata, per quanto legittima, ha storicamente fatto il suo tempo e rappresenta comunque una visione sicuramente parziale della società. Per cui non resta che scrollarsi di dosso le tutele culturali sorpassate e tentare di ristabilire le regole del gioco, invertendo se necessario, alla luce delle considerazioni svolte, la direzione di marcia rispetto alle riforme fin qui proposte o realizzate, riforme che, soprattutto nell'ultimo decennio, hanno frantumato, senza peraltro distruggerla, la struttura gentiliana della scuola, ottenendo il duplice risultato negativo di rendere di fatto inefficiente l'impianto preesistente, che, piaccia o no, aveva fornito all'Italia, per buona parte del secolo, la sua classe dirigente e tecnica, e nel contempo di non riuscire a creare un modello alternativo a quello gentiliano, in grado di ottenere risultati credibili.
Conforta in questa ripresa di sana direzione l'essere all'inizio di un nuovo secolo. Non possiamo procedere lungo una strada che si é rivelata errata e dannosa. Riprendere peró responsabilmente le fila del discorso per eliminare le cause del degrado non vuol dire, ovviamente, ignorare quanto di positivo é stato fin qui realizzato, ma essere capaci di recuperare, senza paraocchi ideologici, anche aspetti educativi del passato che abbiano una loro validità in quanto non legati al tempo ma ai valori di cui sono espressione.
La scuola, infatti, come istituzione creata per educare e formare persone, non puó non avere alla sua base valori perenni, civili, morali, spirituali, quegli stessi che hanno ispirato e guidato la crescita dell'umanità. Valori che attengono all'uomo come persona nella sua inalienabile individualità e alla società come comunità di persone pensanti e responsabili. Nella sua traduzione concreta, il sistema scolastico che viene sottoposto alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, proprio perchè elaborato alla luce di tali considerazioni, é contrario all'appiattimento forzoso e all'egualitarismo innaturale, quali si realizzano nei percorsi disciplinari unitari, diffida del collegialismo eterogeneo ed inefficiente, boccia l'assemblearismo babelico e il facilismo istituzionalizzato e con esso le promozioni garantite, i diplomi cartacei e senza contenuto, gli anni di studio e di formazione ridotti a semplice area di parcheggio e l'orientamento sempre piú dilazionato o trasformato in oziosa ricerca senza fine. Per gli stessi motivi, nella convinzione che una scuola autentica non possa funzionare se c'é confusione tra i ruoli di coloro che a diverso titolo e finalità la frequentano, propone il ripristino, nel reciproco rispetto, delle funzioni, delle competenze, delle responsabilità di ciascuna delle componenti del processo educativo, al fine di richiedere ad ognuna di esse - dirigenti, docenti, discenti - l'azione, l'iniziativa, il lavoro propri dello status e delle responsabilità di cui sono detentori. É facile immaginare quale salto di qualità compirebbe l'insegnamento e quanto carico di motivazione apporterebbe nei docenti la rivalutazione della loro dignità e professionalità, il riconoscimento dei loro livelli di merito e culturali e la riconsegna ad essi del diritto-dovere della valutazione connessa intrinsecamente alla responsabilità docente. Quanto agli alunni, fine ultimo di tutto lo sforzo pedagogico, economico e organizzativo della comunità, essi avrebbero tutto da guadagnare in una scuola in cui fossero considerati non degli irresponsabili da coccolare o comunque da mandare avanti o al contrario delle controparti con cui "trattare" fasulle conquiste di pseudo-democrazia, ma effettivo centro dell'attenzione formativa, una scuola in cui il facilismo fosse visto come un danno per tutti e fossero finalmente riconosciuti il merito e l'impegno, valorizzati il talento e le peculiarità personali e forniti stimoli e aiuti per rimediare o scegliere il percorso di studio alternativo adeguato alle proprie tendenze e capacità.
É indispensabile infatti che nella nuova scuola vengano stabiliti i criteri per una ragionevole selettività, anche in funzione orientativa, venga predisposta una giusta pluralità di percorsi scolastici autonomi che rispondano alle esigenze, alle doti naturali ed alle finalità culturali e professionali dei singoli e della società e soprattutto sia stabilito che la formazione culturale non puó andar disgiunta dall'educazione della persona al rispetto di sè e degli altri, nell'accettazione delle regole della convivenza e della responsabilità personale.
Piú in dettaglio, la scuola, in quanto nata al servizio e su delega della società, non potendo ignorare la varietà e la diversità delle persone, obbligata anzi a valorizzare le potenzialità dei singoli, a favorire le scelte personali, a sostenere e indirizzare i deboli e ad aiutare con particolari provvidenze i "capaci e meritevoli" soprattutto se privi di mezzi - articolo 34 della Costituzione - dovrà consentire agli alunni, quanto prima possibile e comunque non oltre il quinquennio della fase scolastica primaria, la possibilità di scegliere, tra una ragionevole varietà di percorsi autonomi, quello piú idoneo alla propria personalità ed alle proprie mete, restando ovviamente impregiudicato il diritto a cambiare indirizzo qualora lo si ritenga opportuno. La pluralità di percorsi autonomi, tarati su capacità e mete specifiche culturali e professionali é un diritto dei cittadini, fino al termine degli studi secondari superiori.
La rivalutazione delle figure professionali scolastiche, soprattutto docenti e dirigenti, deve trovare naturale corrispondenza in una piú sicura, adeguata, controllata preparazione professionale a livello universitario o analogo, cui non puó essere disgiunto il riconoscimento economico e il prestigio sociale relativo. In tale ottica va rivendicato a docenti e presidi il diritto di poter operare senza indebite interferenze nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della loro dignità e delle finalità istituzionali delle loro funzioni; il che presuppone in essi il corrispettivo dovere di essere all'altezza del loro compito per preparazione e impegno responsabile. A garanzia di tale competenza professionale é necessario sia stabilito per legge che ai ruoli di docente, preside, ispettore, provveditore agli studi, si acceda esclusivamente ed inderogabilmente mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che non si possa entrare nei ruoli direttivi, ispettivi e provveditoriali se non provenendo dalla docenza. La restituzione ai docenti e ai dirigenti del loro ruolo nativo con connessa responsabilità, non elimina affatto l'apporto che genitori e alunni possono e devono dare all'efficace realizzazione delle finalità educative e formative della scuola. Lo esige il principio di sussidiarietà che attribuisce alla famiglia l'originario diritto all'educazione dei figli ed alla scuola la funzione delegata. Ció tuttavia non vuol dire che genitori e ragazzi debbano essere inseriti nel governo specifico della scuola. Come l'esperienza ha dimostrato - soprattutto se letta senza paraocchi ideologici - tale presenza é innaturale perchè incompetente; turba il naturale governo dell'istituzione scolastica creando disagi, ritardi, contenziosi, deresponsabilità; priva i responsabili effettivi, docenti e presidi, dei poteri connessi al proprio ufficio o comunque ne intralcia i compiti; non risponde agli interessi reali nè delle famiglie nè degli alunni perchè, in una condizione non propria, essi vivono la realtà scolastica in modo anomalo, con danno spesso grave per sé stessi e per la comunità scolastica. La loro presenza a scuola deve configurarsi dunque nel modo consono alle ragioni per cui vi entrano: nella veste cioé di discenti e di collaboratori dell'istituzione scolastica, nella conoscenza ed educazione dei "propri" figli. Nulla vieta che genitori e studenti si costituiscano, distintamente, in assemblee e che eleggano propri rappresentanti con facoltà di suggerimento, protesta o proposta all'organo direttivo, sempre comunque nel rispetto dei ruoli e delle funzioni.
Un'ultima annotazione riguarda i futuri programmi scolastici e la necessità - in un mondo che va verso la globalizzazione e l'omologazione - di non disperdere, nella formazione delle future generazioni, l'immenso patrimonio religioso, letterario, scientifico e artistico che l'Italia ha accumulato lungo i secoli, che ha radici nella Grecia e in Roma, ma é divenuto parte integrante della nostra storia, vita della tradizione culturale e umana del paese. Si tratta di un patrimonio che il mondo ci invidia e che proprio per questo andrebbe tutelato e difeso, potendo anzi costituire il nostro apporto originale e insostituibile alla formazione dell'Europa.
Sta a noi decidere. Se vogliamo che il nostro paese volti davvero pagina, dobbiamo avere il coraggio di cambiare strada, cominciando dalle fondamenta, cioé dalla scuola.
Il seguente disegno di legge é stato messo a punto con la collaborazione effettiva del Comitato nazionale per la difesa scuola italiana (CNADSI Milano, via Giustiniano, 1; Verona, via Marsala, 16). Esso infatti si richiama ai princípi formativi e all'esperienza diretta dei docenti e dei presidi che ne fanno parte.





DISEGNO DI LEGGE



CAPO I
ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA

SCOLASTICO PREUNIVERSITARIO



Art. 1.

1. Il sistema scolastico preuniversitario si articola come segue:

a) scuola materna o dell'infanzia;
b) istruzione obbligatoria;
c) secondaria superiore.

Art. 2.

1. La frequenza della scuola di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), é facoltativa.
2. La frequenza relativa all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), é vincolante nei limiti e modalità previste dalla presente legge.
3. La frequenza della scuola di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), é cosí articolata:

a) un biennio che rientra nella scolarità dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) ;
b) un triennio facoltativo secondo le scelte autonome delle famiglie e degli alunni.

CAPO II
SCUOLA MATERNA

O DELL'INFANZIA



Art. 3.

1. La scuola materna o dell'infanzia accoglie gli alunni dai tre ai cinque anni. Favorisce, in stretta collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico della loro incipiente personalità, ne cura l'educazione igienico-comportamentale secondo programmi e metodologie adeguate e comunque consoni all'età e alle caratteristiche biologiche degli alunni, in un contesto essenzialmente ludico.

Art. 4.

1. Le famiglie possono iscrivere i propri figli presso scuole materne gestite sia da un ente locale sia da organizzazioni private debitamente autorizzate. Le spese di gestione delle scuole materne sono, in ogni caso, a carico dello Stato o del comune ove risiede la scuola. Puó essere previsto un modesto contributo da parte delle famiglie, escluse quelle con reddito reale pari o inferiore a quello definito di povertà.

Art. 5.

1. Nel rispetto di quanto indicato all'articolo 3, e su richiesta dei genitori, possono essere attivati, in relazione alle potenzialità delle strutture e del personale scolastico, corsi di educazione religiosa, linguistica, artistico-musicale, proporzionati all'età e secondo metodologie appropriate. Tali corsi possono essere condotti dagli stessi docenti, qualora siano disponibili e in possesso di idonee competenze o, in alternativa, da specialisti chiamati dal Direttore didattico.

Art. 6.

1. Il reclutamento degli insegnanti della scuola materna avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami. Titolo indispensabile per l'ammissione al concorso é il diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo pedagogico, integrato da due anni di specializzazione a livello universitario con esami intermedi e finali, e due anni di tirocinio - con esito positivo - nelle funzioni di assistente del titolare della classe nella quale viene svolto il tirocinio stesso.
2. Il periodo di tirocinio e la specializzazione di cui al comma 1 possono essere svolti contemporaneamente, qualora le circostanze lo consentano.
3. Le funzioni di direzione della scuola materna sono esercitate dal Direttore didattico di Circolo, il quale si avvale, per lo specifico servizio di vigilanza, controllo e assistenza nelle scuole materne, di un suo vicario, scelto in base al possesso di adeguata competenza in materia ed all'eventuale partecipazione, con esito positivo, a concorsi per Direttore didattico.

Art. 7.

1. Il servizio di scuola materna viene prestato con orari consoni alle esigenze della popolazione e quindi con caratteristiche di flessibilità. Qualora la situazione ambientale e la richiesta della maggioranza delle famiglie lo consentano, il servizio puó essere limitato alle ore antimeridiane. Qualora, invece, la situazione sociale e di lavoro lo richiedano, l'orario puó essere protratto - con o senza servizio di mensa - anche nelle ore pomeridiane, salva sempre la libertà delle singole famiglie di riprendere il bambino in qualsiasi momento della giornata con conseguente esonero di responsabilità per il personale della scuola.

CAPO III
ISTRUZIONE OBBLIGATORIA



Art. 8.

1. La formazione scolastica obbligatoria ha la durata di dieci anni. Essa costituisce la scuola di base, nel senso che:

a) assicura uno standard di istruzione generale a tutti i cittadini, attraverso l'ac quisizione delle fondamentali nozioni del sapere e delle essenziali abilità linguistiche e comunicative;
b) cura, assieme alla trasmissione del sapere, l'educazione degli alunni al rispetto di sé e degli altri, alla convivenza civile, secondo i valori morali e spirituali che fanno parte del patrimonio dell'umanità e piú specificamente della tradizione culturale italiana;
c) si configura come propedeutico alla prosecuzione degli studi, ma anche come base per l'ulteriore acquisizione di competenze professionali, o per l'immissione nel mondo del lavoro autonomo e nei diversi settori dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'industria;
d) garantisce, dopo i primi cinque anni di scuola unitaria, le prime differenziazioni di orientamento attraverso una varietà di percorsi disciplinari autonomi, in relazione alle fondamentali capacità e tendenze degli alunni e alle esigenze della società.

2. Al termine del periodo di studi di cui al comma 1, o comunque dei dieci anni di frequenza, viene rilasciato, a richiesta, indipendentemente dal risultato finale in termini di profitto, un certificato di assolvimento dell'obbligo avente effetto liberatorio.

Art. 9.

1. L'obbligatorietà del ciclo di studi implica, per dettato costituzionale, la gratuità.

Art. 10.

1. La formazione scolastica obbligatoria si sviluppa attraverso tre fasi didattiche:

a) primaria, o elementare, della durata di cinque anni;
b) media, della durata di tre anni;
c) conclusiva, della durata di due anni.

2. Il passaggio da una fase didattica all'altra avviene mediante un esame interno di idoneità finalizzato ad accertare l'esistenza dei presupposti per il proseguimento nella fase didattica successiva. In difetto di tale idoneità, l'alunno prolunga la sua permanenza nella fase scolastica non superata.

Art. 11.

1. Il numero di alunni per classe, in linea con la media europea, sarà comunque adeguato all'efficacia didattica e alle situazioni locali, con possibilità di deroghe per i piccoli centri e le località montane o disagiate, ove all'occasione, nella fase primaria, é da favorire la creazione di pluriclassi, al fine di evitare la perdita di identità delle piccole comunità e l'insorgeza del fenomeno del pendolarismo.

Art. 12.

1. Gli alunni disabili fisici, o con menomazioni sensoriali di media e lieve intensità che non ostacolino il rapporto didattico, comunicativo e sociale, dopo verifica di tale condizione da parte di apposita commissione medica, sono considerati scolasticamente "normali" e parte integrante della classe. Essi sono conseguentemente favoriti in relazione ad eventuali difficoltà di ordine fisico con l'abbattimento delle barriere architettoniche e il pieno utilizzo delle attrezzature scolastiche, ivi compresi i laboratori.
2. Per i disabili psichici o con gravi minorazioni fisiche di tipo sensoriale che impediscano la comunicazione efficace e il rapporto educativo o comunque siano di grave danno per la classe in relazione all'efficacia didattica, l'apposita commissione medica, in collaborazione con la scuola e alla luce di quanto previsto nel presente comma, individua il grado di menomazione e l'eventuale possibilità di inserimento, almeno parziale, in una classe "normale". Una volta verificata, comunque, l'impossibilità di tale inserimento, la commissione medica valuta l'eventuale affidamento ad operatori specializzati, in classi attrezzate e dotate delle strutture e di strumenti idonei alle esigenze dei suddetti disabili, al fine di consentire loro il massimo livello di formazione possibile.
3. La presenza di un disabile di lieve o media gravità consente la formazione di classi piú ridotte - in ogni caso composte da non meno di sedici alunni - a seconda delle necessità didattiche e di vigilanza imposte dalla circostanza.

Art. 13.

1. Per tutti gli alunni, normali o disabili, deve essere prevista una protezione assicurativa. Essa graverà per il 50 per cento sulle singole famiglie, escluse quelle con reddito reale pari o inferiore a quello definito di povertà. In quest'ultimo caso la protezione assicurativa é a totale carico dello Stato.

CAPO IV
FASE DIDATTICA PRIMARIA



Art. 14.

1. La fase didattica primaria, o elementare, si sviluppa in cinque anni ed é finalizzata a costituire le basi essenziali della formazione scolastica attraverso l'acquisizione di abilità fondamentali come:

a) leggere e scrivere correttamente nella lingua italiana;
b) graduale apprendimento delle principali nozioni di religione (facoltativa), aritmetica, geometria, storia, geografia, scienze naturali;
c) primo orientamento per sviluppare la sensibilità estetica: educazione alla poesia, all'immagine, alla musica;
d) prima manualità tecnica e artistica: disegno, costruzione, modellistica;
e) prima educazione motoria;
f) apprendimento di una lingua straniera il cui insegnamento deve essere impartito possibilmente da docenti di madre lingua, secondo la gradualità e le metodologie idonee all'età degli alunni.

2. La scuola favorisce eventuali altre iniziative didattiche o attività varie, scolastiche o parascolastiche, al fine di valorizzare i talenti e le inclinazioni naturali dei singoli alunni o per venire incontro ad esigenze o carenze locali. Queste iniziative sono effettuate di norma:

a) su richiesta di un numero di famiglie stabilito dalla scuola;
b) nelle ore pomeridiane;
c) da personale specializzato;
d) a carico parziale delle famiglie - in proporzione al reddito - escluse quelle con reddito reale pari o inferiore a quello definito di povertà.

Art. 15.

1. Fermo restando il diritto di iniziativa metodologica dell'insegnante, le linee essenziali dei contenuti disciplinari e della scansione temporale dei programmi sono determinate, per tutto il territorio nazionale, da una commissione tecnica composta da direttori didattici, insegnanti, ispettori, in possesso di una anzianità di servizio congrua, e comunque non inferiore ai venti anni complessivi di attività scolastica, assistiti da esperti nel settore della formazione e dell'educazione. I componenti di tale commissione sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sulla base delle specifiche competenze, dei titoli didattici e culturali e della chiara fama.
2. Le indicazioni relative ai programmi generali, espresse in maniera sintetica ed essenziale, non possono essere in contrasto con lo spirito ed i princípi pedagogici della grande tradizione civile e cristiana del paese, di cui alla presente legge.

Art. 16.

1. Tenuto conto della possibilità di una diversa maturazione degli alunni, i primi due anni della scuola primaria costituiscono ciclo; la valutazione del livello di apprendimento raggiunto é rinviata alla fine del secondo anno. A partire dal terzo anno, l'alunno é ammesso alla frequenza della classe successiva solo quando, a giudizio del docente responsabile, consultati gli altri docenti della classe, abbia raggiunto condizioni generali di preparazione che gli consentano di seguire con efficacia, profitto e senza gravi disagi la classe successiva. Al termine del quinto anno, un esame interno di idoneità accerta l'esistenza dei presupposti per il proseguimento nella fase didattica successiva. In difetto di tale idoneità, l'alunno prolunga la sua permanenza nella fase scolastica non superata.
2. La valutazione di merito é espressa con i seguenti giudizi:

a) ottimo con lode;
b) ottimo;
c) buono;
d) sufficiente;
e) insufficiente.

3. Negli ultimi due anni della fase elementare viene favorita la manifestazione di inclinazioni naturali, interessi, capacità, tendenze, talento e vocazione personale, anche con l'ausilio di test attitudinali e questionari appositamente predisposti dal docente responsabile per indirizzare proficuamente i singoli alunni all'inizio della seconda fase didattica, favorendo le prime scelte di orientamento.
4. I genitori di ciascun alunno sono ricevuti, consultati e informati periodicamente, a scadenze ragionevoli concordate con la direzione didattica.

Art. 17.

1. Ogni classe é affidata ad un docente responsabile il quale é coadiuvato, per le discipline che richiedono una particolare specializzazione, da docenti in possesso delle adeguate competenze.
2. Il docente responsabile cura l'acquisizione, da parte degli alunni, delle abilità di base essenziali, vale a dire:

a) comprensione e uso corretto, orale e scritto, della lingua italiana;
b) nozioni essenziali di storia generale e italiana;
c) conoscenza delle elementari cognizioni geografiche, aritmetiche, geometriche e delle scienze naturali;
d) primi orientamenti della sensibilità estetica e della prima manualità tecnica.

L'orario di cattedra del docente responsabile é fissato in venti ore settimanali svolte in non meno di cinque giorni.
3. Le discipline che richiedono una formazione specifica fra le quali la religione (facoltativa), la lingua straniera, l'educazione motoria, ed altre eventualmente richieste dalle famiglie, sono affidate ad insegnanti specializzati i quali collaborano con il docente responsabile cooperando alla sua azione educativa e formativa e fornendo elementi di giudizio al fine di rendere sempre piú efficace la sua attività didattica e di valutare in sede finale i singoli alunni.
4. I docenti di cui al comma 3 operano in piú classi di uno o piú plessi con orario di cattedra non superiore alle diciotto ore settimanali.
5. In zone particolarmente disagiate, o in presenza di piccole comunità scolastiche, il docente responsabile, qualora possegga le dovute capacità, puó impartire l'insegnamento delle discipline specialistiche sopra indicate.

Art. 18.

1. Il numero di alunni per classe puó variare da un minimo di diciotto ad un massimo di venticinque, salvo casi particolari dovuti a situazioni ambientali di disagio. Sono da salvaguardare le piccole comunità scola stiche, anche attraverso l'istituzione di pluriclassi. La presenza di disabili fisici di gravità media o lieve, consente la riduzione del numero di alunni fino ad un massimo di tre per ogni disabile.
2. L'orario complessivo settimanale di lezione é di ventiquattro ore, tutte antimeridiane.
3. Per particolari esigenze sociali o locali o per attività - anche di insegnamento - integrative e di studio, su richiesta di un congruo numero di genitori stabilito autonomamente dalla scuola, la scuola puó restare aperta anche nelle ore pomeridiane, dal lunedí al venerdí. I docenti responsabili e gli altri titolari di discipline collaterali a orario pieno non sono tenuti a prestare servizio nel pomeriggio. L'assistenza eventuale é comunque prestata su base volontaria o tramite supplenze. L'onere grava in parte sulla scuola e in parte sulle famiglie richiedenti, escluse quelle con reddito reale pari o inferiore a quello definito di poveertà.

Art. 19.

1. Il reclutamento dei docenti responsabili avviene esclusivamente mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. L'ammissione al concorso di cui al comma 1 é consentito a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:

a) diploma di maturità di livello liceale a caratterizzazione pedagogica e/o corso di studi universitari conseguenti;
b) corso biennale di specializzazione di didattica per le primarie, con esami e punteggi in itinere e finali, presso una facoltà universitaria;
c) due anni di tirocinio presso un plesso scolastico primario sotto la guida di un tutor .

3. Il periodo di tirocinio ed il corso di specializzazione di cui al comma 2, lettere b) e c) , possono essere svolti contemporaneamente.
4. I concorsi sono banditi con cadenza biennale e sono a carattere regionale. I vincitori sono iscritti di diritto in graduatorie permanenti ad esaurimento. Le graduatorie vengono aggiornate di anno in anno con i punteggi relativi ai titoli - culturali, didattici e da esami - eventualmente maturati.

CAPO V
FASE DIDATTICA MEDIA



Art. 20.

1. La seconda fase dell'istruzione obbligatoria ha la durata di tre anni ed é articolata in piú percorsi disciplinari autonomi al fine di permettere il precoce orientamento degli alunni in base alle loro inclinazioni, tendenze, vocazioni e finalità.
2. La scelta del percorso é libera. Gli insegnanti, tramite test attitudinali svolti dall'alunno, forniscono il loro parere sulla scelta effettuata.
3. Il passaggio da un percorso ad un altro é consentito; trascorso il primo trimestre di scuola, il passaggio avviene all'inizio dell'anno successivo, previo eventuale esame integrativo per le discipline o le parti di esse non svolte in quanto non previste nel percorso precedente.

Art. 21.

1. I percorsi triennali autonomi, in risposta ai diversi orientamenti generali, sono cosí distinti:

a) percorso umanistico;
b) percorso tecnico-scientifico;
c) percorso professionale e artistico.

2. Il percorso umanistico ha come prospettiva il proseguimento degli studi nel liceo classico, scientifico e pedagogico.
3. Il percorso tecnico-scientifico ha come prospettiva il proseguimento degli studi negli istituti tecnici.
4. Il percorso professionale-artistico mira a predisporre gli alunni alla formazione professionale o alla realizzazione della loro vocazione alle diverse arti e mestieri.

Art. 22.

1. In tutti i percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 21 é previsto l'insegnamento delle seguenti discipline:

a) materie fondamentali: italiano, storia, geografia, matematica, lingua straniera, scienze naturali;
b) materie caratterizzanti o di indirizzo:
1) latino, per il percorso umanistico;
2) educazione tecnica ed elementi di economia, per il percorso tecnico-scientifico;
3) materie tecnico-artistiche, artigianali e professionali, per il percorso professionale e artistico;

c) materie comuni: religione (facoltativa); educazione fisica; disegno;
d) materie opzionali: musica; elementi di informatica; altre discipline richieste o di interesse locale.

2. In ossequio all'autonomia dei percorsi, gli insegnamenti delle materie fondamentali di cui alla lettera a) del comma 1, pur essendo le medesime per tutti i percorsi, sono impartiti con orari e programmi diversificati, a seconda dei singoli percorsi ed in relazione alla loro incidenza e importanza nel quadro formativo dell'itinerario scelto.
3. Particolare rilievo e importanza assume l'insegnamento della lingua italiana, soprattutto negli aspetti che concernono la correttezza grammaticale, la proprietà lessicale ed espressiva, l'analisi logica.

Art. 23.

1. L'orario complessivo settimanale di lezione é compreso fra le ventiquattro (classi prime) e le ventotto (classi terze) ore. L'attività didattica regolare si svolge nelle ore antimeridiane.
2. Su richiesta di un congruo numero di genitori stabilito autonomamente dalla singola scuola, per esigenze sociali o culturali, la scuola puó restare aperta nei pomeriggi dei giorni di lezione, escluso il sabato, per lo svolgimento di attività integrative, di animazione, sportive, di ripasso o per lo studio di materie opzionali. La partecipazione alla vita della scuola nel pomeriggio é facoltativa.
3. I costi dei corsi attivati su richiesta dei genitori sono in parte a carico della scuola, in parte a carico delle famiglie richiedenti che ne usufruiscono, escluse quelle con reddito reale pari o inferiore a quello definito di povertà.

Art. 24.

1. Le linee essenziali dei contenuti disciplinari, della loro scansione temporale generale e del monte ore obbligatorio in relazione al loro insegnamento a seconda della specificità dei singoli percorsi, i tipi di verifica idonei alle singole discipline, fermo restando il diritto di iniziativa metodologica dell'insegnante, sono fissati per tutto il territorio nazionale da una commissione tecnica composta secondo i criteri indicati all'articolo 15, comma 1.

Art. 25.

1. La valutazione del profitto degli alunni avviene sempre contestualmente alla prova ed é espressa in voti numerici, da 1 a 10. Per le prove scritte o grafiche o di laboratorio, la valutazione é rinviata alla correzione dell'elaborato. La correzione e la valutazio ne delle prove scritte devono avvenire in tempi ragionevoli in modo da essere didatticamente utili agli allievi. Su richiesta degli interessati, il docente é tenuto a comunicare la valutazione delle prove orali, anche contestualmente alle stesse. Al termine dell'anno scolastico i voti numerici sono integrati, a cura dei singoli docenti, da giudizi sintetici riguardanti la capacità, l'impegno, il profitto e il comportamento di ogni alunno.
2. Ogni tre mesi il Consiglio di classe di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) , della presente legge, esprime la sua valutazione sui singoli alunni in relazione alle singole discipline. Tale valutazione riguarda sia il profitto sia il comportamento dell'alunno, quest'ultimo inteso come partecipazione, rispetto delle regole, dei ruoli e delle persone, frequenza e impegno. Alla fase valutativa il Consiglio di classe fa seguire, ove risulti opportuno, indicazioni e consigli concreti volti a indirizzare l'alunno al fine di superare le difficoltà e migliorare la situazione. Tali indicazioni e consigli, riassunti in apposito modulo, sono consegnati per iscritto anche alle singole famiglie. Il singolo docente é responsabile del giudizio di valutazione per la propria disciplina. Su richiesta di chi presiede o dei colleghi egli é tenuto a fornire spiegazioni e riscontri oggettivi relativamente alle proprie valutazioni.
3. La scuola comunica alle famiglie le valutazioni dei singoli alunni con cadenza trimestrale. Le famiglie hanno comunque diritto di conoscere le valutazioni riguardanti i loro figli in qualsiasi periodo dell'anno, nel rispetto dei tempi e delle modalità fissate dalla scuola.
4. Al termine di un trimestre, e soprattutto nel periodo estivo, gli organismi rappresentativi dei genitori e degli alunni di cui all'articolo 46, comma 2, della presente legge, possono chiedere l'istituzione di corsi di recupero che la scuola, compatibilmente con le proprie possibilità, é tenuta ad organizzare, utilizzando docenti volontari o reclutati appositamente. L'onere derivante dall'attivazione dei corsi di recupero é sostenuto dalla scuola la quale puó imporre un contributo ai partecipanti, in proporzione al reddito delle famiglie richiedenti.

Art. 26.

1. Il passaggio da una classe all'altra avviene per scrutinio.
2. In presenza di situazioni di insufficienza, se l'impreparazione é parziale e non grave, tale cioé da non pregiudicare l'efficacia del proseguimento, l'alunno viene invitato a dimostrare di aver recuperato le insufficienze mediante prove, da svolgersi secondo le modalità fissate dal Consiglio di classe. Tali prove vengono effettuate nella settimana che precede l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Se il recupero é giudicato sufficiente a garantire un utile proseguimento, l'alunno viene promosso alla classe successiva.
3. In presenza di insufficienza grave, sia che provenga da carenze di fondo in una o piú discipline ritenute essenziali al percorso scelto, sia che investa il quadro generale e configuri una reale impossibilità a frequentare efficacemente la classe successiva, sia ancora che risulti dalla valutazione negativa delle prove in sede di recupero finale, l'alunno permane nella classe già frequentata.
4. Al termine delle tre classi della fase media gli alunni sostengono un esame interno, con prove scritte e orali, finalizzato a valutare la loro idoneità a proseguire nella terza fase dell'istruzione obbligatoria. L'alunno che non consegua tale idoneità continua la sua preparazione nella classe non superata.
5. Fondamentale importanza nella valutazione globale dell'alunno riveste il suo comportamento in relazione alle fondamentali regole del vivere civile, al rispetto di sé, degli altri, dei diritti e dei doveri connessi alla sua presenza nella scuola e al rispetto delle funzioni e dei ruoli. La valutazione della condotta, pertanto, avviene pre liminarmente a quella del profitto, per la sua rilevanza nel quadro della convivenza sociale. Una valutazione non adeguatamente positiva della condotta al termine dell'anno - dopo che siano state poste in atto tutte le iniziative educative possibili - esclude il passaggio dell'alunno alla classe successiva.

Art. 27.

1. L'accesso ai ruoli dei docenti della fase didattica media avviene esclusivamente attraverso concorsi per titoli ed esami a cadenza biennale. I vincitori di concorso che non abbiano ottenuto una cattedra sono iscritti d'ufficio in una graduatoria regionale permanente e ad esaurimento. Tale graduatoria é aggiornata di anno in anno sulla base degli eventuali nuovi punteggi - didattici e culturali (pubblicazioni, diplomi di specializzazione) - maturati dal docente. L'ammissione ai concorsi per docenti di ruolo della fase didattica media é consentito a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:

a) laurea nella disciplina o nelle discipline che si intendono insegnare;
b) corso biennale di specializzazione didattica nella disciplina specifica di insegnamento presso un istituto universitario, con esami e valutazioni in itinere e punteggio finale;
c) due anni di tirocinio - valutato positivamente dal capo di istituto - con assistenza di tutor , in una scuola "media", nelle discipline per l'insegnamento delle quali si chiede l'immissione in ruolo.

Il periodo di tirocinio ed il corso di specializzazione possono essere svolti contemporaneamente.
2. L'orario di cattedra dei docenti é di diciotto ore distribuite in non meno di cinque giorni per settimana.
3. Ai docenti delle discipline che prevedono correzioni di prove scritte sono riconosciute otto ore mensili di straordinario. Il servizio scolastico relativo alle incombenze e ai doveri connessi con la funzione docente viene prestato secondo necessità, su disposizione del Preside, ma non puó superare complessivamente le cento ore in un anno scolastico. La retribuzione dei docenti della fase didattica media deve rispondere a criteri di dignità in relazione all'importanza della funzione svolta dagli insegnanti nella società civile e non potrà essere comunque inferiore a quella media percepita dai colleghi europei che svolgono il medesimo servizio.

CAPO VI
FASE DIDATTICA CONCLUSIVA



Art. 28.

1. La terza fase dell'obbligo scolastico ha la durata di due anni. Tale biennio ha una doppia valenza:

a) conclude il ciclo di studi obbligatori per gli alunni che optano per l'immediato inserimento nel mondo del lavoro;
b) costituisce il primo segmento della secondaria superiore e si pone in funzione propedeutica al successivo triennio specifico per gli alunni che proseguono negli studi.

2. In continuità e specificazione delle scelte di percorso disciplinare compiute nella fase media dell'obbligo, i bienni si articolano didatticamente in modo autonomo, secondo le seguenti specializzazioni:

a) umanistica;
b) scientifica;
c) tecnico-professionale;
d) artistico-musicale.

3. Il percorso biennale amplia il ventaglio delle scelte operate nella fase "media" e, mentre si configura come base propedeutica per i percorsi che immettono nei successivi trienni conseguenti, garantisce gli elementi di una preparazione professionale che consenta sia di immettersi immediatamente nel mondo del lavoro, sia di proseguire in specializzazioni professionali successive a cura delle regioni o di associazioni industriali o professionali.
4. Le discipline caratterizzanti aggiuntive dei percorsi di cui al comma 2 sono le seguenti:

a) biennio umanistico: greco e storia dell'arte;
b) biennio scientifico: fisica e chimica;
d) biennio tecnico-professionale: elementi di diritto e di economia;
e) biennio artistico-musicale: elementi teorici e laboratorio per le singole "arti" o per specifiche forme di artigianato; teoria e pratica di strumenti musicali.

5. É consentito ad ogni alunno, indipendentemente dal percorso seguito nella fase didattica media, il diritto di cambiare indirizzo, mediante esami integrativi nelle discipline o nelle parti di programma non presenti nel percorso di provenienza.

Art. 29.

1. La natura obbligatoria del biennio conclusivo di cui all'articolo 28, impone, sul piano dei programmi, che particolare rilievo acquisti l'approfondimento di alcune discipline fondamentali - quali italiano, matematica, scienze naturali, lingua straniera - al fine di realizzare in tutti gli alunni una formazione di base completa, fine ultimo della scuola dell'obbligo.
2. L'attenzione alle discipline fondamentali non esime dalla cura e dall'approfondimento delle materie caratterizzanti gli specifici percorsi biennali.
3. Una commissione tecnica di docenti, presidi e ispettori nominati dal Ministro della pubblica istruzione con il supporto di studiosi di formazione ed educazione, predispone i programmi di insegnamento, la loro scansione annuale di massima, il nu mero di ore per ogni singola disciplina in relazione al diverso percorso, i tipi di verifica da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) rispetto dei princípi alla base della presente legge;
b) considerazione delle diverse finalità formative dei vari percorsi;
c) formulazione dei programmi in modo sintentico, essenziale, coordinato con gli insegnamenti impartiti nella fase "media" e in previsione della preparazione richiesta per il triennio conseguente di secondaria superiore.

4. In ogni caso, nel redigere i programmi, la commissione di cui al comma 3 si ispirerà a criteri di continuità con la tradizione culturale italiana, senza peraltro escludere elementi innovativi determinati dall'evoluzione dei saperi e, per quel che concerne il percorso tecnico-professionale e quello artistico-musicale, dalle esigenze del territorio e dalle tradizioni locali. In tale ottica é possibile introdurre discipline specifiche e parziali variazioni di programma al fine di rendere i percorsi stessi piú rispondenti alle esigenze dell'ambiente sociale.

Art. 30.

1. Il passaggio dal primo al secondo anno del biennio avviene per scrutinio secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 26. Eventuali carenze non gravi possono essere recuperate mediante prove fissate dal Consiglio di classe di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), della presente legge, da effettuare nei giorni immediatamente precedenti l'inizio del secondo anno, secondo un calendario predisposto dal medesimo consiglio.
2. Ogni scuola, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, istituisce, su richiesta di un numero di famiglie o di alunni, stabilito autonomamente dal singolo istituto, corsi di recupero finalizzati a col mare le lacune riscontrate dal Consiglio di classe.
3. Qualora, sia in sede di primo scrutinio sia nelle prove di recupero, la situazione di insufficienza rivesta una gravità tale da rendere improbabile un utile proseguimento, l'alunno non é ammesso a frequentare la classe successiva.
4. Il secondo anno si conclude con un esame di Stato, consistente in prove scritte e orali relative alle discipline fondamentali e a quelle che caratterizzano i diversi percorsi. La commissione d'esami é interna. Solo il presidente é esterno, con poteri di veto su singole decisioni, anche finali, della Commissione. L'eventuale uso del veto va giustificato per iscritto e dà luogo a ispezione tecnica. Il superamento dell'esame é obbligatorio per il proseguimento nel percorso di studi intrapreso. Indipendentemente dall'esito, positivo o meno, dell'esame di cui al presente comma, l'alunno ha comunque diritto al certificato di assolvimento dell'obbligo.

Art. 31.

1. É compito della regione, in coordinamento con gli enti locali (provinciali o comunali), organizzare cicli di corsi professionali e di avviamento ai diversi mestieri e ad attività tecnico-pratiche per i giovani che, assolto l'obbligo scolastico, intendano entrare nel mondo del lavoro o delle professioni commerciali e artigianali private.
2. Individuate le esigenze - su segnalazione di enti, associazioni e imprese, e sulla base di richieste di cittadini singoli o associati - la regione, avvalendosi dei propri uffici, della consulenza delle comunità locali interessate, di esperti e di tecnici di settore, organizza e finanzia tutte le iniziative atte a favorire la preparazione dei giovani per un piú proficuo inserimento nel mondo del lavoro affidandone peró la gestione, quando sia possibile e salvo il diritto di controllo, agli enti pubblici e privati (comuni, imprese, associazioni) interessati. La regione isti tuisce inoltre uffici territoriali di consulenza specifica per coloro che desiderano aprire esercizi commerciali, artigianali o professionali.
3. Per attività o mestieri il cui fabbisogno é limitato o per i quali le iscrizioni sono minime (calzolaio, arrotino, barbiere, tappezziere), l'ente locale cura l'affidamento dei richiedenti a professionisti locali in qualità di apprendisti, assumendo i costi delle attrezzature indispensabili nonchè di un equo compenso all'istruttore, relativamente al periodo di impegno.

Art. 32.

1. Gli alunni che intendono proseguire negli studi rilasciano una dichiarazione in tal senso, da acquisire agli atti, prima degli esami conclusivi del biennio; essi sono sottoposti ad un esame che verte, in particolare, sulle discipline che caratterizzano il percorso scelto, in relazione al triennio della secondaria superiore alla quale intendono iscriversi. Superato l'esame, hanno diritto ad iscriversi al primo anno del triennio corrispondente, salva la facoltà di cambiare indirizzo, sulla base dei risultati, per scelta personale o su consiglio di esperti. Il cambio di indirizzo é subordinato al superamento di eventuali prove integrative in relazione alle discipline o alle parti dei programmi non svolti nell'indirizzo di provenienza.

Art. 33.

1. Il reclutamento e la progressione in carriera dei docenti della fase didattica conclusiva avvengono con le stesse modalità tecniche previste per i docenti della fase "media" di cui all'articolo 27. Il ruolo dei docenti del biennio, cosí come il loro reclutamento, resta tuttavia distinto, poichè - attesa la natura propedeutica del biennio in relazione alla prosecuzione nel triennio superiore con il quale costituisce un percorso didattico omogeneo - é richiesta diversità di preparazione e di competenza rispetto a quella dei docenti delle altre fasi della scuola dell'obbligo.

CAPO VII
CICLO SECONDARIO SUPERIORE



Art. 34.

1. Il ciclo secondario superiore ha una durata di cinque anni. Tale percorso si articola nelle seguenti fasi:

a) un biennio che costituisce la fase finale della scuola obbligatoria;
b) un triennio non obbligatorio, per gli alunni che intendono proseguire negli studi, che ha inizio dopo il superamento dell'esame di idoneità previsto al termine del biennio specifico.

2. Il triennio del ciclo secondario superiore porta a compimento la caratterizzazione culturale e la specificità tecnico-professionale di livello preuniversitario dei percorsi scelti e seguiti dagli alunni a partire dalla fase media dell'obbligo e gradualmente rinforzati attraverso il successivo studio delle discipline curriculari e le esperienze didattiche, tecniche e professionali conseguenti.
3. In relazione ai diversi percorsi disciplinari, alle specifiche direttrici didattico-culturali ed alle finalità formative, il triennio del ciclo secondario superiore si articola secondo i seguenti percorsi:

a) umanistico, nella sua realizzazione tradizionalmente denominata "Liceo Classico";
b) umanistico-scientifico, nei diversi itinerari disciplinari delle strutture denominate "Liceo Scientifico", "Liceo Pedagogico", "Liceo Linguistico";
c) tecnico-professionale, nella varietà delle strutture scolastiche denominate Istituti Tecnici;
d) artistico-musicale, nella tipicità del "Liceo Artistico", del "Liceo Musicale" e degli "Istituti d'arte applicata".

Art. 35.

1. La diversità dei percorsi risponde alla varietà degli interessi e delle méte culturali e professionali delle persone oltre che alle esigenze della società. Pertanto alcuni di essi, soprattutto nell'ambito tecnico-professionale si articolano in ulteriori specializzazioni curricolari. In base alle diverse finalità formative, i diversi percorsi risultano cosí caratterizati:

a) il percorso umanistico incentra la preparazione degli alunni soprattutto sullo studio approfondito delle discipline letterarie e classiche. Tale percorso é finalizzato al possesso di una solida cultura generale e di una struttura formativa idonea ad affrontare ogni tipo di studi universitari;
b) il percorso umanistico-scientifico fonda il suo impianto sul concorso di studi classici e scientifici in relazione alla specificità dei suoi sbocchi. In particolare:
1) il Liceo Scientifico, pur nell'ampio spettro di interessi, é piú propriamente propedeutico agli studi universitari di area scientifica;
2) il Liceo Pedagogico é finalizzato in modo particolare alla preparazione di base dei docenti nella scuola primaria;
3) il Liceo Linguistico si prefigge di fornire gli strumenti linguistici idonei per affrontare la varietà di professioni legate all'internazionalizzazione dei mercati oltre a porre le basi per gli studi universitari di Lingue e Letterature straniere;
c) il percorso tecnico-professionale é finalizzato a formare le diverse professionalità spendibili nel mondo del lavoro e della vita civile attraverso la varietà degli indirizzi degli Istituti Tecnici;
d) il percorso artistico prepara, all'interno della base culturale indispensabile, tecnici e cultori delle varie attività che compongono il nucleo essenziale della realtà artistica (architettura, scultura, pittura, musica).

2. Tutti i percorsi del ciclo secondario superiore, per la loro specificità culturale e didattica, sono autonomi nel senso che i programmi, il quadro orario degli insegnamenti, la classe di concorso dei docenti, il ruolo dei presidi nonché l'edificio o struttura scolastica sono normalmente distinti.
3. Ogni percorso disciplinare del triennio secondario superiore prevede l'insegnamento di discipline fondamentali, come - italiano, storia, filosofia, matematica, fisica, lingua straniera, scienze naturali - e di materie caratterizzanti che garantiscano la specificità del percorso curriculare.

4. In particolare si considerano discipline caratterizzanti:

a) per il Liceo Classico: latino, greco, filosofia, storia dell'arte;
b) per il Liceo Scientifico: latino, filosofia, matematica, fisica, scienze naturali;
c) per il Liceo Pedagogico: latino, filosofia, pedagogia, psicologia, didattica;
d) per il Liceo Linguistico: latino, 2º lingua straniera, 3º lingua straniera;
e) per gli Istituti Tecnici: 1º disciplina di indirizzo, 2º disciplina di indirizzo, 3º disciplina di indirizzo;
f) per il Liceo Artistico: storia dell'arte, 1º disciplina di indirizzo, 2º disciplina di indirizzo;
g) per il Liceo Musicale: storia della musica, 1º disciplina specifica, 2º disciplina specifica (strumento);
h) per gli Istituti d'Arte applicata: storia dell'arte, chimica e tecnologia dei materiali, progettazione e laboratori (secondo gli indirizzi).

5. In tutti i percorsi, alle discipline di cui ai commi 3 e 4, si aggiungono religione (facoltativa) ed educazione fisica.
6. Oltre alle discipline di cui ai commi 3 e 4, una commissione costituita in base ai medesimi criteri di cui all'articolo 29, comma 3, individua le altre discipline per le quali é impartito l'insegnamento nelle scuole superiori, secondo i percorsi elencati. L'individuazione é compiuta sulla base dei seguenti criteri:

a) consolidata tradizione culturale delle specifiche denominazioni scolastiche;
b) evoluzione dei saperi e dell'apertura di nuove frontiere scientifiche e culturali nonché di nuove esigenze della società nei suoi diversi livelli;
c) rifiuto dell'enciclopedismo e considerazione della priorità dello studio personale sull'allungamento del tempo scolastico, senza che ció pregiudichi esercitazioni scientifiche, tecnico-professionali o di laboratorio.

7. L'attività didattica si svolge nelle ore antimeridiane e, nel percorso umanistico e in quello umanistico-scientifico, l'orario settimanale non puó superare le trenta ore, per garantire agli alunni il tempo per lo studio personale. Gli altri percorsi curriculari che prevedono ore di laboratorio ed esercitazioni tecnico-pratiche nonché gli stessi percorsi umanistici, qualora sia stato deliberato il ricorso a tali strumenti didattici in via eccezionale, possono superare l'orario complessivo di trenta ore settimanali, rinviando tuttavia le suddette attività alle ore pomeridiane.
8. I settori distintivi degli Istituti tecnici sono otto in relazione alle qualificazioni. Essi, pertanto, si distinguono in:

a) commerciali;
b) industriali;
c) informatici;
d) per geometri;
e) per il turismo;
f) agrari;
g) nautici;
h) aeronautici.

9. Ogni settore di cui al comma 8 é suddiviso, a sua volta, in molteplici indirizzi che ne riassumono le numerose finalità operative e professionali, salvo ulteriori specializzazioni in campi aperti dalle nuove frontiere tecnologiche.

Art. 36.

1. La valutazione del profitto e del comportamento, sia in classe, sia in sede di scrutinio trimestrale o finale, avviene secondo quanto disposto all'articolo 25.
2. Particolare importanza riveste la trasparenza dell'atto valutativo, sia in classe, sia nell'ambito del Consiglio di classe di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) . Il docente della disciplina é sempre responsabile della valutazione specifica; egli, tuttavia, é tenuto a operare con professionalità, probità, competenza e rispetto dell'alunno, assumendosi la responsabilità di eventuali abusi.
3. Nelle valutazioni in classe, e soprattutto in quelle trimestrali in Consiglio, é indispensabile che, di fronte a situazioni negative, il docente responsabile dia precise e concrete indicazioni scritte - possibilmente specifiche e dettagliate - sui possibili rimedi e itinerari da seguire. La scuola comunica tali indicazioni anche alle famiglie.
4. L'alunno é dichiarato promosso ed é ammesso a frequentare la classe successiva se ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline. Non é ammesso a frequentare la classe successiva se, per quanto riguarda il profitto, presenta un quadro di insufficienze generalizzate tali da non essere recuperabili, ovvero insufficienze particolarmente gravi in discipline fondamentali e di indirizzo (almeno tre) che, sia pure in presenza di elementi positivi, rendono impossibile la prosecuzione efficace nella classe successiva.
5. Comportamenti irresponsabili o incivili o anche di assoluto disimpegno nei confronti della scuola, se sanzionati in occasione del loro verificarsi senza alcun risultato, precludono la promozione alla classe successiva. Tale decisione é presa a maggioranza assoluta del Consiglio di classe. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. Il passaggio alla classe successiva é sospeso se l'alunno, in un quadro generale non negativo, presenta insufficienze in discipline non fondamentali o di indirizzo o anche in alcune di queste ultime, per un massimo di tre, ma tali da consentire un recupero nel periodo di tempo concesso e una prosecuzione efficace nella classe successiva.
7. Una settimana prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, gli alunni la cui promozione é stata sospesa ai sensi del comma 6, dimostrano, attraverso le prove fissate dal Consiglio di classe e con le modalità proposte dai docenti responsabili delle discipline interessate, di aver recuperato le insufficienze a causa delle quali la loro promozione era stata sospesa. Al termine delle prove, il Consiglio di classe, su proposta dei docenti responsabili delle discipline esaminate, scioglie la riserva in senso positivo o negativo.
8. Qualora il Consiglio di classe decida a maggioranza in dissenso nei riguardi del singolo docente responsabile, deve motivare a verbale le ragioni della sua posizione e se ne assume la responsabilità nell'evenienza di un appello del docente al Provveditore agli studi. Quest'ultimo é tenuto a disporre immediatamente una ispezione tecnica.
9. Ai fini della preparazione per il recupero, gli allievi possono scegliere singolarmente o lo studio personale, o lezioni private a cura della famiglia, oppure seguire i corsi organizzati dalla scuola su richiesta di un congruo numero di famiglie stabilito autonomamente dai singoli istituti. I corsi durano almeno un mese, sono a carico della scuola, la quale tuttavia puó chiedere un contributo alle famiglie che ne usufruiscono, escluse quelle con reddito reale pari o inferiore a quello definito di povertà.

Art. 37.

1. L'istruzione e la formazione professionale successive al periodo di scuola obbli gatoria, e finalizzate all'inserimento nel lavoro, rientrano nella responsabilità e competenza delle regioni nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni curano la formazione professionale e l'avvio al lavoro dei giovani attraverso l'istituzione diretta di corsi di qualificazione, comprese le scuole d'arte - a livello provinciale e comunale - e favorendo la creazione da parte degli enti locali, istituzioni e organizzazioni private, industrie e strutture lavorative interessate.
2. Gli Istituti professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assorbiti dagli omologhi Istituti tecnici di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) , assumendone titolazione, programmi, sviluppo e qualità didattico-tecniche, previa riqualificazione, mediante corsi specifici, dei docenti provenienti dagli Istituti professionali, ove ritenuto necessario. Il riscontro di eventuali carenze di specializzazione professionale puó essere colmato istituendo nuovi indirizzi di istituto tecnico. In relazione alla preparazione professionale, sia successiva al periodo dell'obbligo, sia relativa alla frequenza di un percorso tecnico-professionale, é data facoltà ai singoli Istituti di inserire nel quadro disciplinare, senza stravolgerne la valenza e l'efficacia essenziale, nuove materie, secondo specifiche esigenze e richieste provenienti dalle singole realtà locali.

Art. 38.

1. Nel rispetto rigoroso di quanto previsto negli articoli precedenti, una commissione tecnica di docenti, presidi e ispettori con almeno venti anni di onorato servizio, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, dopo essere stati selezionati a livello nazionale predispone i programmi di insegnamento, la loro scansione annuale di massima, il numero di ore di lezione settimanali per ogni singola disciplina in relazione ai diversi percorsi e secondo le diverse finalità formative di ogni singolo triennio secondario superiore e i tipi di verifica da effettuare. Per problemi specifici, la commissione potrà servirsi, di volta in volta, di studiosi e tecnici specializzati di settore, convocati appositamente come consulenti. I programmi sono formulati in modo sintetico, essenziale, ben coordinato con quanto già studiato nelle fasi precedenti del medesimo orientamento.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione si ispira a criteri di continuità con la tradizione culturale italiana, senza peraltro escludere elementi innovativi determinati dall'evoluzione dei saperi, dalla nascita di nuove discipline e, per quel che concerne i percorsi tecnico-professionale ed artistico, dalle esigenze sociali e del territorio.

Art. 39.

1. Il reclutamento del personale docente del ciclo secondario superiore avviene esclusivamente attraverso concorsi per titoli ed esami a cadenza biennale, secondo i criteri di cui dall'articolo 27.
2. Si accede ai concorsi con i seguenti titoli:

a) laurea - o diploma qualora previsto - nella disciplina o nelle discipline per il cui insegnamento si concorre;
b) corso biennale di specializzazione didattica nella disciplina o nelle discipline per le quali si concorre. Il corso deve essere frequentato in strutture di livello universitario e deve prevedere valutazioni in itinere , esame e punteggio finale;
c) due anni di tirocinio - valutato positivamente - con assistenza di tutor nelle discipline, e nella classe di concorso per le quali si chiede l'immissione in ruolo.

3. Il corso di specializzazione ed il biennio di tirocinio di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere svolti contemporaneamente.
4. L'orario di cattedra dei docenti, salvo quanto previsto agli articoli 7 e 17, é di di ciotto ore distribuite in non meno di cinque giorni per settimana. Ai docenti di discipline che prevedono correzioni di prove scritte viene riconosciuto uno straordinario di otto ore mensili. Il servizio scolastico relativo alle incombenze e ai doveri connessi con la funzione docente viene prestato secondo necessità, su disposizione del preside, ma non puó superare complessivamente le cento ore in un anno scolastico.
5. La retribuzione dei docenti oltre che alla dignità della funzione, deve essere commisurata anche al riconoscimento della maggiore professionalità, del maggior carico di responsabilità educativa e dei maggiori oneri di aggiornamento che la funzione comporta a seconda dei diversi gradi scolastici. Nel quadro dell'integrazione europea essa non deve essere comunque inferiore a quella media dei docenti pari grado dei paesi dell'Unione europea.

Art. 40.

1. I candidati che superano il concorso, ma non ottengono la cattedra, vengono iscritti d'ufficio in una graduatoria permanente e ad esaurimento. Detta graduatoria - integrabile anno per anno mediante nuovi punteggi acquisibili per titoli ed esami - viene utilizzata anche per le supplenze.
2. Il docente ha il diritto-dovere di insegnare la sua disciplina e di valutare i risultati del suo insegnamento negli alunni a lui affidati. Nessuno puó interferire sulla sua valutazione professionale, della quale resta unico responsabile anche in sede di scrutinio, salvo abusi documentati dei quali potrebbe rispondere anche penalmente.
3. Il personale della scuola puó essere licenziato per inidoneità al proprio ufficio di insegnante e di educatore, sancita da almeno due procedimenti ispettivo-disciplinari, o per condanna penale passata in giudicato.
4. In casi di grave urgenza il preside puó disporre la sospensione dall'insegnamento di un docente con provvedimento che deve essere motivato per iscritto alle autorità su periori competenti, entro tempi ragionevolmente brevi.

CAPO VIII
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

DIRETTIVO, ISPETTIVO,

PROVVEDITORIALE



Art. 41.

1. Al ruolo direttivo (con qualifica dirigenziale), si accede esclusivamente tramite concorsi pubblici per titoli ed esami che devono prevedere prove adeguate di accertamento della professionalità. Possono accedere a tali concorsi solo docenti con un'anzianità nei ruoli di almeno sette anni e con due anni di tirocinio nella funzione di vicario (vicepreside).
2. La funzione vicariale non é elettiva ma anch'essa concorsuale, a livello regionale. Possono accedervi i docenti con non meno di cinque anni di insegnamento.
3. Il sistema di reclutamento tramite concorso tende a garantire la selezione del personale piú qualificato e idoneo alla mansione da ricoprire. I ruoli dei presidi sono diversificati e non intercambiabili, in relazione ai vari gradi dell'istruzione e, all'interno della secondaria di secondo grado, in rapporto alla specificità dei vari percorsi al fine di garantire il massimo livello di professionalità e una direzione idonea a perseguire le finalità particolari del tipo di studi scelto dall'alunno.
4. La retribuzione del personale direttivo deve essere equiparata a quella dirigenziale di altre amministrazioni dello Stato; essa é rapportata comunque a quella prevista nei paesi dell'Unione europea per la medesima funzione.
5. Il Preside é il rappresentante legale oltre che il massimo responsabile dell'istituto scolastico. Presiede ogni organismo interno alla sua scuola. Sceglie i propri collaborato ri secondo le esigenze dell'istituto, nel numero previsto dalla normativa.
6. Il Preside puó essere trasferito con provvedimento disciplinare o licenziato per inettitudine o abuso d'ufficio dopo due procedimenti ispettivo-amministrativi o dopo una sentenza penale. In casi di particolare gravità e urgenza puó essere sospeso dal servizio con provvedimento del Provveditore agli studi motivato per iscritto e sul quale deve pronunciarsi il Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni, pena l'invalidità del provvedimento.

Art. 42.

1. Il personale ispettivo e dei provveditorati é reclutato esclusivamente mediante concorso per titoli ed esami al fine di sottrarre compiti cosí importanti ed impegnativi alla tutela ed al condizionamento politico-partitico. La partecipazione ai concorsi ispettivi e provveditorali é consentita esclusivamente a coloro che provengono dal ruolo dei docenti. Titoli di servizio richiesti per il concorso ispettivo sono:

a) anzianità di insegnamento di otto anni;
b) anzianità di presidenza in un istituto scolastico di otto anni.

2. Ogni istituto deve essere visitato almeno una volta all'anno sia in relazione agli aspetti didattico-educativi, sia sul versante dell'amministrazione economico-finanziaria. La funzione ispettiva si attiva su mandato e si esplica nell'ambito dello stesso. Oltre allo specifico compito di indagine e ricerca su fatti, situazioni, responsabilità, va rafforzata la funzione di consulenza generale sui problemi di gestione della scuola.
3. I titoli di servizio richiesti per l'ammissione al concorso a Provveditore agli studi sono i seguenti:
a) anzianità di insegnamento di otto anni;
b) anzianità nella funzione di Preside di otto anni;
c) anzianità di servizio ispettivo di cinque anni.

Costituisce titolo preferenziale il possesso della laurea in giurisprudenza.

4. Il Provveditore agli studi esercita funzioni di consulenza, di coordinamento, di controllo e disciplinari sul territorio provinciale. É affiancato, a seconda delle funzioni indicate, da gruppi operativi composti da uno/due ispettori specializzati, uno/due presidi, uno/due docenti, un funzionario con compiti di segretario del gruppo.
5. Il Provveditore puó essere rimosso per inidoneità, per inefficienza o per abuso, sanciti da procedimento amministrativo ed é destituito a seguito di condanna penale. Una apposita commissione a livello nazionale stabilisce le specifiche modalità concorsuali in relazione alle competenze, professionalità e capacità personali richieste per la partecipazione ai concorsi direttivi, ispettivi e provveditoriali.

CAPO IX
ORGANI COLLEGIALI



Art. 43.

1. Gli organi collegiali della scuola si distinguono in:

a) nazionali;
b) provinciali;
c) di istituto.

2. In quanto organi di governo scolastico é indispensabile che gli organi di cui al comma 1 siano costituiti:

a) secondo il criterio di omogeneità o analogia di funzione;
b) secondo il criterio di competenza, in relazione ai compiti affidati all'organo.

3. Per i princípi di omogeneità e di competenza, non possono far parte istituzionalmente degli organi collegiali persone che per funzione o per incompetenza siano estranee al governo amministrativo o didattico della scuola, come il personale non docente, i rappresentanti dei genitori, i rappresentanti degli alunni, i rappresentanti sindacali, i rappresentanti di aziende o di enti locali.
4. Nel caso in cui l'organo di governo scolastico, per la specificità delle decisioni da assumere, abbia bisogno di consulenza, puó cooptare tecnici o rappresentanti dei gruppi, organizzazioni o enti sopra elencati. I membri temporanei dell'organo collegiale cooptati di volta in volta non hanno diritto di voto.

Art. 44.

1. É costituito quale organo collegiale nazionale il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI). Esso é composto:

a) da personalità del mondo accademico in grado di fornire supporti consultivi al ministro e al Parlamento sui problemi dell'istruzione;
b) da illustri studiosi di chiara fama;
c) da ispettori, presidi, docenti appartenenti ad associazioni nazionali professionali, non sindacali, in qualità di loro rappresentanti.

2. Le personalità del mondo accademico e gli studiosi di chiara fama di cui al comma 1, lettere a) e b), sono scelti dal Parlamento in base a titoli e a liste predisposte dalle università secondo rigidi criteri di competenza possibilmente fuori delle appartenenze politiche.

3. Il CNPI ha compiti di consulenza; tuttavia, in alcune materie, determinate dal Parlamento, il parere del CNPI é vincolante.
4. Oltre a compiti di consulenza, sono affidati al CNPI funzioni di indagine e di decisione di natura disciplinare in casi di particolare gravità, riguardanti il personale ispettivo, direttivo, docente. A tale riguardo, il CNPI puó articolarsi in piú commissioni fra i cui componenti devono sempre rientrare, a tutela del soggetto sottoposto a giudizio, oltre ad un ispettore specializzato, due presidi della categoria, due docenti - di pari grado e possibilmente della medesima disciplina, se il soggetto sottoposto a giudizio é un docente - e un funzionario specializzato in diritto amministrativo - convocato ad hoc , se necessario - che assumerà le funzioni di segretario della Commissione. I rappresentanti sindacali non possono in nessun caso essere componenti delle commissioni di cui al presente comma.
5. Il soggetto sottoposto al procedimento di cui al comma 4 puó sempre avvalersi di un patrocinio legale.

Art. 45.

1. Sulla base dei criteri di omogeneità e competenza di cui all'articolo 43, anche il Consiglio scolastico provinciale é composto da personale scolastico qualificato ed é presieduto dal Provveditore agli studi. Sono componenti del Consiglio scolastico provinciale i presidi, in numero tale da assicurare la presenza delle diverse tipologie di scuole e istituti, e i docenti, in numero tale da rappresentare i diversi gradi scolastici. Il numero complessivo dei componenti, escluso il Provveditore, non puó superare le sedici unità.
2. I componenti del Consiglio scolastico provinciale sono nominati dal Provveditore agli studi su liste proposte dagli istituti scolastici e unificate secondo titoli, competenza, anzianità, appartenenza ai diversi gradi e tipologia di istituto.
3. Il Consiglio scolastico provinciale si avvale, di volta in volta e in relazione ai problemi affrontati, di tecnici o di rappresentanti sindacali o di associazioni di genitori o di studenti, o di enti locali, in veste di consulenti, senza diritto di voto.

Art. 46.

1. A livello di istituto gli organi collegiali sono i seguenti:

a) il Collegio dei docenti, composto da tutti i docenti dell'istituto, con funzioni di esame e deliberazione sui problemi di carattere didattico-metodologico. In relazione alle sue decisioni, sono salvaguardati sempre il diritto degli alunni alla completezza degli insegnamenti e la libertà metodologico-didattica dei singoli docenti. Quando i docenti superano il numero di cinquanta unità, il Collegio si articola in commissioni incaricate di studiare gli argomenti posti all'ordine del giorno a cura del Preside, prima di essere votate nella sede plenaria;
b) il Consiglio di presidenza, composto dal Preside, dal docente vicario, dal segretario amministrativo e da quattro docenti, due dei quali scelti dal Preside e due eletti dal Collegio dei docenti. Il Consiglio di presidenza assume tutti i compiti dell'attuale Consiglio di istituto o Consiglio di amministrazione. É in sua facoltà farsi assistere da consulenti tecnici esterni, competenti nelle materie da affrontare. Esso, inoltre, puó cooptare, di volta in volta, i rappresentanti del personale non docente, dei genitori degli studenti maggiorenni, dei rappresentanti sindacali, degli enti locali, o altre persone interessate, quando siano in discussione argomenti che richiedano la loro presenza. Le persone esterne al Consiglio di presidenza, comunque convocate, non hanno diritto di voto. Tra i compiti del Consiglio di presidenza rientra anche quello di valutare suggerimenti e proposte del Collegio dei docenti o dei rappresentanti di genitori e degli studenti. Qualora il Consiglio di presidenza ritenga di non accettare tali proposte, é tenuto a motivare il diniego per iscritto;
c) il Consiglio di classe, composto esclusivamente dai docenti delle singole classi presieduti dal Preside o da un suo delegato. I compiti sono di carattere metodologico-didattico, valutativi e disciplinari. In relazione alla valutazione dei singoli alunni, poichè la valutazione é strettamente connessa con l'insegnamento, spetta al singolo docente la responsabilità del giudizio e del voto relativi alla propria disciplina. Tale valutazione, nel pieno rispetto della personalità dell'alunno, é espressa con criteri di competenza, di professionalità e di probità. Ogni docente, su richiesta dei colleghi, é tenuto a fornire gli eventuali riscontri oggettivi delle sue valutazioni. Gli abusi documentati possono dar luogo a procedimenti disciplinari e a denunce penali.

2. Tutti gli organi collegiali a livello di istituto sono presieduti dal Preside o da un suo delegato. Il Preside é il responsabile anche delle commissioni interne nominate dal Collegio dei docenti per esaminare singoli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute plenarie.
3. Gli studenti e i genitori possono riunirsi in assemblee interne apartitiche e finalizzate esclusivamente alla collaborazione con gli organi scolastici sia sul piano educativo sia su quello della massima efficacia formativa dell'istituto. Tali riunioni possono svolgersi solo in ore non coincidenti con quelle di lezione.
4. Le riunioni delle assemblee di cui al comma 3 sono disciplinate da appositi regolamenti. Il presidente é eletto fra i componenti a maggioranza. Le assemblee, attraverso comitati liberamente eletti, possono presentare al Consiglio di presidenza suggerimenti e proposte in merito alla vita dell'istituto, in relazione alle quali il Consiglio di presidenza é tenuto a motivare per iscritto le ragioni dell'eventuale rifiuto delle proposte stesse secondo quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera b) .

CAPO X
ESAMI Dl STATO



Art. 47.

1. Tutti i corsi quinquennali del ciclo secondario superiore si concludono con un esame di Stato. A tale esame si accede o per ammissione degli alunni da parte del Consiglio di classe al termine dell'ultimo anno di corso o, nel caso dei privatisti, dietro presentazione di apposita domanda.

Art. 48.

1. Indipendentemente dal percorso di studi seguito, il diploma si consegue previo superamento:

a) delle prove relative alle discipline fondamentali;
b) delle prove relative alle discipline caratterizzanti o specifiche di indirizzo.

2. Le discipline di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono precisate fin dall'inizio del triennio superiore nel quadro disciplinare relativo ai singoli percorsi. La distinzione e l'indicazione delle discipline fondamentali e caratterizzanti dei diversi percorsi vengono comunque richiamate nella circolare ministeriale che fissa i criteri generali per gli scrutini ed esami di fine anno scolastico. Le discipline d'esame sulle quali i candidati sostengono le prove non possono essere complessivamente superiori a sei. Per le altre discipline dell'ultimo anno non comprese tra quelle di esame, i voti attribuiti dai docenti negli scrutini finali sono recepiti dalla Commissione di esame e contribuiscono a determinare la valutazione finale della maturità del candidato in una misura pari al 20 per cento del punteggio finale.

Art. 49.

1. Le Commissioni di esame sono nominate su base nazionale, secondo due distinte graduatorie pubbliche, una per i Presidenti e una per i Commissari, verificabili e comunque sottratte alla discrezionalità amministrativa. Nella graduatoria per i Presidenti sono inseriti i presidi di ruolo degli istituti superiori o in quiescenza da non piú di tre anni di età non superiore ai settanta anni, secondo le relative specificità professionali. Nella graduatoria per i Commissari sono inseriti i docenti di ruolo nella secondaria superiore, anche in quiescenza da non piú di tre anni e di età non superiore ai settanta anni, secondo le diverse discipline in cui sono titolari.
2. Un presidente puó essere chiamato, in caso di emergenza, a presiedere anche una seconda Commissione. Esaurita la graduatoria dei Presidi degli istituti superiori, si puó attingere per la nomina a Presidente a quella dei docenti di ruolo secondo un rigido criterio di anzianità e titoli. La partecipazione ai lavori d'esame costituisce dovere d'ufficio. Il rifiuto della nomina o la mancata presentazione, salvi i casi di grave impedimento chiaramente documentati e oggetto di apposita verifica, costituisce assenza ingiustificata, fa decadere dal diritto allo stipendio per il periodo di assenza e puó dar luogo a procedimento disciplinare, fino al licenziamento.
3. Le Commissioni sono composte da cinque membri, oltre al presidente, tutti rigorosamente esterni. I docenti possono essere nominati commissari per una o piú discipline. L'istituto é rappresentato dal preside o da un suo delegato il quale non fa parte della Commissione ma é a disposizione della stessa per ogni collaborazione, informazione o documentazione in merito ai lavori d'esame.

Art. 50.

1. Le prove d'esame sono distinte in:

a) prove scritte;
b) prove orali;
c) prove pratiche.

Le prove sono uguali su tutto il territorio nazionale per lo stesso tipo di esame. I testi delle prove sono predisposti da una Commissione di esperti nominata dal Ministero della pubblica istruzione e comprendente un ispettore, un preside e tanti docenti quante sono le discipline oggetto di prova scritta. In via preliminare il Ministero puó raccogliere tracce, indicazioni e suggerimenti da parte dei diversi istituti tramite un questionario apposito le cui risposte sono consegnate alla Commissione.

2. La prima prova scritta per tutti gli esami di maturità é di Italiano. La prova di Italiano scritto non é la stessa per tutti i tipi di percorso ma é rapportata, per contenuti e livello formale, agli studi seguiti. Essa mira a valutare, oltre all'uso corretto della lingua, la capacità espressiva del candidato e il possesso del patrimonio culturale congruo al tipo di maturità affrontata.
3. La seconda prova scritta (ed eventualmente la terza) verte su una o due discipline caratterizzanti il percorso di studi.
4. Le prove orali riguardano sei discipline, oltre l'italiano, delle quali tre fondamentali e tre caratterizzanti, specificate dal Ministero contestualmente alla nomina delle Commissioni d'esame. Esse, suddivise in due gruppi omogenei, sono affrontate singolarmente in due giornate differenti. I colloqui specifici sono condotti dal commissario della disciplina sulla quale verte l'esame. Allo stesso commissario lutazione di merito della prova sostenuta nella valutazione al fine di garantire competenza e quindi l'effettuazione di una reale verifica di livello e qualità delle acquisizioni da parte dei singoli candidati, soprattutto in relazione alle conoscenze e competenze nelle discipline di indirizzo delle diverse maturità. Il Presidente e gli altri commissari hanno diritto d'intervento, ma la valutazione spetta al commissario, il quale tuttavia ne assume anche tutta la responsabilità.
5. Le prove pratiche, richieste dalla peculiarità delle discipline d'esame, soprattutto nelle maturità tecniche o professionali, costituiscono la seconda o la terza delle prove scritte e nella loro effettuazione sono guidate o sorvegliate dal commissario esterno con la collaborazione del tecnico di laboratorio della scuola.
6. La revisione degli elaborati, per la quale deve essere previsto un congruo numero di giorni, viene svolta nella sede di esame. La responsabilità della valutazione della singola disciplina é del commissario competente. Alla revisione degli elaborati sono presenti obbligatoriamente i commissari che costituiscono la sottocommissione di competenza o altri, di altra sottocommissione, che lo desiderino. Il Presidente vigila ed é responsabile finale della correttezza delle operazioni. Nel caso di presunti abusi, scorrettezze, inadempienze, puó sospendere i lavori e promuovere una immediata ispezione. Per quel che concerne la valutazione della prova delle singole discipline - scritte o orali - gli altri commissari presenti possono esprimere pareri, promuovere approfondimenti con il collega responsabile, ma il giudizio finale di merito spetta al commissario nominato per quella disciplina.

Art. 51.

1. Alla formazione del giudizio finale di maturità e alla sua quantificazione in centesimi convergono autonomamente:

a) per il 20 per cento i risultati degli scrutini finali relativi alle altre discipline dell'ultimo anno, non comprese quelle d'esame;
b) per il 40 per cento i risultati delle prove scritte;
c) per il 40 per cento i risultati delle prove orali, ivi comprese le valutazioni relative alle prove tecnico-pratiche.

2. La Commissione, su proposta del Presidente, puó stabilire di tener conto anche del curriculum del candidato. Tuttavia il punteggio attribuito al curriculum non potrà mai superare - sommato a quello relativo alle discipline dell'ultimo anno non comprese negli esami - i venti punti riservati a tale valutazione.
3. In sede di valutazione finale del giudizio di maturità e del punteggio conseguente, eventuali aggiustamenti sono consentiti alla Commissione, ma solo se raccolgono il consenso dei due terzi dei commissari e qualora le ragioni della variazione vengano specificate per iscritto a verbale. Il presidente che ravvisi abusi o scorrettezze puó sospendere qualsiasi giudizio valutativo in sede di scrutinio finale e sottoporre il caso al Provveditore locale che disporrà immediata visita ispettiva.

Art. 52.

1. Ogni commissione non puó esaminare un numero di candidati interni superiore alle settanta unità. In presenza di candidati privatisti - che non possono superare le dieci unità - la quota massima di candidati puó diminuire di due unità per ogni privatista. In considerazione dell'aumento di discipline oggetto di prove orali, il numero massimo di candidati da esaminare in ogni giornata non puó superare le quattro unità.

Art. 53.

1. Il Ministro della pubblica istruzione si fa carico di ottenere dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato compensi congrui alla delicatezza e alla difficoltà del compito affidato ai membri delle Commissioni.

Art. 54.

1. I diversi diplomi di maturità - ad eccezione dei diplomi di maturità classica e scientifica - danno diritto all'accesso universitario nelle sole facoltà coerenti con gli studi seguiti. Si puó in ogni caso richiedere l'iscrizione a facoltà non coerenti con il proprio diploma previo superamento di valutare una serie di prove disposte dalle stesse facoltà universitarie al fine di misurare nei richiedenti la presenza o meno dei prerequisiti fondamentali per la frequenza della facoltà richiesta.