DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati il 19 maggio 1998, in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati CONTENTO, SELVA, MANTOVANO, FRAGALÁ,
SIMEONE e GIORGETTI Alberto (2602); BORGHEZIO, SIGNORINI, ROSCIA e
MARTINELLI (2607)
(V. Stampati Camera nn. 2602 e 2607 )
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(BASSANINI)
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
col Ministro della difesa
(ANDREATTA)
e col Ministro delle finanze
(VISCO)
(V. Stampato Camera n. 3890 )
approvato dalla Camera dei deputati il 19 maggio 1998
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed
effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche
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Art. 1.
1. Nei procedimenti disciplinari ed amministrativi a carico di dipendenti
di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici non economici o di enti a
prevalente partecipazione statale, la sentenza penale irrevocabile di
condanna per delitti contro la pubblica amministrazione ha efficacia di
giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua
illiceità e della responsabilità del condannato.
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Art. 2.
1. Allorché nei confronti di un dipendente di amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici non economici o di enti a prevalente
partecipazione statale venga pronunciato il decreto che dispone il giudizio
per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione di
appartenenza lo trasferisce ad ufficio diverso da quello in cui presta
servizio con attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e
mansioni, a quelle svolte in precedenza.
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Art. 3.
1. Nel caso di condanna in primo grado a pena detentiva superiore a sei
mesi per delitti contro la pubblica amministrazione, i dipendenti di cui
all'articolo 1 sono sospesi dalle funzioni fino alla sentenza definitiva.
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Art. 4.
1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei
dipendenti indicati nell'articolo 1 per delitti contro la pubblica
amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale é comunicata al competente procuratore regionale della
Corte dei conti affinchè promuova entro trenta giorni il procedimento
di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.
Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
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Art. 5.
1. Le disposizioni della presente legge prevalgono, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2- bis , del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle disposizioni
di natura contrattuale regolanti la materia.
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Art. 6.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti
penali, disciplinari ed amministrativi in corso alla data di entrata in
vigore della legge stessa.
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Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |