Legislatura 13º - Disegno di legge N. 3285

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3285


DISEGNO DI LEGGE


approvato dalla Camera dei deputati il 19 maggio 1998, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati CONTENTO, SELVA, MANTOVANO, FRAGALÁ, SIMEONE e GIORGETTI Alberto (2602); BORGHEZIO, SIGNORINI, ROSCIA e MARTINELLI (2607)

(V. Stampati Camera nn. 2602 e 2607 )

e del disegno di legge



presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

e col Ministro delle finanze

(VISCO)

(V. Stampato Camera n. 3890 )

approvato dalla Camera dei deputati il 19 maggio 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 21 maggio 1998



Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche





DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

1. Nei procedimenti disciplinari ed amministrativi a carico di dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici non economici o di enti a prevalente partecipazione statale, la sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della responsabilità del condannato.
2. Nei procedimenti disciplinari ed amministrativi di cui al comma 1 la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia con riferimento all'accertamento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica.

Art. 2.

1. Allorché nei confronti di un dipendente di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici non economici o di enti a prevalente partecipazione statale venga pronunciato il decreto che dispone il giudizio per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad ufficio diverso da quello in cui presta servizio con attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza.
2. Il trasferimento, salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio, perde efficacia se per il fatto é pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza definitiva. In caso di sentenza di proscioglimento, l'amministrazione é tenuta ad adottare i provvedimenti consequenziali nei die ci giorni successivi alla formale comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.
3. All'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto é altresí comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando é emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche economici, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319- ter , 320 e 323 del codice penale o dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".

Art. 3.

1. Nel caso di condanna in primo grado a pena detentiva superiore a sei mesi per delitti contro la pubblica amministrazione, i dipendenti di cui all'articolo 1 sono sospesi dalle funzioni fino alla sentenza definitiva.
2. A decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 317, 318, 319, 319- ter , 320 e 323 del codice penale il rapporto di lavoro é risolto. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente é sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare.
3. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza irrevocabile, ancorchè a pena condizionatamente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego puó essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.
4. Nel caso di sentenza di condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione é disposta la confisca, a norma dell'articolo 240 del codice penale. Qualora si tratti di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza é trasmessa alla procura generale presso la Corte dei conti la quale procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.
5. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 4. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano.
6. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

Art. 4.

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 1 per delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale é comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinchè promuova entro trenta giorni il procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 5.

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2- bis , del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2- bis , del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, derogare alle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, disciplinari ed amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.