DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, PERA, GRECO, CENTARO, PASTORE,
SCOPELLITI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BUCCI, CAMBER,
CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, D'ALÍ, DE ANNA, DI
BENEDETTO,FILOGRANA, GAWRONSKI, GERMANÁ, GRILLO,
LASAGNA, LAURIA Baldassare, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MANIS,
MELUZZI, MUNDI, MUNGARI, NOVI, PIANETTA, RIZZI, SCHIFANI, SCOGNAMIGLIO
PASINI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI e VERTONE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1997
Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari
ONOREVOLI SENATORI. - Il modello accusatorio, scelto dal legislatore come
base del codice di procedura penale, risponde all'acquisita consapevolezza
dell'importanza della sfera giuridica dei diritti fondamentali del
cittadino, che devono essere garantiti anche nei confronti
dell'autorità. Corrisponde, inoltre, ad un necessario adeguamento del
legislatore ordinario ai princípi costituzionali, ed al recupero
giuridico e culturale della centralità delle garanzie individuali.
Esso, inoltre, dà come acquisito il principio secondo cui le
disfunzioni e la disorganizzazione della macchina giudiziaria non debbano
ripercuotersi sull'imputato.
Il codice di procedura penale colloca al centro dell'intero iter
processuale il dibattimento, momento di formazione della prova, e
riconosce come propri princípi fondamentali il contraddittorio fra le
parti e la parità fra accusa e difesa.
Preliminare al dibattimento é la fase investigativa, preordinata
all'acquisizione ed alla raccolta delle fonti di prova. Tale fase é
caratterizzata dalla presenza di un soggetto cui ancora non é stato
imputato alcun reato, ma nei confronti del quale si procede ad indagini che
tendono all'accertamento dei fatti oggetto di notizia di reato e della loro
rilevanza penale.
La cronaca giudiziaria dei primi anni di applicazione del codice di
procedura penale ha posto l'accento proprio sulla fase delle indagini
preliminari, fase in cui appaiono affievolite le garanzie che assistono
l'indagato.
Si é, in realtà, evidenziato l'eccessivo potere del
pubblico ministero, vero e proprio "signore della prova" nella fase
predibattimentale e le carenze dei controlli sul suo operato.
Occorre, pertanto, un effettivo recupero della funzione e del ruolo della
giurisdizione nella fase di indagine attraverso la rivalutazione della
figura del giudice per le indagini preliminari.
D'altra parte é stata vanificata la rigida disciplina dei termini
previsti per la durata delle indagini, con il conseguente consolidarsi del
pieno arbitrio del pubblico ministero sui tempi di indagine.
Si é cioé verificata una vera e propria gestione arbitraria
della notizia di reato, sia per i tempi, sia per l'utilizzazione, essendo
stato spesso utilizzato un singolo procedimento per la ricerca
indiscriminata di notizie di reati relative a fatti diversi da quelli
oggetto di indagini, in modo da creare una sorta di "varco processuale" per
procedere ad accertamenti volti ad ottenere un abnorme monitoraggio
dell'intera attività di una persona fin dal momento della sua
nascita.
Ruolo del GIP.
Nella prospettiva di riforma del processo penale é emersa la
necessità di una ridisegnazione, all'interno del processo, dei ruoli
del giudice e del pubblico ministero, tendendo in tale modo ad eliminare le
disfunzioni che contraddistinguevano il sistema precedente: da ció
l'esigenza di una netta separazione della funzione accusatoria-probatoria da
quella giurisdizionale.
Il legislatore del 1987 ha, pertanto, operato in tale direzione tentando
di riportare il pubblico ministero al suo " ruolo di parte" cui spetta la
direzione delle indagini preli minari e, contemporaneamente, creando una
nuova figura di giudice che opera durante la fase di indagini preliminari,
senza peró esserne il titolare.
L'articolo 328 del codice di procedura penale fissa le modalità e
le circostanze di esercizio del ruolo assegnato al giudice per le indagini
preliminari, stabilendo la tipicità degli interventi del giudice per
le indagini preliminari nella fase investigativa; interventi che devono
presupporre specifica richiesta del pubblico ministero o delle parti private
a ció legittimate.
Il giudice per le indagini preliminari, pertanto, viene identificato come
un organo destinato a funzionare in singole e specifiche situazioni senza
peró attribuzione effettiva di compiti di vigilanza delle indagini
svolte dal pubblico ministero. É proprio questa impostazione che
contiene in sè i germi di una disfunzione capace di vanificare il
ruolo di controllo che dovrebbe, al contrario, caratterizzare la figura di
tale organo. Il giudice per le indagini preliminari, infatti, si trova
costretto ad assumere le decisioni piú delicate sulla base del
materiale raccolto e selezionato dal pubblico ministero, con la conseguenza
di ridursi, come autorevolmente affermato in dottrina, ad un mero "organo di
facciata" o come ugualmente sottolineato " ad una sorta di alibi per
asserire che i poteri del nuovo pubblico ministero sono controllati
già a sufficienza all'interno del procedimento".
Occorre, pertanto, procedere ad una effettiva rivalutazione della
funzione giurisdizionale nella fase delle indagini preliminari, aumentando i
controlli endoprocessuali sull'operato del pubblico ministero.
Ció deve avere luogo attraverso il recupero della funzione del
giudice per le indagini preliminari e del rafforzamento del suo ruolo di
controllo attraverso un allargamento delle funzioni.
L'articolo 1 del presente disegno di legge, con l'introduzione del comma
1- ter nell'articolo 328 del codice di procedura penale, é
volto in tal senso: si prevede, infatti, che le parti private legittimate a
norma del comma 1 dell'articolo 328 possano chiedere al giudice per le
indagini preliminari la verifica della legittimità dell'operato del
pubblico ministero nella conduzione delle indagini, con specifico
riferimento a uno o piú fatti. Ove il giudice per le indagini
preliminari riscontri che il pubblico ministero abbia violato norme di
legge, adotta i provvedimenti conseguenti ordinandogli di conformarsi alle
norme violate.
Al giudice per le indagini preliminari é inoltre concessa, con
l'introduzione nell'articolo 328 del comma 1- quater, la
facoltà di procedere ad una qualificazione del fatto-reato diversa da
quella operata dal pubblico ministero. Attualmente, nel procedere
all'iscrizione del nome di una persona nel registro degli indagati, il
pubblico ministero formula per il fatto oggetto di indagini una
qualificazione giuridica che puó mutare, nel corso delle indagini
stesse, ove emergano nuovi elementi. Con l'odierno disegno di legge si
amplia di fatto il ruolo del giudice per le indagini preliminari al quale
é attribuito il potere di procedere ad una qualificazione giuridica
del fatto diversa rispetto a quella determinata dal pubblico ministero. Il
pubblico ministero é, pertanto, chiamato all'accertamento dei fatti e
della loro penale rilevanza, ma il giudice per le indagini preliminari non
é piú legato alle conclusioni del pubblico ministero potendo
esercitare il proprio controllo sulla qualificazione del fatto.
Il comma 1- quinquies del medesimo articolo 328 conferisce al
giudice per le indagini preliminari un potere di impulso per le indagini,
potere in ogni caso non autonomo, ma condizionato alla richiesta delle parti
legittimate. Il pubblico ministero ha l'obbligo, a norma dell'articolo 358,
di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore delle persone
sottoposte alle indagini. L'indagato, con specifica e dettagliata richiesta
al giudice per le indagini preliminari, puó chiedere a quest'ultimo
l'emissione di un provvedimento che imponga al pubblico ministero di pro
cedere agli accertamenti di cui al citato articolo 358.
Attraverso il potenziamento del ruolo del giudice per le indagini
preliminari si recupera la necessaria terzietà della funzione
giurisdizionale.
Durata delle indagini preliminari.
Il codice di procedura penale, in applicazione dell'articolo 48 della
legge di delega, fissa un termine perentorio per la conclusione delle
indagini preliminari. L'introduzione di rigide scadenze temporali per
l'espletamento della fase preliminare di indagine ha la funzione di garanzia
per il diritto della persona indagata ad un procedimento in tempi
ragionevoli, poichè " formandosi la prova in dibattimento,
l'eccessiva distanza temporale tra i fatti e la formazione delle prove rende
questa incerta ed opaca".
La fase delle indagini preliminari é segnata da un momento
iniziale, determinato dall'acquisizione da parte della polizia giudiziaria o
del pubblico ministero della notizia di reato, e da uno finale entro il
quale le stesse devono necessariamente chiudersi. Al fine di permettere il
controllo del rispetto della durata massima delle indagini la data di
acquisizione della notizia di reato va documentata mediante la sua
iscrizione in un apposito registro tenuto presso l'ufficio del pubblico
ministero.
Nell'odierna cronaca giudiziaria la perentorietà dei termini
fissati dal legislatore in merito alla durata delle indagini preliminari
é stata spesso elusa. Ció é avvenuto attraverso la
ritardata iscrizione della notizia di reato nel registro apposito,
nonostante il pubblico ministero avesse svolto attività di indagine
già dal momento dell'individuazione dei soggetti contro cui
procedere.
Evidente il nocumento alle garanzie individuali determinato da questa
prassi. Si é cosí sostanzialmente aggirato il disposto
legislativo e la volontà del legislatore. Attraverso l'utilizzazione
di una serie di escamotage, che hanno posto nel nulla i divieti
del codice, i pubblici ministeri hanno di fatto indagato al di fuori dei
limiti temporali e delle fasi processualmente previste.
Le ipotesi di riforma previste con il presente disegno di legge tendono,
attraverso la specificazione della formulazione normativa, a ripristinare
l'enunciato principio di certezza temporale del periodo d'indagine.
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 330 del codice di procedura penale.
Il comma 1 prevede che il pubblico ministero prenda le notizie dei reati
dalla polizia giudiziaria oppure attraverso le modalità previste
negli articoli successivi.
Il comma 2 prevede che il pubblico ministero possa procedere alla
raccolta di prove o a conservare le tracce del reato prima dell'iscrizione
nel registro degli indagati, solo in casi di necessità ed urgenza.
Gli atti compiuti al di fuori dei casi di estrema necessità ed
urgenza, a norma del comma 3, prima dell'iscrizione nel registro delle
notizie di reato, non possono essere verbalizzati nè utilizzati.
L'articolo 3 prevede, consequenzialmente rispetto a quanto disposto
dall'articolo 2 del disegno di legge, la soppressione, nella dizione nel
comma 1 dell'articolo 335, delle parole: "o che ha acquisito di propria
iniziativa".
L'articolo 4, che introduce nell'articolo 335 del codice di procedura
penale i commi 2- bis
e 2- ter,
prevede che, nel caso in cui il pubblico ministero, procedendo
nell'attività investigativa relativa ad una indagine in corso,
acquisisce una notizia relativa a fatti o persone diverse da quelli oggetto
del procedimento procede immediatamente all'iscrizione autonoma nel registro
degli indagati.
L'inutilizzabilità degli atti acquisiti costituisce, a norma del
comma 2- ter, la sanzione per l'inosservanza della disposizione
precedente.
Gli articoli 5 e 6, che riformano gli articoli 405 e 407 del codice di
procedura penale, prevedono che i termini di durata delle indagini
preliminari decorrano dall'effet tiva acquisizione da parte del pubblico
ministero della notizia di reato e che lo stesso pubblico ministero alla
scadenza del termine di durata delle indagini preliminari debba formulare le
proprie conclusioni.
La violazione di tali norme produce, a norma del comma 2- bis
dell'articolo 407 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 6
del disegno di legge, l'inutilizzabilità degli atti di indagini
compiuti.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
1. Dopo il comma 1- bis dell'articolo 328 del codice di
procedura penale sono aggiunti i seguenti:
"1- ter. La persona sottoposta ad indagini e la persona offesa
dal reato possono chiedere, con specifico riferimento ad uno o piú
fatti, al giudice per le indagini preliminari di verificare che il pubblico
ministero abbia osservato le norme di legge che ne regolano l'operato. Il
giudice adotta i provvedimenti conseguenti e ordina al pubblico ministero di
conformarsi alla norma eventualmente violata.
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Art. 2.
1. L'articolo 330 del codice di procedura penale é sostituito dal
seguente:
"Art. 330. - (Acquisizione delle notizie di reato). - 1. Il
pubblico ministero prende notizia dei reati dalla polizia giudiziaria e
riceve le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli
seguenti.
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Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 335 del codice di procedura penale, le
parole: "o che ha acquisito di propria iniziativa" sono soppresse.
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Art. 4.
1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti:
" 2- bis. Quando il pubblico ministero acquisisce una notizia
di reato, a norma dell'articolo 330, relativa a persone o fatti diversi da
quelli che sono oggetto delle indagini, procede immediatamente ad una
autonoma iscrizione nel registro di cui al comma 1.
|
Art. 5.
1. Il comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale é
sostituito dal seguente:
" 2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro
sei mesi dalla data in cui é tenuto all'iscrizione del nome della
persona alla quale é attribuito il reato nel registro delle notizie
di reato. Il termine é di un anno se si procede per taluno dei
delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) ".
|
Art. 6.
1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
é inserito il seguente:
"2- bis. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine non possono essere utilizzati". |