Legislatura 13º - Disegno di legge N. 2231

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2231


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore CALLEGARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1997

Riforma dell'accesso alla professione forense







ONOREVOLI SENATORI. - Non vi é dubbio che siano ormai maturi i tempi per operare una riforma dell'accesso alla professione forense.
La legge professionale disciplinata dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, non é piú rispondente alla necessità dell'avvocatura cosí come é venuta a configurarsi nell'arco di oltre sessant'anni.
La riforma dell'accesso alla professione é quindi prioritaria rispetto alla modifica dell'intero ordinamento professionale forense.
L' iter di formazione professionale forense nonostante gli interventi del legislatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, presenta ancora notevoli lacune, particolarmente evidenziate da disparità sorte soprattutto in ordine alla selezione dell'esame di Stato.
Appare inoltre sempre piú frequente la non incisività dei controlli da parte dei Consigli dell'Ordine sulla pratica forense, atteso che ogni laureato in giurisprudenza puó facilmente ottenere l'attestato di compiuta pratica collocandosi in un'area di parcheggio e magari svolgendo altre attività in attesa di diverse occasioni di impiego.
Ció si ripercuote negativamente nei confronti di quei praticanti che, spesso a spese delle proprie famiglie, frequentano con assiduità uno studio legale e poi si vedono affiancati e magari superati all'esame da un numero di pseudo praticanti dotati, quando va bene, di una preparazione meramente teorica.
Stando cosí le cose occorre riscrivere norme certe e trasparenti atte ad assicurare pari opportunità e maggior tutela a chi decide di intraprendere veramente e seriamente la professione di avvocato.
Vari suggerimenti sono stati piú volte avanzati dal Consiglio nazionale forense, dall'organismo unitario dell'avvocatura e da alcuni associazioni forensi.
Alcuni di questi suggerimenti sono stati accolti nel presente disegno di legge di cui sinteticamente si illustrano i dieci punti fondamentali:

innalzamento a tre anni della pratica forense;
istituzione della scuola forense obbligatoria in ogni sede di tribunale;
nuove attribuzioni di funzioni ai Consigli dell'Ordine ai quali é affidata la gestione delle scuole forensi, d'intesa con il Consiglio nazionale forense;
istituzione del registro dei patrocinatori legali con funzione di formazione e tutela di quei praticanti avvocati che abbiano superato un esame composto di prova scritta ed orale presso le scuole forensi ed abbiano acquisito il diritto di vedere riconosciuta legalmente la propria qualifica di sostituti processuali dell'avvocato presso il cui studio svolgono la pratica del triennio di formazione professionale; abrogazione dell'articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1993, modificato, da ultimo, dall'articolo 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242, con sospensione del rilascio dell'autorizzazione al patrocinio da parte dei Consigli dell'Ordine per un periodo non superiore a sei anni;
accesso all'esame di Stato per l'abilitazione dell'esercizio della professione di avvocato solo per coloro i quali abbiano completato il triennio di formazione professionale acquisendo la qualifica di patrocinatori legali;
svolgimento dell'esame di avvocato presso qualsiasi distretto di corte d'appello sito nel territorio della Repubblica italiana;
riforma sostanziale dell'attuale disciplina degli esami di avvocato con l'abrogazione delle norme di cui alla legge 27 giugno 1988, n. 242, ad esclusione di quelle concernenti la composizione delle commissioni di esame;
istituzione di norme regolanti il passaggio dalle precedenti alle nuove disposizioni con particolare attenzione per tutti coloro che pur non avendo superato l'esame esercitino la professione forense con continuità da un periodo non inferiore a tre anni, in virtú del patrocinio loro concesso;
abrogazione dell'articolo 30 della legge 23 marzo 1940, n. 254, concernente le iscrizioni di diritto, ad esclusione dei docenti universitari, che impartiscano l'insegnamento delle discipline giuridiche.

Come si evince, la pratica forense innalzata dagli attuali due anni a tre, sarà rigorosa e rigidamente attinente ad un duplice percorso che il praticante avvocato dovrà intraprendere.
Nell'anno di professione professionale consistente nella frequentazione obbligata della scuola forense, al candidato verranno impartiti gli insegnamenti teorico pratici sulle materie oggetto degli esami universitari con espresso riferimento alle questioni emergenti nel corso della frequenza contestuale di uno studio legale e dei tribunali civili e penali ed amministrativi.
Nei due anni successivi il praticante affinerà la propria preparazione con la maggior frequenza di uno studio legale e degli uffici giudiziari, e con lo svolgimento dell'attività di sostituto processuale.
Al termine del corso della scuola forense avverrà una prima selezione e soltanto coloro che la supereranno saranno iscritti nell'apposito registro dei patrocinatori legali.
I non idonei verranno cancellati dal registro dei praticanti; potranno pur sempre tuttavia riproporre la domanda di iscrizione e ripercorrere dall'inizio l'annualità di studio presso la scuola forense.
Il registro dei patrocinatori legali assolve una duplice funzione: da una parte assicura al praticante, attesa la sua qualifica di sostituto processuale, una maggiore attenzione da parte degli studi legali nel prepararlo professionalmente e nel seguire responsabilmente la sua formazione; dall'altra evita equivoci nella clientela in quanto il patrocinatore legale potrà svolgere soltanto l'attività di sostituto sino a che non avrà ottenuto l'abilitazione professionale di avvocato.
Si é altresí ritenuto opportuno, come già si é detto, prevedere l'abrogazione delle cosiddette iscrizioni di diritto previste dall'articolo 30 della legge 23 marzo 1940, n. 254.
Per quel che concerne l'esame di abilitazione, l'attuale disciplina si é rivelata incapace di assicurare un trattamento paritario per tutti gli aspiranti con lungaggini nella fase di correzione delle prove scritte e con evidente impossibilità di adottare criteri unici di valutazione.
Non infrequenti sono stati i casi in cui un candidato abbia dovuto affrontare una ulteriore prova scritta in attesa di conoscere l'esito di quella sostenuta l'anno precedente.
Tali difficoltà sono superate dalla prospettazione di un esame che si svolga in unica fase orale e pubblica comprendente anche la redazione di un atto giudiziario sulle principali materie professionali.
Il presente disegno ha lo scopo di rivalutare una professione che non risulta piú al passo con i tempi perché disciplinata da una normativa che accusa con evidenza il peso degli anni. La normativa prospettata, nella sua rigorosità e trasparenza ha lo scopo di assicurare l'iscrizione all'albo degli avvocati di giovani preparati la cui professionalità assoggettata a ripetute verifiche, non potrà che rafforzare quel ruolo insostituibile della difesa dei diritti e delle libertà dei cittadini che é sempre stato prerogativa e vessillo dell'avvocatura italiana.





DISEGNO DI LEGGE



CAPO I.
ACCESSO ALLA PROFESSIONE

FORENSE



Art. 1.

1. Il praticante avvocato che dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza intenda svolgere la professione forense, e sia nel godimento dell'esercizio dei diritti civili, deve depositare apposita domanda di iscrizione presso l'Ordine degli avvocati del luogo in cui ha la residenza.
2. Il Consiglio dell'Ordine, contestualmente, previa delibera di iscrizione ad apposito registro, ammette il praticante avvocato al corso annuale da tenersi presso la scuola forense del luogo all'uopo istituita.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere completata dalla dichiarazione dell'avvocato, presso il cui studio il praticante inizierà il proprio tirocinio.
4. Il praticante avvocato é soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine nel cui registro egli é iscritto. Il praticante avvocato é tenuto ad osservare gli stessi doveri deontologici dell'avvocato, ed é soggetto alle medesime incompatibilità previste dalla legge professionale.
5. Ai Consigli dell'Ordine é demandata la cura e la vigilanza circa il compimento della formazione professionale dei praticanti avvocati, sulla loro osservanza del decoro professionale e sul rispetto della loro dignità.

Art. 2.

1. In ogni distretto di corte d'appello sono istituite le scuole forensi in numero pari alle circoscrizioni giudiziarie sedi di tribunale. Esse sono composte da rappresentanti di tutti i Consigli degli Ordini del distretto di appartenenza; tali rappresentanti nominano un direttore per ciascuna scuola forense, e costituiscono le commissioni esaminatrici in relazione al numero degli eletti per ciascun Consiglio dell'Ordine, nella misura specificata dall'articolo 17.
2. I programmi delle scuole forensi comprendono anche l'insegnamento della deontologia professionale e della legislazione sull'ordinamento e sulla previdenza forense. Le attività di insegnamento delle scuole forensi prevedono esercitazioni orali e scritte, anche con la redazione di atti processuali, pareri motivati di natura civile, penale ed amministrativa. La frequenza ai corsi delle scuole forensi che hanno durata annuale, é obbligatoria ai fini del perfezionamento professionale.

Art. 3.

1. Le scuole forensi di intesa con i Consigli dell'Ordine devono certificare la presenza costante del praticante avvocato comunicando le assenze ai Consigli degli Ordini di appartenenza.

Art. 4.

1. La formazione professionale del praticante avvocato ha la durata di tre anni. Essa comprende la frequentazione dei corsi di cui all'articolo 2, nonché lo svolgimento dell'attività di tirocinio con l'ausilio di un avvocato nelle sedi giudiziarie del circondario ove il praticante avvocato ha la residenza.
2. La presenza del praticante avvocato nelle udienze penali, civili o amministrative viene certificata nell'apposito libretto della pratica rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
3. Il Consiglio nazionale forense provvede alla formazione dei programmi delle scuole forensi, fissando il calendario delle prove di esame da sostenere al termine dell'anno.

Art. 5.

1. Il praticante avvocato, al termine del corso annuale presso la scuola forense, previo accertamento a cura del Consiglio dell'Ordine di appartenenza e del direttore della scuola forense delle presenze e dell'assidua e costante frequentazione dei corsi istituiti, deve sostenere un esame composto da una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta consiste nel sottoporre al praticante avvocato formulazioni di quesiti a risposta sintetica su questioni di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto costituzionale. É considerato idoneo il praticante avvocato che abbia raggiunto nelle prove suddette un punteggio predeterminato, determinato dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 6.

1. Il praticante avvocato risultato idoneo all'esame di cui all'articolo 5 ha diritto di iscriversi nel registro dei patrocinatori legali e svolgere attività di tirocinio a tempo pieno nelle udienze civili, penali ed amministrative, e presso lo studio di un avvocato.
2. Il praticante avvocato che al termine del corso annuale presso la scuola forense non abbia superato l'esame suddetto, puó ripetere le prove in una sessione successiva, con l'obbligo di riproporre la domanda di iscrizione di cui all'articolo 1, e ripetere nuovamente la frequentazione del corso medesimo.
3. Il praticante avvocato puó esclusivamente assistere allo svolgimento delle udienze civili, penali ed amministrative, al fine di ottenere la certificazione della propria presenza sull'apposito libretto della pratica e sui verbali di udienza, ma non puó in nessun caso, a pena di nullità degli atti del procedimento, svolgere attività di sostituto processuale del proprio avvocato.

Art. 7.

1. Il praticante avvocato, superata la prova di esame di cui all'articolo 5, assume la qualifica di patrocinatore legale, ed é iscritto a cura del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di appartenenza nell'apposito registro dei patrocinatori legali. Il patrocinatore legale durante il biennio di pratica forense prevista, con il quale completa il triennio di formazione professionale, é abilitato, esclusivamente in sostituzione dell'avvocato presso il cui studio svolge l'attività di tirocinio e sotto la sua piena responsabilità, a patrocinare innanzi i giudici di pace, le preture, i tribunali penali, civili ed amministrativi siti nella circoscrizione giudiziaria dell'Ordine di appartenenza nel cui registro é stato iscritto. Il patrocinatore legale assume la qualifica di sostituto processuale a tutti gli effetti di legge, con piena facoltà di intraprendere tutte le iniziative processuali che ritenga piú opportune all'espletamento della difesa del cliente. Il patrocinatore legale non puó in nessun caso essere titolare di un proprio studio legale.
2. Il compito di approntare ed istituire adeguati controlli in relazione al disposto del comma 1, nonché il potere di vigilanza, é demandato al consiglio dell'ordine degli avvocati.

Art. 8.

1. Il patrocinatore legale, al termine dell'ulteriore biennio che completa il triennio di pratica legale, previa apposita domanda, potrà essere ammesso a sostenere l'esame di abilitazione professionale all'esercizio della professione di avvocato presso qualsiasi distretto di corte d'appello della Repubblica italiana. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, nel cui registro é iscritto il patrocinatore legale, previo colloquio con l'interessato, ove non ravvisi condizioni ostative, rilascerà apposita certificazione idonea all'ammissione del candidato, all'esame di abilitazione.

Art. 9.

1. Il tirocinio puó altresí svolgersi per non piú di un anno presso uffici giudiziari anche esteri; la frequenza presso tali uffici deve consentire al tirocinante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici.
2. Il tirocinio presso gli uffici giudiziari, sarà disciplinato da apposito regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, udito il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio nazionale forense.

Art. 10.

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, si consegue mediante il superamento dell'esame di Stato.
2. Ad esso potranno accedere solo i praticanti avvocati che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 5 presso le scuole forensi e solo dopo il biennio dall'assunzione della qualifica di patrocinatore legale, a completamento del triennio professionale di pratica di cui all'articolo 4.
3. Il patrocinatore legale deve presentare la domanda nei termini previsti dal bando emanato dal Ministero di grazia e giustizia ed allegare le attestazioni conseguite nel triennio di pratica legale e rilasciate dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza unitamente alla domanda di partecipazione all'esame medesimo previa autenticazione della sottoscrizione.

Art. 11.

1. La nomina delle commissioni per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato é disciplinata dall'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni. L'esame di abilitazione alla professione di avvocato si svolge sottoponendo il patrocinatore legale candidato ad una unica prova orale, la cui durata non puó essere inferiore a novanta minuti né superiore a centoventi minuti, nel corso della quale al candidato verranno esposte questioni tecniche attinenti al diritto civile e processuale civile, diritto penale e processuale penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro. Il candidato deve riferire sulle suddette materie, e redigere nell'ambito della prova orale apposito atto giudiziario a scelta della commisione sulle discipline giuridiche suddette. Nella prova orale, il patrocinatore legale candidato deve dimostrare di conoscere e risolvere le questioni pratiche a lui sottoposte.

Art. 12.

1. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, é abrogato.

Art. 13.

1. Sono abrogate tutte le norme, concernenti le iscrizioni di diritto ex articolo 30 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, fermo restando quanto già disposto per i docenti universitari, ordinari di cattedre per l'insegnamento di discipline giuridiche, ai quali é consentito l'esercizio dell'attività professionale, nei limiti imposti dall'ordinamento universitario. Per tale limitato esercizio professionale, essi dovranno essere iscritti in un elenco speciale annesso all'albo ordinario.

Art. 14.

1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti nel registro dei praticanti ed abbiano ottenuto il rilascio del patrocinio da un periodo non inferiore ad anni tre, previo accertamento del Consiglio dell'Ordine di appartenenza sullo svolgimento assiduo della professione forense, ed ove non siano riscontrate condizioni ostative e di incompatibilità sopravvenute, potranno essere iscritti d'ufficio nel registro dei patrocinatori legali. É fatto obbligo a costoro di comprovare la propria presenza fissa e costante presso lo studio di un avvocato regolarmente abilitato, che rilascerà contestualmente dichiarazione di conformità sotto la propria responsabilità.

Art. 15.

1. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti nel registro dei praticanti, non abilitati al patrocinio, oppure abilitati da un periodo inferiore a tre anni previo controllo da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza sull'osservanza delle norme discplinanti la pratica forense di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1990, n. 101, e ove il Consiglio medesimo non abbia ravvisato condizioni ostative sopravvenute o violazioni delle norme suddette, saranno ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 5.
2. I praticanti che non superano l'esame di cui al l'articolo 5, sono cancellati d'ufficio dal registro dei praticanti abilitati al patrocinio, e dovranno nuovamente proporre domanda di iscrizione di cui all'articolo 1.

CAPO II.
NORME DI ATTUAZIONE



Art. 16.

1. Le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 2 sono composte da avvocati membri dei singoli Consigli degli Ordini del distretto della corte d'appello ove hanno sede le scuole forensi e sono nominate d'intesa fra il Consiglio nazionale forense e i Consigli degli Ordini.

Art. 17.

1. Il numero dei componenti di ciascuna commissione, varia in relazione al numero degli avvocati membri di ogni Consiglio dell'Ordine, e comunque non potrà mai essere inferiore a cinque membri.
2. I Consigli degli Ordini che, al proprio interno annoverino un numero di iscritti superiore a cinquecento, possono istituire piú commissioni.

Art. 18.

1. Le commissioni procederanno allo svolgimento degli esami presso le scuole forensi site in circoscrizione giudiziaria diversa da quelle di appartenenza nell'ambito dello stesso distretto di corte d'appello.