DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore CALLEGARO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1997
Riforma dell'accesso alla professione forense
ONOREVOLI SENATORI. - Non vi é dubbio che siano ormai maturi i
tempi per operare una riforma dell'accesso alla professione forense.
La legge professionale disciplinata dal regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, non é piú rispondente alla necessità
dell'avvocatura cosí come é venuta a configurarsi nell'arco di
oltre sessant'anni.
La riforma dell'accesso alla professione é quindi prioritaria
rispetto alla modifica dell'intero ordinamento professionale forense.
L' iter
di formazione professionale forense nonostante gli interventi del
legislatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1990, n. 101, presenta ancora notevoli lacune, particolarmente evidenziate
da disparità sorte soprattutto in ordine alla selezione dell'esame di
Stato.
Appare inoltre sempre piú frequente la non incisività dei
controlli da parte dei Consigli dell'Ordine sulla pratica forense, atteso
che ogni laureato in giurisprudenza puó facilmente ottenere
l'attestato di compiuta pratica collocandosi in un'area di parcheggio e
magari svolgendo altre attività in attesa di diverse occasioni di
impiego.
Ció si ripercuote negativamente nei confronti di quei praticanti
che, spesso a spese delle proprie famiglie, frequentano con assiduità
uno studio legale e poi si vedono affiancati e magari superati all'esame da
un numero di pseudo praticanti dotati, quando va bene, di una preparazione
meramente teorica.
Stando cosí le cose occorre riscrivere norme certe e trasparenti
atte ad assicurare pari opportunità e maggior tutela a chi decide di
intraprendere veramente e seriamente la professione di avvocato.
Vari suggerimenti sono stati piú volte avanzati dal Consiglio
nazionale forense, dall'organismo unitario dell'avvocatura e da alcuni
associazioni forensi.
Alcuni di questi suggerimenti sono stati accolti nel presente disegno di
legge di cui sinteticamente si illustrano i dieci punti fondamentali:
innalzamento a tre anni della pratica forense;
istituzione della scuola forense obbligatoria in ogni sede di
tribunale;
nuove attribuzioni di funzioni ai Consigli dell'Ordine ai quali
é affidata la gestione delle scuole forensi, d'intesa con il
Consiglio nazionale forense;
istituzione del registro dei patrocinatori legali con funzione di
formazione e tutela di quei praticanti avvocati che abbiano superato un
esame composto di prova scritta ed orale presso le scuole forensi ed abbiano
acquisito il diritto di vedere riconosciuta legalmente la propria qualifica
di sostituti processuali dell'avvocato presso il cui studio svolgono la
pratica del triennio di formazione professionale; abrogazione dell'articolo
8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1993, modificato, da ultimo,
dall'articolo 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242, con sospensione del
rilascio dell'autorizzazione al patrocinio da parte dei Consigli dell'Ordine
per un periodo non superiore a sei anni;
accesso all'esame di Stato per l'abilitazione dell'esercizio della
professione di avvocato solo per coloro i quali abbiano completato il
triennio di formazione professionale acquisendo la qualifica di
patrocinatori legali;
svolgimento dell'esame di avvocato presso qualsiasi distretto di corte
d'appello sito nel territorio della Repubblica italiana;
riforma sostanziale dell'attuale disciplina degli esami di avvocato
con l'abrogazione delle norme di cui alla legge 27 giugno 1988, n. 242, ad
esclusione di quelle concernenti la composizione delle commissioni di esame;
istituzione di norme regolanti il passaggio dalle precedenti alle
nuove disposizioni con particolare attenzione per tutti coloro che pur non
avendo superato l'esame esercitino la professione forense con
continuità da un periodo non inferiore a tre anni, in virtú
del patrocinio loro concesso;
abrogazione dell'articolo 30 della legge 23 marzo 1940, n. 254,
concernente le iscrizioni di diritto, ad esclusione dei docenti
universitari, che impartiscano l'insegnamento delle discipline giuridiche.
Come si evince, la pratica forense innalzata dagli attuali due anni a
tre, sarà rigorosa e rigidamente attinente ad un duplice percorso che
il praticante avvocato dovrà intraprendere.
Nell'anno di professione professionale consistente nella frequentazione
obbligata della scuola forense, al candidato verranno impartiti gli
insegnamenti teorico pratici sulle materie oggetto degli esami universitari
con espresso riferimento alle questioni emergenti nel corso della frequenza
contestuale di uno studio legale e dei tribunali civili e penali ed
amministrativi.
Nei due anni successivi il praticante affinerà la propria
preparazione con la maggior frequenza di uno studio legale e degli uffici
giudiziari, e con lo svolgimento dell'attività di sostituto
processuale.
Al termine del corso della scuola forense avverrà una prima
selezione e soltanto coloro che la supereranno saranno iscritti
nell'apposito registro dei patrocinatori legali.
I non idonei verranno cancellati dal registro dei praticanti; potranno
pur sempre tuttavia riproporre la domanda di iscrizione e ripercorrere
dall'inizio l'annualità di studio presso la scuola forense.
Il registro dei patrocinatori legali assolve una duplice funzione: da una
parte assicura al praticante, attesa la sua qualifica di sostituto
processuale, una maggiore attenzione da parte degli studi legali nel
prepararlo professionalmente e nel seguire responsabilmente la sua
formazione; dall'altra evita equivoci nella clientela in quanto il
patrocinatore legale potrà svolgere soltanto l'attività di
sostituto sino a che non avrà ottenuto l'abilitazione professionale
di avvocato.
Si é altresí ritenuto opportuno, come già si
é detto, prevedere l'abrogazione delle cosiddette iscrizioni di
diritto previste dall'articolo 30 della legge 23 marzo 1940, n. 254.
Per quel che concerne l'esame di abilitazione, l'attuale disciplina si
é rivelata incapace di assicurare un trattamento paritario per tutti
gli aspiranti con lungaggini nella fase di correzione delle prove scritte e
con evidente impossibilità di adottare criteri unici di valutazione.
Non infrequenti sono stati i casi in cui un candidato abbia dovuto
affrontare una ulteriore prova scritta in attesa di conoscere l'esito di
quella sostenuta l'anno precedente.
Tali difficoltà sono superate dalla prospettazione di un esame che
si svolga in unica fase orale e pubblica comprendente anche la redazione di
un atto giudiziario sulle principali materie professionali.
Il presente disegno ha lo scopo di rivalutare una professione che non
risulta piú al passo con i tempi perché disciplinata da una
normativa che accusa con evidenza il peso degli anni. La normativa
prospettata, nella sua rigorosità e trasparenza ha lo scopo di
assicurare l'iscrizione all'albo degli avvocati di giovani preparati la cui
professionalità assoggettata a ripetute verifiche, non potrà
che rafforzare quel ruolo insostituibile della difesa dei diritti e delle
libertà dei cittadini che é sempre stato prerogativa e
vessillo dell'avvocatura italiana.
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DISEGNO DI LEGGE |
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CAPO I.
Art. 1.
1. Il praticante avvocato che dopo aver conseguito la laurea in
giurisprudenza intenda svolgere la professione forense, e sia nel godimento
dell'esercizio dei diritti civili, deve depositare apposita domanda di
iscrizione presso l'Ordine degli avvocati del luogo in cui ha la residenza.
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Art. 2.
1. In ogni distretto di corte d'appello sono istituite le scuole forensi
in numero pari alle circoscrizioni giudiziarie sedi di tribunale. Esse sono
composte da rappresentanti di tutti i Consigli degli Ordini del distretto di
appartenenza; tali rappresentanti nominano un direttore per ciascuna scuola
forense, e costituiscono le commissioni esaminatrici in relazione al numero
degli eletti per ciascun Consiglio dell'Ordine, nella misura specificata
dall'articolo 17.
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Art. 3.
1. Le scuole forensi di intesa con i Consigli dell'Ordine devono
certificare la presenza costante del praticante avvocato comunicando le
assenze ai Consigli degli Ordini di appartenenza.
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Art. 4.
1. La formazione professionale del praticante avvocato ha la durata di
tre anni. Essa comprende la frequentazione dei corsi di cui all'articolo 2,
nonché lo svolgimento dell'attività di tirocinio con l'ausilio
di un avvocato nelle sedi giudiziarie del circondario ove il praticante
avvocato ha la residenza.
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Art. 5.
1. Il praticante avvocato, al termine del corso annuale presso la scuola
forense, previo accertamento a cura del Consiglio dell'Ordine di
appartenenza e del direttore della scuola forense delle presenze e
dell'assidua e costante frequentazione dei corsi istituiti, deve sostenere
un esame composto da una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta
consiste nel sottoporre al praticante avvocato formulazioni di quesiti a
risposta sintetica su questioni di diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto del lavoro, diritto costituzionale. É
considerato idoneo il praticante avvocato che abbia raggiunto nelle prove
suddette un punteggio predeterminato, determinato dal regolamento di
attuazione della presente legge.
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Art. 6.
1. Il praticante avvocato risultato idoneo all'esame di cui all'articolo
5 ha diritto di iscriversi nel registro dei patrocinatori legali e svolgere
attività di tirocinio a tempo pieno nelle udienze civili, penali ed
amministrative, e presso lo studio di un avvocato.
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Art. 7.
1. Il praticante avvocato, superata la prova di esame di cui all'articolo
5, assume la qualifica di patrocinatore legale, ed é iscritto a cura
del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di appartenenza nell'apposito
registro dei patrocinatori legali. Il patrocinatore legale durante il
biennio di pratica forense prevista, con il quale completa il triennio di
formazione professionale, é abilitato, esclusivamente in sostituzione
dell'avvocato presso il cui studio svolge l'attività di tirocinio e
sotto la sua piena responsabilità, a patrocinare innanzi i giudici di
pace, le preture, i tribunali penali, civili ed amministrativi siti nella
circoscrizione giudiziaria dell'Ordine di appartenenza nel cui registro
é stato iscritto. Il patrocinatore legale assume la qualifica di
sostituto processuale a tutti gli effetti di legge, con piena facoltà
di intraprendere tutte le iniziative processuali che ritenga piú
opportune all'espletamento della difesa del cliente. Il patrocinatore legale
non puó in nessun caso essere titolare di un proprio studio legale.
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Art. 8.
1. Il patrocinatore legale, al termine dell'ulteriore biennio che
completa il triennio di pratica legale, previa apposita domanda,
potrà essere ammesso a sostenere l'esame di abilitazione
professionale all'esercizio della professione di avvocato presso qualsiasi
distretto di corte d'appello della Repubblica italiana. Il Consiglio
dell'Ordine degli avvocati, nel cui registro é iscritto il
patrocinatore legale, previo colloquio con l'interessato, ove non ravvisi
condizioni ostative, rilascerà apposita certificazione idonea
all'ammissione del candidato, all'esame di abilitazione.
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Art. 9.
1. Il tirocinio puó altresí svolgersi per non piú di
un anno presso uffici giudiziari anche esteri; la frequenza presso tali
uffici deve consentire al tirocinante di ricevere ampia informazione sullo
svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici.
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Art. 10.
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, si
consegue mediante il superamento dell'esame di Stato.
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Art. 11.
1. La nomina delle commissioni per l'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato é disciplinata dall'articolo 22 del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni. L'esame di abilitazione alla professione di avvocato si
svolge sottoponendo il patrocinatore legale candidato ad una unica prova
orale, la cui durata non puó essere inferiore a novanta minuti
né superiore a centoventi minuti, nel corso della quale al candidato
verranno esposte questioni tecniche attinenti al diritto civile e
processuale civile, diritto penale e processuale penale, diritto
amministrativo, diritto del lavoro. Il candidato deve riferire sulle
suddette materie, e redigere nell'ambito della prova orale apposito atto
giudiziario a scelta della commisione sulle discipline giuridiche suddette.
Nella prova orale, il patrocinatore legale candidato deve dimostrare di
conoscere e risolvere le questioni pratiche a lui sottoposte.
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Art. 12.
1. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni, é abrogato.
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Art. 13.
1. Sono abrogate tutte le norme, concernenti le iscrizioni di diritto
ex
articolo 30 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, fermo restando quanto
già disposto per i docenti universitari, ordinari di cattedre per
l'insegnamento di discipline giuridiche, ai quali é consentito
l'esercizio dell'attività professionale, nei limiti imposti
dall'ordinamento universitario. Per tale limitato esercizio professionale,
essi dovranno essere iscritti in un elenco speciale annesso all'albo
ordinario.
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Art. 14.
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge
risultino iscritti nel registro dei praticanti ed abbiano ottenuto il
rilascio del patrocinio da un periodo non inferiore ad anni tre, previo
accertamento del Consiglio dell'Ordine di appartenenza sullo svolgimento
assiduo della professione forense, ed ove non siano riscontrate condizioni
ostative e di incompatibilità sopravvenute, potranno essere iscritti
d'ufficio nel registro dei patrocinatori legali. É fatto obbligo a
costoro di comprovare la propria presenza fissa e costante presso lo studio
di un avvocato regolarmente abilitato, che rilascerà contestualmente
dichiarazione di conformità sotto la propria responsabilità.
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Art. 15.
1. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge
risultino iscritti nel registro dei praticanti, non abilitati al patrocinio,
oppure abilitati da un periodo inferiore a tre anni previo controllo da
parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza sull'osservanza delle norme
discplinanti la pratica forense di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1990, n. 101, e ove il Consiglio medesimo non abbia
ravvisato condizioni ostative sopravvenute o violazioni delle norme
suddette, saranno ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 5.
NORME DI ATTUAZIONE
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Art. 16.
1. Le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 2 sono composte da
avvocati membri dei singoli Consigli degli Ordini del distretto della corte
d'appello ove hanno sede le scuole forensi e sono nominate d'intesa fra il
Consiglio nazionale forense e i Consigli degli Ordini.
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Art. 17.
1. Il numero dei componenti di ciascuna commissione, varia in relazione
al numero degli avvocati membri di ogni Consiglio dell'Ordine, e comunque
non potrà mai essere inferiore a cinque membri.
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Art. 18.
1. Le commissioni procederanno allo svolgimento degli esami presso le scuole forensi site in circoscrizione giudiziaria diversa da quelle di appartenenza nell'ambito dello stesso distretto di corte d'appello. |