Legislatura 13º - Disegno di legge N. 1620

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1620


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori SERVELLO, BEVILACQUA, BASINI, CAMPUS, MARRI, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, TURINI, DEMASI, MANTICA e PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1996

Istituzione dell'albo professionale dei consulenti-operatori della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia






ONOREVOLI SENATORI. - Se é pur vero che le attività svolte da esperti all'interno del vasto ambito della paraspicologia, estrinsecantesi nei campi della pranoterapia, dell'erboristeria, dell'astrologia e del paronormale, si collocano, nelle convinzioni di tanti, ai margini dei fenomeni produttivi nazionali, é altrettanto certo il crescente interesse verso queste discipline (manifestato anche dal mondo della cultura e della scienza), il rilevante aspetto economico connesso alle consulenze prestate nel settore (basterebbe, all'uopo, prendere in considerazione le riviste e le pubblicazioni specialistiche in tali campi e la stessa pubblicità televisiva), il pericolo, non piú ipotetico ma attuale, di fenomeni degenerativi di tali attività e la conseguente necessità di integrare la legislazione italiana adeguandola a quella che é già realtà europea.
Per perseguire siffatto obiettivo é indispensabile la istituzione di un albo professionale, ripartito in piú elenchi afferenti le diverse tipicità delle prestazioni.
Dall'istituzione di detto albo professionale lo Stato otterrebbe importanti vantaggi. Anzitutto, data una sempre piú marcata tendenza verso l'ampliamento della categoria degli esercenti le professioni oggetto del presente disegno di legge, la possibilità di disporre di elenchi dettagliati e continuamente aggiornati consentirebbe di conoscere piú approfonditamente aspetti di fenomeni generalmente poco conosciuti e consentirebbe di valutare il grado di diffusione di tali professionalità, nonché l'individuazione di aree del territorio nazionale piú ricettive verso modi "alternativi" di cura delle affezioni psico-fisiche.
In secondo luogo, visto il sempre piú vivo interesse dei cittadini verso queste discipline, l'istituzione di un albo professionale é destinato ad offrire alle Autorità competenti - ed in particolare al Ministro dell'interno ed al Ministro della sanità - lo strumento ideale per esercitare un piú diretto controllo sulle attività svolte, garantendo, cosí, una migliore tutela dei cittadini.
É anche interesse di queste categorie poter contare sulla presenza e sulla vigilanza dello Stato tendenti a reprimere, o a prevenire, qualunque attività che non sia esercitata secondo le norme di legge, che danneggi i cittadini o che getti discredito su coloro che, nel settore, hanno già acquisito lunga esperienza e conseguito ottimi risultati.
L'istituzione di un albo professionale, inoltre, é destinato a consentire un maggiore coordinamento ed un piú fitto scambio di esperienze e di conoscenze tra i suoi iscritti, sí da favorire il raggiungimento di un sempre piú alto grado di professionalità e, quindi, una maggiore credibilità da parte dei cittadini fruitori.
In ultimo, stante l'incidenza economica di tali attività nel mercato delle consulenze (che attualmente si aggira intorno a centinaia di miliardi di lire), l'istituzione di un albo professionale sicuramente offrirà un valido strumento per una doverosa ed adeguata imposizione fiscale.
La definizione certa, poi, di ambiti professionali, dei requisiti e delle condizioni per l'esercizio delle singole professioni, delle procedure di controllo e di verifica del loro svolgimento, comporterà la delimitazione del campo d'intervento di ciascuno e, quindi, la certezza dei rapporti con altre professioni.
Una conferma di tale prospettiva puó essere colta dall'articolato del disegno di legge e, in particolare, dalle modalità dettate per la prima formazione dell'albo professionale (articolo 3), dalla vigilanza ministeriale pre vista (articolo 12), dalla responsabilità disciplinare e dalle sanzioni normate (articoli 13 e 14), dall'obbligo di identificazione previsto (articolo 17), dal regime fiscale imposto (articolo 18), dai limiti disposti per il tariffario delle prestazioni (articolo 19) e, infine, dai corsi di specializzazione che potranno essere istituiti dal consiglio nazionale per la ricerca e l'approfondimento delle materie oggetto delle attività esercitata (articolo 21).
Si confida, pertanto, nella condivisione ampia, da parte del Parlamento, della necessità e dell'urgenza di dotare l'ordinamento italiano di uno strumento legislativo, come quello proposto, capace di regolamentare fenomeni che stanno assumendo, ogni giorno di piú, una valenza sociale sempre piú pervasiva.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Istituzione dell'albo professionale)

1. É istituito l'albo professionale dei consulenti-operatori della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia.
2. Dell'albo professionale di cui al comma 1 fanno parte i consulenti-operatori iscritti nei rispettivi elenchi ai sensi del comma 3.
3. L'albo professionale é ripartito in piú elenchi nei quali é ammessa una contemporanea iscrizione. Tale iscrizione é obbligatoria per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.
4. Non possono essere iscritti all'albo professionale i pubblici dipendenti cui sia vietato l'esercizio di libere professioni.
5. L'albo professionale é istituito su base provinciale.

Art. 2.

(Iscrizione all'albo professionale)

1. Per l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 1 occorrono i seguenti requisiti:

a) possesso della cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e certificato di buona condotta;
c) residenza nel territorio dello Stato italiano;
d) indicazione della sede dello studio presso il quale é esercitata l'attività e del luogo di residenza del professionista.

Art.3.

(Prima formazione dell'albo professionale)

1. Alla prima formazione dell'albo professionale ed alla sua tenuta provvede una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed é composta da un magistrato che la presiede, da quattro membri in rappresentanza dei Ministeri di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della pubblica istruzione, nonché da quattro membri designati dalle organizzazioni ed associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Le domande di iscrizione all'albo professionale devono essere indirizzate al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio delle libere professioni, e sono esaminate dalla commissione di cui al comma 1, che delibera a maggioranza assoluta il loro accoglimento valutando i requisiti di cui all'articolo 2.
4. La commissione, completata la prima formazione dell'albo professionale e dei relativi elenchi e, comunque, entro un anno dal suo insediamento, lo deposita presso il Ministero di grazia e giustizia che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Le modalità per la prima formazione dell'albo professionale e degli elenchi sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro un mese dal deposito dell'albo professionale ai sensi del comma 4, il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario per la tenuta dell'albo. Il commissario provvede, altresí, all'indizione dell'elezione dei consigli provinciali e nazionale.

Art. 4.

(Composizione del consiglio provinciale)

1. L'albo professionale provinciale dei consulenti-operatori della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia é tenuto da un consiglio composto da un numero di membri effettivi variabile da cinque a nove, eletti dagli iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 7.
2. Il consiglio provinciale é composto da cinque membri effettivi se gli iscritti all'albo non superano i cento, da sette membri effettivi se il numero degli iscritti é tra i cento e i trecento, da nove membri effettivi se il numero degli iscritti supera i trecento.
3. Sono eleggibili al consiglio provinciale gli iscritti all'albo professionale che abbiano almeno un anno d'iscrizione.
4. I componenti del consiglio provinciale durano in carica tre anni. I membri eletti sono rieleggibili.

Art. 5.

(Cariche del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale elegge tra i propri membri un presidente, un segretario e un tesoriere.
2. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio provinciale, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del consiglio stesso e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 6.

(Attribuzioni del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo professionale dei consulenti-operatori della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione al consiglio nazionale ed al Ministro di grazia e giustizia;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente-operatore della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti all'albo professionale in dipendenza dall'esercizio della professione;
d) esprime pareri al consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti-operatori per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) delibera la convocazione dell'assemblea degli iscritti;
g) propone al consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione all'albo professionale e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
h) organizza corsi di perfezionamento.

Art. 7.

(Elezione del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale é eletto dagli iscritti all'albo professionale, esclusi i soggetti sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

Art. 8.

(Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale puó essere sciolto se non sia in grado di funzionare od in caso di constatate gravi irregolarità.
2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio provinciale, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti per l'elezione del consiglio stesso.
3. Lo scioglimento del consiglio provinciale e la nomina del commissario straordinario di cui al comma 2, sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.

Art. 9.

(Assemblea degli iscritti
all'albo professionale)


1. L'assemblea degli iscritti all'albo professionale provinciale elegge il consiglio provinciale ed il collegio dei revisori dei conti e approva il conto preventivo e quello consuntivo.
2. L'assemblea degli iscritti deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti.

Art. 10.

(Sede e composizione
del consiglio nazionale)


1. Il consiglio nazionale dei consulenti-operatori della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia, ha sede in Roma ed é composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai con- sigli provinciali fra coloro che abbiano l'anzianità di almeno un anno di iscrizione all'albo professionale, con voto segreto e personale. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2. I membri del consiglio nazionale che per una qualsiasi causa decadono dall'incarico sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti all'albo professionale, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento.
4. I membri del consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. Non si puó far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale.

Art. 11.

(Attribuzioni del consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale:

a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali;
b) propone, su parere dei consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 6;
c) determina, su proposta dei consigli provinciali ed entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 6, nonché la quota necessaria per il funzionamento del consiglio nazionale;
d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;
e) coordina e promuove le attività dei consigli provinciali in ordine alle iniziative tese al miglioramento della formazione professionale degli iscritti;
f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti.

Art. 12.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul consiglio nazionale é esercitata dal Ministro di grazia e giustizia.
2. La vigilanza sui consigli provinciali é esercitata dalla procura generale competente per territorio.
3. Il consiglio nazionale puó essere sciolto se non sia in grado di funzionare od in caso di constatate gravi irregolarità.
4. In caso di scioglimento del consiglio nazionale ai sensi del comma 3, le relative funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che, entro novanta giorni, provvede a indire le elezioni del consiglio.
5. Lo scioglimento del consiglio nazionale e la nomina del commissario straordinario di cui al comma 4 sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

(Responsabilità disciplinare
dei consulenti-operatori.

Azione disciplinare)


1. Il consulente-operatore che si rende responsabile di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionali, é sottoposto a procedimento disciplinare.
2. Il consiglio provinciale che ha la tenuta dell'albo professionale al quale il responsabile degli abusi di cui al comma 1 é iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero competente ovvero su richiesta di eventuali soggetti interessati.
3. La competenza a procedere in via disciplinare nei confronti di un membro del consiglio provinciale spetta al consiglio provinciale situato nella provincia sede della corte d'appello ovvero, se il soggetto appartiene a quest'ultimo, al consiglio provinciale della provincia sede di corte d'appello piú vicina.

Art. 14.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari applicate dal consiglio provinciale sono le seguenti:

a) la censura;
b) la sospensione dell'esercizio della professione per un periodo non superiore ai due anni;
c) la radiazione.

2. Della sospensione é data notizia nel Bollettino ufficiale dell'albo professionale.

Art. 15.

(Ricorso al consiglio nazionale)

1. Contro le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 14, l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica delle stesse.
2. Il consiglio nazionale puó sospendere l'efficacia del provvedimento di cui al comma l; in tal caso riesamina integralmente i fatti e puó prosciogliere o infliggere al responsabile una sanzione disciplinare piú grave di quella iniziale.
3. Gli effetti del ricorso sono limitati ai soggetti che lo hanno presentato.

Art. 16.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare di cui all'articolo 13 si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di avvio.

Art. 17.

(Obbligo d'identificazione)

1. All'atto dell'iscrizione all'albo professionale, i consulenti-operatori devono indicare il nome ed il cognome anagrafici e, eventualmente, lo pseudonimo utilizzato nell'esercizio dell'attività.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli annunci economici e pubblicitari.

Art. 18.

(Regime fiscale)

1. Ogni consulente-operatore che eserciti, anche saltuariamente, la propria attività deve chiedere all'ufficio provinciale IVA, territorialmente competente, la concessione di un numero di partita IVA.
2. Il soggetto di cui al comma 1 deve fornire al proprio cliente una ricevuta fiscale per ogni singola prestazione effettuata, addebitando l'importo IVA al cliente ovvero sommando detto importo alla somma totale ad egli spettante per le prestazioni fornite.
3. L'IVA per le prestazioni di cui al presente articolo é fissata nella misura del 19 per cento.

Art. 19.

(Tariffario delle prestazioni)

1. Ogni consulente-operatore é libero di determinare i costi e le tariffe dei beni e dei servizi offerti, entro i limiti stabiliti dal consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b ).

Art. 20.

(Contributi previdenziali)

1. Agli iscritti all'albo professionale si applicano le norme previdenziali e in materia di iscrizione al Servizio sanitario nazionale disposte per le analoghe categorie di liberi professionisti. All'uopo sono stabilite apposite convenzioni tra il consiglio nazionale dell'ordine, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e il Servizio sanitario nazionale.

Art. 21.

(Corsi di specializzazione)

1. Entro un anno dall'istituzione dell'albo professionale, ai sensi dell'articolo 3, il consiglio nazionale puó istituire appositi corsi di studio e di ricerca nelle materie oggetto delle attività esercitate dai consulenti-operatori.
2. La durata dei corsi di cui al comma 1, le modalità degli esami, il loro finanziamento e funzionamento sono stabiliti con apposito regolamento emanato dal consiglio nazionale.