Legislatura 13º - Disegno di legge N. 1138

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1138


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(MACCANICO)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio

e della programmazione economica


(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

col Ministro dei lavori pubblici

(DI PIETRO)

col Ministro della sanità

(BINDI)

col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1996

Disciplina del sistema delle comunicazioni






ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che si prefigge lo scopo di riordinare, in modo organico, l'intera disciplina del settore delle comunicazioni in Italia, é stato predisposto tenendo conto degli importanti risultati ai quali era pervenuto il dibattito parlamentare nel corso della precedente legislatura.
Il laborioso approfondimento dell'intera materia ed il consenso politico che fu raggiunto su alcuni specifici argomenti, giustificano il pressoché integrale recepimento di alcune disposizioni elaborate in sede parlamentare.
Le novità che si propongono derivano soprattutto dalla considerazione che i progressi scientifici e tecnologici comportano ormai una serie di significative interazioni tra i settori delle telecomunicazioni e delle diffusioni radiotelevisive.
Il presente disegno di legge é complementare al progetto governativo, già presentato al Senato della Repubblica, istitutivo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (v. atto Senato n. 1021).
Nell'articolo 1 sono indicati i princípi generali che ispirano l'intera normativa.
Oltre al richiamo ai valori costituzionalmente garantiti del pluralismo e della libertà di manifestazione del pensiero, contenuti anche nella precedente disciplina di sistema, é stato dato rilievo alla necessità di assicurare idonea tutela agli utenti ed ai consumatori ed é stata sottolineata l'esigenza di considerare congiuntamente il settore delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo i quali, originariamente separati, possono ormai essere ricompresi nel piú ampio sistema delle comunicazioni.
L'articolo 2 indica il procedimento di pianificazione al fine di un razionale utilizzo delle frequenze, con riferimento non solo all'attività radiotelevisiva ma anche a quella di telecomunicazione, e, come nel precedente sistema, prevede un atto presupposto a carattere generale, il piano di ripartizione, ed un successivo provvedimento particolareggiato, il piano di assegnazione.
Sotto il profilo procedimentale, é stato evidenziato (articolo 2, comma 2) che la redazione del piano di assegnazione presuppone necessariamente l'individuazione dei bacini di utenza che dovrà essere effettuata dall'Autorità in base al numero dei potenziali utenti ed alle caratteristiche geografiche e socio-economiche di ciascuna zona.
É, inoltre, previsto che sugli schemi dei piani di assegnazione siano acquisite le valutazioni delle regioni e delle province autonome e che i comuni debbano adeguare ai medesimi la propria pianificazione urbanistica.
Nel titolo II sono contenute alcune norme che delineano i princípi fondamentali della disciplina del settore delle telecomunicazioni.
Con l'articolo 3 si realizza una ulteriore tappa nel processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, ferma restando, fino al 1º gennaio 1998, l'esclusività del servizio di telefonia vocale svolto dalla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazione (comma 14).
Dal 1º gennaio 1997 l'installazione, non in esclusiva, di reti di telecomunicazione attraverso il cavo o le frequenze terrestri sarà subordinata al rilascio di una concessione, mentre l'esercizio delle stesse nonché l'installazione di stazioni terrene per i servizi via satellite sarà soggetta ad autorizzazione.
La competenza ad adottare i provvedimenti di concessione per l'installazione delle reti di telecomunicazioni é ripartita in base all'estensione dell'ambito territoriale interessato.
L' iter procedimentale per il rilascio delle predette concessioni dovrebbe essere agevo lato dalla previsione di termini per il rilascio dei vari atti del relativo procedimento, trascorsi i quali gli atti medesimi devono intendersi favorevolmente adottati.
Al fine del rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni dovranno essere valutati l'assetto societario del richiedente, nonché l'effettiva capacità tecnica ed economica, quest'ultima desunta anche in base agli investimenti che dovranno essere effettuati.
Il rapporto concessorio ed autorizzatorio é disciplinato da una apposita convenzione nella quale potranno essere indicati specifici obblighi di copertura di determinate zone.
A partire dal 1º gennaio 1998, i soggetti che operano nel settore delle telecomunicazioni dovranno redigere contabilità separate, soggette a certificazione da parte di una società di revisione, relativamente alle attività di installazione, di esercizio delle reti e di fornitura dei servizi.
Le società concessionarie di telecomunicazioni dovranno, inoltre, separare contabilmente le attività concernenti la fornitura del servizio universale.
É anche previsto che gli impianti radiotelevisivi, successivamente al loro adeguamento al nuovo piano nazionale di assegnazione, possano essere utilizzati per la distribuzione di servizi di telecomunicazione rispettando i princípi in materia di separazione delle attività relative ai due settori.
I princípi generali fissati nell'articolo 4, in materia di interconnessione ed accesso, sono volti a garantire la realizzazione di un effettivo regime di concorrenza tra i vari soggetti, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza della rete.
Per quanto riguarda gli obblighi relativi alla fornitura del servizio universale (articolo 4, commi 3 e 4), argomento che necessariamente presuppone la valutazione approfondita delle varie istanze di ordine sociale ed economico, si é ritenuto opportuno non definirne in questa sede il contenuto preciso rinviando ad una successiva determinazione dell'Autorità da adottare in armonia con princípi che saranno fissati a livello comunitario.
Si é, invece, ritenuto opportuno delineare il meccanismo di copertura dei costi correlati alla fornitura del servizio universale che dovrà essere finanziato da un fondo comune, costituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel quale confluiranno i canoni di concessione e i contributi di autorizzazione come determinati dall'Autorità in misura proporzionale al fatturato lordo realizzato da ciascun soggetto.
Il titolo III disciplina l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. L'esercizio di tale attività (articolo 5) rimane soggetto ad un provvedimento di concessione che ha ad oggetto l'installazione e l'esercizio degli impianti, compresi i necessari collegamenti di telecomunicazione. L'attività radiotelevisiva potrà, inoltre, essere svolta anche attraverso l'utilizzazione di impianti di altri concessionari.
In linea con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n.420 del 5-7 dicembre 1994, é stato fissato un valore percentuale minimo di copertura del territorio nazionale (80 per cento) che deve essere comunque assicurato dai concessionari radiotelevisivi nazionali.
Ai fini del rilascio delle concessioni (comma 3) dovranno essere valutati sia il contenuto della programmazione prevista, sia gli impegni assunti dai richiedenti in materia di livello occupazionale e di investimenti.
Le concessioni sono integrate da una convenzione nella quale dovranno essere indicati gli specifici obblighi assunti da ciascuna emittente, in particolare per quanto riguarda l'attività di informazione.
In materia di trasmissioni radiotelevisive con accesso condizionato (commi 8, 9 e 10) é stato riaffermato l'obbligo, già contenuto nel decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, di diffondere tali trasmissioni utilizzando esclusivamente il cavo o il satellite, ed é stato previsto il limite giornaliero di due ore per le trasmissioni in chiaro con divieto di inserire pubblicità o sponsorizzazioni in percentuale superiore al 5 per cento.
Con proprio regolamento l'Autorità dovrà indicare le modalità per individuare gli av venimenti di particolare interesse per i quali potrà essere stabilito, a carico delle emittenti, un divieto di acquisto di diritti in esclusiva o l'obbligo di trasmissione in chiaro, in diretta o in differita.
L'articolo 6, relativo all'emittenza privata locale, oltre a contenere disposizioni che assicurano l'assetto concorrenziale dello specifico mercato (commi 3 e 5), prevede una serie di misure finalizzate allo sviluppo dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale.
In particolare, é stato disciplinato in modo puntuale l'argomento dell'interconnessione tra gli impianti delle emittenti locali ed é stata prevista la possibilità per l'Autorità e per le regioni di disporre interventi volti ad accrescere i rapporti di collaborazione tra le varie emittenti.
Nel comma 6 dell'articolo 6 sono, infine, indicati i criteri che il Governo dovrà seguire nel disciplinare in modo organico la materia dell'emittenza locale.
Tali criteri sono ispirati dall'esigenza, da un lato, di salvaguardare le emittenti locali che hanno un fatturato non rilevante o che coprono soltanto il territorio di una provincia, dall'altro, di promuovere forme di aggregazione tra le emittenti in modo da evitare il protrarsi di quella situazione di diffusa "antieconomicità" dovuta all'addensamento, nel medesimo bacino di utenza, di un numero elevato di soggetti che non possano realizzare livelli di redditività soddisfacenti.
L'articolo 7 disegna un nuovo ed articolato modulo organizzativo per la gestione del servizio pubblico. É, infatti, previsto che la concessione per lo svolgimento del servizio pubblico sia attribuita a distinte società appartenenti ad una holding .
La diffusione dei programmi radiotelevisivi nazionali é affidata ad una società che controlla la maggioranza di altre società le quali, a loro volta, gestiscono uno specifico settore dell'attività che tradizionalmente era ricompresa nella nozione di servizio pubblico.
Per la gestione del servizio pubblico é anche prevista la costituzione di società con valenza territoriale.
Le predette società sono finanziate attraverso la destinazione di una quota dei proventi derivanti dal canone di abbonamento attualmente spettanti alla concessionaria del servizio pubblico, nonché mediante finanziamenti delle regioni o delle province autonome.
L'articolo 8 riguarda, in particolare, i trasferimenti di proprietà e l'esercizio del diritto di voto, completando la disciplina, già introdotta con il citato disegno di legge concernente l'istituzione dell'Autorità, relativa alla tutela del pluralismo e della libera concorrenza nel settore delle comunicazioni.
Sono stabiliti precisi obblighi di comunicazione nell'ipotesi di operazioni che interessino le società che esercitano attività radiotelevisiva ed é, altresí, previsto che le operazioni piú rilevanti siano preventivamente autorizzate dall'Autorità.
In linea con la legislazione in materia elaborata in sede europea, l'articolo 9 indica le percentuali della programmazione che deve essere riservata alle opere europee o di produttori indipendenti.
Particolarmente significativa é l'istituzione, nell'ambito della Discoteca di Stato, del Museo dell'audiovisivo, che ha lo scopo di non disperdere le produzioni nazionali e di organizzare, rendendolo accessibile alla collettività e a agli studiosi, questo importante patrimonio culturale.
L'articolo 10 richiama i princípi, generalmente accolti e già contenuti nella normativa precedente, in materia di diritto di cronaca e di rettifica.
La pubblicità che puó essere diffusa attraverso il mezzo radiotelevisivo deve rispettare i criteri indicati nell'articolo 11 ed, in particolare, i limiti percentuali fissati nel comma 12 del medesimo articolo, in aderenza ai princípi contenuti nella normativa comunitaria.
Nell'articolo 12 sono contenuti i princípi ai quali dovrà attenersi l'Autorità nel disciplinare la materia delle sponsorizzazioni, delle telepromozioni e delle offerte al pubblico.
L'articolo 13 contiene disposizioni penali in materia di reati commessi attraverso il mezzo radiotelevisivo.
L'articolo 14 riguarda la materia delle sanzioni amministrative e pecuniarie, disciplinando il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità che é, in genere, elemento che caratterizza ogni organismo indipendente, preposto ad uno specifico settore, al fine di garantire l'effettività e l'immediatezza della tutela al medesimo affidata.
Con l'articolo 15, recante anche disposizioni relative ai rimedi giurisdizionali avverso gli atti dell'Autorità, si provvede a semplificare, mediante il ricorso alle procedure previste dall'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'attuazione nell'ordinamento nazionale di alcune importanti direttive comunitarie concernenti la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione, nonché quelle che successivamente interverranno sulla medesima materia.
L'articolo 16, infine, contiene una norma transitoria che ha lo scopo di far salvi gli effetti derivanti dalla previgente disciplina di settore e, di conseguenza, anche quelli di carattere sanzionatorio.
Atteso che l'istituzione, presso la Discoteca di Stato, del Museo dell'audiovisivo, prevista all'articolo 9, comma 11, avverrà utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali, l'attuazione delle disposizioni previste nel presente disegno di legge non comporta l'insorgere di maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed in tal senso non si rende necessaria la relazione tecnica prevista dall'articolo 11- ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.





DISEGNO DI LEGGE



TITOLO I

NORME DI PRINCIPIO

Art. 1.

(Princípi generali)

1. Il sistema delle comunicazioni é di preminente interesse generale ed é disciplinato in attuazione delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea, nel rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione.
2. Il sistema delle comunicazioni é fondato:

a) sulla tutela dei diritti della persona e sulla libertà di esprimere le diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose;
b) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori;
c) sulla presenza di obblighi di servizio pubblico e di servizio universale;
d) sulla tutela degli utenti e dei consumatori.

3. La disciplina del sistema delle comunicazioni tiene conto del processo di convergenza tecnologica tra il settore delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo, considerando congiuntamente l'assetto delle reti di diffusione e i servizi erogati.

Art. 2.

(Piano di ripartizione, bacini di utenza
e piani di assegnazione delle frequenze)


1. Il piano nazionale di ripartizione, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, indica le bande di frequenza utilizzabili per le attività di te lecomunicazioni e radiotelevisive nel rispetto delle norme internazionali.
2. Ai fini della predisposizione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per ciascun servizio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza. Per il servizio radiotelevisivo i bacini di utenza sono definiti secondo il numero dei potenziali utenti, la diffusione dei residenti, le condizioni geografiche, urbanistiche, ambientali, socio-economiche e culturali di ciascuna zona.
3. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze determina le aree di servizio e, ove necessario, la localizzazione comune degli impianti di telecomunicazioni e di radiodiffusione e i relativi parametri radioelettrici.
4. L'Autorità sottopone lo schema del piano di assegnazione alle regioni e alle province autonome al fine di acquisirne l'intesa relativamente alla localizzazione degli impianti ivi previsti. I comuni, nel cui territorio sono localizzati gli impianti, entro novanta giorni dalla comunicazione del piano di assegnazione provvedono all'adeguamento della propria pianificazione urbanistica. Decorso tale termine le indicazioni contenute nel piano di assegnazione costituiscono variante degli strumenti urbanistici comunali.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE
TELECOMUNICAZIONI



Art. 3.

(Reti di telecomunicazioni
e fornitura di servizi)


1. Ai fini della presente legge si intende per rete di telecomunicazioni una infrastruttura o un insieme di infrastrutture che permetta la trasmissione di segnali analogi ci o numerici, tra punti terminali fissi o mobili, mediante mezzi trasmissivi di qualsiasi tipo.
2. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazioni via cavo o che utilizzano frequenze terrestri é subordinata, con decorrenza dal 1º gennaio 1997, al rilascio di concessione nelle forme di cui al presente articolo. A decorrere dalla stessa data l'installazione di stazioni terrene per servizi via satellite, l'esercizio delle reti di telecomunicazioni e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di autorizzazione nelle forme di cui al presente articolo.
3. Le concessioni per l'installazione di reti via cavo sono rilasciate:

a) ove la rete interessi il territorio di un solo comune, dal sindaco;
b) ove la rete interessi piú comuni nel territorio di una o piú regioni o di province autonome, dal presidente del consorzio che obbligatoriamente i comuni debbono costituire a tal fine, a seguito di una conferenza di servizi con i comuni, le province e le regioni interessati;
c) ove la rete interessi il territorio di piú comuni appartenenti ad aree metropolitane, dal sindaco delle città indicate nell'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a seguito di una conferenza di servizi con gli altri comuni.

4. La concessione per l'installazione delle dorsali delle reti via cavo a lunga distanza e delle relative infrastrutture di giunzione con le reti di cui al comma 3 é rilasciata dall'Autorità.
5. Le concessioni per l'installazione di reti che utilizzano frequenze terrestri, le autorizzazioni per l'installazione di stazioni terrene per servizi via satellite, per l'esercizio delle reti e per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni sono rilasciate dall'Autorità.
6. Le concessioni sono subordinate al rilascio di un preventivo nulla osta dell'Autorità sugli standard tecnici e di qualità. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data della richiesta, il nulla osta si intende rilasciato.
7. Decorsi inutilmente novanta giorni dal rilascio del nulla osta dell'Autorità o, comunque, dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la concessione si intende rilasciata. Per l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, delle approvazioni e dei nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria e ambientale nonché per il rilascio delle concessioni edilizie si applica la normativa di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
8. Il rilascio della concessione per l'installazione delle reti di telecomunicazioni e di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria é indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi.
9. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni e di radiodiffusione é subordinato alle seguenti condizioni:

a) che il richiedente sia costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa, con capitale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, al 10 per cento del valore dell'investimento da effettuare;
b) che la società richiedente sia di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo della società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea é consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali;
c) che gli amministratori della società richiedente non abbiano riportato condan na irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione;
d) che siano presentati un piano esecutivo tecnico che preveda, in via prioritaria e in quanto possibile, l'utilizzo di dotti esistenti per la posa dei cavi ed un piano finanziario di investimento, dal quale risulti l'utilità tecnica ed economica della rete da installare;
e) che siano osservati gli standard tecnici e di qualità indicati dall'Autorità.

10. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al comma 9 sono a titolo oneroso ed hanno la durata non superiore a quindici anni. I rapporti di concessione e di autorizzazione sono disciplinati da convenzioni che regolano gli obblighi e i diritti dei concessionari e dei soggetti interessati, le garanzie di esecuzione, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, l'eventuale obbligo del soggetto subentrante di acquisire gli impianti esistenti necessari allo svolgimento dell'attività e assumere gli obblighi e le responsabilità connesse ai rapporti di lavoro esistenti. L'Autorità e gli organi di cui al comma 3 determinano con regolamento gli obblighi cui sono tenuti i destinatari di concessioni, ivi compresi quelli per scopi di carattere civico, nonché le parti di territorio che devono comunque essere servite.
11. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni, sono obbligati, dal 1º gennaio 1998, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché la fornitura dei servizi. Le società concessionarie di telecomunicazioni sono altresí obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma é soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Gli impianti oggetto di concessione ai sensi dell'articolo 5 possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.
13. L'Autorità conferma alla società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni la vigente concessione con annessa convenzione, ad eccezione dell'installazione delle infrastrutture a larga banda soggette alle concessioni di cui al comma 3, e rilascia alle società di cui al comma 11 apposita autorizzazione ai fini della fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazioni.
14. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1º gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte di soggetti specificamente autorizzati. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive.

Art. 4.

(Interconnessione, accesso
e servizio universale)


1. I soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorità e dei seguenti princípi:

a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;
b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;
c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori e i fornitori;
d) remunerazione degli obblighi del servizio universale.

2. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 3 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso puó essere limitato dall'Autorità per ragioni di:

a) sicurezza di funzionamento della rete;
b) mantenimento dell'integrità della rete;
c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica;
d) protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati.

3. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa na zionale, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento, sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.
4. L'onere conseguente all'adempimento degli obblighi del servizio universale é calcolato sulla base dei costi relativi. É costituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un apposito fondo per la remunerazione del servizio universale finanziato da una quota dei canoni relativi alle nuove concessioni e dei contributi di autorizzazione e da una quota delle tariffe di interconnessione dovute dalle società che abbiano raggiunto il fatturato determinato dall'Autorità. Tali canoni e contributi sono determinati dall'Autorità proporzionalmente al fatturato lordo sulla base di un regolamento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÁ
RADIOTELEVISIVE



Art. 5.

(Attività radiotelevisiva)

1. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva mediante l'uso di frequenze terrestri é subordinato al rilascio di concessione. La concessione comprende l'installazione e l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni. Nell'atto di concessione é determinato il numero dei programmi che puó essere diffuso da ciascuna emittente mediante le frequenze assegnate. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva puó essere svolto anche da soggetti che in tendono utilizzare impianti di altre concessionarie radiotelevisive o di telecomunicazioni. La diffusione radiotelevisiva via cavo e quella via satellite originata dal territorio nazionale sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.
2. Le concessioni relative ad emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire la copertura di un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento della popolazione e comunque tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative ad emittenti radiotelevisive locali consentono la copertura di un bacino di utenza.
3. Le concessioni radiotelevisive sono rilasciate a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, tenendo conto:

a) del progetto editoriale, ivi inclusa la proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, alle quote di autoproduzione e di produzione italiana ed europea;
b) del numero degli addetti e dei piani di investimento coordinati con il progetto editoriale. Il rilascio delle concessioni radiotelevisive é subordinato alle condizioni previste alle lettere b) e c) del comma 9 dell'articolo 3. Le modalità, le condizioni e i criteri per il rilascio delle concessioni radiotelevisive sono stabiliti con regolamento dell'Autorità da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di primo insediamento della stessa, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

4. Ciascuna concessione, che ha durata di sei anni, é integrata da convenzione che disciplina gli impegni assunti dalla emittente e determina il numero minimo di ore di trasmissione giornaliera. Con la convenzione ciascun soggetto puó assumere l'obbligo di diffondere produzioni con contenuto di informazione di attualità, nel rispetto comunque dei princípi di completezza e imparzialità dell'informazione.
5. Le convenzioni con le società concessionarie di emittenti radiotelevisive nazionali regolano gli obblighi di trasmettere un notiziario ed altre produzioni di contenuto informativo, nonché produzioni destinate ai minori. Le convenzioni con le società concessionarie di emittenti radiotelevisive nazionali possono prevedere altresí l'obbligo di quote di programmazione fruibili da persone portatrici di handicap sensoriali.
6. Le concessionarie di emittenti radiotelevisive possono, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate in concessione, trasmettere messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza previo pagamento di un canone determinato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in misura pari al 10 per cento del canone di concessione radiotelevisivo.
7. Le concessionarie di emittenti radiotelevisive private trasmettono le medesime produzioni contemporaneamente su tutto il territorio servito.
8. Le diffusioni radiotelevisive con accesso condizionato in ambito nazionale sono effettuate esclusivamente a mezzo di reti via cavo o da satellite; in ambito locale l'Autorità puó consentire trasmissioni su bande di frequenza terrestri che dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni sono comprese nelle gamme di frequenza di lunghezza d'onda centimetrica, millimetrica o decimillimetrica.
9. Le emittenti che trasmettono con accesso condizionato possono effettuare trasmissioni in chiaro sino a un massimo di due ore al giorno durante le quali é consentito l'inserimento di forme di pubblicità o di sponsorizzazione per un tempo non superiore al 5 per cento della durata delle trasmissioni stesse.
10. Le trasmissioni con accesso condizionato sono disciplinate con regolamento dell'Autorità che definisce:

a) gli avvenimenti politici, scientifici, culturali e sportivi di particolare rilevanza o di interesse generale i cui diritti non possono essere acquisiti in esclusiva;
b) gli avvenimenti di particolare rilevanza e interesse generale che devono essere diffusi in chiaro in diretta o entro le ventiquattro ore successive nel rispetto di quanto stabilito dal comma 9.

11. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione radiotelevisivo é causa di sospensione della concessione, fatto salvo il potere di revoca per i casi di persistente inadempimento.

Art. 6.

(Diffusioni interconnesse
ed emittenza privata locale)


1. Le emittenti locali possono essere autorizzate dall'Autorità ad interconnettere i propri impianti al fine di diffondere le medesime produzioni per una durata massima di otto ore giornaliere, di cui non meno di due ore dedicate alla diffusione di produzioni proprie. Nella quota sono comprese le interruzioni pubblicitarie e le sponsorizzazioni.
2. Le produzioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura consortile e non possono essere presentate o costituire una identità autonoma rispetto al resto delle diffusioni. I concessionari sono tenuti a inserire ogni trenta minuti un messaggio identificativo della emittente locale.
3. I concessionari nazionali non possono, direttamente o indirettamente, fornire produzioni a concessionari locali ad eccezione delle autoproduzioni audiovisive.
4. L'Autorità, le regioni e le province autonome adottano misure atte a favorire la costituzione di consorzi tra concessionari in ambito locale operanti nello stesso bacino anche al fine di unificare fasi di realizzazione delle produzioni o costituire strutture di servizio comuni. Le fusioni o le incorporazioni societarie di concessionari in ambito locale avvengono in regime di esenzione fiscale.
5. Ciascun soggetto non puó essere destinatario di piú di due concessioni radiofoniche o televisive nello stesso bacino. Il destinatario di una concessione radiofonica o televisiva in ambito locale puó essere destinatario, nello stesso bacino, rispettivamente, anche di una concessione televisiva o di una concessione radiofonica.
6. Il Governo é delegato ad emanare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piú decreti aventi valore di legge ordinaria, concernenti la disciplina dell'emittenza televisiva locale e radiofonica con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni radiotelevisive per le emittenti locali con un fatturato annuo complessivo inferiore a 500 milioni e che operano nell'ambito del territorio di una sola provincia;
b) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi commerciali ed emittenti con obblighi di servizio pubblico stabiliti in apposite convenzioni stipulate dall'Autorità, sentiti gli enti locali interessati;
c) una riserva di frequenze nel piano di assegnazione per le emittenti radiotelevisive locali che diffondano produzioni culturali, etniche, politiche e religiose e che si impegnino a non trasmettere piú del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;
d) la previsione di incentivi per la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione;
e) l'individuazione di misure atte a favorire l'ingresso delle emittenti radiotelevisive nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;
f) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere telegiornali differenziati in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza;
g) l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora digitale, il cui esercizio é concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari per la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti;
h) la previsione nel piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora di una riserva di almeno il 70 per cento dei programmi alla emittenza radiofonica in ambito locale.

Art. 7.

(Servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo é svolto secondo criteri di completezza e imparzialità e si caratterizza per un'offerta globale di interesse generale che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose.
2. Il servizio pubblico radiotelevisivo é affidato dall'Autorità mediante concessione ad una società holding che partecipa:

a) con quote di maggioranza, a società che gestiscono, nei limiti previsti dalla normativa sul divieto di posizioni dominanti:
1) i canali televisivi nazionali;
2) i canali radiofonici nazionali a modulazione di frequenza, di cui uno con programmazione culturale;
3) le diffusioni, anche tematiche, via satellite e via cavo e la produzione e la diffusione dei servizi e prodotti multimediali;
4) un canale radiofonico in onde medie che diffonde produzioni radiofoniche dedicate ai lavori parlamentari e produzioni radiofoniche destinate all'estero in onde medie e in onde corte;
5) il servizio di informazione radiofonico per gli automobilisti, mediante l'integrazione degli impianti ad esso dedicati con uno dei canali radiofonici nazionali;
6) gli impianti utilizzati secondo i criteri indicati dall'articolo 3, comma 11;

b) ad una o piú società con valenza territoriale di ampie dimensioni. Tali emittenti non possono trasmettere pubblicità, si avvalgono del finanziamento pubblico e possono esercitare attività nel settore delle comunicazioni. A tali società possono essere destinati finanziamenti delle regioni e delle province autonome e sono comunque riservate risorse derivanti dal canone di abbonamento destinato alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nella misura determinata negli atti costitutivi e comunque non superiore al 50 per cento.

3. I limiti di affollamento pubblicitario nei canali diffusi dalle società di cui alla lettera a) del comma 2, devono essere inferiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti per i concessionari radiotelevisivi privati in ambito nazionale. Le risorse derivanti da pubblicità devono comunque essere inferiori a quelle derivanti da finanziamento pubblico.
4. Alle concessioni rilasciate alle società di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono annesse le convenzioni che disciplinano i diritti e gli obblighi derivanti dall'esercizio del servizio pubblico. Le convenzioni sono aggiornate ogni sei anni e sono integrate da un contratto di programma di durata triennale.

Art. 8.

(Trasferimenti di proprietà e diritto di voto)

1. L'Autorità autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote delle società di cui all'articolo 5 da chiunque effettuata quando essa comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 10 per cento del loro capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo delle società medesime. L'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intenzione di acquisto o dei chiarimenti richiesti, rilascia o nega l'autorizzazione. Salvo che l'Autorità non richieda chiarimenti al soggetto che ha effettuato la comunicazione nel termine di cui sopra, l'autorizzazione si intende rilasciata alla scadenza del termine medesimo.
2. L'Autorità autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nel capitale delle società di cui al comma 1 quando comportino il superamento dei limiti percentuali stabiliti dalla medesima Autorità e, indipendentemente da tali limiti, quando comportino il controllo delle società medesime.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 é necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene, diretta mente o attraverso un rapporto di controllo, una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale di una società di cui al medesimo comma, rappresentata da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque, comporti il controllo dell'operatore stesso.
4. L'Autorità rilascia l'autorizzazione quando sia accertato il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge. La violazione di tali prescrizioni comporta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. La revoca é disposta nel caso in cui la ragione che la determina non sia stata rimossa nei trenta giorni successivi alla data in cui essa é stata comunicata all'operatore interessato.
5. Chiunque partecipa al capitale societario in misura pari o superiore allo 0,5 per cento di una concessionaria televisiva nazionale, ovvero al 10 per cento di una concessionaria radiofonica nazionale o locale ovvero di una concessionaria televisiva locale, ne dà comunicazione all'Autorità. L'Autorità puó richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle società di cui all'articolo 5 l'indicazione dei soggetti controllanti.
6. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regoli o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una società concessionaria o in una società che la controlla, e che non sia limitato alla mera consultazione, deve essere comunicato all'Autorità dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della società cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione. Se l'accordo non é concluso in forma scritta, la comunicazione deve avvenire entro cinque giorni dal momento in cui si verifichino le circostanze che ne configurano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da realizzare una situazione vietata dalla presente legge, l'Autorità sospende il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso.
7. L'Autorità emana, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, determina presupposti, modalità e termini delle richieste di autorizzazione e delle comunicazioni di cui ai commi da 1 a 6 e individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetti o sia attribuito ad un soggetto diverso dal socio.
8. L'Autorità, al fine di verificare il rispetto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 6, puó chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
9. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società concessionarie appartenenti a terzi, comunicano all'Autorità, se questa lo richiede, le generalità dei fiducianti. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri. L'Autorità informa la CONSOB delle richieste che interessino società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.
10. Non puó essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste nel presente articolo non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non puó essere altresí esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dalla legge.
11. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 10, la deliberazione é impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puó essere proposta anche dall'Autorità entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa é soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puó essere esercitato il diritto di voto sono computate al fine della regolare costituzione dell'assemblea.
12. Le azioni o quote possedute da un soggetto che non abbia richiesto l'autorizzazione o che non l'abbia ottenuta devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'Autorità. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta dell'Autorità, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

Art. 9.

(Opere europee, produttori indipendenti, programmazione cinematografica. Museo dell'audiovisivo)

1. Le emittenti nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee piú della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giornali televisivi, pubblicità, servizi teletext , talk show , varietà o televendite e con particolare attenzione alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. L'Autorità, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità alla normativa comunitaria.
2. I concessionari televisivi nazionali riservano alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione. Alle stesse opere le società concessionarie del servizio pubblico riservano ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.
3. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati o collegati da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva.
4. Le emittenti radiotelevisive nazionali riservano una quota, fissata dall'Autorità al momento del rilascio della concessione, delle risorse annualmente destinate alla produzione e all'acquisto di diritti di diffusione di programmi audiovisivi, per la produzione di opere europee. Tale quota non puó comunque essere inferiore al 30 per cento. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota dei proventi complessivi da canoni di abbonamento stabilita dal contratto di servizio alla produzione delle opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non puó essere comunque inferiore al 20 per cento.
5. L'Autorità determina i criteri di attuazione dei commi 1 e 2 anche in relazione alla struttura della programmazione e in particolare all'articolazione in generi e fasce orarie.
6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggiore ascolto cosí come definita dall'Autorità.
7. É vietata la diffusione in chiaro di produzioni idonee a nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità.
8. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153, le parole "nelle sale cinematografiche in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti all'Unione europea". Sono abrogati il comma 2 ed il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153.
9. I film vietati ai minori di anni quattordici possono essere diffusi in chiaro nella fascia oraria compresa fra le ore 22,30 e le ore 7.
10. É consentita la diffusione in chiaro nella fascia oraria compresa fra le ore 22,30 e le ore 7 di film vietati ai minori di anni diciotto che abbiano ottenuto il riconoscimento di opera di "interesse culturale e nazionale" dall'apposita commissione ministeriale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, come da ultimo modificata dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153. I concessionari televisivi possono richiedere all'Autorità una autorizza zione per la trasmissione di film di alto valore culturale vietati ai minori di anni diciotto. A partire dal momento dell'autorizzazione non sono necessarie ulteriori richieste per la diffusione del film. Qualora l'Autorità non esprima parere contrario entro quarantacinque giorni dalla notificazione della richiesta i concessionari possono diffondere il film dopo le ore 22.30.
11. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla tutela delle registrazioni delle produzioni diffuse dalle emittenti televisive nazionali operanti con qualsiasi mezzo tecnico di diffusione e degli altri materiali audiovisivi ritenuti utili dallo stesso Ministero. I concessionari nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse, organizzato nel rispetto degli standard tecnici e informatici determinati dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Gli archivi dei concessionari sono a disposizione per la consultazione del pubblico, secondo le modalità stabilite con regolamento emanato dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Nell'ambito della Discoteca di Stato é istituito il Museo dell'audiovisivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali puó stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per la gestione e lo sviluppo dell'attività del Museo.

Art. 10.

(Diritto di cronaca, produzioni di informazione, diritto di rettifica e comunicati di organi pubblici)

1. Ai concessionari radiotelevisivi e ai soggetti autorizzati a diffondere via cavo é garantito il diritto di accesso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Autorità in occasione di manifestazioni di interesse generale inerenti al bacino servito, svolte in luogo pubblico. La richiesta di accesso alla manifestazione deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno quarantotto ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca é gratuito ed é limitato agli operatori incaricati della realiz zazione di una produzione di informazione. Ai soggetti di cui al presente comma é permessa la cronaca in ogni modo effettuata dell'avvenimento per una durata complessiva di tre minuti.
2. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
3. Chiunque si ritenga leso nei propri interessi, morali o materiali, da trasmissioni o produzioni contenenti affermazioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario, ovvero alle persone delegate al controllo delle attività, che sia diffusa apposita rettifica, salvo che il contenuto della stessa possa dar luogo a responsabilità penale.
4. La rettifica di cui al comma 3 é effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con rilievo identici a quelli della produzione che ha dato la notizia. Trascorso il termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato puó presentare richiesta all'Autorità, la quale ordina tempi e modi della rettifica.
5. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
6. É abrogato l'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri puó chiedere ai concessionari radiotelevisivi la diffusione di messaggi di utilità sociale. L'Autorità determina le modalità di trasmissione di tali messaggi. Le ammini strazioni dello Stato, le regioni, le province autonome e gli altri enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica utilità, possono chiedere ai concessionari radiotelevisivi la diffusione gratuita e immediata di brevi comunicati. Detti messaggi o comunicati sono trasmessi immediatamente.

Art. 11.

(Princípi generali sulla pubblicità radiotelevisiva, modalità di diffusione, limiti quantitativi)

1.Per pubblicità televisiva si intende ogni forma di messaggio trasmesso dietro compenso o pagamento analogo da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di una attività commerciale, industriale, artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in questa definizione gli spot , le telepromozioni e ogni norma similare di promozione commerciale.
2. É vietata la pubblicità radiotelevisiva che proponga o evochi rappresentazioni discriminatorie, o comunque offensive, delle differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di convinzioni religiose e ideali, o induca comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza e l'ambiente, o arrechi pregiudizio ai minorenni.
3. La pubblicità radiotelevisiva deve essere riconoscibile come tale e distinguersi con mezzi ottici o acustici di facile percezione. A tal fine la trasmissione della pubblicità deve essere preceduta da un apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione e seguita da altro annuncio di ripresa della produzione stessa. I messaggi pubblicitari non possono, comunque, utilizzare lo stesso contesto scenico delle produzioni né essere presentati da conduttori di telegiornali o rubriche di attualità.
4. La pubblicità radiotelevisiva non deve utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che modifichino il volume audio della diffusione.
5. É vietata la pubblicità radiotelevisiva di prodotti a base di tabacco, di medicinali e di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
6. La pubblicità clandestina é vietata. Per pubblicità clandestina si intende, salvi i casi di sponsorizzazioni, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in una produzione, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando é fatta dietro compenso o altro pagamento.
7. Le clausole dei contratti di pubblicità che obbligano i concessionari a diffondere produzioni diverse o aggiuntive rispetto ai messaggi pubblicitari sono nulle.
8. I messaggi pubblicitari devono essere inseriti tra le produzioni. Possono anche essere inseriti nel corso delle produzioni a condizione di non compromettere l'integrità e il valore delle stesse. Gli spot pubblicitari isolati devono costituire un'eccezione.
9. Nelle produzioni televisive composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità puó essere inserita soltanto tra le parti autonome o durante gli intervalli. L'Autorità determina il numero massimo di interruzioni consentite, in ciascuna disciplina sportiva, nelle pause di fermo gioco.
10. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film realizzati per la televisione, eccettuate le serie, i romanzi, le produzioni ricreative e i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti puó essere interrotta una volta per periodo completo di quarantacinque minuti. É autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o piú periodi completi di quarantacinque minuti.
11. La pubblicità non puó essere inserita durante la diffusione di uffici religiosi. I telegiornali e le rubriche televisive di attualità, i documentari, le produzioni religiose e quelle per bambini, se di durata programmata uguale o inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti da pubblicità.
12. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dai concessionari nazionali non possono eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 18 per cento di ogni ora. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dai concessionari locali non possono eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 20 per cento di ogni ora. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dai concessionari a carattere comunitario non possono eccedere il 5 per cento di ogni ora di diffusione. L'orario giornaliero di programmazione di cui al presente comma é quello compreso tra le ore 7 e le ore 24.
13. I concessionari nazionali sono tenuti alla diffusione dei messaggi pubblicitari contemporaneamente e con l'identico contenuto su tutti i bacini serviti. I concessionari che abbiano ottenuto l'autorizzazione a diffondere produzioni in interconnessione possono inserire pubblicità locale nel bacino in cui operano.
14. É fatta salva, in ogni caso, la disciplina sulla pubblicità ingannevole di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

Art. 12.

(Sponsorizzazioni e televendite)

1. Per sponsorizzazione, ai fini della presente legge, si intende ciascun contributo al finanziamento di produzioni allo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti, effettuato da parte di imprese non impegnate nella produzione di opere audiovisive, destinato alla diffusione radiotelevisiva. Per televendita si intende l'insieme delle produzioni televisive che offrono direttamente al pubblico le vendite, l'acquisto o la locazione di prodotti, ovvero la fornitura di servizi dietro corrispettivo. Le televendite devono essere separate dal resto della programmazione ed essere facilmente identificabili come tali. Le televendite non possono essere utilizzate per eludere le norme relative alla pubblicità.
2. Le produzioni radiotelevisive sponsorizzate si uniformano ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor e ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale del concessionario;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come produzioni sponsorizzate e indicare, all'inizio o alla fine, il nome o il logotipo dello sponsor;
c) non devono stimolare, attraverso messaggi promozionali, all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo.

3. Gli operatori economici, la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette, di altri prodotti del tabacco, di superalcolici e di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente su ricetta medica, non possono sponsorizzare produzioni radiotelevisive.
4. I telegiornali, i notiziari di carattere politico e gli uffici religiosi non possono essere sponsorizzati.
5. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di prodotti o nella fornitura di servizi la cui pubblicità sia vietata ai sensi dell'articolo 11.
6. I concessionari nazionali possono diffondere televendite per un periodo non superiore a centoventi minuti giornalieri. Ciascuna televendita non puó avere durata inferiore ai quindici minuti.
7. I concessionari locali possono diffondere pubblicità e televendite entro il limite giornaliero del 35 per cento.

TITOLO IV

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE. RIMEDI GIURISDIZIONALI. ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13.

(Sanzioni penali)

1. Agli effetti della legge penale, si intendono commessi col mezzo della stampa anche i reati commessi col mezzo della diffusione radiotelevisiva, salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo.
2. Salva la responsabilità dell'autore della produzione o della diffusione e fuori dei casi di concorso nel reato, gli amministratori e i direttori generali delle società concessionarie o le persone da essi delegate al controllo della diffusione, ovvero i direttori dei telegiornali o dei giornali radio che, per colpa, omettono di esercitare sul contenuto delle produzioni o delle diffusioni il controllo necessario ad impedire che col mezzo della diffusione radiotelevisiva siano commessi reati, sono puniti, se un reato é commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
3. La competenza per territorio per il reato di diffamazione commesso col mezzo della diffusione radiotelevisiva é determinata dal luogo in cui la persona offesa ha la residenza o la sede.
4. Chiunque installa o esercita reti di telecomunicazioni o di radiodiffusione, ovvero esercita attività radiotelevisiva in assenza della prescritta concessione o autorizzazione é punito con la pena prevista dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
5. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della pro pria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

Art. 14.

(Sanzioni amministrative e pecuniarie)

1. Chiunque acquisisce partecipazioni o esercita il diritto di voto in violazione dell' articolo 8, ovvero omette le comunicazioni in esso previste é punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire venti milioni a lire un miliardo.
2. I soggetti che non ottemperano agli ordini impartiti o alle richieste formulate ai sensi dell'articolo 10 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centocinquanta milioni, salva la responsabilità civile per i danni.
3. Fuori dei casi previsti dall'articolo 13, comma 4, e dal comma 1 del presente articolo, chiunque inizia attività o compie operazioni in assenza dell' autorizzazione prescritta dalla presente legge, ovvero viola le prescrizioni e gli obblighi previsti negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 3, 9 e 11, nonché nei regolamenti dell'Autorità relativi alle medesime materie é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire un miliardo.
4. Fuori dei casi previsti dal comma 2, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire venti milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati per evitare la formazione di posizioni dominanti, si applica a ciascun operatore interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato realizzato dall'operatore stesso nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione.
5. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritte, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquecento milioni.
6. Le sanzioni previste nel presente articolo sono aumentate, nel massimo, fino ad un terzo nel caso in cui la violazione sia commessa da operatori a carattere nazionale.
7. Nei casi previsti dal presente articolo e dall'articolo 13, comma 5, se la violazione é di particolare gravità o reiterata, puó essere disposta nei confronti del titolare delle concessioni o delle autorizzazioni previste dalla presente legge, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi ovvero la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
8. Le sanzioni previste nel presente articolo sono irrogate dall'Autorità. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano, in quanto compatibili, e fermo quanto previsto dall'articolo 15 della presente legge, le disposizioni del capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15.

(Rimedi giurisdizionali e attuazione
della normativa comunitaria)


1. I ricorsi avverso gli atti, anche a carattere sanzionatorio, dell'Autorità e delle pubbliche amministrazioni previsti nella presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. I ricorsi avverso atti emessi dall'Autorità sono proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
3. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, é adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione delle direttive 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996, e 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996.
4. Con regolamento adottato secondo le procedure di cui al comma 3, sono attuate le direttive emanate per la liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni, sempre che esse non consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione.
5. Con i regolamenti di cui al presente articolo si riconosce:

a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;
b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;
c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste dalla presente legge.

6. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.

Art. 16.

(Disposizione transitoria)

1. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtú della previgente disciplina, in particolare per ció che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.