DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
(MACCANICO)
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
(CIAMPI)
col Ministro delle finanze
(VISCO)
col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
col Ministro per i beni culturali e ambientali
(VELTRONI)
col Ministro dei lavori pubblici
(DI PIETRO)
col Ministro della sanità
(BINDI)
col Ministro dell'ambiente
(RONCHI)
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(BASSANINI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1996
Disciplina del sistema delle comunicazioni
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che si prefigge lo
scopo di riordinare, in modo organico, l'intera disciplina del settore delle
comunicazioni in Italia, é stato predisposto tenendo conto degli
importanti risultati ai quali era pervenuto il dibattito parlamentare nel
corso della precedente legislatura.
Il laborioso approfondimento dell'intera materia ed il consenso politico
che fu raggiunto su alcuni specifici argomenti, giustificano il
pressoché integrale recepimento di alcune disposizioni elaborate in
sede parlamentare.
Le novità che si propongono derivano soprattutto dalla
considerazione che i progressi scientifici e tecnologici comportano ormai
una serie di significative interazioni tra i settori delle telecomunicazioni
e delle diffusioni radiotelevisive.
Il presente disegno di legge é complementare al progetto
governativo, già presentato al Senato della Repubblica, istitutivo
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (v. atto Senato n.
1021).
Nell'articolo 1 sono indicati i princípi generali che ispirano
l'intera normativa.
Oltre al richiamo ai valori costituzionalmente garantiti del pluralismo e
della libertà di manifestazione del pensiero, contenuti anche nella
precedente disciplina di sistema, é stato dato rilievo alla
necessità di assicurare idonea tutela agli utenti ed ai consumatori
ed é stata sottolineata l'esigenza di considerare congiuntamente il
settore delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo i quali,
originariamente separati, possono ormai essere ricompresi nel piú
ampio sistema delle comunicazioni.
L'articolo 2 indica il procedimento di pianificazione al fine di un
razionale utilizzo delle frequenze, con riferimento non solo
all'attività radiotelevisiva ma anche a quella di telecomunicazione,
e, come nel precedente sistema, prevede un atto presupposto a carattere
generale, il piano di ripartizione, ed un successivo provvedimento
particolareggiato, il piano di assegnazione.
Sotto il profilo procedimentale, é stato evidenziato (articolo 2,
comma 2) che la redazione del piano di assegnazione presuppone
necessariamente l'individuazione dei bacini di utenza che dovrà
essere effettuata dall'Autorità in base al numero dei potenziali
utenti ed alle caratteristiche geografiche e socio-economiche di ciascuna
zona.
É, inoltre, previsto che sugli schemi dei piani di assegnazione
siano acquisite le valutazioni delle regioni e delle province autonome e che
i comuni debbano adeguare ai medesimi la propria pianificazione urbanistica.
Nel titolo II sono contenute alcune norme che delineano i princípi
fondamentali della disciplina del settore delle telecomunicazioni.
Con l'articolo 3 si realizza una ulteriore tappa nel processo di
liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, ferma restando, fino
al 1º gennaio 1998, l'esclusività del servizio di telefonia
vocale svolto dalla concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazione (comma 14).
Dal 1º gennaio 1997 l'installazione, non in esclusiva, di reti di
telecomunicazione attraverso il cavo o le frequenze terrestri sarà
subordinata al rilascio di una concessione, mentre l'esercizio delle stesse
nonché l'installazione di stazioni terrene per i servizi via
satellite sarà soggetta ad autorizzazione.
La competenza ad adottare i provvedimenti di concessione per
l'installazione delle reti di telecomunicazioni é ripartita in base
all'estensione dell'ambito territoriale interessato.
L' iter
procedimentale per il rilascio delle predette concessioni dovrebbe essere
agevo lato dalla previsione di termini per il rilascio dei vari atti del
relativo procedimento, trascorsi i quali gli atti medesimi devono intendersi
favorevolmente adottati.
Al fine del rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni dovranno
essere valutati l'assetto societario del richiedente, nonché
l'effettiva capacità tecnica ed economica, quest'ultima desunta anche
in base agli investimenti che dovranno essere effettuati.
Il rapporto concessorio ed autorizzatorio é disciplinato da una
apposita convenzione nella quale potranno essere indicati specifici obblighi
di copertura di determinate zone.
A partire dal 1º gennaio 1998, i soggetti che operano nel settore
delle telecomunicazioni dovranno redigere contabilità separate,
soggette a certificazione da parte di una società di revisione,
relativamente alle attività di installazione, di esercizio delle reti
e di fornitura dei servizi.
Le società concessionarie di telecomunicazioni dovranno, inoltre,
separare contabilmente le attività concernenti la fornitura del
servizio universale.
É anche previsto che gli impianti radiotelevisivi, successivamente
al loro adeguamento al nuovo piano nazionale di assegnazione, possano essere
utilizzati per la distribuzione di servizi di telecomunicazione rispettando
i princípi in materia di separazione delle attività relative
ai due settori.
I princípi generali fissati nell'articolo 4, in materia di
interconnessione ed accesso, sono volti a garantire la realizzazione di un
effettivo regime di concorrenza tra i vari soggetti, nel rispetto delle
esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza della rete.
Per quanto riguarda gli obblighi relativi alla fornitura del servizio
universale (articolo 4, commi 3 e 4), argomento che necessariamente
presuppone la valutazione approfondita delle varie istanze di ordine sociale
ed economico, si é ritenuto opportuno non definirne in questa sede il
contenuto preciso rinviando ad una successiva determinazione
dell'Autorità da adottare in armonia con princípi che saranno
fissati a livello comunitario.
Si é, invece, ritenuto opportuno delineare il meccanismo di
copertura dei costi correlati alla fornitura del servizio universale che
dovrà essere finanziato da un fondo comune, costituito presso il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel quale confluiranno i
canoni di concessione e i contributi di autorizzazione come determinati
dall'Autorità in misura proporzionale al fatturato lordo realizzato
da ciascun soggetto.
Il titolo III disciplina l'esercizio dell'attività
radiotelevisiva. L'esercizio di tale attività (articolo 5) rimane
soggetto ad un provvedimento di concessione che ha ad oggetto
l'installazione e l'esercizio degli impianti, compresi i necessari
collegamenti di telecomunicazione. L'attività radiotelevisiva
potrà, inoltre, essere svolta anche attraverso l'utilizzazione di
impianti di altri concessionari.
In linea con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte
costituzionale n.420 del 5-7 dicembre 1994, é stato fissato un valore
percentuale minimo di copertura del territorio nazionale (80 per cento) che
deve essere comunque assicurato dai concessionari radiotelevisivi nazionali.
Ai fini del rilascio delle concessioni (comma 3) dovranno essere valutati
sia il contenuto della programmazione prevista, sia gli impegni assunti dai
richiedenti in materia di livello occupazionale e di investimenti.
Le concessioni sono integrate da una convenzione nella quale dovranno
essere indicati gli specifici obblighi assunti da ciascuna emittente, in
particolare per quanto riguarda l'attività di informazione.
In materia di trasmissioni radiotelevisive con accesso condizionato
(commi 8, 9 e 10) é stato riaffermato l'obbligo, già contenuto
nel decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, di diffondere tali trasmissioni
utilizzando esclusivamente il cavo o il satellite, ed é stato
previsto il limite giornaliero di due ore per le trasmissioni in chiaro con
divieto di inserire pubblicità o sponsorizzazioni in percentuale
superiore al 5 per cento.
Con proprio regolamento l'Autorità dovrà indicare le
modalità per individuare gli av venimenti di particolare interesse
per i quali potrà essere stabilito, a carico delle emittenti, un
divieto di acquisto di diritti in esclusiva o l'obbligo di trasmissione in
chiaro, in diretta o in differita.
L'articolo 6, relativo all'emittenza privata locale, oltre a contenere
disposizioni che assicurano l'assetto concorrenziale dello specifico mercato
(commi 3 e 5), prevede una serie di misure finalizzate allo sviluppo
dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale.
In particolare, é stato disciplinato in modo puntuale l'argomento
dell'interconnessione tra gli impianti delle emittenti locali ed é
stata prevista la possibilità per l'Autorità e per le regioni
di disporre interventi volti ad accrescere i rapporti di collaborazione tra
le varie emittenti.
Nel comma 6 dell'articolo 6 sono, infine, indicati i criteri che il
Governo dovrà seguire nel disciplinare in modo organico la materia
dell'emittenza locale.
Tali criteri sono ispirati dall'esigenza, da un lato, di salvaguardare le
emittenti locali che hanno un fatturato non rilevante o che coprono soltanto
il territorio di una provincia, dall'altro, di promuovere forme di
aggregazione tra le emittenti in modo da evitare il protrarsi di quella
situazione di diffusa "antieconomicità" dovuta all'addensamento, nel
medesimo bacino di utenza, di un numero elevato di soggetti che non possano
realizzare livelli di redditività soddisfacenti.
L'articolo 7 disegna un nuovo ed articolato modulo organizzativo per la
gestione del servizio pubblico. É, infatti, previsto che la
concessione per lo svolgimento del servizio pubblico sia attribuita a
distinte società appartenenti ad una holding .
La diffusione dei programmi radiotelevisivi nazionali é affidata
ad una società che controlla la maggioranza di altre società
le quali, a loro volta, gestiscono uno specifico settore
dell'attività che tradizionalmente era ricompresa nella nozione di
servizio pubblico.
Per la gestione del servizio pubblico é anche prevista la
costituzione di società con valenza territoriale.
Le predette società sono finanziate attraverso la destinazione di
una quota dei proventi derivanti dal canone di abbonamento attualmente
spettanti alla concessionaria del servizio pubblico, nonché mediante
finanziamenti delle regioni o delle province autonome.
L'articolo 8 riguarda, in particolare, i trasferimenti di
proprietà e l'esercizio del diritto di voto, completando la
disciplina, già introdotta con il citato disegno di legge concernente
l'istituzione dell'Autorità, relativa alla tutela del pluralismo e
della libera concorrenza nel settore delle comunicazioni.
Sono stabiliti precisi obblighi di comunicazione nell'ipotesi di
operazioni che interessino le società che esercitano attività
radiotelevisiva ed é, altresí, previsto che le operazioni
piú rilevanti siano preventivamente autorizzate dall'Autorità.
In linea con la legislazione in materia elaborata in sede europea,
l'articolo 9 indica le percentuali della programmazione che deve essere
riservata alle opere europee o di produttori indipendenti.
Particolarmente significativa é l'istituzione, nell'ambito della
Discoteca di Stato, del Museo dell'audiovisivo, che ha lo scopo di non
disperdere le produzioni nazionali e di organizzare, rendendolo accessibile
alla collettività e a agli studiosi, questo importante patrimonio
culturale.
L'articolo 10 richiama i princípi, generalmente accolti e
già contenuti nella normativa precedente, in materia di diritto di
cronaca e di rettifica.
La pubblicità che puó essere diffusa attraverso il mezzo
radiotelevisivo deve rispettare i criteri indicati nell'articolo 11 ed, in
particolare, i limiti percentuali fissati nel comma 12 del medesimo
articolo, in aderenza ai princípi contenuti nella normativa
comunitaria.
Nell'articolo 12 sono contenuti i princípi ai quali dovrà
attenersi l'Autorità nel disciplinare la materia delle
sponsorizzazioni, delle telepromozioni e delle offerte al pubblico.
L'articolo 13 contiene disposizioni penali in materia di reati commessi
attraverso il mezzo radiotelevisivo.
L'articolo 14 riguarda la materia delle sanzioni amministrative e
pecuniarie, disciplinando il potere sanzionatorio attribuito
all'Autorità che é, in genere, elemento che caratterizza ogni
organismo indipendente, preposto ad uno specifico settore, al fine di
garantire l'effettività e l'immediatezza della tutela al medesimo
affidata.
Con l'articolo 15, recante anche disposizioni relative ai rimedi
giurisdizionali avverso gli atti dell'Autorità, si provvede a
semplificare, mediante il ricorso alle procedure previste dall'articolo 4
della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'attuazione nell'ordinamento nazionale di
alcune importanti direttive comunitarie concernenti la liberalizzazione dei
servizi di telecomunicazione, nonché quelle che successivamente
interverranno sulla medesima materia.
L'articolo 16, infine, contiene una norma transitoria che ha lo scopo di
far salvi gli effetti derivanti dalla previgente disciplina di settore e, di
conseguenza, anche quelli di carattere sanzionatorio.
Atteso che l'istituzione, presso la Discoteca di Stato, del Museo
dell'audiovisivo, prevista all'articolo 9, comma 11, avverrà
utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero per i beni
culturali e ambientali, l'attuazione delle disposizioni previste nel
presente disegno di legge non comporta l'insorgere di maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, ed in tal senso non si rende necessaria la relazione
tecnica prevista dall'articolo 11- ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
DISEGNO DI LEGGE |
TITOLO I
NORME DI PRINCIPIO
Art. 1.
(Princípi generali)
1. Il sistema delle comunicazioni é di preminente interesse
generale ed é disciplinato in attuazione delle norme di diritto
internazionale e dell'Unione europea, nel rispetto dei diritti e delle
libertà garantiti dalla Costituzione.
a) sulla tutela dei diritti della persona e sulla libertà di esprimere le diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose;b) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori; c) sulla presenza di obblighi di servizio pubblico e di servizio universale; d) sulla tutela degli utenti e dei consumatori.
3. La disciplina del sistema delle comunicazioni tiene conto del processo
di convergenza tecnologica tra il settore delle telecomunicazioni e quello
radiotelevisivo, considerando congiuntamente l'assetto delle reti di
diffusione e i servizi erogati.
|
Art. 2.
(Piano di ripartizione, bacini di utenza
1. Il piano nazionale di ripartizione, approvato con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, indica le bande di frequenza
utilizzabili per le attività di te lecomunicazioni e radiotelevisive
nel rispetto delle norme internazionali.
DISCIPLINA DELLE TELECOMUNICAZIONI
|
Art. 3.
(Reti di telecomunicazioni
1. Ai fini della presente legge si intende per rete di telecomunicazioni
una infrastruttura o un insieme di infrastrutture che permetta la
trasmissione di segnali analogi ci o numerici, tra punti terminali fissi o
mobili, mediante mezzi trasmissivi di qualsiasi tipo.
a) ove la rete interessi il territorio di un solo comune, dal sindaco;b) ove la rete interessi piú comuni nel territorio di una o piú regioni o di province autonome, dal presidente del consorzio che obbligatoriamente i comuni debbono costituire a tal fine, a seguito di una conferenza di servizi con i comuni, le province e le regioni interessati; c) ove la rete interessi il territorio di piú comuni appartenenti ad aree metropolitane, dal sindaco delle città indicate nell'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a seguito di una conferenza di servizi con gli altri comuni.
4. La concessione per l'installazione delle dorsali delle reti via cavo a
lunga distanza e delle relative infrastrutture di giunzione con le reti di
cui al comma 3 é rilasciata dall'Autorità.
a) che il richiedente sia costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa, con capitale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, al 10 per cento del valore dell'investimento da effettuare;b) che la società richiedente sia di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo della società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea é consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali; c) che gli amministratori della società richiedente non abbiano riportato condan na irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione; d) che siano presentati un piano esecutivo tecnico che preveda, in via prioritaria e in quanto possibile, l'utilizzo di dotti esistenti per la posa dei cavi ed un piano finanziario di investimento, dal quale risulti l'utilità tecnica ed economica della rete da installare; e) che siano osservati gli standard tecnici e di qualità indicati dall'Autorità.
10. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al comma 9 sono a titolo
oneroso ed hanno la durata non superiore a quindici anni. I rapporti di
concessione e di autorizzazione sono disciplinati da convenzioni che
regolano gli obblighi e i diritti dei concessionari e dei soggetti
interessati, le garanzie di esecuzione, la disciplina di condivisione degli
impianti, le ipotesi di revisione e di estinzione anticipata del rapporto,
l'eventuale obbligo del soggetto subentrante di acquisire gli impianti
esistenti necessari allo svolgimento dell'attività e assumere gli
obblighi e le responsabilità connesse ai rapporti di lavoro
esistenti. L'Autorità e gli organi di cui al comma 3 determinano con
regolamento gli obblighi cui sono tenuti i destinatari di concessioni, ivi
compresi quelli per scopi di carattere civico, nonché le parti di
territorio che devono comunque essere servite.
|
Art. 4.
(Interconnessione, accesso
1. I soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per la
installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di
telecomunicazioni, nonché i soggetti titolari di autorizzazione per
l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso
sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate
dall'Autorità e dei seguenti princípi:
a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea; c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori e i fornitori; d) remunerazione degli obblighi del servizio universale.
2. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai
sensi dell'articolo 3 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso
puó essere limitato dall'Autorità per ragioni di:
a) sicurezza di funzionamento della rete;b) mantenimento dell'integrità della rete; c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica; d) protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati.
3. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli
concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo
ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa na
zionale, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta
da parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento, sono
fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÁ RADIOTELEVISIVE
|
Art. 5.
(Attività radiotelevisiva)
1. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva mediante l'uso di
frequenze terrestri é subordinato al rilascio di concessione. La
concessione comprende l'installazione e l'esercizio degli impianti e dei
connessi collegamenti di telecomunicazioni. Nell'atto di concessione
é determinato il numero dei programmi che puó essere diffuso
da ciascuna emittente mediante le frequenze assegnate. L'esercizio
dell'attività radiotelevisiva puó essere svolto anche da
soggetti che in tendono utilizzare impianti di altre concessionarie
radiotelevisive o di telecomunicazioni. La diffusione radiotelevisiva via
cavo e quella via satellite originata dal territorio nazionale sono soggette
ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.
a) del progetto editoriale, ivi inclusa la proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, alle quote di autoproduzione e di produzione italiana ed europea;b) del numero degli addetti e dei piani di investimento coordinati con il progetto editoriale. Il rilascio delle concessioni radiotelevisive é subordinato alle condizioni previste alle lettere b) e c) del comma 9 dell'articolo 3. Le modalità, le condizioni e i criteri per il rilascio delle concessioni radiotelevisive sono stabiliti con regolamento dell'Autorità da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di primo insediamento della stessa, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
4. Ciascuna concessione, che ha durata di sei anni, é integrata da
convenzione che disciplina gli impegni assunti dalla emittente e determina
il numero minimo di ore di trasmissione giornaliera. Con la convenzione
ciascun soggetto puó assumere l'obbligo di diffondere produzioni con
contenuto di informazione di attualità, nel rispetto comunque dei
princípi di completezza e imparzialità dell'informazione.
a) gli avvenimenti politici, scientifici, culturali e sportivi di particolare rilevanza o di interesse generale i cui diritti non possono essere acquisiti in esclusiva;b) gli avvenimenti di particolare rilevanza e interesse generale che devono essere diffusi in chiaro in diretta o entro le ventiquattro ore successive nel rispetto di quanto stabilito dal comma 9.
11. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione
radiotelevisivo é causa di sospensione della concessione, fatto salvo
il potere di revoca per i casi di persistente inadempimento.
|
Art. 6.
(Diffusioni interconnesse
1. Le emittenti locali possono essere autorizzate dall'Autorità ad
interconnettere i propri impianti al fine di diffondere le medesime
produzioni per una durata massima di otto ore giornaliere, di cui non meno
di due ore dedicate alla diffusione di produzioni proprie. Nella quota sono
comprese le interruzioni pubblicitarie e le sponsorizzazioni.
a) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni radiotelevisive per le emittenti locali con un fatturato annuo complessivo inferiore a 500 milioni e che operano nell'ambito del territorio di una sola provincia;b) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi commerciali ed emittenti con obblighi di servizio pubblico stabiliti in apposite convenzioni stipulate dall'Autorità, sentiti gli enti locali interessati; c) una riserva di frequenze nel piano di assegnazione per le emittenti radiotelevisive locali che diffondano produzioni culturali, etniche, politiche e religiose e che si impegnino a non trasmettere piú del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; d) la previsione di incentivi per la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione; e) l'individuazione di misure atte a favorire l'ingresso delle emittenti radiotelevisive nel mercato dei servizi di telecomunicazioni; f) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere telegiornali differenziati in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza; g) l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora digitale, il cui esercizio é concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari per la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti; h) la previsione nel piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora di una riserva di almeno il 70 per cento dei programmi alla emittenza radiofonica in ambito locale. |
Art. 7.
(Servizio pubblico radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico radiotelevisivo é svolto secondo criteri
di completezza e imparzialità e si caratterizza per un'offerta
globale di interesse generale che tiene conto delle diverse opinioni e
tendenze politiche, sociali, culturali e religiose.
a) con quote di maggioranza, a società che gestiscono, nei limiti previsti dalla normativa sul divieto di posizioni dominanti:1) i canali televisivi nazionali; 2) i canali radiofonici nazionali a modulazione di frequenza, di cui uno con programmazione culturale; 3) le diffusioni, anche tematiche, via satellite e via cavo e la produzione e la diffusione dei servizi e prodotti multimediali; 4) un canale radiofonico in onde medie che diffonde produzioni radiofoniche dedicate ai lavori parlamentari e produzioni radiofoniche destinate all'estero in onde medie e in onde corte; 5) il servizio di informazione radiofonico per gli automobilisti, mediante l'integrazione degli impianti ad esso dedicati con uno dei canali radiofonici nazionali; 6) gli impianti utilizzati secondo i criteri indicati dall'articolo 3, comma 11; b) ad una o piú società con valenza territoriale di ampie dimensioni. Tali emittenti non possono trasmettere pubblicità, si avvalgono del finanziamento pubblico e possono esercitare attività nel settore delle comunicazioni. A tali società possono essere destinati finanziamenti delle regioni e delle province autonome e sono comunque riservate risorse derivanti dal canone di abbonamento destinato alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nella misura determinata negli atti costitutivi e comunque non superiore al 50 per cento.
3. I limiti di affollamento pubblicitario nei canali diffusi dalle
società di cui alla lettera a)
del comma 2, devono essere inferiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti per i concessionari radiotelevisivi privati in ambito nazionale. Le
risorse derivanti da pubblicità devono comunque essere inferiori a
quelle derivanti da finanziamento pubblico.
|
Art. 8.
(Trasferimenti di proprietà e diritto di voto)
1. L'Autorità autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi
titolo di azioni o quote delle società di cui all'articolo 5 da
chiunque effettuata quando essa comporta, tenuto conto delle azioni o quote
già possedute, una partecipazione superiore al 10 per cento del loro
capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e,
indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il
controllo delle società medesime. L'Autorità, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intenzione di acquisto o dei
chiarimenti richiesti, rilascia o nega l'autorizzazione. Salvo che
l'Autorità non richieda chiarimenti al soggetto che ha effettuato la
comunicazione nel termine di cui sopra, l'autorizzazione si intende
rilasciata alla scadenza del termine medesimo.
|
Art. 9.
(Opere europee, produttori indipendenti, programmazione cinematografica.
Museo dell'audiovisivo)
1. Le emittenti nazionali, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano alle opere europee piú della metà del
tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari,
manifestazioni sportive, giornali televisivi, pubblicità, servizi
teletext , talk show , varietà o televendite e
con particolare attenzione alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale
percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e
deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi
cinque anni. L'Autorità, decorsi cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al
presente comma in conformità alla normativa comunitaria.
|
Art. 10.
(Diritto di cronaca, produzioni di informazione, diritto di rettifica e
comunicati di organi pubblici)
1. Ai concessionari radiotelevisivi e ai soggetti autorizzati a
diffondere via cavo é garantito il diritto di accesso secondo le
modalità stabilite dal regolamento dell'Autorità in occasione
di manifestazioni di interesse generale inerenti al bacino servito, svolte
in luogo pubblico. La richiesta di accesso alla manifestazione deve essere
comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno
quarantotto ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del
diritto di cronaca é gratuito ed é limitato agli operatori
incaricati della realiz zazione di una produzione di informazione. Ai
soggetti di cui al presente comma é permessa la cronaca in ogni modo
effettuata dell'avvenimento per una durata complessiva di tre minuti.
|
Art. 11.
(Princípi generali sulla pubblicità radiotelevisiva,
modalità di diffusione, limiti quantitativi)
1.Per pubblicità televisiva si intende ogni forma di messaggio
trasmesso dietro compenso o pagamento analogo da un'impresa pubblica o
privata nell'ambito di una attività commerciale, industriale,
artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura,
dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e
le obbligazioni. Rientrano in questa definizione gli spot , le
telepromozioni e ogni norma similare di promozione commerciale.
|
Art. 12.
(Sponsorizzazioni e televendite)
1. Per sponsorizzazione, ai fini della presente legge, si intende ciascun
contributo al finanziamento di produzioni allo scopo di promuovere il nome,
il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti, effettuato da parte
di imprese non impegnate nella produzione di opere audiovisive, destinato
alla diffusione radiotelevisiva. Per televendita si intende l'insieme delle
produzioni televisive che offrono direttamente al pubblico le vendite,
l'acquisto o la locazione di prodotti, ovvero la fornitura di servizi dietro
corrispettivo. Le televendite devono essere separate dal resto della
programmazione ed essere facilmente identificabili come tali. Le televendite
non possono essere utilizzate per eludere le norme relative alla
pubblicità.
a) il contenuto e la programmazione non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor e ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale del concessionario;b) devono essere chiaramente riconoscibili come produzioni sponsorizzate e indicare, all'inizio o alla fine, il nome o il logotipo dello sponsor; c) non devono stimolare, attraverso messaggi promozionali, all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo.
3. Gli operatori economici, la cui attività principale consista
nella fabbricazione o vendita di sigarette, di altri prodotti del tabacco,
di superalcolici e di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche
disponibili unicamente su ricetta medica, non possono sponsorizzare
produzioni radiotelevisive.
SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE. RIMEDI GIURISDIZIONALI. ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA. DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
Art. 13.
(Sanzioni penali)
1. Agli effetti della legge penale, si intendono commessi col mezzo della
stampa anche i reati commessi col mezzo della diffusione radiotelevisiva,
salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo.
|
Art. 14.
(Sanzioni amministrative e pecuniarie)
1. Chiunque acquisisce partecipazioni o esercita il diritto di voto in
violazione dell' articolo 8, ovvero omette le comunicazioni in esso previste
é punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire venti
milioni a lire un miliardo.
|
Art. 15.
(Rimedi giurisdizionali e attuazione
1. I ricorsi avverso gli atti, anche a carattere sanzionatorio,
dell'Autorità e delle pubbliche amministrazioni previsti nella
presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni; c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste dalla presente legge.
6. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo
criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio
delle autorizzazioni o concessioni, loro durata, onerosità, obblighi
di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.
|
Art. 16.
(Disposizione transitoria)
1. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtú della previgente disciplina, in particolare per ció che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate. |