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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04514


Atto n. 4-04514

Pubblicato il 9 febbraio 2011
Seduta n. 498

BATTAGLIA - Al Ministro degli affari esteri. -

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante;

tale Paolo Francesco Barbaccia Viscardi risulta essere aduso qualificarsi come "Principe Paolo Francesco Barbaccia Viscardi degli Hohenstaufen di Svevia, Gran Maestro del Sovrano Ordine Militare ed Ospedaliero di Santa Maria di Gerusalemme Teutonico Dinastico di Svevia";

sul sito www.teutonici.com gestito dal predetto Ordine, viene riportata la notizia della nomina di "S.E. Duca Giuseppe Torcivia Cavaliere di Gran Croce di Giustizia dell'Ordine Teutonico Dinastico Gran Cancelliere Magistrale ad Ambasciatore Plenipotenziario presso lo Stato della Repubblica Italiana";

l'Ordine teutonico (Ordo Fratrum Domus Hospitalis Santae Mariae Teutonicorum in Jerusalem) (www.deutscher-orden.at www.ordineteutonicosicilia.it) - già ente sovrano- è oggi persona giuridica pubblica dell'ordinamento canonico ed è governato da un gran Maestro avente il rango ed i privilegi di Abate generale mitrato;

l'Ordine teutonico è presente in Italia, oltre che con la procura generale presso la Santa Sede e con il priorato di Lana, con due Baliati (uno per il Sud Tirolo-Alto Adige e l'altro per il resto dell'Italia, esclusa la Sicilia) ed una Commenda autonoma in Sicilia, articolazioni che, conformemente al codice di diritto canonico, alle costituzioni dell'ordine ed allo statuto apostolico che le disciplina, sono persone giuridiche pubbliche dell'ordinamento canonico;

il predetto Paolo Francesco Barbaccia Viscardi non godrebbe di riconoscimento alcuno da parte di Stati esteri, si chiede di sapere;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

se risponda al vero che il predetto abbia nominato un proprio ambasciatore presso la Repubblica Italiana e sulla base di quali presupposti si sia ritenuto di ricevere ed accettare la nomina;

in caso contrario, quali iniziative di competenza intenda avviare per tutelare la fede pubblica in relazione a tale notizia divulgata attraverso Internet.