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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01563


Atto n. 4-01563

Pubblicato il 9 giugno 2009
Seduta n. 218

PERDUCA , PORETTI - Al Ministro per i beni e le attività culturali. -

Premesso che:

la XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana, come risultante dopo le modifiche di cui alla legge costituzione 23 ottobre 2002, n. 1 (Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2002, n. 252) così recita: “I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.”;

nei giorni scorsi, il professor Francesco Margiotta Broglio, uno dei massimi studiosi dei rapporti fra Stato e Chiesa in Italia, a cui si deve la revisione del Concordato del 1984, ha espresso un parere motivato, ribadendo che, ai sensi della suddetta XIII disposizione, la Sindone è di proprietà dello Stato italiano, poiché deve essere considerato giuridicamente nullo l’atto di donazione della reliquia al Papa, compiuto dai Savoia, a seguito di un lascito testamentario, alla morte dell’ultimo re d’Italia, Umberto II, nel 1983;

la riaffermazione della proprietà dello Stato sulla Sindone, a giudizio degli interroganti, può e deve significare soprattutto la possibilità di nuovi studi scientifici indipendenti, non condizionati, sulle origini del lenzuolo,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere, alla luce del parere autorevolmente espresso dal professor Margiotta Broglio, per riaffermare e ribadire la proprietà dello Stato italiano sulla Sindone, senza per questo negare in alcun modo sia a credenti e fedeli la possibilità di accesso e di venerazione, sia all’Episcopato torinese la possibilità di conservazione e di ostensione della reliquia.