Premesso che:
la legge 27 marzo 1992, n. 257, ha previsto la cessazione dell’impiego dell’amianto in Italia, anche se in notevole ritardo rispetto a cognizioni scientifiche solide e confermate sulla natura cancerogena di questa fibra-killer (la Corte di cassazione ha individuato nei primi anni '60 l’epoca di questa comune e pubblica consapevolezza);
la situazione determinatasi all’epoca per i lavoratori dell’amianto era di vera emergenza, a causa dell’insorgenza di gravissime patologie, spesso letali, nei lavoratori stessi;
in particolare, dal Registro nazionale dei mesoteliomi risulta ancora oggi un aumento del 20 per cento annuo di tali affezioni, cosicché le persone colpite da mesotelioma pleurico a causa dell’amianto sono ogni anno circa 1.200;
l’amianto causa ogni anno oltre 120.000 decessi nel mondo per malattie tumorali;
il picco di queste patologie tumorali è previsto tra il 2020 e il 2025 (alcuni scienziati parlano addirittura del 2040);
la chiusura delle attività legate all’amianto e la cessazione del suo impiego in Italia non hanno fatto venir meno l’emergenza, sia perché le patologie asbesto-correlate hanno una latenza lunghissima (superiore anche ai trent’anni), sia perché le bonifiche previste dalla normativa del 1992 sono rimaste spesso lettera morta, sia perché numerosissimi sono i lavoratori che continuano ad avere la necessità di ricorrere alle aziende e agli enti previdenziali per vedere riconosciuto il periodo di esposizione e quindi i correlati benefici (amministrativi, previdenziali e processuali);
la mancanza di prove adeguate dei periodi di esposizione e delle mansioni svolte continua a determinare per tutte le categorie di lavoratori gravi e ingiusti danni, perché in mancanza di prova non è loro consentito di pretendere dal giudice o dagli enti previdenziali il giusto riconoscimento ed indennizzo;
questa pretesa carenza degli elementi probatori sulla carriera lavorativa è una caratteristica riscontrata spesso (non solo nel passato e anche per altri operai a contatto con sostanze cancerogene, come il CVM-PVC) ai danni dei lavoratori ed ha costituito, per così dire, il "paravento" dietro al quale si sono nascosti e si nascondono, colpevolmente, giudici ed autorità amministrative nel momento in cui sarebbe invece necessario venire incontro alle legittime aspettative dei lavoratori;
in particolare, da tutta Italia giungono moltissime segnalazioni di lavoratori e di ex-lavoratori presso le Ferrovie statali, relativamente al fatto che, avendo la necessità di ricostruire la propria carriera lavorativa ed essendosi perciò rivolti a Trenitalia S.p.A. in primis, ma anche all’INAIL e all’INPS (a seconda delle procedure e delle competenze), tali enti e società o non provvedono a rilasciare i curricula vitae, o si limitano a generiche, e quindi del tutto inutili, certificazioni del servizio, con la conseguenza che le richieste dei lavoratori continuano a rimanere inevase ed insoddisfatte anche per anni;
tutto ciò, tra l’altro, costituisce assoluta inottemperanza rispetto alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 2003, n. 326, e al decreto interministeriale 27 ottobre 2004, in materia di benefici per i dipendenti lungamente esposti all’amianto e a fibre simili;
questi comportamenti rappresentano in ogni modo un inammissibile ostacolo alla piena espressione ed estrinsecazione dei diritti dei lavoratori,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa situazione, persistente e contra legem;
quali iniziative urgenti intendano adottare e se, in particolare, intendano dare indicazioni specifiche agli enti pubblici INAIL e INPS e alla società Trenitalia (a partecipazione pubblica), affinché ai lavoratori istanti venga fornita corretta, completa, tempestiva (perché dovuta) risposta;
se, ancora più in particolare, ritengano opportuno specificare agli enti citati, e per le parti di rispettiva competenza, che deve considerarsi valida (a tutti gli effetti e con le ovvie conseguenze anche di responsabilità personale) l’autocertificazione sostitutiva dei lavoratori, qualora l’istanza inoltrata a Trenitalia rimanga, per un tempo lungo ma determinato, priva di considerazione e di risposta.