Risulta all'interrogante che:
il concorso a cattedre di otorinolaringoiatria, bandito dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica nel 1988, già oggetto finora di molteplici interrogazioni parlamentari da parte di varie forze politiche (De Notaris ed altri, Senato, 28/9/1995; Baiamonte ed altri, Camera dei deputati, 17/11/1997; Marino e Pagano, Senato, 28/11/2001; Colasio, Camera dei deputati, 5/11/2002), dovrebbe essere giunto all’epilogo in quanto attualmente la vicenda ha superato tutti i gradi di giudizio; più precisamente:
sentenza: Tribunale penale di Roma n. 4146/1996 del 7/6/1999;
sentenza: Corte di appello penale di Roma n. 1478/2000 del 1°/12/2000;
sentenza: Corte di cassazione penale di Roma n. 1732/2001 del 5/11/2001;
parere - decisione: Consiglio di Stato n. 375/2002 del 20/3/2002 (che – alla richiesta del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla possibilità di mantenere sul posto i “vincitori” del concorso del 1988 in attesa del suo rifacimento – risponde, a pag. 4: “tale assunto non può essere condiviso”);
sentenza: Corte di cassazione penale di Roma n. 1324/2003 del 28/3/2003;
ordinanza di annullamento del concorso del 1988: Corte di appello penale di Roma dell’8/10/2004;
sentenza: TAR della Campania n. 15722/2005 del 7/7/2005 che conferma l’annullamento del concorso del 1988, per quanto riguarda la decadenza dal ruolo del prof. Gaetano Motta, con effetto immediato “accogliendo il ricorso e, per l’effetto, dichiarando l’obbligo delle intimate amministrazioni, secondo le rispettive competenze, di provvedere sull’atto di diffida e messa in mora notificato in data 26/3/2005”;
sentenza: Corte di cassazione penale di Roma del 30/11/2005 (sul ricorso n. 23708/2005) che conferma l’annullamento degli atti del concorso del 1988 stabilito dall’ordinanza della Corte penale di appello di Roma dell’8/10/2004;
Consiglio di Stato (Sezione VII), n. 10635/2005, in data 7/2/2006, che nega la “sospensiva” della sentenza del TAR della Campania e, quindi, obbliga il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ad “annullare” immediatamente il concorso a cattedre di otorinolaringoiatria del 1988;
in particolare il Tribunale penale di Roma, la Corte di appello penale di Roma e la Corte di cassazione penale hanno emesso condanne, per il concorso a cattedre di otorinolaringoiatria del 1988, per reati penali (che vanno, seppur con responsabilità differenziate fra i vari condannati, dall’abuso d’ufficio al falso ideologico, ecc.), con conseguente annullamento amministrativo del concorso da parte del Consiglio di Stato, decisione n. 375 del 20/3/2002, del TAR della Campania e, recentemente, ancora del Consiglio di Stato;
tale sconcertante vicenda occupa ormai da diversi anni le cronache di importanti quotidiani e periodici italiani (“Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “Il Messaggero”, “Il Mattino”, “Il Resto del Carlino”, “La Stampa”, “Il Tempo”, “L’Indipendente”, “Roma”, “Il Giornale di Napoli”, “Telegiornale”, “Panorama”, “L’Espresso”, ecc.), con risalto anche su autorevoli testate internazionali (“Times”, “Science”, “Nature”, ecc.), su “Cassazione Penale” (vol. 42, n. 495, pagg. 1645-1653, maggio 2002), su “Università Oggi” (n. 35 del 18/09/2002, n. 37 del 13/03/2003, n. 38 del 24/06/2003, n. 39 del 10/10/2003, n. 44 del 25/10/2004, n. 45 del 12/01/2005, n. 46 del 14/07/2005, n. 47 del 21/10/2005, n. 48 del 14/11/2005), organo ufficiale del Sindacato C.I.P.U.R. (Coordinamento intersedi professori universitari di ruolo), nonché su alcuni libri di larga diffusione: Felice Froio (“Le mani sull’Università” per gli Editori Riuniti, 1996), Riccardo Chiaberge (“Cervelli d’Italia” per la Sperling & Kupfer Editori, 1996), Goffredo Locatelli e Daniele Martini (“Tengo famiglia” per Longanesi Editrice, 1997) e Cosimo Loré (“Medicina, Diritto e Comunicazione” per Giuffrè Editore, 2005),
si chiede di sapere:
perché sinora le precedenti interrogazioni siano rimaste prive di risposta e di provvedimenti consequenziali da parte dei Ministri ai quali erano state rivolte;
quali siano stati i motivi che hanno indotto il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica a non costituirsi parte civile nei processi penali svoltisi ed a non applicare successivamente il disposto dei giudicati intervenuti;
quali iniziative si intendano adottare per l'attuazione finalmente delle citate sentenze penali ed amministrative, in osservanza della decisione del Consiglio di Stato nonché delle altre citate sentenze della Corte di cassazione penale;
quali iniziative si intendano inoltre intraprendere per accertare i motivi che hanno indotto le autorità accademiche a non prendere provvedimenti nei confronti di coloro che sono stati condannati con sentenze passate in giudicato.